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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 400/2023 vertente
TRA
Parte_1
C.F. e P.I , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avv. Antonio Testa, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
e
, C.F.: elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che lo rappresenta e difende in forza di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
nonché
, Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
1
[...] OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice.
La domanda è parzialmente fondata e va in parte accolta.
Deduce l'istituto di credito attore che è pendente presso questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare iscritta a R.G.E. n. 99/2018, dallo stesso avviata nei confronti della debitrice società ; che, nel Controparte_2 corso di tale procedura, veniva nominato il dott. quale Controparte_3 professionista delegato alla vendita e, successivamente, venivano aggiudicati i lotti n.
1, 2, 3 e 5; all'esito dell'aggiudicazione, con istanza del 4.6.2022, il delegato comunicava l'avvenuto versamento del saldo del prezzo e del fondo spese da parte degli aggiudicatari e rappresentava che su tali beni permaneva la trascrizione di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p., eseguita in data 7.4.2017 anteriore al pignoramento trascritto il 25.10.2018; dovendo procedere alla redazione della bozza del decreto di trasferimento, il delegato chiedeva al giudice dell'esecuzione di analizzare la problematica relativa alla permanenza della trascrizione del sequestro anche sui beni aggiudicati, alla luce dell'orientamento espresso da Cass. civ., sez. III,
n. 9231/2022 e da Cass. pen., sez. VI, del 20.2.2020; in riscontro all'istanza, con ordinanza del 24.10.2022 il G.E. dichiarava l'improseguibilità della procedura esecutiva, revocava le aggiudicazioni dichiarate dal delegato, mandando il medesimo per la restituzione agli aggiudicatari di quanto versato, e ordinava al conservatore dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Cosenza la cancellazione del pignoramento trascritto.
Avverso tale provvedimento, l'istituto di credito proponeva ricorso in opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e, in via subordinata, la sospensione, in luogo della improseguibilità, della procedura esecutiva sino alla pronuncia del giudice penale in ordine alla confisca dei beni oggetto di sequestro.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente aveva dedotto l'erroneità sia della statuizione di improseguibilità della procedura sia dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, in quanto la trascrizione del sequestro preventivo sarebbe stata menzionata sin dall'incardinarsi della procedura esecutiva e
2 anche nell'avviso di vendita – ivi mancando solo l'avvertimento (per omissione del professionista delegato) che le predette formalità non sarebbero state cancellate dal decreto di trasferimento – e, ciononostante, molteplici sarebbero stati i provvedimenti di conferma sul prosieguo della stessa emessi dal G.E. prima e dopo la delega.
Secondo l'assunto di parte opponente, dunque, poiché il sequestro determinerebbe uno stato di quiescenza e non una condizione di definitività, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere la procedura esecutiva immobiliare sino alla statuizione in sede penale, essendo dirimente la sola disposizione di un'eventuale confisca.
Con provvedimento del 5.12.2022, il giudice dell'esecuzione, respingendo ogni altra richiesta di parte opponente, modificava parzialmente l'ordinanza impugnata eliminando la sola parte relativa all'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento e assegnava alla parte interessata termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Ebbene, nell'ambito del presente giudizio di merito, la banca creditrice lamenta nuovamente l'erroneità del provvedimento con cui il G.E. ha lasciato inalterata la statuizione di improseguibilità della procedura esecutiva.
In particolare, secondo l'assunto di parte attrice, anche se correttamente ha espunto dal provvedimento l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nella parte in cui non ha disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta a R.G.E. n. 99/2018, con cristallizzazione degli effetti di quanto sino ad ora nella stessa avvenuto, sino all'esito della pronuncia in merito alla confisca in sede penale;
pertanto, sulla scorta delle medesime ragioni in fatto e in diritto già articolate nel ricorso in opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., spiegato dinanzi al giudice dell'esecuzione, nel presente giudizio di merito ha chiesto disporsi la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta a R.G.E. n. 99/2018 fino alla pronuncia del giudice penale in ordine alla confisca dei beni oggetto di sequestro.
Costituitosi in giudizio, , in qualità di aggiudicatario del lotto n. 2 Controparte_1 che a seguito dell'ordinanza di improseguibilità aveva ottenuto dal delegato la restituzione della somma versata per l'acquisto dell'immobile, ha dichiarato di rimettersi alle determinazioni del giudice per l'emissione del provvedimento ritenuto opportuno.
Le altre parti convenute, pure evocate in giudizio, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci (v. provvedimento del 21.7.2023 in cui è stata dichiarata la contumacia di e di e provvedimento del Controparte_3 Controparte_4
3 5.8.2023 in cui è stata dichiarata contumace la società Controparte_2
).
[...]
La domanda attrice è parzialmente fondata e va in parte accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (comma 1). Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (comma 2), mentre è sempre disposto il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca nell'ambito dei procedimenti per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo c.p. (comma
3).
Per come disposto dall'art. 55, D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), a seguito di sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive (comma 1). Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene (v. comma 2, per come modificato dall'art. 20, comma 4, L. n. 161/2017).
Ebbene, nel caso di specie, con ordinanza del 5.12.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta nell'ambito della procedura esecutiva iscritta a R.G.E. n. 99/2018 presso questo Tribunale, il giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., da
[...]
modificava Parte_1
l'ordinanza del 24.10.2022 eliminando la parte in cui ordinava al conservatore dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Cosenza la cancellazione del pignoramento trascritto sui beni immobili oggetto di aggiudicazione e assegnava alla parte interessata termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito (v. ordinanza del 5.12.2022, allegato n. 13 al fascicolo di parte attrice, ove si legge nel dispositivo: “respinta ogni altra richiesta di parte opponente, modifica
l'ordinanza depositata in data 24.10.2020 eliminando la parte che segue: “ordina al Conservatore dei RR. II. dell'Agenzia del Territorio di Cosenza la cancellazione del pignoramento trascritto di cui alla nota di seguito riportata: […]).
4 Il giudice dell'esecuzione, in particolare, rilevava che sul compendio pignorato gravava la trascrizione di un sequestro preventivo ex art. 321, c.p.p., finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis, c.p.p., emesso nell'ambito del proc. pen. n.
1707/2013 R.G.N.R. DDA (Procura della Repubblica di Reggio Calabria) e che il vincolo ablativo era stato trascritto in epoca antecedente al pignoramento immobiliare ma successiva alla iscrizione di ipoteca vantata dal creditore procedente.
Per come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, la procedura esecutiva era proseguita in virtù dell'orientamento all'epoca espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al terzo avente diritto non può essere opposta la generica conoscibilità del sequestro penale vertente sul bene poi oggetto di definitiva confisca, purché risulti a suo favore precedentemente trascritto nei registri immobiliari il diritto reale di garanzia/pignoramento immobiliare, ai sensi dell'art. 2915 c.c.”
(Cass. pen. n. 51043/2018).
Tuttavia, il rapporto tra procedura esecutiva e sequestro preventivo finalizzato alla confisca era stato oggetto di mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more della procedura esecutiva.
Invero, Cass. pen., sez. VI, n. 6814/2020 – condivisa dal giudice dell'esecuzione e richiamata nell'ordinanza del 5.12.2022 – ha chiarito che non può affermarsi la priorità della trascrizione della ipoteca a garanzia del credito vantato dall'istituto di credito che successivamente ha promosso la procedura esecutiva, poiché in tal modo gli effetti della garanzia ipotecaria si trasferirebbero, “al di fuori di ogni previsione normativa”, in capo ad un soggetto diverso (nel caso in esame, l'aggiudicatario del bene) rispetto a quello in favore del quale la garanzia era stata stabilita (l'istituto di credito).
Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, la funzione assolta dal sequestro preventivo – che è quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene in funzione della successiva apprensione dello stesso da parte dello Stato – non risulta ostacolata dalla commerciabilità del bene a seguito di vendita all'incanto poiché, in caso di confisca, l'acquisto del bene in favore dello Stato avviene a titolo derivativo e non originario, sicché vengono fatti salvi i diritti reali dei terzi se trascritti anteriormente al sequestro.
Del pari, Cass. civ. n. 9231/2022 ha avuto modo di chiarire che “la trascrizione del pignoramento, se anteriore a quella del sequestro, non determina l'improseguibilità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore e, soprattutto, l'acquisto compiuto da terzi di buona fede nell'ambito di tale procedimento è destinato a prevalere anche sulla confisca”.
5 Procedendo ad una lettura a contrario di tale pronuncia, il giudice dell'esecuzione è giunto alla conclusione che la trascrizione del pignoramento, se posteriore a quella del sequestro, determina l'improseguibilità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore e l'acquisto compiuto da terzi di buona fede nell'ambito di tale procedimento è destinato a soccombere rispetto alla confisca.
Orbene, va quindi rigettata la richiesta di parte opponente di revoca del provvedimento impugnato, alla luce di quanto osservato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. VI, n. 6814/2020; Cass. civ. n.
9231/2022).
Ciò posto, va accolta la domanda subordinata spiegata dalla parte opponente.
Invero, sebbene la procedura esecutiva non potesse proseguire, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura di parte opponente secondo il quale la improseguibilità dovesse qualificarsi come temporanea poiché influenzata dalle sorti del procedimento penale;
per tali motivi, revocava l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento già disposto con l'ordinanza oggetto di opposizione (v. ordinanza del 5.12.2022, ove si legge, in motivazione:
“nonostante la procedura esecutiva non possa allo stato proseguire, sembra, tuttavia, cogliere nel segno la censura di parte opponente relativa alla circostanza che la predetta improseguibilità debba qualificarsi come temporanea, poiché influenzata dalle sorti del procedimento penale, per cui deve revocarsi l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento”).
A ben vedere, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 5.12.2022 già aveva evidenziato il carattere temporaneo della improseguibilità della procedura esecutiva, poiché dipendente dalle sorti del procedimento penale relativo alla confisca dei beni immobili oggetto di sequestro preventivo;
sicché, proprio in virtù di tale dichiarata temporaneità aveva revocato l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento disposto con la precedente ordinanza del 24.10.2022.
Ne deriva che, seppur utilizzando una terminologia diversa da quella desiderata da parte attrice (improseguibilità anziché sospensione), di fatti il provvedimento da ultimo emesso dal giudice dell'esecuzione va considerato come produttivo dei medesimi effetti sospensivi temporanei della procedura esecutiva invocati dall'istituto di credito attore nel presente giudizio di merito.
Purtuttavia, sul piano strettamente formale, atteso il tenore letterale dell'art. 55, D.lgs.
n. 159/2011 che espressamente stabilisce la sospensione delle procedure esecutive già pendenti fino alla conclusione del procedimento di prevenzione, deve dichiararsi la
6 sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta a R.G.E. n. 99/2018 pendente presso questo Tribunale.
2. Sulle spese di lite.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla avvenuta pronuncia da parte del G.E. di improseguibilità, da qualificarsi come temporanea, della procedura esecutiva, per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. L'esito del giudizio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite nei confronti degli opposti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, sospende la procedura esecutiva immobiliare iscritta a R.G.E. n. 99/2018 pendente presso questo
Tribunale;
2. compensa interamente tra la parte opponente e le spese Controparte_1 di lite;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti opposte contumaci.
Così deciso in Paola, 14.05.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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