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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel. dott.sa Rosaria Leonello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 275 bis, ultimo comma c.p.c.
nel procedimento iscritto al R.G. n. 979/2024 vertente tra:
sig. [ ) – (Codice CUI – ( Codice Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._2
Vestanet NA0015391)], nato in [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Penna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catona-Reggio Calabria alla via S.S. 18 IV Tratto n. 133 Ca. parte ricorrente
e
in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria parte resistente
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
pagina 1 di 6 1.1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 nato il [...] in [...], Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria [Cat. A12/2024Imm/IV°Sez.(Nr. 16)], emesso in data 15/03/2024 e contestualmente notificato all'odierno ricorrente, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo:
“-riconoscere la sussistenza della protezione Speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art. 19 c 1 e c 1.1 Dlgs. 286/98, anche alla luce di quanto disposto dall'artt. 2 e 10 della Costituzione Italiana, e per l'effetto annullare il Decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore di Reggio Calabria del 15/03/2024 e notificato al
Ricorrente sempre in data 15/03/2024, Cat. A12/2024 Imm/IV°Sez.(Nr. 16), e riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale”. Parte_1
1.2 A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto la sussistenza nonché la legittimità dei presupposti della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rigettati dalla Questura di Reggio
Calabria sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Foggia ovvero, in primis la situazione di insicurezza in cui riversa il Paese d'origine, il Bangladesh, difatti caratterizzato da instabilità politica e violazioni dei diritti umani;
come secondo motivo adduceva il ricorrente, a sostegno della propria tesi, il grado di integrazione socio-lavorativa perseguito e ottenuto nel corso degli anni sul territorio italiano;
infine, ha concluso, specificando i gravi motivi di salute del ricorrente e le difficoltà di sottoporsi a visite mediche e cure sanitarie in caso di rientro in Bangladesh essendo un paese carente dal punto di vista sanitario.
1.3. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 15/03/2024. Il Tribunale, con provvedimento collegiale dell'08.05.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere;
”.
1.4. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
All'udienza del 28 aprile 2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 Preliminarmente la difesa del richiedente ha lamentato l'illegittimità della procedura eseguita dalla rigettante autorità amministrativa, in quanto il provvedimento emesso dalla Questura di Reggio
Calabria in data 15/03/2024 e oggetto di impugnazione, risultava essere inesistente e non adottabile per incompetenza assoluta e omessa sottoscrizione da parte dell'autorità competente.
Orbene, sostiene parte ricorrente che il provvedimento questorile del 15/03/2024 risulta essere non conforme per carenza dell'elemento soggettivo dell'atto amministrativo evidenziando altresì, come il titolare del potere di adottare un provvedimento amministrativo sia il Questore o in subordine il Vice
Questore mentre, nel caso de quo, il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente dell'ufficio immigrazione, soggetto al quale non è riconosciuta nella fattispecie in esame alcuna attribuzione di merito.
Sostiene altresì, a fondamento della propria tesi, come il dirigente emanante non sia stato destinatario di alcuna delega da parte del Questore e pertanto, tale atto risulterebbe non conforme alle caratteristiche di un atto amministrativo di per sé valido.
3. Quanto all'eccezione preliminare eccepita dal ricorrente, va evidenziato che si tratta di mero vizio formale che non rileva nei procedimenti come quello in esame che hanno ad oggetto il rapporto (il diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale), e non l'atto amministrativo, giova ricordare pagina 2 di 6 infatti che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso, in quanto tale sede è demandata al solo accertamento del riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4. Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione, tra l'altro, prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1, e nello specifico il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali. In sintesi, il d.l. 20/2023: 1 Tra tutte si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. IV, n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. pagina 3 di 6 • ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19
TUI.
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al caso solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro.
• limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.). Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il d.l. n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU). Ne discende che. attraverso l'art. 5, comma 6, TU – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TU 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile. Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame. Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TU, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica il richiedente dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
In una recentissima pronuncia relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
pagina 4 di 6 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata proposta la richiesta di rinnovo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di Protezione speciale avanzata da alla luce di due fondamentali e rilevanti aspetti. Parte_1
In primis, il ricorrente è arrivato in Italia il 18 ottobre 2015, dunque, egli è oramai del tutto sradicato dal suo Paese di origine, mancando dal Bangladesh da circa10 anni.
In secondo luogo, egli ha fornito ampia prova documentale della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti si ricava, che il richiedente ha prestato attività lavorativa part time con la mansione di cucitore a macchina per la produzione in serie di abbigliamento, inizialmente, presso la ditta “Kazi Almas” con sede lavorativa a San Gennaro Vesuviano, via Musiello
20 (cfr. busta paga del “febbraio 2018”) conseguentemente, sempre con la medesima qualifica, presso la ditta “Sohidul Islam” con sede in San Gennaro Vesuviano, via Cicella 44 a decorrere dal 14.03.2018 (cfr. attestato di lavoro del 09.05.2018 e busta paga di aprile 2018) e infine, presso la ditta “Molla MD
Abu Bakker” (cfr. busta paga di dicembre 2018)
Il richiedente, inoltre, ha prestato servizio con la qualifica di addetto alle mansioni di confezionatore da sartorie con contratto di lavoro a tempo indeterminato-Tempo parziale a decorrere dal 18.11.2019 presso l'azienda “Begum Sabana” di San Gennaro Vesuviano, con domicilio lavorativo di via Catalano n.16 (cfr. doc. certificazione Unilav n. 04233431, busta paga del novembre 2019 e copia assunzione a tempo indeterminato-tempo parziale del ricorrente)
Successivamente è stato assunto a tempo indeterminato stipulato con la sig.ra presso il CP_2 suo domicilio di via Trastevere 169, in Roccella Jonica (RC), con decorrenza dal 09.09.2023, con la qualifica di collaboratore domestico, per un totale di 25 ore lavorative su 5 giorni settimanali (cfr. lettera di assunzione dell'08.09.2023 e denuncia rapporto di lavoro domestico INPS).
Sono state, altresì, depositate dal ricorrente comunicazione UniLav con riferimento alle attività lavorative svolte nei mesi di febbraio, marzo e dicembre del 2018 e 2019 e coeve buste paga per l'annualità del 2018 specificatamente di febbraio, aprile e di dicembre, nelle quali è evidente che il ricorrente percepisce e ha percepito uno stipendio che gli permette di vivere una vita dignitosa.
Di recente il ricorrente ha aperto anche la partita IVA.
Tanto osservato, per le considerazioni suesposte, risulta che ricorrente ha intrapreso un proficuo e positivo percorso di integrazione ed è riuscito, nel corso del tempo, ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a migliorare così sensibilmente le sue condizioni di vita;
ciò merita, senz'altro, di essere valorizzato alla luce delle evidenti difficoltà riscontrate anche dagli autoctoni nell'ottenere un'occupazione che si riveli consolidata nel tempo. Pertanto, è del tutto pacifico che questo presupposto d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal , gli offrono un sostentamento dignitoso che, in caso di rimpatrio, Parte_1 verrebbe vanificato, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del Bangladesh, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa in un territorio non privo di problematicità.
pagina 5 di 6 In conclusione, il ricorso sul punto è fondato.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 26 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 6 di 6
Prima sezione
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Liborio Fazzi Presidente dott.ssa Francesca Rosaria Plutino Giudice rel. dott.sa Rosaria Leonello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 275 bis, ultimo comma c.p.c.
nel procedimento iscritto al R.G. n. 979/2024 vertente tra:
sig. [ ) – (Codice CUI – ( Codice Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._2
Vestanet NA0015391)], nato in [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Penna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catona-Reggio Calabria alla via S.S. 18 IV Tratto n. 133 Ca. parte ricorrente
e
in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria parte resistente
Avente ad oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1. Premessa in fatto
pagina 1 di 6 1.1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2024 nato il [...] in [...], Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria [Cat. A12/2024Imm/IV°Sez.(Nr. 16)], emesso in data 15/03/2024 e contestualmente notificato all'odierno ricorrente, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo:
“-riconoscere la sussistenza della protezione Speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art. 19 c 1 e c 1.1 Dlgs. 286/98, anche alla luce di quanto disposto dall'artt. 2 e 10 della Costituzione Italiana, e per l'effetto annullare il Decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore di Reggio Calabria del 15/03/2024 e notificato al
Ricorrente sempre in data 15/03/2024, Cat. A12/2024 Imm/IV°Sez.(Nr. 16), e riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale”. Parte_1
1.2 A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto la sussistenza nonché la legittimità dei presupposti della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rigettati dalla Questura di Reggio
Calabria sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Foggia ovvero, in primis la situazione di insicurezza in cui riversa il Paese d'origine, il Bangladesh, difatti caratterizzato da instabilità politica e violazioni dei diritti umani;
come secondo motivo adduceva il ricorrente, a sostegno della propria tesi, il grado di integrazione socio-lavorativa perseguito e ottenuto nel corso degli anni sul territorio italiano;
infine, ha concluso, specificando i gravi motivi di salute del ricorrente e le difficoltà di sottoporsi a visite mediche e cure sanitarie in caso di rientro in Bangladesh essendo un paese carente dal punto di vista sanitario.
1.3. Il ricorrente ha, altresì, contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 15/03/2024. Il Tribunale, con provvedimento collegiale dell'08.05.2024, ha accolto l'istanza di sospensione così argomentando: “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere;
”.
1.4. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
All'udienza del 28 aprile 2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente
2.1 Preliminarmente la difesa del richiedente ha lamentato l'illegittimità della procedura eseguita dalla rigettante autorità amministrativa, in quanto il provvedimento emesso dalla Questura di Reggio
Calabria in data 15/03/2024 e oggetto di impugnazione, risultava essere inesistente e non adottabile per incompetenza assoluta e omessa sottoscrizione da parte dell'autorità competente.
Orbene, sostiene parte ricorrente che il provvedimento questorile del 15/03/2024 risulta essere non conforme per carenza dell'elemento soggettivo dell'atto amministrativo evidenziando altresì, come il titolare del potere di adottare un provvedimento amministrativo sia il Questore o in subordine il Vice
Questore mentre, nel caso de quo, il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente dell'ufficio immigrazione, soggetto al quale non è riconosciuta nella fattispecie in esame alcuna attribuzione di merito.
Sostiene altresì, a fondamento della propria tesi, come il dirigente emanante non sia stato destinatario di alcuna delega da parte del Questore e pertanto, tale atto risulterebbe non conforme alle caratteristiche di un atto amministrativo di per sé valido.
3. Quanto all'eccezione preliminare eccepita dal ricorrente, va evidenziato che si tratta di mero vizio formale che non rileva nei procedimenti come quello in esame che hanno ad oggetto il rapporto (il diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale), e non l'atto amministrativo, giova ricordare pagina 2 di 6 infatti che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso, in quanto tale sede è demandata al solo accertamento del riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4. Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione, tra l'altro, prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1, e nello specifico il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali. In sintesi, il d.l. 20/2023: 1 Tra tutte si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. IV, n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. pagina 3 di 6 • ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19
TUI.
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al caso solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro.
• limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso di rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.). Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il d.l. n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU). Ne discende che. attraverso l'art. 5, comma 6, TU – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TU 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile. Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame. Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TU, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica il richiedente dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
In una recentissima pronuncia relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
pagina 4 di 6 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata proposta la richiesta di rinnovo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.
Ebbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di Protezione speciale avanzata da alla luce di due fondamentali e rilevanti aspetti. Parte_1
In primis, il ricorrente è arrivato in Italia il 18 ottobre 2015, dunque, egli è oramai del tutto sradicato dal suo Paese di origine, mancando dal Bangladesh da circa10 anni.
In secondo luogo, egli ha fornito ampia prova documentale della sua integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti si ricava, che il richiedente ha prestato attività lavorativa part time con la mansione di cucitore a macchina per la produzione in serie di abbigliamento, inizialmente, presso la ditta “Kazi Almas” con sede lavorativa a San Gennaro Vesuviano, via Musiello
20 (cfr. busta paga del “febbraio 2018”) conseguentemente, sempre con la medesima qualifica, presso la ditta “Sohidul Islam” con sede in San Gennaro Vesuviano, via Cicella 44 a decorrere dal 14.03.2018 (cfr. attestato di lavoro del 09.05.2018 e busta paga di aprile 2018) e infine, presso la ditta “Molla MD
Abu Bakker” (cfr. busta paga di dicembre 2018)
Il richiedente, inoltre, ha prestato servizio con la qualifica di addetto alle mansioni di confezionatore da sartorie con contratto di lavoro a tempo indeterminato-Tempo parziale a decorrere dal 18.11.2019 presso l'azienda “Begum Sabana” di San Gennaro Vesuviano, con domicilio lavorativo di via Catalano n.16 (cfr. doc. certificazione Unilav n. 04233431, busta paga del novembre 2019 e copia assunzione a tempo indeterminato-tempo parziale del ricorrente)
Successivamente è stato assunto a tempo indeterminato stipulato con la sig.ra presso il CP_2 suo domicilio di via Trastevere 169, in Roccella Jonica (RC), con decorrenza dal 09.09.2023, con la qualifica di collaboratore domestico, per un totale di 25 ore lavorative su 5 giorni settimanali (cfr. lettera di assunzione dell'08.09.2023 e denuncia rapporto di lavoro domestico INPS).
Sono state, altresì, depositate dal ricorrente comunicazione UniLav con riferimento alle attività lavorative svolte nei mesi di febbraio, marzo e dicembre del 2018 e 2019 e coeve buste paga per l'annualità del 2018 specificatamente di febbraio, aprile e di dicembre, nelle quali è evidente che il ricorrente percepisce e ha percepito uno stipendio che gli permette di vivere una vita dignitosa.
Di recente il ricorrente ha aperto anche la partita IVA.
Tanto osservato, per le considerazioni suesposte, risulta che ricorrente ha intrapreso un proficuo e positivo percorso di integrazione ed è riuscito, nel corso del tempo, ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a migliorare così sensibilmente le sue condizioni di vita;
ciò merita, senz'altro, di essere valorizzato alla luce delle evidenti difficoltà riscontrate anche dagli autoctoni nell'ottenere un'occupazione che si riveli consolidata nel tempo. Pertanto, è del tutto pacifico che questo presupposto d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal , gli offrono un sostentamento dignitoso che, in caso di rimpatrio, Parte_1 verrebbe vanificato, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del Bangladesh, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa in un territorio non privo di problematicità.
pagina 5 di 6 In conclusione, il ricorso sul punto è fondato.
Quanto alle spese, alla luce dell'evoluzione normativa, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, gli atti al Questore della Provincia di Reggio Calabria per quanto di competenza.
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del 26 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
Il Giudice est. rel.
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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