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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico SS Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4219 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cabion
e
ROSSI EI, C.F. , nata ad [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Taras
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
1) i figli e vengono affidati in modo congiunto ai genitori, ed entrambi i Per_1 Per_2
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente. I figli abiteranno e avranno la residenza presso la madre;
2) Il padre terrà con sé i figli nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dal tardo pomeriggio/sera, e cmq entro le ore 21,00, fino al lunedì mattina, provvedendo a riaccompagnarli a scuola, e nel periodo di chiusura della scuola li riaccompagnerà a casa della madre. Atteso che il padre svolge la propria attività lavorativa all'estero o in luogo distante rispetto all'abitazione di residenza dei figli, nel fine settimana in cui non ha con sé i bambini, potrà tenerli il sabato o la domenica, dal mattino, entro le ore 10,00, sino alle ore
18,00. Viene comunque data la facoltà ai genitori di concordare mutamenti delle condizioni di visita dei figli minori mediante accordo telefonico con congruo preavviso nel rispetto dei reciproci impegni. In ogni caso, qualora gli impegni di lavoro lo permettano, il padre potrà
tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00.
Si precisa che nel periodo invernale, per le attività sportive praticate (sci alpino) del figlio sarà concesso al padre , se la madre non può e/o non ritiene di portarlo Per_1 Pt_1
direttamente Lei all'attività dello Sci Club di appartenenza, di accompagnarlo nelle uscite nei week end. Così sarà anche per il figlio se dovesse scegliere la stessa attività Per_3
sportiva.
3) I figli trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà con la madre e per metà
con il padre, e passeranno in via alternata il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di
Capodanno con l'altro, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro, salvo diversi accordi che intercorreranno tra i genitori di volta in volta.
4) Il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive secondo gli accordi tra i genitori. A tal fine i genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio le disponibilità dei giorni di ferie per meglio accordarsi sulle vacanze da trascorrere con i bambini.
5) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad € 1.000,00 complessivi, e le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito interamente dalla madre, e le detrazioni fiscali per i figli saranno a favore del padre al 100%.
6) La casa familiare che è già stata messa in vendita, verrà assegnata alla madre che vi abiterà con i figli fino all'atto di vendita della stessa, previo reperimento di altro immobile adeguato alle esigenze familiari, anche in locazione, nel quale la signora SS EI si trasferirà poi con i figli, ed il signor si farà carico della stipula del contratto di Parte_1
locazione e del pagamento dei canoni di locazione.
7) I ricorrenti danno l'assenso reciproco al rilascio dei documenti utili per l'espatrio e per il rilascio del passaporto per i figli.
Si chiede che il Tribunale voglia giudicare eque le attribuzioni di cui sopra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024 e SS EI hanno Parte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
. Per_1 Per_2 All'esito dell'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del
30% a carico della madre.
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto convivente con i figli minori fino all'atto di vendita della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori Persona_4 [...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Per_5 riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 10.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico SS Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4219 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cabion
e
ROSSI EI, C.F. , nata ad [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Taras
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
1) i figli e vengono affidati in modo congiunto ai genitori, ed entrambi i Per_1 Per_2
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente. I figli abiteranno e avranno la residenza presso la madre;
2) Il padre terrà con sé i figli nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dal tardo pomeriggio/sera, e cmq entro le ore 21,00, fino al lunedì mattina, provvedendo a riaccompagnarli a scuola, e nel periodo di chiusura della scuola li riaccompagnerà a casa della madre. Atteso che il padre svolge la propria attività lavorativa all'estero o in luogo distante rispetto all'abitazione di residenza dei figli, nel fine settimana in cui non ha con sé i bambini, potrà tenerli il sabato o la domenica, dal mattino, entro le ore 10,00, sino alle ore
18,00. Viene comunque data la facoltà ai genitori di concordare mutamenti delle condizioni di visita dei figli minori mediante accordo telefonico con congruo preavviso nel rispetto dei reciproci impegni. In ogni caso, qualora gli impegni di lavoro lo permettano, il padre potrà
tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00.
Si precisa che nel periodo invernale, per le attività sportive praticate (sci alpino) del figlio sarà concesso al padre , se la madre non può e/o non ritiene di portarlo Per_1 Pt_1
direttamente Lei all'attività dello Sci Club di appartenenza, di accompagnarlo nelle uscite nei week end. Così sarà anche per il figlio se dovesse scegliere la stessa attività Per_3
sportiva.
3) I figli trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà con la madre e per metà
con il padre, e passeranno in via alternata il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di
Capodanno con l'altro, nonché ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro, salvo diversi accordi che intercorreranno tra i genitori di volta in volta.
4) Il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive secondo gli accordi tra i genitori. A tal fine i genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio le disponibilità dei giorni di ferie per meglio accordarsi sulle vacanze da trascorrere con i bambini.
5) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad € 1.000,00 complessivi, e le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre. L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito interamente dalla madre, e le detrazioni fiscali per i figli saranno a favore del padre al 100%.
6) La casa familiare che è già stata messa in vendita, verrà assegnata alla madre che vi abiterà con i figli fino all'atto di vendita della stessa, previo reperimento di altro immobile adeguato alle esigenze familiari, anche in locazione, nel quale la signora SS EI si trasferirà poi con i figli, ed il signor si farà carico della stipula del contratto di Parte_1
locazione e del pagamento dei canoni di locazione.
7) I ricorrenti danno l'assenso reciproco al rilascio dei documenti utili per l'espatrio e per il rilascio del passaporto per i figli.
Si chiede che il Tribunale voglia giudicare eque le attribuzioni di cui sopra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024 e SS EI hanno Parte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
. Per_1 Per_2 All'esito dell'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del
30% a carico della madre.
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto convivente con i figli minori fino all'atto di vendita della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori Persona_4 [...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Per_5 riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 10.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo