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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 6
maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
CHE-297874529), in TE
persona del titolare , con sede in Chiasso (Svizzera), via TE
L. Favre, n. 9 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 18, presso lo studio dell'avv. Angelo Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via G. Pacini,
pagina1 di 18 n. 93 ed elettivamente domiciliata in Milano, via della Moscova, n. 13, presso lo studio dell'avv. Clelia Leto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3657/2024, pubblicata il 2 aprile 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 51139/2021 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 3657/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:
I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 3657/2024 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere:
- accertare e dichiarare tenuta a corrispondere Controparte_1
a , in persona del legale rappresentante pro- TE tempore, la somma Euro 35.000,00, oltre oneri di legge compensi, ed oltre interessi di mora come da domanda ed oltre Euro 1.400,00 per compensi ed Euro
286,00 per spese di procedura, oltre spese generali 15% e oneri di legge ed oltre spese successive occorrende e condannarla al pagamento delle predette somme a
. TE
II – IN VIA SUBORDINATA:
- accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento di
[...] in danno dell'appellante, condannarla al pagamento dell'indennizzo CP_1 della somma oggetto dell'indebito a favore di , ai TE sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
III) IN OGNI CASO: con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
pagina2 di 18 respingere l'appello della ditta TE avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3657/2024 stante la nullità della citazione introduttiva del gravame e/o per la inammissibilità e/o infondatezza dell'appello medesimo per tutte le ragioni dedotte e illustrate dall'appellata nei suoi atti e verbali di causa, confermando per l'effetto la sentenza gravata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina3 di 18
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata, ex art. 645 c.p.c., da (di seguito denominata Controparte_1 CP_1
nei confronti del creditore opposto (di seguito TE
denominato , per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. Pt_1
19267/2021, emesso in data 8 novembre 2021 dal Tribunale di Milano per l'importo di euro 35.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di saldo del compenso per attività di marketing intelligence relativa al periodo dal 1 marzo
2019 al 30 novembre 2019, nonché per conseguire, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di denaro di euro 10.000,00, oltre interessi legali, con sentenza n. 3657/2024, pubblicata il 2 aprile 2024, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento di del contratto di Pt_1
consulenza stipulato dalle parti il 1 marzo 2019; ha condannato a Pt_1
corrispondere a la somma di denaro di euro 10.000,00, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al pagamento e ha, infine, condannato a Pt_1
rimborsare le spese processuali anticipate dalla parte vittoriosa.
In via preliminare il giudice di prime cure ha ritenuto improponibile la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dal convenuto opposto, in quanto proposta in via subordinata rispetto a quella risarcitoria fondata su obbligo contrattuale e in quanto residuale, richiamando in merito la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 33954 del 2023.
Premesse le circostanze incontestate della conclusione tra le parti di un contratto di consulenza in data 1 marzo 2019 e del pagamento, da parte di CP_1
della somma di denaro di euro 10.000,00, a titolo di compenso per i mesi di
[...]
marzo e di aprile 2019, il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto, da parte del consulente, convenuto opposto, l'obbligo, previsto dall'art. 2 del contratto, di inviare al committente, con cadenza trimestrale, il rendiconto delle attività svolte.
Al riguardo ha espressamente richiamato, condividendolo, il contenuto dell'ordinanza del 15 aprile 2022, del seguente tenore: “a fronte di una generica Part descrizione della prestazione affidata a (“svolgimento di attività commerciali di “Marketing Intelligence” per il mercato dell'industria generica, Petrolchimico
pagina4 di 18 ed Oil&Gas”), entrambe le parti paiono concordi nel dettagliare l'incarico assunto dall'opposta come “attività mirata a comprendere, analizzare e valutare i clienti, concorrenti, mercato e industria in cui si muove un'azienda per migliorare i processi decisionali della committente. In altri termini si tratta di conoscenze e analisi che il consulente deve acquisire al fine di indirizzare le scelte della committente (…)” (cfr. comparsa costituzione pag. 3) rilevato che i report trimestrali prodotti non recano alcuna analisi o proposta di indirizzo, ma sembrano limitati alla resoconti sui soggetti contattati in vista di possibili affari per D.KTC;
ritenuto che
manchino elementi confermativi dell'adempimento delle Part prestazioni assunte da con l'accordo commerciale 1.3.2019”. Sulla base di tali considerazioni il giudice ha ritenuto che i documenti prodotti da non Pt_1
fossero idonei a provare il proprio esatto adempimento.
Analizzando le prove orali assunte nel processo, ha rilevato come dall'interrogatorio formale di legale rappresentante di D- Controparte_2
KTC S.r.l., non emergesse alcun riconoscimento dell'attività svolta da non Pt_1
potendo considerarsi tale l'assenza di contestazione, nell'incontro del 15 luglio
2019, della mancata consegna dei resoconti trimestrali.
Il giudice di prime cure ha precisato che la produzione con invio al committente dei resoconti trimestrali era l'unico adempimento gravante sul professionista opposto in relazione al contratto concluso.
Ha ritenuto irrilevante la testimonianza di poiché riguardante la Tes_1
diversa attività di procacciamento di affari.
Accertato l'inadempimento di il giudice di prime cure ha accolto la Pt_1
domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto la CP_1
restituzione dell'anticipo di euro 10.000,00.
Ha precisato che il pagamento di tale somma di denaro non potesse considerarsi quale riconoscimento dell'attività svolta dal convenuto opposto, poiché dal contratto dedotto in giudizio emergeva che l'obbligazione di pagamento mensile avesse tempistiche diverse rispetto all'obbligo di produzione di rendiconto trimestrale, con la conseguenza che le prime due mensilità pagate avevano una scadenza anticipata rispetto al primo obbligo di rendicontazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 maggio 2024, ha Pt_1
proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
pagina5 di 18 Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in via telematica il 9 settembre 2024, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 del gravame e la nullità dell'atto di citazione in appello per omessa indicazione del codice fiscale e della residenza dell'appellante; nel merito, ha puntualmente contestato il fondamento del gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierna parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di fondamento, ove si consideri che l'atto di appello specifica in capitoli separati i singoli motivi di impugnazione e indica espressamente le parti della sentenza oggetto di doglianza;
illustra, inoltre, le specifiche ragioni delle censure svolte, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado.
L'eccezione di nullità dell'atto di appello.
ha eccepito la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 164 CP_1
c.p.c., per omessa indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo della parte appellante.
Il motivo è privo di fondamento ove si consideri che l'atto introduttivo del presente giudizio contiene chiaramente l'indicazione del codice fiscale riferito all'impresa individuale in titolarità di e che non sussistono TE
dubbi in ordine all'individuazione della parte appellante, tanto che CP_1
si è difesa adeguatamente.
pagina6 di 18 L'appello di Pt_1
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce il vizio di contraddittoria, erronea e apparente motivazione della sentenza.
Afferma che il giudice, da un lato, richiama in modo letterale la motivazione contenuta nell'ordinanza del 15 aprile 2022 – che ha ritenuto che l'obbligo contrattuale del consulente non fosse solo quello di consegnare i resoconti, ma quello di comunicare alla committente analisi e proposte di indirizzo – e, dall'altro lato, contraddittoriamente, afferma che la produzione con invio al committente dei resoconti trimestrali era l'unico adempimento gravante sul professionista opposto in relazione al contratto di marketing intelligence.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure non si è contraddetto, poiché ha espressamente affermato che la documentazione prodotta da non fosse idonea a provare il Pt_1
proprio esatto adempimento.
Tale affermazione trova il suo coerente fondamento in quanto già accertato nell'ordinanza del 15 aprile 2022, espressamente richiamata in modo testuale nella sentenza gravata, nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto che i report prodotti da non contenessero analisi o proposte di indirizzo e, quindi, non Pt_1 documentassero l'attività di consulenza oggetto del contratto concluso dalle parti.
L'affermazione che l'invio al committente dei resoconti trimestrali dell'attività svolta fosse l'unico adempimento gravante sul consulente non è in contraddizione con l'affermazione che i documenti prodotti da non Pt_1
contenessero alcuna analisi o proposta di indirizzo e fossero, pertanto, inidonei a provare l'esatto adempimento di Pt_1
E', invero, evidente che l'obbligo di inviare i resoconti dell'attività svolta non può prescindere dalla valutazione del contenuto di tali resoconti, non potendo ritenersi assolto, come pretenderebbe l'appellante, dall'invio di un qualsivoglia resoconto.
L'accertamento del giudice è, quindi, corretto e la relativa motivazione tutt'altro che apparente, poiché fondata sull'oggetto dell'attività di marketing intelligence dedotta in contratto, quale espressamente individuata e descritta attraverso il testuale richiamo all'ordinanza del 15 aprile 2022.
pagina7 di 18 Con un secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in Pt_1
cui il giudice definisce il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto.
Afferma che se l'unico obbligo che emerge dal contratto a carico di è Pt_1
l'invio dei resoconti, è illogico ritenere l'inadempimento di tale parte per non aver indicato nei resoconti analisi o proposte di indirizzo ed essersi limitata a resoconti su soggetti contattati in vista di affari.
L'appellante ritiene che vi sia un'insanabile contraddizione tra il dato contrattuale e l'erronea descrizione dei limiti e del contenuto dell'attività del consulente, quale delineata nella richiamata ordinanza del 15 aprile 2022.
Si duole che nella detta ordinanza prima si delinei il contenuto delle prestazioni sulla base delle allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti e non sulla base del contratto e, poi, si concluda che in relazione a tale contenuto il consulente fosse inadempiente.
Afferma che è un dato documentale certo e acquisito che il contratto concluso dalle parti non prevedesse alcuna specificazione dell'analisi svolta dal consulente e che oggetto della prestazione pattuita fosse proprio la “fornitura” dei report prodotti in causa, il contenuto e le cui informazioni sono la risultante dell'analisi svolta dal professionista, costituiscono la sintesi delle informazioni fornite per le vie brevi e per messaggi e mails e sono sufficienti ad orientare le scelte di mercato del committente.
L'appellante ritiene, pertanto, che la qualificazione dell'attività oggetto del contratto contenuta nell'ordinanza del 15 aprile 2022 sia errata e, di conseguenza, che sia errato anche l'accertamento dell'inadempimento di Pt_1
Afferma che dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti emerge una costante attività di aggiornamento svolta da a vari referenti della società Pt_1
committente, in relazione all'attività oggetto del contratto, cioè l'indagine conoscitiva del mercato petrolchimico e dell'Oil & Gas, al fine di indirizzare l'offerta produttiva e commerciale del committente verso clienti e mercati.
Aggiunge che solo con mail in data 8 gennaio 2020 e, quindi, solo dopo dieci mesi dall'avvio dell'attività di consulenza e dopo oltre un mese dalla cessazione del contratto (scaduto il 30 novembre 2019), legale CP_2
rappresentante di ha contestato, per la prima volta, la mancata CP_1
consegna dei resoconti dell'attività prestata dal consulente, senza, peraltro, avanzare alcuna censura in merito al loro contenuto.
pagina8 di 18 Deduce, inoltre, che il 15 gennaio 2020 ha strumentalmente CP_2
lamentato che i report fossero dei riassunti, dichiarando apertamente di non voler adempiere ai pagamenti richiesti da Pt_1
Sostiene, infine, che il consulente ha consegnato al committente i report nella forma e nel contenuto previsti in contratto e che non risultano elementi fattuali o logici che possano sostenere l'affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui avrebbe dovuto consegnare alla committente analisi e Pt_1
studi che non ha consegnato.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato l'oggetto della prestazione assunta dal consulente alla stregua delle concordi allegazioni Pt_1
delle parti del processo, in difetto di qualsivoglia descrizione contenuta nel contratto concluso dalle parti.
Infatti, con riferimento a detto oggetto, l'atto negoziale stipulato in data 1 marzo 2019 si limitava a prevedere testualmente, all'art. 1, che: “il presente accordo commerciale con il quale il Consulente riceve incarico ufficiale dalla
Società per lo svolgimento di attività commerciali di Marketing Intelligence per il mercato dell'industria generica, Petrolchimico ed Oil&Gas, esclusivamente per il periodo dal 01/03/2019 a tutto il 30/11/2019” (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di . CP_1
Correttamente, il giudice di prime cure ha individuato l'oggetto della prestazione assunta da facendo riferimento alle concordi allegazioni delle Pt_1
parti sul punto, individuandola, quindi, stando alle stesse deduzioni di nella Pt_1
“attività mirata a comprendere, analizzare e valutare i clienti, concorrenti, mercato e industria in cui si muove un'azienda per migliorare i processi decisionali della committente. In altri termini si tratta di conoscenza e analisi che il consulente deve acquisire al fine di indirizzare le scelte della committente”.
Appare evidente come lo stesso oggetto della prestazione assunta da Pt_1
implicasse, ancorchè non esplicitato nel contratto, lo svolgimento di attività di ricerca di informazioni, di aggregazione di tali informazioni e di rappresentazione di tali attività di analisi, di studio e delle conclusioni raggiunte in termini di pareri o di indirizzi strategici e come la descrizione di tali attività e delle relative conclusioni raggiunte dal consulente dovesse trovare rappresentazione nei resoconti periodici (trimestrali), al fine di consentire agli amministratori di D-
pagina9 di 18 KTC S.r.l. di orientare, attraverso la conoscenza, le scelte strategiche dell'impresa.
Come si desume dal contenuto dei resoconti depositati da (doc. nn. 4, Pt_1
5 e 6, fascicolo monitori), tali documenti non sono idonei a provare l'attività di consulenza svolta da poiché non restituiscono alcun dato sugli interessi dei Pt_1
clienti di sulla situazione dei concorrenti, del mercato, delle CP_1
tecnologie industriali, non analizzano dati, non ipotizzano strategie di marketing, non contengono descrizione del mercato e delle sue dinamiche, sì da fornire al committente un quadro aggiornato e integrato del mercato di riferimento, ma si risolvono in un elenco di nominativi.
Il giudice di prime cure non ha, dunque, commesso alcun errore nell'interpretare il contratto dedotto in giudizio e il contenuto dell'obbligo gravante sul consulente.
Al contrario, pretende di desumere la prova dell'esecuzione della Pt_1
propria prestazione dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di in sede di CP_1
interrogatorio formale e da quelle rese dal testimone Tes_1
In realtà, le prove documentali e orali invocate dall'odierna parte appellante nulla provano in ordine all'adempimento della sua obbligazione.
Come è stato condivisibilmente evidenziato dalla parte appellata, la corrispondenza intercorsa tra le parti si risolve in alcune mail promozionali (doc. nn. 24, 26, 27, 28 e 29, fascicolo di primo grado di in cui Pt_1 TE
presentava a terzi l'azienda di e in alcune mail (doc. nn. 16.
[...] CP_1
19, 20, 21, 22 e 23, fascicolo di primo grado di e whatsapp (doc. n. 30, Pt_1
fascicolo di primo grado di scambiate tra e l'impiegato Pt_1 TE
dell'ufficio vendite di inerenti alla predisposizione CP_1 Tes_1
delle offerte commerciali da presentare alle gare indette dalla cliente e Parte_2
anche da altri clienti.
Anche le prove orali invocate da sono irrilevanti. Pt_1
Il teste ha dichiarato che “a me risulta che il signor era Tes_1 Pt_1
un procacciatore di affari, perché i miei rapporti riguardavano le gare d'appalto.
Non so alcunché sugli asseriti rapporti di marketing intelligence tra il e la Pt_1
D-KTC”; ha confermato la corrispondenza mail e whatsapp che lo stesso teste si scambiava con , precisando che “sono le mail che scambiavamo TE
pagina10 di 18 col signor relativamente ad alcune gare per verificare il livello di Pt_1
proposta (omissis) Le mail si riferiscono alle gare che facevo con . In Pt_2
risposta ai capitoli 2 e 8 (riguardanti i reports e le riunioni in cui tali resoconti sarebbero stati illustrati, discussi o consegnati), il teste ha dichiarato di non sapere nulla (cfr. verbale di udienza del 18 ottobre 2023).
Del pari irrilevante sono le dichiarazioni di legale Controparte_2
rappresentante di chiamato a rendere interrogatorio formale sulle CP_1
seguenti circostanze: sul fatto che il 15 luglio 2019, a seguito di un incontro con TE
, gli avesse comunicato la volontà di recedere dal contratto di
[...] CP_2
procacciamento di affari, conservando in essere il contratto di consulenza
(capitolo 1); sul fatto che con mail del 15 luglio 2019 non avesse contestato la CP_2
mancata consegna dei resoconti trimestrali prevista dal contratto di consulenza
(capitolo 2); sul fatto che dall'attività di consulenza prevista dal contratto del 1 marzo
2019 fosse esclusa la consegna alla committente di dati personali e riferimenti dei clienti esaminati (capitolo 3); sul fatto che avesse emesso le fatture relative alle TE
competenze dei mesi di marzo e di aprile 2019, per un importo complessivo di euro 10.000,00, che erano state puntualmente pagate da (capitolo 4); CP_1
sul fatto che, a saldo delle prestazioni eseguite, avesse emesso la Pt_1
fattura n. 11/2019 del 2 dicembre 2019, di euro 35.000,00, che CP_1
aveva lasciato insoluta (capitolo 5); sul fatto che avesse emesso la fatturazione cumulativa al termine del Pt_1
mandato su richiesta di al fine di andare incontro alle esigenze di CP_1
incasso di quest'ultima (capitolo 6). ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 1, 2, 4 e Controparte_2
5, negando quelle di cui ai capitoli 3 e 6.
E' evidente come le circostanze ammesse dal legale rappresentante di D-
KTC S.r.l. non costituiscano prova dell'adempimento di alla propria Pt_1
obbligazione di espletamento dell'attività di consulenza.
Tale prova non può desumersi, in via presuntiva, come vorrebbe la parte appellante, dalla circostanza che abbia dichiarato di non aver Controparte_2
pagina11 di 18 contestato, con mail del 15 luglio 2019, la mancata consegna dei resoconti da parte di e dall'ulteriore circostanza che abbia contestato la Pt_1 CP_1
mancata consegna dei resoconti solo dopo la scadenza del contratto.
La mancata contestazione, con mail del 15 luglio 2019, della consegna del primo resoconto trimestrale trova verosimilmente la sua giustificazione nella tolleranza del creditore, ancora interessato all'adempimento tardivo, tanto più ove si consideri che l'attività di consulenza era iniziata appena quattro mesi prima e che aveva già pagato, in anticipo, l'acconto di complessivi euro CP_1
10.000,00 a titolo di compenso.
Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo al fatto che sino alla scadenza del contratto non sia mai stata eccepita la mancata consegna dei resoconti trimestrali.
Pertanto, dal fatto che non sia stato contestato l'inadempimento o non si sia agito immediatamente per la risoluzione del contratto di consulenza non può desumersi in maniera univoca che la controprestazione sia stata resa.
Si aggiunga che con mail del 15 gennaio 2020 (doc. n. 10, fascicolo di primo grado di - cioè, subito dopo la consegna dei resoconti, avvenuta in Pt_1
data 8 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 3, fascicolo di primo grado di – la CP_1
committente ha contestato anche il loro contenuto.
Va, quindi, confermata la corretta interpretazione dell'oggetto della prestazione del consulente, quale contenuta nella sentenza gravata.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude il fondamento probatorio della domanda di e deduce la Pt_1 violazione dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, impugna la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato
Par che “non emerge alcun riconoscimento dell'attività svolta da in seno all'interrogatorio formale del signor legale rappresentante Controparte_2
di ; infatti, la circostanza secondo la quale Egli non abbia contestato CP_1 all'incontro del 15.7.2019, la mancata consegna dei resoconti trimestrali non comporta un proprio automatico riconoscimento dell'adempimento avversario”
(pp. 6 e 7, sentenza impugnata).
Ritiene tale affermazione illogica, spiegando che se nella stessa sentenza si afferma che l'unico obbligo del consulente era quello di consegnare i resoconti, la pagina12 di 18 circostanza che non abbia contestato la loro idoneità formale e CP_2
sostanziale costituisce un rilevante indice di adempimento.
Aggiunge che, poiché nelle difese in giudizio si afferma che il mancato pagamento è stato dettato dalla mancata consegna dei resoconti, la circostanza che la prima fattura sia stata pagata conferisce un ulteriore connotato confessorio alla mancata contestazione e, soprattutto, rende infondato l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto sul compenso professionale.
L'appellante si duole che il giudice non abbia riconosciuto carattere confessorio alle dichiarazioni con le quali il legale rappresentante di CP_1
ha riconosciuto, in sede di interrogatorio formale, di non aver contestato la mancata consegna dei resoconti in data 15 luglio2019.
Sostiene che le motivazioni con le quali il giudice di prime cure ha escluso la rilevanza della testimonianza di sono illogiche. Tes_1
Evidenzia che il detto testimone ha confermato di aver scambiato con
, titolare di le numerose mails prodotte, precisando che si TE Pt_1
trattava delle mails che si scambiava con relativamente ad alcune gare per Pt_1
verificare il livello di proposta. L'appellante spiega che il livello di proposta, al quale ha fatto riferimento il teste, è la tipica finalità dell'attività di marketing intelligence.
Aggiunge che il teste ha anche confermato i messaggi whatsapp e che Tes_1 tali messaggi dimostrano che con il passare dei mesi l'attività di è diventata Pt_1
esclusivamente di esplorazione del mercato ai fini del posizionamento economico e produttivo di K-DTC S.r.l., in quanto con questi messaggi lo stesso Tes_1
chiedeva a di acquisire informazioni in merito al livello delle proposte dei Pt_1 concorrenti, in modo da profilare l'offerta da parte della loro fornitrice
, sì da renderla competitiva. Per_1
Il motivo non può essere accolto per gli stessi motivi che sono già stati evidenziati nell'esaminare il secondo motivo di gravame.
Basti aggiungere, per escludere la sussistenza di prova presuntiva dell'adempimento di le seguenti ulteriori considerazioni. Pt_1
La circostanza che in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante di avesse confessato il pagamento dell'acconto sul compenso per CP_1
complessivi euro 10.000,00 non costituisce prova dell'adempimento di Pt_1
poiché il pagamento del compenso è avvenuto, giusta la previsione dell'art. 2 del pagina13 di 18 contratto, in via anticipata rispetto alla scadenza dell'obbligo di rendicontazione;
invero, in base alla detta clausola contrattuale, il pagamento del compenso doveva avvenire mediante rate mensili mentre l'obbligo di rendicontazione del consulente aveva cadenza trimestrale.
Il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente escluso che il pagamento dell'acconto di euro 10.000,00 costituisse riconoscimento dell'attività svolta dal consulente, in quanto l'obbligo di pagamento mensile del compenso aveva tempistiche diverse rispetto all'obbligo di produzione dei resoconti.
Quanto alla circostanza che abbia testimoniato di aver richiesto Tes_1
al consulente di acquisire informazioni in merito al livello delle proposte dei concorrenti di in modo da predisporre la propria proposta CP_1
commerciale, va osservato che tale testimonianza in ordine alla richiesta di isolate attività di ricerca di informazioni non è sufficiente a ritenere provato l'adempimento dell'attività di consulenza per tutto il periodo di vigenza del contratto e che, in ogni caso, di tale attività non vi è traccia nei resoconti prodotti da come in precedenza già rilevato. Pt_1
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermato l'accertamento in ordine all'inadempimento del consulente al contratto di consulenza dedotto in giudizio.
Con un quarto motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
Si duole che il giudice abbia rigettato la propria domanda di ingiustificato arricchimento sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite che, secondo l'appellante, non è stata correttamente interpretata.
Afferma che con la sentenza n. 33954 del 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità
pagina14 di 18 derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
L'appellante spiega, quindi, che, poiché il giudice di prime cure ha ritenuto non “provata in giudizio la fonte della pretesa creditoria di parte opposta” (p. 7, sentenza gravata), allora, in applicazione del richiamato principio di diritto, deve ritenersi la proponibilità della domanda di cui all'art. 2041 c.c.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame.
Essendo, invero, stato confermato l'accertamento in ordine all'inadempimento di non sussistono prestazioni professionali rispetto alle Pt_1
quali sia configurabile un arricchimento di CP_1
Con un quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della prestazione, proposta da e deduce la violazione dell'art. 1460 c.c. CP_1
Afferma che non c'è prova né che non abbia consegnato i resoconti Pt_1
(essendo stato, anzi, provato il contrario) né che la consegna dei resoconti fosse essenziale ai fini del pagamento;
che legale rappresentante di CP_2 CP_1
ha chiaramente affermato, in sede di interpello, di non aver mai contestato,
[...]
durante il primo incontro, la mancata consegna dei reports, dimostrando la loro irrilevanza ai fini del pagamento.
Ritiene, pertanto, che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. sia rimasta priva di prova, oltre ad essere in contraddizione con il pagamento parziale del compenso.
Aggiunge che tale eccezione non trova fondamento anche perché non può ravvisarsi alcuno squilibrio economico tra le corrispettive prestazioni delle parti, in quanto per tutto il periodo di vigenza del contratto e sino al giorno 8 gennaio
2020 nessuna eccezione di inadempimento è mai stata formulata dal committente.
Sotto altro profilo di censura, l'appellante afferma che l'opponente CP_1
non ha chiesto la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la
[...]
condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto da D-
KTC S.r.l., a titolo di compenso parziale per le prestazioni rese da è Pt_1
illegittima.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina15 di 18 L'accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito trova il suo fondamento nell'accertamento dell'inadempimento di il cui Pt_1
obbligo consisteva nello svolgimento dell'attività di ricerca, analisi e studio, quale in precedenza evidenziata e nel fornire resoconti trimestrali che documentassero tale attività di marketing intelligence e non un qualsivoglia resoconto, avulso dal contenuto specifico dell'attività di consulenza oggetto del contratto dedotto in giudizio.
Tale inadempimento ha giustificato la pronuncia risolutiva, ai sensi dell'art. 1453 c.c., rendendo, così, indebito il pagamento parziale del compenso di euro
10.000,00, effettuato da in esecuzione del contratto risolto. CP_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'attore opponente aveva espressamente formulato la domanda di ripetizione di indebito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., chiedendo espressamente, in via riconvenzionale: “accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. in proprio e quale titolare della ditta di TE TE
al contratto di consulenza stipulato con TE Controparte_1
[... il 1 marzo 2019, condannare il medesimo a restituire alla la somma CP_1 di € 10.000,00 per le ragioni esposte in atto, oltre interessi di mora ex D. Lgs
231/2002 maturati dalle date di incasso al saldo effettivo” (p. 9, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
E' noto, per consolidata giurisprudenza, che la domanda di risoluzione del contratto può ritenersi implicita nella domanda di restituzione della prestazione.
Peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore opponente aveva espressamente formulato le seguenti domande riconvenzionali (riportate anche nell'epigrafe della sentenza impugnata): “in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. in proprio e quale titolare TE
della ditta di al contratto di consulenza stipulato TE TE
con D-KTC Fluid Contro srl l'1 marzo 2019, dichiarare risolto il contratto e – per l'effetto – condannare il medesimo a restituire alla la somma di € CP_1
10.000,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 maturati dalle date di incasso al saldo effettivo”.
La domanda di risoluzione per inadempimento era stata, dunque, formulata dall'attore opponente e il giudice di prime cure ha correttamente pronunciato sulla stessa e sulla conseguente domanda di restituzione della prestazione.
pagina16 di 18 In conclusione, alla luce di quanto in precedenza argomentato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto dell'impugnazione, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare a le spese del presente grado. CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (pari al valore del decreto ingiuntivo opposto e della domanda riconvenzionale e, così, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
pagina17 di 18 l'appello proposto da nei confronti di TE [...]
per la riforma della sentenza n. 3657/2024, pubblicata il Controparte_3
2 aprile 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 51139/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare a TE Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente
[...]
grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. TE
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 6
maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
CHE-297874529), in TE
persona del titolare , con sede in Chiasso (Svizzera), via TE
L. Favre, n. 9 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 18, presso lo studio dell'avv. Angelo Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via G. Pacini,
pagina1 di 18 n. 93 ed elettivamente domiciliata in Milano, via della Moscova, n. 13, presso lo studio dell'avv. Clelia Leto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3657/2024, pubblicata il 2 aprile 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 51139/2021 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 3657/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare:
I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 3657/2024 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere:
- accertare e dichiarare tenuta a corrispondere Controparte_1
a , in persona del legale rappresentante pro- TE tempore, la somma Euro 35.000,00, oltre oneri di legge compensi, ed oltre interessi di mora come da domanda ed oltre Euro 1.400,00 per compensi ed Euro
286,00 per spese di procedura, oltre spese generali 15% e oneri di legge ed oltre spese successive occorrende e condannarla al pagamento delle predette somme a
. TE
II – IN VIA SUBORDINATA:
- accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento di
[...] in danno dell'appellante, condannarla al pagamento dell'indennizzo CP_1 della somma oggetto dell'indebito a favore di , ai TE sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
III) IN OGNI CASO: con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
pagina2 di 18 respingere l'appello della ditta TE avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3657/2024 stante la nullità della citazione introduttiva del gravame e/o per la inammissibilità e/o infondatezza dell'appello medesimo per tutte le ragioni dedotte e illustrate dall'appellata nei suoi atti e verbali di causa, confermando per l'effetto la sentenza gravata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina3 di 18
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata, ex art. 645 c.p.c., da (di seguito denominata Controparte_1 CP_1
nei confronti del creditore opposto (di seguito TE
denominato , per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. Pt_1
19267/2021, emesso in data 8 novembre 2021 dal Tribunale di Milano per l'importo di euro 35.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di saldo del compenso per attività di marketing intelligence relativa al periodo dal 1 marzo
2019 al 30 novembre 2019, nonché per conseguire, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di denaro di euro 10.000,00, oltre interessi legali, con sentenza n. 3657/2024, pubblicata il 2 aprile 2024, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento di del contratto di Pt_1
consulenza stipulato dalle parti il 1 marzo 2019; ha condannato a Pt_1
corrispondere a la somma di denaro di euro 10.000,00, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al pagamento e ha, infine, condannato a Pt_1
rimborsare le spese processuali anticipate dalla parte vittoriosa.
In via preliminare il giudice di prime cure ha ritenuto improponibile la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dal convenuto opposto, in quanto proposta in via subordinata rispetto a quella risarcitoria fondata su obbligo contrattuale e in quanto residuale, richiamando in merito la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 33954 del 2023.
Premesse le circostanze incontestate della conclusione tra le parti di un contratto di consulenza in data 1 marzo 2019 e del pagamento, da parte di CP_1
della somma di denaro di euro 10.000,00, a titolo di compenso per i mesi di
[...]
marzo e di aprile 2019, il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto, da parte del consulente, convenuto opposto, l'obbligo, previsto dall'art. 2 del contratto, di inviare al committente, con cadenza trimestrale, il rendiconto delle attività svolte.
Al riguardo ha espressamente richiamato, condividendolo, il contenuto dell'ordinanza del 15 aprile 2022, del seguente tenore: “a fronte di una generica Part descrizione della prestazione affidata a (“svolgimento di attività commerciali di “Marketing Intelligence” per il mercato dell'industria generica, Petrolchimico
pagina4 di 18 ed Oil&Gas”), entrambe le parti paiono concordi nel dettagliare l'incarico assunto dall'opposta come “attività mirata a comprendere, analizzare e valutare i clienti, concorrenti, mercato e industria in cui si muove un'azienda per migliorare i processi decisionali della committente. In altri termini si tratta di conoscenze e analisi che il consulente deve acquisire al fine di indirizzare le scelte della committente (…)” (cfr. comparsa costituzione pag. 3) rilevato che i report trimestrali prodotti non recano alcuna analisi o proposta di indirizzo, ma sembrano limitati alla resoconti sui soggetti contattati in vista di possibili affari per D.KTC;
ritenuto che
manchino elementi confermativi dell'adempimento delle Part prestazioni assunte da con l'accordo commerciale 1.3.2019”. Sulla base di tali considerazioni il giudice ha ritenuto che i documenti prodotti da non Pt_1
fossero idonei a provare il proprio esatto adempimento.
Analizzando le prove orali assunte nel processo, ha rilevato come dall'interrogatorio formale di legale rappresentante di D- Controparte_2
KTC S.r.l., non emergesse alcun riconoscimento dell'attività svolta da non Pt_1
potendo considerarsi tale l'assenza di contestazione, nell'incontro del 15 luglio
2019, della mancata consegna dei resoconti trimestrali.
Il giudice di prime cure ha precisato che la produzione con invio al committente dei resoconti trimestrali era l'unico adempimento gravante sul professionista opposto in relazione al contratto concluso.
Ha ritenuto irrilevante la testimonianza di poiché riguardante la Tes_1
diversa attività di procacciamento di affari.
Accertato l'inadempimento di il giudice di prime cure ha accolto la Pt_1
domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto la CP_1
restituzione dell'anticipo di euro 10.000,00.
Ha precisato che il pagamento di tale somma di denaro non potesse considerarsi quale riconoscimento dell'attività svolta dal convenuto opposto, poiché dal contratto dedotto in giudizio emergeva che l'obbligazione di pagamento mensile avesse tempistiche diverse rispetto all'obbligo di produzione di rendiconto trimestrale, con la conseguenza che le prime due mensilità pagate avevano una scadenza anticipata rispetto al primo obbligo di rendicontazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 maggio 2024, ha Pt_1
proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
pagina5 di 18 Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in via telematica il 9 settembre 2024, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 del gravame e la nullità dell'atto di citazione in appello per omessa indicazione del codice fiscale e della residenza dell'appellante; nel merito, ha puntualmente contestato il fondamento del gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierna parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di fondamento, ove si consideri che l'atto di appello specifica in capitoli separati i singoli motivi di impugnazione e indica espressamente le parti della sentenza oggetto di doglianza;
illustra, inoltre, le specifiche ragioni delle censure svolte, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado.
L'eccezione di nullità dell'atto di appello.
ha eccepito la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 164 CP_1
c.p.c., per omessa indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo della parte appellante.
Il motivo è privo di fondamento ove si consideri che l'atto introduttivo del presente giudizio contiene chiaramente l'indicazione del codice fiscale riferito all'impresa individuale in titolarità di e che non sussistono TE
dubbi in ordine all'individuazione della parte appellante, tanto che CP_1
si è difesa adeguatamente.
pagina6 di 18 L'appello di Pt_1
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce il vizio di contraddittoria, erronea e apparente motivazione della sentenza.
Afferma che il giudice, da un lato, richiama in modo letterale la motivazione contenuta nell'ordinanza del 15 aprile 2022 – che ha ritenuto che l'obbligo contrattuale del consulente non fosse solo quello di consegnare i resoconti, ma quello di comunicare alla committente analisi e proposte di indirizzo – e, dall'altro lato, contraddittoriamente, afferma che la produzione con invio al committente dei resoconti trimestrali era l'unico adempimento gravante sul professionista opposto in relazione al contratto di marketing intelligence.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure non si è contraddetto, poiché ha espressamente affermato che la documentazione prodotta da non fosse idonea a provare il Pt_1
proprio esatto adempimento.
Tale affermazione trova il suo coerente fondamento in quanto già accertato nell'ordinanza del 15 aprile 2022, espressamente richiamata in modo testuale nella sentenza gravata, nella quale il giudice di prime cure ha ritenuto che i report prodotti da non contenessero analisi o proposte di indirizzo e, quindi, non Pt_1 documentassero l'attività di consulenza oggetto del contratto concluso dalle parti.
L'affermazione che l'invio al committente dei resoconti trimestrali dell'attività svolta fosse l'unico adempimento gravante sul consulente non è in contraddizione con l'affermazione che i documenti prodotti da non Pt_1
contenessero alcuna analisi o proposta di indirizzo e fossero, pertanto, inidonei a provare l'esatto adempimento di Pt_1
E', invero, evidente che l'obbligo di inviare i resoconti dell'attività svolta non può prescindere dalla valutazione del contenuto di tali resoconti, non potendo ritenersi assolto, come pretenderebbe l'appellante, dall'invio di un qualsivoglia resoconto.
L'accertamento del giudice è, quindi, corretto e la relativa motivazione tutt'altro che apparente, poiché fondata sull'oggetto dell'attività di marketing intelligence dedotta in contratto, quale espressamente individuata e descritta attraverso il testuale richiamo all'ordinanza del 15 aprile 2022.
pagina7 di 18 Con un secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in Pt_1
cui il giudice definisce il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto.
Afferma che se l'unico obbligo che emerge dal contratto a carico di è Pt_1
l'invio dei resoconti, è illogico ritenere l'inadempimento di tale parte per non aver indicato nei resoconti analisi o proposte di indirizzo ed essersi limitata a resoconti su soggetti contattati in vista di affari.
L'appellante ritiene che vi sia un'insanabile contraddizione tra il dato contrattuale e l'erronea descrizione dei limiti e del contenuto dell'attività del consulente, quale delineata nella richiamata ordinanza del 15 aprile 2022.
Si duole che nella detta ordinanza prima si delinei il contenuto delle prestazioni sulla base delle allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti e non sulla base del contratto e, poi, si concluda che in relazione a tale contenuto il consulente fosse inadempiente.
Afferma che è un dato documentale certo e acquisito che il contratto concluso dalle parti non prevedesse alcuna specificazione dell'analisi svolta dal consulente e che oggetto della prestazione pattuita fosse proprio la “fornitura” dei report prodotti in causa, il contenuto e le cui informazioni sono la risultante dell'analisi svolta dal professionista, costituiscono la sintesi delle informazioni fornite per le vie brevi e per messaggi e mails e sono sufficienti ad orientare le scelte di mercato del committente.
L'appellante ritiene, pertanto, che la qualificazione dell'attività oggetto del contratto contenuta nell'ordinanza del 15 aprile 2022 sia errata e, di conseguenza, che sia errato anche l'accertamento dell'inadempimento di Pt_1
Afferma che dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti emerge una costante attività di aggiornamento svolta da a vari referenti della società Pt_1
committente, in relazione all'attività oggetto del contratto, cioè l'indagine conoscitiva del mercato petrolchimico e dell'Oil & Gas, al fine di indirizzare l'offerta produttiva e commerciale del committente verso clienti e mercati.
Aggiunge che solo con mail in data 8 gennaio 2020 e, quindi, solo dopo dieci mesi dall'avvio dell'attività di consulenza e dopo oltre un mese dalla cessazione del contratto (scaduto il 30 novembre 2019), legale CP_2
rappresentante di ha contestato, per la prima volta, la mancata CP_1
consegna dei resoconti dell'attività prestata dal consulente, senza, peraltro, avanzare alcuna censura in merito al loro contenuto.
pagina8 di 18 Deduce, inoltre, che il 15 gennaio 2020 ha strumentalmente CP_2
lamentato che i report fossero dei riassunti, dichiarando apertamente di non voler adempiere ai pagamenti richiesti da Pt_1
Sostiene, infine, che il consulente ha consegnato al committente i report nella forma e nel contenuto previsti in contratto e che non risultano elementi fattuali o logici che possano sostenere l'affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui avrebbe dovuto consegnare alla committente analisi e Pt_1
studi che non ha consegnato.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato l'oggetto della prestazione assunta dal consulente alla stregua delle concordi allegazioni Pt_1
delle parti del processo, in difetto di qualsivoglia descrizione contenuta nel contratto concluso dalle parti.
Infatti, con riferimento a detto oggetto, l'atto negoziale stipulato in data 1 marzo 2019 si limitava a prevedere testualmente, all'art. 1, che: “il presente accordo commerciale con il quale il Consulente riceve incarico ufficiale dalla
Società per lo svolgimento di attività commerciali di Marketing Intelligence per il mercato dell'industria generica, Petrolchimico ed Oil&Gas, esclusivamente per il periodo dal 01/03/2019 a tutto il 30/11/2019” (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di . CP_1
Correttamente, il giudice di prime cure ha individuato l'oggetto della prestazione assunta da facendo riferimento alle concordi allegazioni delle Pt_1
parti sul punto, individuandola, quindi, stando alle stesse deduzioni di nella Pt_1
“attività mirata a comprendere, analizzare e valutare i clienti, concorrenti, mercato e industria in cui si muove un'azienda per migliorare i processi decisionali della committente. In altri termini si tratta di conoscenza e analisi che il consulente deve acquisire al fine di indirizzare le scelte della committente”.
Appare evidente come lo stesso oggetto della prestazione assunta da Pt_1
implicasse, ancorchè non esplicitato nel contratto, lo svolgimento di attività di ricerca di informazioni, di aggregazione di tali informazioni e di rappresentazione di tali attività di analisi, di studio e delle conclusioni raggiunte in termini di pareri o di indirizzi strategici e come la descrizione di tali attività e delle relative conclusioni raggiunte dal consulente dovesse trovare rappresentazione nei resoconti periodici (trimestrali), al fine di consentire agli amministratori di D-
pagina9 di 18 KTC S.r.l. di orientare, attraverso la conoscenza, le scelte strategiche dell'impresa.
Come si desume dal contenuto dei resoconti depositati da (doc. nn. 4, Pt_1
5 e 6, fascicolo monitori), tali documenti non sono idonei a provare l'attività di consulenza svolta da poiché non restituiscono alcun dato sugli interessi dei Pt_1
clienti di sulla situazione dei concorrenti, del mercato, delle CP_1
tecnologie industriali, non analizzano dati, non ipotizzano strategie di marketing, non contengono descrizione del mercato e delle sue dinamiche, sì da fornire al committente un quadro aggiornato e integrato del mercato di riferimento, ma si risolvono in un elenco di nominativi.
Il giudice di prime cure non ha, dunque, commesso alcun errore nell'interpretare il contratto dedotto in giudizio e il contenuto dell'obbligo gravante sul consulente.
Al contrario, pretende di desumere la prova dell'esecuzione della Pt_1
propria prestazione dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di in sede di CP_1
interrogatorio formale e da quelle rese dal testimone Tes_1
In realtà, le prove documentali e orali invocate dall'odierna parte appellante nulla provano in ordine all'adempimento della sua obbligazione.
Come è stato condivisibilmente evidenziato dalla parte appellata, la corrispondenza intercorsa tra le parti si risolve in alcune mail promozionali (doc. nn. 24, 26, 27, 28 e 29, fascicolo di primo grado di in cui Pt_1 TE
presentava a terzi l'azienda di e in alcune mail (doc. nn. 16.
[...] CP_1
19, 20, 21, 22 e 23, fascicolo di primo grado di e whatsapp (doc. n. 30, Pt_1
fascicolo di primo grado di scambiate tra e l'impiegato Pt_1 TE
dell'ufficio vendite di inerenti alla predisposizione CP_1 Tes_1
delle offerte commerciali da presentare alle gare indette dalla cliente e Parte_2
anche da altri clienti.
Anche le prove orali invocate da sono irrilevanti. Pt_1
Il teste ha dichiarato che “a me risulta che il signor era Tes_1 Pt_1
un procacciatore di affari, perché i miei rapporti riguardavano le gare d'appalto.
Non so alcunché sugli asseriti rapporti di marketing intelligence tra il e la Pt_1
D-KTC”; ha confermato la corrispondenza mail e whatsapp che lo stesso teste si scambiava con , precisando che “sono le mail che scambiavamo TE
pagina10 di 18 col signor relativamente ad alcune gare per verificare il livello di Pt_1
proposta (omissis) Le mail si riferiscono alle gare che facevo con . In Pt_2
risposta ai capitoli 2 e 8 (riguardanti i reports e le riunioni in cui tali resoconti sarebbero stati illustrati, discussi o consegnati), il teste ha dichiarato di non sapere nulla (cfr. verbale di udienza del 18 ottobre 2023).
Del pari irrilevante sono le dichiarazioni di legale Controparte_2
rappresentante di chiamato a rendere interrogatorio formale sulle CP_1
seguenti circostanze: sul fatto che il 15 luglio 2019, a seguito di un incontro con TE
, gli avesse comunicato la volontà di recedere dal contratto di
[...] CP_2
procacciamento di affari, conservando in essere il contratto di consulenza
(capitolo 1); sul fatto che con mail del 15 luglio 2019 non avesse contestato la CP_2
mancata consegna dei resoconti trimestrali prevista dal contratto di consulenza
(capitolo 2); sul fatto che dall'attività di consulenza prevista dal contratto del 1 marzo
2019 fosse esclusa la consegna alla committente di dati personali e riferimenti dei clienti esaminati (capitolo 3); sul fatto che avesse emesso le fatture relative alle TE
competenze dei mesi di marzo e di aprile 2019, per un importo complessivo di euro 10.000,00, che erano state puntualmente pagate da (capitolo 4); CP_1
sul fatto che, a saldo delle prestazioni eseguite, avesse emesso la Pt_1
fattura n. 11/2019 del 2 dicembre 2019, di euro 35.000,00, che CP_1
aveva lasciato insoluta (capitolo 5); sul fatto che avesse emesso la fatturazione cumulativa al termine del Pt_1
mandato su richiesta di al fine di andare incontro alle esigenze di CP_1
incasso di quest'ultima (capitolo 6). ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 1, 2, 4 e Controparte_2
5, negando quelle di cui ai capitoli 3 e 6.
E' evidente come le circostanze ammesse dal legale rappresentante di D-
KTC S.r.l. non costituiscano prova dell'adempimento di alla propria Pt_1
obbligazione di espletamento dell'attività di consulenza.
Tale prova non può desumersi, in via presuntiva, come vorrebbe la parte appellante, dalla circostanza che abbia dichiarato di non aver Controparte_2
pagina11 di 18 contestato, con mail del 15 luglio 2019, la mancata consegna dei resoconti da parte di e dall'ulteriore circostanza che abbia contestato la Pt_1 CP_1
mancata consegna dei resoconti solo dopo la scadenza del contratto.
La mancata contestazione, con mail del 15 luglio 2019, della consegna del primo resoconto trimestrale trova verosimilmente la sua giustificazione nella tolleranza del creditore, ancora interessato all'adempimento tardivo, tanto più ove si consideri che l'attività di consulenza era iniziata appena quattro mesi prima e che aveva già pagato, in anticipo, l'acconto di complessivi euro CP_1
10.000,00 a titolo di compenso.
Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo al fatto che sino alla scadenza del contratto non sia mai stata eccepita la mancata consegna dei resoconti trimestrali.
Pertanto, dal fatto che non sia stato contestato l'inadempimento o non si sia agito immediatamente per la risoluzione del contratto di consulenza non può desumersi in maniera univoca che la controprestazione sia stata resa.
Si aggiunga che con mail del 15 gennaio 2020 (doc. n. 10, fascicolo di primo grado di - cioè, subito dopo la consegna dei resoconti, avvenuta in Pt_1
data 8 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 3, fascicolo di primo grado di – la CP_1
committente ha contestato anche il loro contenuto.
Va, quindi, confermata la corretta interpretazione dell'oggetto della prestazione del consulente, quale contenuta nella sentenza gravata.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude il fondamento probatorio della domanda di e deduce la Pt_1 violazione dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, impugna la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato
Par che “non emerge alcun riconoscimento dell'attività svolta da in seno all'interrogatorio formale del signor legale rappresentante Controparte_2
di ; infatti, la circostanza secondo la quale Egli non abbia contestato CP_1 all'incontro del 15.7.2019, la mancata consegna dei resoconti trimestrali non comporta un proprio automatico riconoscimento dell'adempimento avversario”
(pp. 6 e 7, sentenza impugnata).
Ritiene tale affermazione illogica, spiegando che se nella stessa sentenza si afferma che l'unico obbligo del consulente era quello di consegnare i resoconti, la pagina12 di 18 circostanza che non abbia contestato la loro idoneità formale e CP_2
sostanziale costituisce un rilevante indice di adempimento.
Aggiunge che, poiché nelle difese in giudizio si afferma che il mancato pagamento è stato dettato dalla mancata consegna dei resoconti, la circostanza che la prima fattura sia stata pagata conferisce un ulteriore connotato confessorio alla mancata contestazione e, soprattutto, rende infondato l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto sul compenso professionale.
L'appellante si duole che il giudice non abbia riconosciuto carattere confessorio alle dichiarazioni con le quali il legale rappresentante di CP_1
ha riconosciuto, in sede di interrogatorio formale, di non aver contestato la mancata consegna dei resoconti in data 15 luglio2019.
Sostiene che le motivazioni con le quali il giudice di prime cure ha escluso la rilevanza della testimonianza di sono illogiche. Tes_1
Evidenzia che il detto testimone ha confermato di aver scambiato con
, titolare di le numerose mails prodotte, precisando che si TE Pt_1
trattava delle mails che si scambiava con relativamente ad alcune gare per Pt_1
verificare il livello di proposta. L'appellante spiega che il livello di proposta, al quale ha fatto riferimento il teste, è la tipica finalità dell'attività di marketing intelligence.
Aggiunge che il teste ha anche confermato i messaggi whatsapp e che Tes_1 tali messaggi dimostrano che con il passare dei mesi l'attività di è diventata Pt_1
esclusivamente di esplorazione del mercato ai fini del posizionamento economico e produttivo di K-DTC S.r.l., in quanto con questi messaggi lo stesso Tes_1
chiedeva a di acquisire informazioni in merito al livello delle proposte dei Pt_1 concorrenti, in modo da profilare l'offerta da parte della loro fornitrice
, sì da renderla competitiva. Per_1
Il motivo non può essere accolto per gli stessi motivi che sono già stati evidenziati nell'esaminare il secondo motivo di gravame.
Basti aggiungere, per escludere la sussistenza di prova presuntiva dell'adempimento di le seguenti ulteriori considerazioni. Pt_1
La circostanza che in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante di avesse confessato il pagamento dell'acconto sul compenso per CP_1
complessivi euro 10.000,00 non costituisce prova dell'adempimento di Pt_1
poiché il pagamento del compenso è avvenuto, giusta la previsione dell'art. 2 del pagina13 di 18 contratto, in via anticipata rispetto alla scadenza dell'obbligo di rendicontazione;
invero, in base alla detta clausola contrattuale, il pagamento del compenso doveva avvenire mediante rate mensili mentre l'obbligo di rendicontazione del consulente aveva cadenza trimestrale.
Il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente escluso che il pagamento dell'acconto di euro 10.000,00 costituisse riconoscimento dell'attività svolta dal consulente, in quanto l'obbligo di pagamento mensile del compenso aveva tempistiche diverse rispetto all'obbligo di produzione dei resoconti.
Quanto alla circostanza che abbia testimoniato di aver richiesto Tes_1
al consulente di acquisire informazioni in merito al livello delle proposte dei concorrenti di in modo da predisporre la propria proposta CP_1
commerciale, va osservato che tale testimonianza in ordine alla richiesta di isolate attività di ricerca di informazioni non è sufficiente a ritenere provato l'adempimento dell'attività di consulenza per tutto il periodo di vigenza del contratto e che, in ogni caso, di tale attività non vi è traccia nei resoconti prodotti da come in precedenza già rilevato. Pt_1
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermato l'accertamento in ordine all'inadempimento del consulente al contratto di consulenza dedotto in giudizio.
Con un quarto motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
Si duole che il giudice abbia rigettato la propria domanda di ingiustificato arricchimento sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite che, secondo l'appellante, non è stata correttamente interpretata.
Afferma che con la sentenza n. 33954 del 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità
pagina14 di 18 derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
L'appellante spiega, quindi, che, poiché il giudice di prime cure ha ritenuto non “provata in giudizio la fonte della pretesa creditoria di parte opposta” (p. 7, sentenza gravata), allora, in applicazione del richiamato principio di diritto, deve ritenersi la proponibilità della domanda di cui all'art. 2041 c.c.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame.
Essendo, invero, stato confermato l'accertamento in ordine all'inadempimento di non sussistono prestazioni professionali rispetto alle Pt_1
quali sia configurabile un arricchimento di CP_1
Con un quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della prestazione, proposta da e deduce la violazione dell'art. 1460 c.c. CP_1
Afferma che non c'è prova né che non abbia consegnato i resoconti Pt_1
(essendo stato, anzi, provato il contrario) né che la consegna dei resoconti fosse essenziale ai fini del pagamento;
che legale rappresentante di CP_2 CP_1
ha chiaramente affermato, in sede di interpello, di non aver mai contestato,
[...]
durante il primo incontro, la mancata consegna dei reports, dimostrando la loro irrilevanza ai fini del pagamento.
Ritiene, pertanto, che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. sia rimasta priva di prova, oltre ad essere in contraddizione con il pagamento parziale del compenso.
Aggiunge che tale eccezione non trova fondamento anche perché non può ravvisarsi alcuno squilibrio economico tra le corrispettive prestazioni delle parti, in quanto per tutto il periodo di vigenza del contratto e sino al giorno 8 gennaio
2020 nessuna eccezione di inadempimento è mai stata formulata dal committente.
Sotto altro profilo di censura, l'appellante afferma che l'opponente CP_1
non ha chiesto la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la
[...]
condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto da D-
KTC S.r.l., a titolo di compenso parziale per le prestazioni rese da è Pt_1
illegittima.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina15 di 18 L'accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito trova il suo fondamento nell'accertamento dell'inadempimento di il cui Pt_1
obbligo consisteva nello svolgimento dell'attività di ricerca, analisi e studio, quale in precedenza evidenziata e nel fornire resoconti trimestrali che documentassero tale attività di marketing intelligence e non un qualsivoglia resoconto, avulso dal contenuto specifico dell'attività di consulenza oggetto del contratto dedotto in giudizio.
Tale inadempimento ha giustificato la pronuncia risolutiva, ai sensi dell'art. 1453 c.c., rendendo, così, indebito il pagamento parziale del compenso di euro
10.000,00, effettuato da in esecuzione del contratto risolto. CP_1
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'attore opponente aveva espressamente formulato la domanda di ripetizione di indebito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., chiedendo espressamente, in via riconvenzionale: “accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. in proprio e quale titolare della ditta di TE TE
al contratto di consulenza stipulato con TE Controparte_1
[... il 1 marzo 2019, condannare il medesimo a restituire alla la somma CP_1 di € 10.000,00 per le ragioni esposte in atto, oltre interessi di mora ex D. Lgs
231/2002 maturati dalle date di incasso al saldo effettivo” (p. 9, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
E' noto, per consolidata giurisprudenza, che la domanda di risoluzione del contratto può ritenersi implicita nella domanda di restituzione della prestazione.
Peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore opponente aveva espressamente formulato le seguenti domande riconvenzionali (riportate anche nell'epigrafe della sentenza impugnata): “in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. in proprio e quale titolare TE
della ditta di al contratto di consulenza stipulato TE TE
con D-KTC Fluid Contro srl l'1 marzo 2019, dichiarare risolto il contratto e – per l'effetto – condannare il medesimo a restituire alla la somma di € CP_1
10.000,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 maturati dalle date di incasso al saldo effettivo”.
La domanda di risoluzione per inadempimento era stata, dunque, formulata dall'attore opponente e il giudice di prime cure ha correttamente pronunciato sulla stessa e sulla conseguente domanda di restituzione della prestazione.
pagina16 di 18 In conclusione, alla luce di quanto in precedenza argomentato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto dell'impugnazione, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare a le spese del presente grado. CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (pari al valore del decreto ingiuntivo opposto e della domanda riconvenzionale e, così, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
pagina17 di 18 l'appello proposto da nei confronti di TE [...]
per la riforma della sentenza n. 3657/2024, pubblicata il Controparte_3
2 aprile 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 51139/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare a TE Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente
[...]
grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. TE
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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