Articolo 4 della Legge 26 luglio 1961, n. 718
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 agosto 1961
Art. 4.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'ultima decade del mese di dicembre di ogni anno mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Azienda stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.
I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in relazione alle occorrenze per l'esecuzione dei lavori di potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961