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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 271/2025 riservata in decisione dal 25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio
T R A
, con l'Avv. Anna Maria Stanganello, Parte_1 C.F._1
E
con l'Avv. Giulio Capria - giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti;
Nonché PM - sede – intervenuto –
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.3.2025 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data 13.2.1972 con la resistente e che dall'unione nascevano cinque figli , cl. 1792; Per_1 Pt_2 cl. 1973, cl. 1975; cl. 1973; cl. 1977; cl. utti auton CP_2 Pt_3 Pt_4 essere separato giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 745/2004 – RGC 3/2001 -, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca delle statuizioni separative in ordine agli obblighi economici posti a suo carico. Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14. - comunicata al PM
– si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale, al contempo instava per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore nonché per la divisione degli immobili ancora in comune. All'udienza del 25.11.2025 le difese davano atto dell'accordo medio tempore raggiunto, concludevano in conformità e la causa veniva riservata per la decisone collegiale.
Pag. 1 di 3
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC 3/2001, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 745/2004 dep. il 28.12.2004, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci i coniugi hanno concordato le condizioni del loro divorzio nei termini di che di seguito pedissequamente si riportano:
“ - che la sig.ra rinuncia definitivamente all'assegno di mantenimento;
Controparte_1
- che entrambi intendono addivenire allo scioglimento della comunione legale nei seguenti termini: al sig verranno trasferiti gli immobili censiti al Nuovo Catasto Edilizio Parte_1
Urbano del lentia: identificati al Foglio n°49, Particella n° 3857, Subalterno n° 1, via Lucca, piano terra cat. A/3, 2,5 vani.
Al Foglio n°49, Particella n° 586, Subalterno n° 13, via Lucca, piano terra cat. A/4, 1,5 vani.
Al Foglio n°49, Particella n° 3856, Vibo Valentia, (Reliquato ente urbano), mq 55.
Al Foglio 48, part. 1099, cat. C/2 mq 37, via Provinciale per Piscopio;
Al Foglio 48, part. 1100, sub 1 cat C/6, mq 47, via Provinciale per Piscopio.
Immobili censiti al Catasto Terreni di Vibo Valentia.
Al Foglio n°48, Particella n° 1098, Vibo Valentia, (Uliveto), mq 6.979.
Alla sig.ra verrà trasferito l'immobile censito al Nuovo Catasto Edilizio Controparte_1 Urbano del Co identificato Foglio n°49, Particella n° 685, via Lucca piano terra, cat.C/1, mq. 46 con annessa corte”.
Ritiene il Collegio integrate tutte le condizioni fondanti la presente pronuncia tenuto conto altresì che gli accordi accessori non appaiono contrari a norme imperative e che dal tenore dei patti traslativi si evince la portata meramente obbligatoria in questa sede,
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla controversia come indicata in epigrafe, così provvede:
Pag. 2 di 3 a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo Valentia
(VV) il 13.2.1972 tra e smg - (R.A.M. Comune Parte_1 Parte_5 di Vibo Valentia, anno 1972 parte II, Serie A, atto n. 19) – con le condizioni concordate;
e riportate in parte motiva
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo
Valentia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso nella CC da remoto del 28.11.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 271/2025 riservata in decisione dal 25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio
T R A
, con l'Avv. Anna Maria Stanganello, Parte_1 C.F._1
E
con l'Avv. Giulio Capria - giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti;
Nonché PM - sede – intervenuto –
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.3.2025 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data 13.2.1972 con la resistente e che dall'unione nascevano cinque figli , cl. 1792; Per_1 Pt_2 cl. 1973, cl. 1975; cl. 1973; cl. 1977; cl. utti auton CP_2 Pt_3 Pt_4 essere separato giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 745/2004 – RGC 3/2001 -, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca delle statuizioni separative in ordine agli obblighi economici posti a suo carico. Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14. - comunicata al PM
– si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale, al contempo instava per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore nonché per la divisione degli immobili ancora in comune. All'udienza del 25.11.2025 le difese davano atto dell'accordo medio tempore raggiunto, concludevano in conformità e la causa veniva riservata per la decisone collegiale.
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Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC 3/2001, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 745/2004 dep. il 28.12.2004, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci i coniugi hanno concordato le condizioni del loro divorzio nei termini di che di seguito pedissequamente si riportano:
“ - che la sig.ra rinuncia definitivamente all'assegno di mantenimento;
Controparte_1
- che entrambi intendono addivenire allo scioglimento della comunione legale nei seguenti termini: al sig verranno trasferiti gli immobili censiti al Nuovo Catasto Edilizio Parte_1
Urbano del lentia: identificati al Foglio n°49, Particella n° 3857, Subalterno n° 1, via Lucca, piano terra cat. A/3, 2,5 vani.
Al Foglio n°49, Particella n° 586, Subalterno n° 13, via Lucca, piano terra cat. A/4, 1,5 vani.
Al Foglio n°49, Particella n° 3856, Vibo Valentia, (Reliquato ente urbano), mq 55.
Al Foglio 48, part. 1099, cat. C/2 mq 37, via Provinciale per Piscopio;
Al Foglio 48, part. 1100, sub 1 cat C/6, mq 47, via Provinciale per Piscopio.
Immobili censiti al Catasto Terreni di Vibo Valentia.
Al Foglio n°48, Particella n° 1098, Vibo Valentia, (Uliveto), mq 6.979.
Alla sig.ra verrà trasferito l'immobile censito al Nuovo Catasto Edilizio Controparte_1 Urbano del Co identificato Foglio n°49, Particella n° 685, via Lucca piano terra, cat.C/1, mq. 46 con annessa corte”.
Ritiene il Collegio integrate tutte le condizioni fondanti la presente pronuncia tenuto conto altresì che gli accordi accessori non appaiono contrari a norme imperative e che dal tenore dei patti traslativi si evince la portata meramente obbligatoria in questa sede,
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla controversia come indicata in epigrafe, così provvede:
Pag. 2 di 3 a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo Valentia
(VV) il 13.2.1972 tra e smg - (R.A.M. Comune Parte_1 Parte_5 di Vibo Valentia, anno 1972 parte II, Serie A, atto n. 19) – con le condizioni concordate;
e riportate in parte motiva
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo
Valentia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso nella CC da remoto del 28.11.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 di 3