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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 691/2023, posta in decisione all'udienza, del 16.10.2024, vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Parte_1
Pollaiolo n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Maria Pagliani e Matteo
Stramaccioni che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
- attore;
E
- con sede legale in Zagabria e con Controparte_1
stabile organizzazione in Italia, Trieste, in persona del legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Irma De Robbio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Muzio Clementi, 51 presso il suo studio legale, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta;
E CONTRO
- , contumace;
- convenuta;
Controparte_3
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la Controparte_4
e .
[...] Controparte_3
Esponeva l'attore che:
- verso le ore 22,35 del 17.5.2021, rientrando dal lavoro, percorreva la via Aristide Staderini in Roma con provenienza da via Prenestina, alla guida del motoveicolo Kawasaki Z 750 tg. DY79652 di proprietà di assicurato con la uando, giunto CP_5 Controparte_6
all'incrocio fra via Senatore Borletti e via Pietro Fumaroli, era violentemente urtato dalla vettura Mercedes Smart Forfour, tg.
FE884GT, condotta dalla proprietaria la quale, Controparte_3
proveniente dalla via Senatore Borletti con direzione via Pietro
Fumaroli, impegnava l'incrocio a velocità sostenuta, omettendo di fermarsi e di dare precedenza al motoveicolo, malgrado la segnaletica di stop ivi esistente;
- a seguito dell'urto il motociclista era sbalzato a terra e riportava gravissime lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata per le cure necessarie;
- sul luogo del fatto interveniva la polizia di Roma Capitale, che provvedeva ad effettuare i rilievi e a redigere rapporto di incidente stradale, elevando a carico della automobilista contravvenzione per violazione dell'art. 145/5 comma C.d.S.; - trattandosi di incidente in itinere, dopo le opportune verifiche l' CP_7
provvedeva a liquidare in data 5.11.2021 la somma di € 16.558,36 e in data 14.12.2021 la somma di € 82,79;
- la compagnia assicurativa, dopo aver visitato il danneggiato, provvedeva a corrispondergli l'importo di € 23.441,74, comprensivo di € 2.000,00 per gli onorari del difensore, del tutto insufficiente a risarcire il danno e pertanto accettata soltanto a titolo di acconto;
- a nulla valevano le ulteriori richieste.
Così concludeva parte attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di Roma adito, contrariis rejectis,
Nel merito:
A. accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra CP
, quale proprietaria e conducente del veicolo Mercedes Smart
[...]
Forfour, targato FE884GT ed assicurato, alla data del sinistro, con
(polizza Controparte_8
assicurativa n. 10069200089313), in ordine al sinistro descritto in premessa;
B. per l'effetto, condannare in solido la Sig.ra e la Controparte_3
, in Controparte_8
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. in misura pari: (i) ad Parte_1
Euro 52.606,79, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo, di cui: a) Euro 49.979,97,
a titolo di danno biologico, come da conteggi allegati;
b) Euro
2.626,82, a titolo di spese mediche sostenute;
(ii) alla maggiore o minore somma che sarà, in via equitativa, ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo;
C. condannare la Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva la non contestando l'an della Controparte_1
pretesa attorea e rilevando di aver già provveduto alla completa liquidazione del danno materiale in sede stragiudiziale, nonché di aver offerto, per le asserite lesioni, il complessivo importo di € 21.441,74, offerta quantificata al netto della somma di €.16.558,36 corrisposta dall' trattandosi di infortunio in itinere, oltre ad €.2.000,00 per CP_7
spese stragiudiziali, somme trattenute a titolo di acconto sul maggior avere nonostante la congruità delle stesse, rilevando l'esorbitanza delle richieste attoree, tenuto conto del danno alla persona effettivamente patito e in difetto di prova di ulteriori voci di danno vantate, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare qualsivoglia domanda proposta da parte attrice nei confronti della Compagnia, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, ritenendo congrua la somma già offerta ed incassata di €.21.441,74
(ventunomilaquattrocentoquanrantuno/74), corrisposta al netto di quanto già corrisposto dall' per un totale di €.38.000,10 CP_7
(trentottomila/10) con vittoria delle spese di lite;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, liquidare a quest'ultima il risarcimento nella sola misura che risulterà di giustizia, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Nessuno si costituiva per , regolarmente citata, la quale Controparte_3
era dichiarata contumace.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la ctu medico legale e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
16.10.2024 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità di nella causazione del sinistro che Controparte_3
ha visto coinvolto l'odierno attore, oltre a risultare agevolmente dal rapporto dell'autorità in atti, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, non costituisce oggetto di contestazione tra le parti, avendo la compagnia convenuta contestato soltanto il quantum della pretesa attorea, ritenendo congrua la somma corrisposta nella fase stragiudiziale, alla luce degli accertamenti eseguiti sulla persona dell'attore.
Ciò posto, in punto di quantum debeatur, si osserva.
Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore, di anni 29 al momento del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 17% di invalidità permanente;
-) 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 75 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%; Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo giudice.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per l'anno in corso, che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi per i motivi espressi nella nota esplicativa allegata alla tabella romana, che qui si intendono implicitamente richiamati:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 49.582,27;
- a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), può essere liquidato l'importo di € 10.000,00;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di:
-) per l'inabilità temporanea assoluta, € 3.842,10 attuali;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 4.802,63 attuali;
Per le spese mediche, come documentate e ritenute congrue dal ctu, va riconosciuto l'importo pari ad € 2.594,92.
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto. In particolare, ha accertato il ctu che i postumi non hanno avuto incidenza sulla capacità lavorativa generica e/o specifica del periziato, operaio presso il Poligrafico dello Stato.
Ciò posto, spetterebbe all'attore l'importo complessivo di attuali €
70.821,92.
Risulta tuttavia pacificamente in atti che l'attore ha ricevuto dall' CP_7
per il danno alla persona, trattandosi di infortunio in itinere, l'importo di € 16.558,36 in data 5.11.2021 e di € 82,79 in data 14.12.2021.
Ha inoltre ricevuto dalla compagnia assicurativa odierna convenuta, nell'ottobre 2022, l'importo al netto degli onorari, di € 21.441,74.
Detti importi, prima di essere detratti da quanto sopra riconosciuto, devono essere aggiornati ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo, in quanto la liquidazione viene effettuata in base ai parametri attuali.
Ne consegue che, in base ai coefficienti Istat relativi alle date dei pagamenti (rispettivamente 1,136, 1,131 e 1,058) le somme vanno aggiornate in € 18.810,30, € 93,63 ed € 22.685,36, per complessivi €
41.589,29.
Residua di conseguenza all'attore l'importo pari ad € 29.232,63 (€
70.821,92 - € 41.589,29).
Sulla predetta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto (così da riconoscere in via equitativa una somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute e non corrisposte) sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della lite e con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Maria Pagliani e Matteo Stramaccioni, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) condanna i convenuti in solido tra loro e a titolo di risarcimento danni al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 29.232,63 oltre interessi come in motivazione;
-) condanna altresì i convenuti alla rifusione delle spese di lite, che liquida nel rimborso delle sole spese di ctu anticipate, non essendovi prova in atti del versamento del contributo unificato e marca di iscrizione ed € 4.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Maria
Pagliani e Matteo Stramaccioni, che hanno dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Ai sensi del T.U. Imposte Registro (artt. 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma il 14.1.2025. Il Giudice