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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2952 del registro generale affari civili dell'anno 2016
TRA
(cf: ), nata ad [...] il [...], n.q. di Parte_1 C.F._1 procuratrice speciale, in forza di procure in atti, di (cf: Parte_2
, nato a [...] il [...] e di (cf: C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il [...], tutti n.q. di eredi legittimi di C.F._3
, nato a [...] il [...] e di , nato Persona_1 Parte_4
a Cefalù il 19.7.1919 elettivamente domiciliata a Cefalù, via S.M.C. Tomasini n. 7, presso lo studio dell'avv.
Antonino Testa, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
(cf: , nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._4
(cf: ) Parte_6 C.F._5 elettivamente domiciliati a Cefalù, via Roma n. 77, presso lo studio degli avv. ti Ivana
Santacolomba, Vincenzo Callari che li rappresentano e difendono, unitamente all'vv.
Vittorio Fiasconaro (per , in forza di procura alle liti in atti CP_1
CONVENUTI
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: domanda di risoluzione del contratto preliminare;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18.12.2023 (cui si rinvia); RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , in proprio e Parte_1
n.q. di procuratrice dei fratelli (giusta procura generale del 26.2.1986, Parte_2 in atti) e (giusta procura generale del 16.4.1975, in atti), quali eredi Parte_3 legittimi di (deceduto a Cefalù il 25.5.1996) e Persona_1 Parte_4
(deceduto a Cefalù il 26.2.2009), convenivano in giudizio e, quali garanti, CP_1
, e , domandando la risoluzione Parte_5 Controparte_3 Parte_6 per inadempimento della scrittura privata del 12.11.1994, con la quale gli attori avevano promesso di cedere in permuta alla società convenuta l'area edificabile sita a Cefalù, lungomare G. AR (in catasto al fg. 5, part. 10,11, 610, 8 e 609), a fronte dell'obbligo assunto da di realizzare un complesso alberghiero residenziale, trasferendo alla CP_1 controparte, quale corrispettivo della cessione, una quota pari al 28% delle costruzioni assentite.
Imputavano alla condotta inerte di la mancata conclusione dell'iter amministrativo CP_1 volto all'ottenimento della concessione edilizia dell'area oggetto dell'accordo, non avendo la società dato seguito alla richiesta della Controparte_4
, che aveva sospeso l'esame del nuovo progetto – presentato in seguito al
[...]
(primo) diniego dalla concessione in forza della inedificabilità dell'area, comunicata dal
Comune di Cefalù con nota prot. n. 16349 del 31.5.1996, affermata con provvedimento prot. n. 6059 del 12.3.1996 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, impugnato dinanzi al Tar di Palermo, che con sentenza n. 1366/2001 in accoglimento del ricorso ne aveva dichiarato l'illegittimità –, inerzia oggetto della diffida del 13.6.2015.
Deducevano che, nonostante la disponibilità manifestata dai convenuti con nota del
18.8.2015 ad attivarsi per la conclusione dell'iter amministrativo volto alla concessione edilizia propedeutica alla costruzione sull'area oggetto del contratto preliminare, predisponendo gli elaborati progettuali richiesti dalla Soprintendenza con nota prot. n.
3532/P del 7.6.2010, la controparte era rimasta inerte, integrando tale contegno un inadempimento imputabile e rilevante degli obblighi assunti con la scrittura privata del
12.11.1994.
Regolarmente costituitisi nel presente giudizio, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e contestavano le Parte_5 Parte_6 deduzioni avversarie, dando conto innanzitutto della pendenza di giudizio con identico oggetto dinanzi la Corte d'appello di Palermo, avendo già il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 552/2014, rigettato le domande riproposte in questa sede dagli attori;
domandavano dunque la declaratoria di litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo.
Rilevavano, in ogni caso, che la scrittura privata del 1994 era stata “integrata” da successive pattuizioni in forza delle quali l'area oggetto dell'accordo avrebbe ricompreso non soltanto le part. nn. 11, 10, 610, 8 e parte della 609, bensì quest'ultima interamente, inclusi dunque i fabbricati ivi esistenti, prevedendo inoltre l'aumento della percentuale delle costruzioni realizzande da cedere in permuta alla controparte, procedendo dapprima alla costruzione dei due comparti immobiliari residenziali in favore dei e, solo in Pt_1 un secondo momento, alla realizzazione del comparto alberghiero.
Deducevano che gli attori si erano limitati, tuttavia, a sottoscrivere unicamente gli elaborati progettuali senza firmare la scrittura privata integrativa.
Allegavano che, in seguito alla instaurazione del tavolo tecnico, la Soprintendenza
BB.CC.AA di aveva suggerito un esame complessivo dell'assetto urbanistico CP_4 dell'area, chiedendo a l'integrazione degli elaborati progettuali con quelli relativi CP_1 al comparto alberghiero, e che l'allungamento dell'iter doveva ricondursi ai tempi della burocrazia e, da ultimo, alla richiesta del di inserire nel progetto Controparte_5 alberghiero un secondo piano sottoterra da destinare a parcheggio.
Negavano, pertanto, un inadempimento imputabile e rilevante, essendo – in forza delle stesse previsioni contrattuali – l'inizio dei lavori stato fissato nel termine di un mese dal rilascio del titolo abilitativo – fino a quel momento non ottenuto – ed essendo il termine di due anni per la consegna dei lavori sospeso proprio in forza delle difficoltà insorte durante l'iter amministrativo.
Richiamavano, invero, la nota prot. 0010175 del 13.4.2017 con la quale il CP_5 CP_5 aveva comunicato la procedibilità dell'intero progetto, che avrebbe dovuto d'altra parte ancora ricevere il benestare della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
In forza di tali allegazioni domandavano il rigetto delle domande avversarie, previo accertamento dell'adempimento da parte di delle obbligazioni assunte con la CP_1 scrittura privata del 1994 e della non imputabilità alla stessa dei ritardi dovuti alle lungaggini amministrative.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e con Controparte_3 ordinanza del 3.10.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 18.12.2023 è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, è opportuno innanzitutto soffermarsi sulla sentenza n. 1163/2018, passata in giudicato, con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza n. 2017 del Tribunale di Termini Imerese, che ha rigettato la domanda proposta dagli odierni attori al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di permuta di bene presente con bene futuro, escludendo la sussistenza di un inadempimento grave e imputabile dei convenuti, attivatisi “per ottenere i necessari provvedimenti concessori, ancora non rilasciati per fatti esulanti dalla condotta degli stessi” (pag. 6). Ebbene, i convenuti nella comparsa conclusionale hanno fatto riferimento, pur implicitamente, all'eccezione di giudicato – di cui la litispendenza dai medesimi richiamata nei precedenti atti difensivi costituisce “anticipazione preventiva”, non potendo tuttavia operare a fronte del passaggio in giudicato della pronuncia della Corte
d'appello che ha rigettato il gravame proposto dagli odierni attori –, invocandone l'efficacia preclusiva ex art. 2909 cc.
In forza della previsione normativa appena citata, “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Tale regula iuris – guardata sotto il profilo del cd effetto preclusivo – impedisce di ritornare su ciò che è stato già deciso, da intendere non come tutto ciò che il giudice abbia affermato ma come tutto ciò che ha costituito oggetto effettivo di deliberazione e pronuncia.
Ora, nel caso di specie, non può trascurarsi come, in presenza di un'esplicita domanda di risoluzione della scrittura privata del 12.11.1994 per grave inadempimento di la CP_1
(ri)proposizione di analoga domanda e la conseguente statuizione sulla stessa integrerebbe una violazione del ne bis in idem.
Secondo la prospettazione degli attori, invero, non si profila alcuna violazione dell'efficacia preclusiva del giudicato, dovendosi ricondurre alla risoluzione per inadempimento (art. 1453 cc) la domanda oggetto della sentenza (di rigetto) n. 552/2014 del Tribunale di Termini Imerese, inquadrandosi invece la presente controversia nell'accertamento della risoluzione conseguente all'operatività della clausola risolutiva espressa (art. 1454 cc) contenuta nella diffida del 13.6.2015 (all. n. 1 alla produzione attorea).
Con tale atto, invero, i sul presupposto “che la società intimata e gli intimati, in Pt_1 violazione dei superiori obblighi non hanno adempiuto alla richiesta formulata dalla
[...] con la nota prot. 3532/P dello 07.06.2010 e di Controparte_4 conseguenza l'esame del nuovo progetto rimane ancora sospeso” […] “senza alcuna rinuncia alle domande ed agli atti del giudizio pendente avanti la Corte di appello di Palermo iscritto al n.
1729/2014 R.G. intimano e diffidano la e i singg. CP_1 Parte_5 Parte_7
e a dare corso a quanto richiesto dalla
[...] Parte_6 Controparte_4
con la nota prot. 3532/P dello 07.06.2010 entro il termine di 60 giorni dalla
[...] notifica del presente atto, avvertendo che l'inadempimento, pregiudicando il rilascio del nulla osta paesaggistico e quindi della concessione edilizia, è da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1453 cc, quale ulteriore causa di risoluzione della scrittura privata di permuta del 12.11.1994. Con salvezza del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi per il perdurante inadempimento”.
Ora, ad avviso di chi giudica, il contenuto del documento in questione – che nell'intestazione reca la dicitura “atto stragiudiziale di diffida” – pur assurgendo a dichiarazione unilaterale recettizia di natura negoziale (Cass., S.U. n. 14292/2010) non configura una diffida ad adempiere che, oltre all'intimazione di adempiere e alla fissazione di un congruo termine, deve necessariamente contenere la comminatoria della risoluzione, che non si rintraccia nell'atto predetto, in cui si fa riferimento esclusivamente ad “una ulteriore causa di risoluzione della scrittura privata”, distinta da quella fatta valere nell'ambito del giudizio definito con la sentenza di rigetto.
Venendo alla qualificazione della domanda, va detto che dalla lettura dell'atto introduttivo non emerge che risoluzione (di diritto) del contratto preliminare di permuta conseguirebbe all'inutile decorso del termine di 60 giorni assegnato con la diffida ad adempiere – espressione che non si rintraccia dell'atto di citazione, che a pag. 5 (rigo III) contiene un solo riferimento agli artt. 1453, 1454 e 1455 cc – e, dunque, alla mancata presentazione degli elaborati grafici richiesti dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con la nota prot. n. 3532/P del 7.6.2010 entro il predetto termine.
Invero, il generico riferimento alla “palese violazione degli obblighi contrattuali” e all'“inadempimento di obbligazioni primarie ed essenziali della scrittura privata”, senza neanche un accenno alla risoluzione ipso iure del contratto non consente, ad avviso di chi giudica, di qualificare la domanda proposta dagli attori come risoluzione stragiudiziale del contratto in forza della diffida ad adempiere.
Tale conclusione, tuttavia, va rivista, avito riguardo alla precisazione della domanda contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, nella quale , in Parte_1 proprio e n.q. di procuratrice dei fratelli e , quali Parte_2 Parte_3 eredi legittimi di e ha specificato che “mentre il Persona_1 Parte_4 giudizio pendente in grado di appello trova titolo nella risoluzione per inadempimento della scrittura privata in relazione alla originaria richiesta di integrazione documentale prot. n. 3532/P dello 07.06.2010, il presente giudizio controverte sull'inadempimento successivo, posto in essere dai convenuti per non aver dato seguito alla diffida ad adempiere, entro un nuovo termine, notificata loro il 23/24.06.2015”.
Ora, anche tenendo conto della domanda, nel senso appena precisato, ciò che manca, a monte, è la diffida ad adempiere.
Non coglie nel segno, dunque, nel caso sub iudice il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha oggetto distinto da quello della domanda volta alla declaratoria della risoluzione in forza della operatività della diffida ad adempiere, mancando nell'atto di diffida stragiudiziale del 2015 la volontà di determinare la risoluzione di diritto del contratto in ipotesi di inadempimento alla specifica obbligazione ivi indicata, di certo rientrante tra quelle contrattualmente assunte dalla società convenuta (vedi Cass., n.
36918/2021: “La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”).
In forza delle argomentazioni che precedono la domanda proposta – da qualificare alla stregua di domanda di risoluzione stragiudiziale del contratto in forza della operatività della clausola risolutiva espressa (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc dell'attrice – va rigettata, non assurgendo l'atto stragiudiziale di diffida a diffida ad adempiere.
Anche a non voler condividere tale impostazione e ritenendo che l'atto stragiudiziale di diffida rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1454 cc, l'accoglimento della domanda attorea è precluso dalla insussistenza di un inadempimento (grave) e della imputabilità del medesimo.
A tale proposito, vengono in rilievo le deduzioni contenute nella comparsa di risposta dei convenuti - non specificamente contestate dagli attori, che nella memoria n. 1, ma soltanto in quella successiva e negli atti conclusivi –, secondo le quali si è attivata per CP_1 adeguarsi alla richiesta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, instaurando un apposito tavolo tecnico con l'amministrazione comunale di Cefalù e predisponendo le necessarie integrazioni progettuali.
Tale dato emerge del resto dalla sentenza n. 552/2014 del Tribunale di Termini Imerese che, nell'escludere l'inadempimento rilevante e imputabile di in relazione al CP_1 medesimo profilo – ossia il mancato adeguamento alla richiesta della Soprintendenza con la nota prot. 3532/P del 7.6.2010 –, ha messo in evidenza le dichiarazioni rese dai testimoni in quella sede, comprovanti la condotta collaborativa di osservante CP_1 dell'impegno contrattualmente assunto da parte della società.
Invero, “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (in questi termini, Cass., n. 18696/2014).
Dunque, anche a voler considerare – forzando il dato letterale dell'atto stragiudiziale – quest'ultimo quale diffida ad adempiere, nella condotta di non si ravvisa un CP_1 inadempimento imputabile, dovendosi il ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi favorevoli – ottenuti rispettivamente dal e dalla Controparte_5
Soprintendenza rispettivamente con nota prot. n. 0010175 del 13.4.2017 e nota prot. n.
564/515.4 del 31.1.2018 (cfr. doc in atti) –, volti alla realizzazione del progetto edilizio oggetto del contratto preliminare di permuta di bene presente con bene futuro, ricondurre ai tempi dell'iter amministrativo e ai molteplici provvedimenti negativi emessi dagli enti preposti, dei quali si dà conto negli atti difensivi di entrambe le parti.
È opportuno, infine, osservare che nessuna questione di ammissibilità si pone in ordine alla produzione documentale di effettuata in data successiva alle preclusioni CP_1 processuali, avente ad oggetto atti formati in data posteriore per i quali dunque non opera alcuna decadenza (cfr. Cass., n. 15879/2019), non essendo neanche necessaria l'istanza di rimessione in termini.
Le domande proposte da , in proprio e n.q., vanno dunque rigettate, con Parte_1 la precisazione che nessun rilievo assume il disinteresse degli attori alla esecuzione del contratto, aspetto che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_3 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte nell'atto introduttivo;
condanna , in proprio e n.q. di procuratrice di e Parte_1 Parte_2
, tutti quali eredi legittimi di e , a Parte_3 Persona_1 Parte_4 rifondere ai convenuti costituiti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 6.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 3 aprile 2024
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2952 del registro generale affari civili dell'anno 2016
TRA
(cf: ), nata ad [...] il [...], n.q. di Parte_1 C.F._1 procuratrice speciale, in forza di procure in atti, di (cf: Parte_2
, nato a [...] il [...] e di (cf: C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il [...], tutti n.q. di eredi legittimi di C.F._3
, nato a [...] il [...] e di , nato Persona_1 Parte_4
a Cefalù il 19.7.1919 elettivamente domiciliata a Cefalù, via S.M.C. Tomasini n. 7, presso lo studio dell'avv.
Antonino Testa, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
(cf: , nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._4
(cf: ) Parte_6 C.F._5 elettivamente domiciliati a Cefalù, via Roma n. 77, presso lo studio degli avv. ti Ivana
Santacolomba, Vincenzo Callari che li rappresentano e difendono, unitamente all'vv.
Vittorio Fiasconaro (per , in forza di procura alle liti in atti CP_1
CONVENUTI
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: domanda di risoluzione del contratto preliminare;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18.12.2023 (cui si rinvia); RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , in proprio e Parte_1
n.q. di procuratrice dei fratelli (giusta procura generale del 26.2.1986, Parte_2 in atti) e (giusta procura generale del 16.4.1975, in atti), quali eredi Parte_3 legittimi di (deceduto a Cefalù il 25.5.1996) e Persona_1 Parte_4
(deceduto a Cefalù il 26.2.2009), convenivano in giudizio e, quali garanti, CP_1
, e , domandando la risoluzione Parte_5 Controparte_3 Parte_6 per inadempimento della scrittura privata del 12.11.1994, con la quale gli attori avevano promesso di cedere in permuta alla società convenuta l'area edificabile sita a Cefalù, lungomare G. AR (in catasto al fg. 5, part. 10,11, 610, 8 e 609), a fronte dell'obbligo assunto da di realizzare un complesso alberghiero residenziale, trasferendo alla CP_1 controparte, quale corrispettivo della cessione, una quota pari al 28% delle costruzioni assentite.
Imputavano alla condotta inerte di la mancata conclusione dell'iter amministrativo CP_1 volto all'ottenimento della concessione edilizia dell'area oggetto dell'accordo, non avendo la società dato seguito alla richiesta della Controparte_4
, che aveva sospeso l'esame del nuovo progetto – presentato in seguito al
[...]
(primo) diniego dalla concessione in forza della inedificabilità dell'area, comunicata dal
Comune di Cefalù con nota prot. n. 16349 del 31.5.1996, affermata con provvedimento prot. n. 6059 del 12.3.1996 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, impugnato dinanzi al Tar di Palermo, che con sentenza n. 1366/2001 in accoglimento del ricorso ne aveva dichiarato l'illegittimità –, inerzia oggetto della diffida del 13.6.2015.
Deducevano che, nonostante la disponibilità manifestata dai convenuti con nota del
18.8.2015 ad attivarsi per la conclusione dell'iter amministrativo volto alla concessione edilizia propedeutica alla costruzione sull'area oggetto del contratto preliminare, predisponendo gli elaborati progettuali richiesti dalla Soprintendenza con nota prot. n.
3532/P del 7.6.2010, la controparte era rimasta inerte, integrando tale contegno un inadempimento imputabile e rilevante degli obblighi assunti con la scrittura privata del
12.11.1994.
Regolarmente costituitisi nel presente giudizio, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e contestavano le Parte_5 Parte_6 deduzioni avversarie, dando conto innanzitutto della pendenza di giudizio con identico oggetto dinanzi la Corte d'appello di Palermo, avendo già il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 552/2014, rigettato le domande riproposte in questa sede dagli attori;
domandavano dunque la declaratoria di litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo.
Rilevavano, in ogni caso, che la scrittura privata del 1994 era stata “integrata” da successive pattuizioni in forza delle quali l'area oggetto dell'accordo avrebbe ricompreso non soltanto le part. nn. 11, 10, 610, 8 e parte della 609, bensì quest'ultima interamente, inclusi dunque i fabbricati ivi esistenti, prevedendo inoltre l'aumento della percentuale delle costruzioni realizzande da cedere in permuta alla controparte, procedendo dapprima alla costruzione dei due comparti immobiliari residenziali in favore dei e, solo in Pt_1 un secondo momento, alla realizzazione del comparto alberghiero.
Deducevano che gli attori si erano limitati, tuttavia, a sottoscrivere unicamente gli elaborati progettuali senza firmare la scrittura privata integrativa.
Allegavano che, in seguito alla instaurazione del tavolo tecnico, la Soprintendenza
BB.CC.AA di aveva suggerito un esame complessivo dell'assetto urbanistico CP_4 dell'area, chiedendo a l'integrazione degli elaborati progettuali con quelli relativi CP_1 al comparto alberghiero, e che l'allungamento dell'iter doveva ricondursi ai tempi della burocrazia e, da ultimo, alla richiesta del di inserire nel progetto Controparte_5 alberghiero un secondo piano sottoterra da destinare a parcheggio.
Negavano, pertanto, un inadempimento imputabile e rilevante, essendo – in forza delle stesse previsioni contrattuali – l'inizio dei lavori stato fissato nel termine di un mese dal rilascio del titolo abilitativo – fino a quel momento non ottenuto – ed essendo il termine di due anni per la consegna dei lavori sospeso proprio in forza delle difficoltà insorte durante l'iter amministrativo.
Richiamavano, invero, la nota prot. 0010175 del 13.4.2017 con la quale il CP_5 CP_5 aveva comunicato la procedibilità dell'intero progetto, che avrebbe dovuto d'altra parte ancora ricevere il benestare della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
In forza di tali allegazioni domandavano il rigetto delle domande avversarie, previo accertamento dell'adempimento da parte di delle obbligazioni assunte con la CP_1 scrittura privata del 1994 e della non imputabilità alla stessa dei ritardi dovuti alle lungaggini amministrative.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e con Controparte_3 ordinanza del 3.10.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 18.12.2023 è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, è opportuno innanzitutto soffermarsi sulla sentenza n. 1163/2018, passata in giudicato, con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza n. 2017 del Tribunale di Termini Imerese, che ha rigettato la domanda proposta dagli odierni attori al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di permuta di bene presente con bene futuro, escludendo la sussistenza di un inadempimento grave e imputabile dei convenuti, attivatisi “per ottenere i necessari provvedimenti concessori, ancora non rilasciati per fatti esulanti dalla condotta degli stessi” (pag. 6). Ebbene, i convenuti nella comparsa conclusionale hanno fatto riferimento, pur implicitamente, all'eccezione di giudicato – di cui la litispendenza dai medesimi richiamata nei precedenti atti difensivi costituisce “anticipazione preventiva”, non potendo tuttavia operare a fronte del passaggio in giudicato della pronuncia della Corte
d'appello che ha rigettato il gravame proposto dagli odierni attori –, invocandone l'efficacia preclusiva ex art. 2909 cc.
In forza della previsione normativa appena citata, “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Tale regula iuris – guardata sotto il profilo del cd effetto preclusivo – impedisce di ritornare su ciò che è stato già deciso, da intendere non come tutto ciò che il giudice abbia affermato ma come tutto ciò che ha costituito oggetto effettivo di deliberazione e pronuncia.
Ora, nel caso di specie, non può trascurarsi come, in presenza di un'esplicita domanda di risoluzione della scrittura privata del 12.11.1994 per grave inadempimento di la CP_1
(ri)proposizione di analoga domanda e la conseguente statuizione sulla stessa integrerebbe una violazione del ne bis in idem.
Secondo la prospettazione degli attori, invero, non si profila alcuna violazione dell'efficacia preclusiva del giudicato, dovendosi ricondurre alla risoluzione per inadempimento (art. 1453 cc) la domanda oggetto della sentenza (di rigetto) n. 552/2014 del Tribunale di Termini Imerese, inquadrandosi invece la presente controversia nell'accertamento della risoluzione conseguente all'operatività della clausola risolutiva espressa (art. 1454 cc) contenuta nella diffida del 13.6.2015 (all. n. 1 alla produzione attorea).
Con tale atto, invero, i sul presupposto “che la società intimata e gli intimati, in Pt_1 violazione dei superiori obblighi non hanno adempiuto alla richiesta formulata dalla
[...] con la nota prot. 3532/P dello 07.06.2010 e di Controparte_4 conseguenza l'esame del nuovo progetto rimane ancora sospeso” […] “senza alcuna rinuncia alle domande ed agli atti del giudizio pendente avanti la Corte di appello di Palermo iscritto al n.
1729/2014 R.G. intimano e diffidano la e i singg. CP_1 Parte_5 Parte_7
e a dare corso a quanto richiesto dalla
[...] Parte_6 Controparte_4
con la nota prot. 3532/P dello 07.06.2010 entro il termine di 60 giorni dalla
[...] notifica del presente atto, avvertendo che l'inadempimento, pregiudicando il rilascio del nulla osta paesaggistico e quindi della concessione edilizia, è da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1453 cc, quale ulteriore causa di risoluzione della scrittura privata di permuta del 12.11.1994. Con salvezza del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi per il perdurante inadempimento”.
Ora, ad avviso di chi giudica, il contenuto del documento in questione – che nell'intestazione reca la dicitura “atto stragiudiziale di diffida” – pur assurgendo a dichiarazione unilaterale recettizia di natura negoziale (Cass., S.U. n. 14292/2010) non configura una diffida ad adempiere che, oltre all'intimazione di adempiere e alla fissazione di un congruo termine, deve necessariamente contenere la comminatoria della risoluzione, che non si rintraccia nell'atto predetto, in cui si fa riferimento esclusivamente ad “una ulteriore causa di risoluzione della scrittura privata”, distinta da quella fatta valere nell'ambito del giudizio definito con la sentenza di rigetto.
Venendo alla qualificazione della domanda, va detto che dalla lettura dell'atto introduttivo non emerge che risoluzione (di diritto) del contratto preliminare di permuta conseguirebbe all'inutile decorso del termine di 60 giorni assegnato con la diffida ad adempiere – espressione che non si rintraccia dell'atto di citazione, che a pag. 5 (rigo III) contiene un solo riferimento agli artt. 1453, 1454 e 1455 cc – e, dunque, alla mancata presentazione degli elaborati grafici richiesti dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con la nota prot. n. 3532/P del 7.6.2010 entro il predetto termine.
Invero, il generico riferimento alla “palese violazione degli obblighi contrattuali” e all'“inadempimento di obbligazioni primarie ed essenziali della scrittura privata”, senza neanche un accenno alla risoluzione ipso iure del contratto non consente, ad avviso di chi giudica, di qualificare la domanda proposta dagli attori come risoluzione stragiudiziale del contratto in forza della diffida ad adempiere.
Tale conclusione, tuttavia, va rivista, avito riguardo alla precisazione della domanda contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, nella quale , in Parte_1 proprio e n.q. di procuratrice dei fratelli e , quali Parte_2 Parte_3 eredi legittimi di e ha specificato che “mentre il Persona_1 Parte_4 giudizio pendente in grado di appello trova titolo nella risoluzione per inadempimento della scrittura privata in relazione alla originaria richiesta di integrazione documentale prot. n. 3532/P dello 07.06.2010, il presente giudizio controverte sull'inadempimento successivo, posto in essere dai convenuti per non aver dato seguito alla diffida ad adempiere, entro un nuovo termine, notificata loro il 23/24.06.2015”.
Ora, anche tenendo conto della domanda, nel senso appena precisato, ciò che manca, a monte, è la diffida ad adempiere.
Non coglie nel segno, dunque, nel caso sub iudice il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ha oggetto distinto da quello della domanda volta alla declaratoria della risoluzione in forza della operatività della diffida ad adempiere, mancando nell'atto di diffida stragiudiziale del 2015 la volontà di determinare la risoluzione di diritto del contratto in ipotesi di inadempimento alla specifica obbligazione ivi indicata, di certo rientrante tra quelle contrattualmente assunte dalla società convenuta (vedi Cass., n.
36918/2021: “La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”).
In forza delle argomentazioni che precedono la domanda proposta – da qualificare alla stregua di domanda di risoluzione stragiudiziale del contratto in forza della operatività della clausola risolutiva espressa (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc dell'attrice – va rigettata, non assurgendo l'atto stragiudiziale di diffida a diffida ad adempiere.
Anche a non voler condividere tale impostazione e ritenendo che l'atto stragiudiziale di diffida rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1454 cc, l'accoglimento della domanda attorea è precluso dalla insussistenza di un inadempimento (grave) e della imputabilità del medesimo.
A tale proposito, vengono in rilievo le deduzioni contenute nella comparsa di risposta dei convenuti - non specificamente contestate dagli attori, che nella memoria n. 1, ma soltanto in quella successiva e negli atti conclusivi –, secondo le quali si è attivata per CP_1 adeguarsi alla richiesta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, instaurando un apposito tavolo tecnico con l'amministrazione comunale di Cefalù e predisponendo le necessarie integrazioni progettuali.
Tale dato emerge del resto dalla sentenza n. 552/2014 del Tribunale di Termini Imerese che, nell'escludere l'inadempimento rilevante e imputabile di in relazione al CP_1 medesimo profilo – ossia il mancato adeguamento alla richiesta della Soprintendenza con la nota prot. 3532/P del 7.6.2010 –, ha messo in evidenza le dichiarazioni rese dai testimoni in quella sede, comprovanti la condotta collaborativa di osservante CP_1 dell'impegno contrattualmente assunto da parte della società.
Invero, “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (in questi termini, Cass., n. 18696/2014).
Dunque, anche a voler considerare – forzando il dato letterale dell'atto stragiudiziale – quest'ultimo quale diffida ad adempiere, nella condotta di non si ravvisa un CP_1 inadempimento imputabile, dovendosi il ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi favorevoli – ottenuti rispettivamente dal e dalla Controparte_5
Soprintendenza rispettivamente con nota prot. n. 0010175 del 13.4.2017 e nota prot. n.
564/515.4 del 31.1.2018 (cfr. doc in atti) –, volti alla realizzazione del progetto edilizio oggetto del contratto preliminare di permuta di bene presente con bene futuro, ricondurre ai tempi dell'iter amministrativo e ai molteplici provvedimenti negativi emessi dagli enti preposti, dei quali si dà conto negli atti difensivi di entrambe le parti.
È opportuno, infine, osservare che nessuna questione di ammissibilità si pone in ordine alla produzione documentale di effettuata in data successiva alle preclusioni CP_1 processuali, avente ad oggetto atti formati in data posteriore per i quali dunque non opera alcuna decadenza (cfr. Cass., n. 15879/2019), non essendo neanche necessaria l'istanza di rimessione in termini.
Le domande proposte da , in proprio e n.q., vanno dunque rigettate, con Parte_1 la precisazione che nessun rilievo assume il disinteresse degli attori alla esecuzione del contratto, aspetto che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_3 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte nell'atto introduttivo;
condanna , in proprio e n.q. di procuratrice di e Parte_1 Parte_2
, tutti quali eredi legittimi di e , a Parte_3 Persona_1 Parte_4 rifondere ai convenuti costituiti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 6.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 3 aprile 2024
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.