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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10044 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 35342/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI OR
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CONSIGLIA FORTUNATO resistente nonché contro
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dagli Avv. MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI
resistente – ricorrente in via riconvenzionale
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.
09720239114752527000
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato,in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- Nel merito: - annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici
e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3 L. n. 241/1990; - dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle Cartelle di pagamento di cui in premessa, per omessa notifica e per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata anche valle della relativa eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine
l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della Controparte_3
prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per : “In via preliminare: a) dichiarare Controparte_1
l'assoluta carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale di
riguardo alle questioni che involgono la Controparte_4
Pag. 2 di 20 pretesa impositiva, accertando, ove occorra, come la stessa, previa formazione del ruolo da parte dell'ente impositore trasmessole ai fini della riscossione, abbia correttamente curato la sola notifica della cartella. b) - accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, tardivo, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso.
Con il favore delle spese.”
Per Controparte_2 Controparte_2
“in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni sopra esposte;
nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
in subordine ed in via riconvenzionale: in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, o nella denegata ipotesi di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge
n. 228/2012, condannare la resistente a Controparte_4
corrispondere in favore della Controparte_2
l'importo del credito contributivo contenuto negli atti
[...]
dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare il dottor a corrispondere in Pt_1
favore della Controparte_2
l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la
Pag. 3 di 20 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare: la legittimità della costituzione dell'
[...]
con il patrocinio dell'avvocato del libero Controparte_4
foro
L'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, nel regolare l'attività processuale dell , Controparte_1
quale successore ope legis di , ha stabilito che :«L'ente è autorizzato CP_5
ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».
La rappresentanza in giudizio dell spetta dunque in via ordinaria CP_4
all'Avvocatura di Stato, ferma la facoltà del ricorso ad avvocati del libero
Pag. 4 di 20 foro o a funzionari dell'ente, sulla base dei criteri definiti negli atti di carattere generale.
Deve ritenersi riconducibile agli atti di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 5, D.L. n. 193/2016 il “Regolamento di amministrazione” deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, il quale, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale, all'art. 4, commi 2 e 3, ha previsto che “L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo
1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con
l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.
3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».
Nella richiamata Convenzione, sottoscritta tra ed Controparte_1
Avvocatura di Stato il 22/06/17, le parti hanno così specificamente elencato le tipologie di controversie nelle quali l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio: “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di
Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni
Pag. 5 di 20 altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla
Corte di Cassazione Civile e Tributaria” convenendo altresì che “L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative
a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle
Commissioni Tributarie».
Pag. 6 di 20 Va altresì evidenziato che l'art. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933 stabilisce che:
«Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che, da un lato, la rappresentanza in giudizio dell' da parte degli avvocati del libero foro sia CP_4
legittimamente fondata su quanto specificamente disposto dall'art. 1, comma
8, D.L. n. 193/2016 e sui criteri definiti nel Regolamento di amministrazione e nella Convenzione e, dall'altro, che non sia necessaria la delibera prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933 per i «casi speciali», considerato che, come detto, la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato è stata già disciplinata dalla suddetta legge e dagli atti di normazione secondaria cui la stessa legge ha rinviato. Peraltro, a fronte di tale specifica disciplina, una eventuale delibera aggiuntiva - adottata di volta in volta per ciascuna lite - non potrebbe che riproporre la scelta già operata a monte dall'amministrazione in linea con quanto disposto dal legislatore.
Va aggiunto che tale prospettazione è stata confermata anche dal D.L.
34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito con modificazioni con L.
58/2019, che ha introdotto, con l'art.
4-novies, una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, chiarendo definitivamente che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Ulteriore conferma è stata fornita dalle Sezione Unite della Suprema Corte con sentenza n. 30008 del 19/11/2019, nell'ambito della quale è stato affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' CP_4
Pag. 7 di 20 , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi Controparte_6
anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4
e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_4
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_4
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel
Pag. 8 di 20 giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (v. anche Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene legittima della costituzione in giudizio di mediante il ricorso ad avvocati del Controparte_1
libero foro.
2. Natura ed impugnazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare la tutela del contribuente: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della procedura esecutiva, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale prevede le seguenti possibilità per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
Pag. 9 di 20 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 10 di 20 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010).
3. L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione
L'intimazione di pagamento n. 09720239114752527000 è stata pacificamente notificata al ricorrente in data 24 ottobre 2023.
Il ricorso in opposizione, depositato in data 8.11.2023, riguarda i crediti contributivi, complessivamente ammontanti a euro 22.241,32, riportati nelle seguenti cartelle:
1) cartella di pagamento n. 09720170122774705000, indicata come notificata in data 31/05/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di
Pag. 11 di 20 crediti spettanti alla convenuta per il periodo 2014, 2015 e 2016, per CP_2
un importo complessivo pari ad € 12.575,91;
2) cartella di pagamento n. 09720180071865672000, indicata come notificata in data 04/10/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti spettanti alla convenuta per il periodo 2014, 2015, 2016 e 2017, CP_2
per un importo complessivo pari ad € 4.686,37;
3) cartella di pagamento n. 09720190167264146000, indicata come notificata in data 08/02/2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di
Pag. 12 di 20 crediti spettanti alla convenuta per il periodo 2017 e 2018, per un CP_2
importo complessivo pari ad € 4.855,08.
4. La legittimazione passiva delle parti convenute
La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione deducendo - oltre a motivi attinenti alla prescrizione delle pretese creditorie, in relazione ai quali la è passivamente legittimata - anche rilievi in CP_2
ordine alla validità dell'intimazione e della notificazione dei titoli ad sottesi, riguardo ai quali appare legittimata l . Controparte_1
5. L'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione, contestando la notifica degli atti presupposti.
Al riguardo, l ha dedotto e provato di aver notificato Controparte_1
alla parte ricorrente, in data 26.9.2023, la comunicazione preventiva di fermo n. 09780202300051433000, nell'ambito della quale è stato fatto espresso richiamo alle medesime cartelle oggetto della intimazione oggi impugnata
(v. doc. 9 fasc. . CP_7
Pag. 13 di 20 Come espressamente previsto dall' art. 6 del D.P.R. 68/2005, “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.”; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la RDAC depositata da ha fornito idonea prova dell'avvenuta consegna al destinatario della CP_7
notificazione della comunicazione preventiva di fermo in data 26.9.2023
(non risultando così necessaria la ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova solo dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata).
La parte ricorrente ha inoltre affermato l'esistenza di vizi procedurali che avrebbero inficiato la regolarità della notifica (carenza di prova che l'indirizzo pec del destinatario usato da fosse riconducibile al codice CP_7
fiscale del contribuente, utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificato dell' non presente negli elenchi ufficiali) senza tuttavia CP_4
contestare che la notificazione pec del 26.9.2023 sia stata in concreto ricevuta e il suo contenuto sia stato conosciuto o comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, o che si fosse effettivamente determinata un'incertezza sulla provenienza dall'ente, peraltro risultante palesemente dal contenuto dell'atto.
Occorre evidenziare che, come costantemente rilevato dalla Suprema Corte proprio in relazione a vizi formali delle notificazioni telematiche, “…la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela
l'interesse all'astratta regolarità del procedimento, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
Pag. 14 di 20 conseguenza della denunciata violazione…”, sicché “…è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio…” (v., tra le altre, Cass. n. 7665 del 18.4.2016;
i principi enunciati, relativi alla notificazione processuale, appaiono veppiù applicabili alla notificazione in sede amministrativa).
Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nella comunicazione di fermo notificata il 26.9.2023, risulta inammissibile ogni doglianza relativa alle cartelle sottese all'intimazione ora opposta, che la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere nei termini sopra indicati, decorrenti dalla
Pag. 15 di 20 notifica della comunicazione di fermo, così determinandosi la definitività e l'incontestabilità delle cartelle in esame.
Tale circostanza non si prospetta comunque ostativa alla valutazione di fatti estintivi successivi, realizzati nel tempo trascorso fino alla notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione.
Appare tuttavia evidente che, tra il momento di notificazione comunicazione di fermo in data 26.9.2023 e quello di notifica della dell'intimazione di pagamento opposta, in data 24.10.2023, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
6. L'asserito difetto di motivazione dell'intimazione in relazione all'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
Pag. 16 di 20 Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente
e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000
e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del
14/07/2022).
La stessa Corte ha precisato che “In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso
l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa
- che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (Cass.. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023).
Pag. 17 di 20 Proprio con riferimento all'intimazione di pagamento, i giudici di legittimità hanno recentemente affermato che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata
- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000
e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento consegue alle cartelle di pagamento e alla comunicazione di fermo menzionati e, quindi, all'adozione di atti in cui erano già determinati il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi;
nell'intimazione opposta risultano richiamati gli atti presupposti nonché riportati natura e tipologia dei crediti contributivi ai quali afferivano gli interessi, oltre alle singole somme pretese a titolo di interessi in relazione ai periodi di riferimento specificamente indicati.
7. L'istanza ex legge 228/2012
La parte ricorrente ha dedotto di aver inviato all' , in data 27 Controparte_3
ottobre 2023, istanza ai sensi della Legge n. 228/2012 in relazione all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sostenendo di aver quindi diritto all'automatica sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, oltre che all'annullamento delle cartelle in ipotesi di mancata risposta.
Pag. 18 di 20 In merito va tuttavia osservato che, a seguito dell'istanza del ricorrente, la resistente ha dato risposta all'istanza con comunicazione pec del 15 CP_2
novembre 2023 - quindi, entro il termine di 220 giorni previsto dalla legge
- contestando l'asserita prescrizione dei crediti, confermando la correttezza del suo operato e invitando l “a riprendere l'attività di Controparte_3
recupero dei crediti iscritti nei suindicati ruoli” (doc. n. 22 e 23 fas. Cass.).
Pertanto, a fronte della tempestiva risposta dell'ente e della definizione del procedimento instaurato con la presentazione dell'istanza, non può ritenersi intervenuta alcuna ipotesi idonea a giustificare l'annullamento o la sospensione dell'atto.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il ricorso va quindi rigettato;
la reiezione del ricorso esime dalla valutazione della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. CP_2
8. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della media complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Pag. 19 di 20 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.286,05, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della
[...]
Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in
[...]
complessivi € 4.286,05, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
09/10/2025 Il Giudice
Pag. 20 di 20
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 35342/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI OR
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CONSIGLIA FORTUNATO resistente nonché contro
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dagli Avv. MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI
resistente – ricorrente in via riconvenzionale
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.
09720239114752527000
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato,in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- Nel merito: - annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici
e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3 L. n. 241/1990; - dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle Cartelle di pagamento di cui in premessa, per omessa notifica e per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata anche valle della relativa eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine
l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della Controparte_3
prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per : “In via preliminare: a) dichiarare Controparte_1
l'assoluta carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale di
riguardo alle questioni che involgono la Controparte_4
Pag. 2 di 20 pretesa impositiva, accertando, ove occorra, come la stessa, previa formazione del ruolo da parte dell'ente impositore trasmessole ai fini della riscossione, abbia correttamente curato la sola notifica della cartella. b) - accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, tardivo, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso.
Con il favore delle spese.”
Per Controparte_2 Controparte_2
“in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni sopra esposte;
nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
in subordine ed in via riconvenzionale: in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, o nella denegata ipotesi di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge
n. 228/2012, condannare la resistente a Controparte_4
corrispondere in favore della Controparte_2
l'importo del credito contributivo contenuto negli atti
[...]
dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare il dottor a corrispondere in Pt_1
favore della Controparte_2
l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la
Pag. 3 di 20 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare: la legittimità della costituzione dell'
[...]
con il patrocinio dell'avvocato del libero Controparte_4
foro
L'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, nel regolare l'attività processuale dell , Controparte_1
quale successore ope legis di , ha stabilito che :«L'ente è autorizzato CP_5
ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».
La rappresentanza in giudizio dell spetta dunque in via ordinaria CP_4
all'Avvocatura di Stato, ferma la facoltà del ricorso ad avvocati del libero
Pag. 4 di 20 foro o a funzionari dell'ente, sulla base dei criteri definiti negli atti di carattere generale.
Deve ritenersi riconducibile agli atti di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 5, D.L. n. 193/2016 il “Regolamento di amministrazione” deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, il quale, nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale, all'art. 4, commi 2 e 3, ha previsto che “L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo
1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con
l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.
3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».
Nella richiamata Convenzione, sottoscritta tra ed Controparte_1
Avvocatura di Stato il 22/06/17, le parti hanno così specificamente elencato le tipologie di controversie nelle quali l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio: “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di
Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni
Pag. 5 di 20 altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla
Corte di Cassazione Civile e Tributaria” convenendo altresì che “L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative
a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle
Commissioni Tributarie».
Pag. 6 di 20 Va altresì evidenziato che l'art. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933 stabilisce che:
«Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che, da un lato, la rappresentanza in giudizio dell' da parte degli avvocati del libero foro sia CP_4
legittimamente fondata su quanto specificamente disposto dall'art. 1, comma
8, D.L. n. 193/2016 e sui criteri definiti nel Regolamento di amministrazione e nella Convenzione e, dall'altro, che non sia necessaria la delibera prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933 per i «casi speciali», considerato che, come detto, la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato è stata già disciplinata dalla suddetta legge e dagli atti di normazione secondaria cui la stessa legge ha rinviato. Peraltro, a fronte di tale specifica disciplina, una eventuale delibera aggiuntiva - adottata di volta in volta per ciascuna lite - non potrebbe che riproporre la scelta già operata a monte dall'amministrazione in linea con quanto disposto dal legislatore.
Va aggiunto che tale prospettazione è stata confermata anche dal D.L.
34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito con modificazioni con L.
58/2019, che ha introdotto, con l'art.
4-novies, una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, chiarendo definitivamente che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Ulteriore conferma è stata fornita dalle Sezione Unite della Suprema Corte con sentenza n. 30008 del 19/11/2019, nell'ambito della quale è stato affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' CP_4
Pag. 7 di 20 , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi Controparte_6
anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4
e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_4
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_4
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel
Pag. 8 di 20 giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (v. anche Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene legittima della costituzione in giudizio di mediante il ricorso ad avvocati del Controparte_1
libero foro.
2. Natura ed impugnazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare la tutela del contribuente: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della procedura esecutiva, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale prevede le seguenti possibilità per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
Pag. 9 di 20 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 10 di 20 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010).
3. L'intimazione di pagamento oggetto di opposizione
L'intimazione di pagamento n. 09720239114752527000 è stata pacificamente notificata al ricorrente in data 24 ottobre 2023.
Il ricorso in opposizione, depositato in data 8.11.2023, riguarda i crediti contributivi, complessivamente ammontanti a euro 22.241,32, riportati nelle seguenti cartelle:
1) cartella di pagamento n. 09720170122774705000, indicata come notificata in data 31/05/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di
Pag. 11 di 20 crediti spettanti alla convenuta per il periodo 2014, 2015 e 2016, per CP_2
un importo complessivo pari ad € 12.575,91;
2) cartella di pagamento n. 09720180071865672000, indicata come notificata in data 04/10/2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti spettanti alla convenuta per il periodo 2014, 2015, 2016 e 2017, CP_2
per un importo complessivo pari ad € 4.686,37;
3) cartella di pagamento n. 09720190167264146000, indicata come notificata in data 08/02/2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di
Pag. 12 di 20 crediti spettanti alla convenuta per il periodo 2017 e 2018, per un CP_2
importo complessivo pari ad € 4.855,08.
4. La legittimazione passiva delle parti convenute
La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione deducendo - oltre a motivi attinenti alla prescrizione delle pretese creditorie, in relazione ai quali la è passivamente legittimata - anche rilievi in CP_2
ordine alla validità dell'intimazione e della notificazione dei titoli ad sottesi, riguardo ai quali appare legittimata l . Controparte_1
5. L'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione, contestando la notifica degli atti presupposti.
Al riguardo, l ha dedotto e provato di aver notificato Controparte_1
alla parte ricorrente, in data 26.9.2023, la comunicazione preventiva di fermo n. 09780202300051433000, nell'ambito della quale è stato fatto espresso richiamo alle medesime cartelle oggetto della intimazione oggi impugnata
(v. doc. 9 fasc. . CP_7
Pag. 13 di 20 Come espressamente previsto dall' art. 6 del D.P.R. 68/2005, “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.”; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la RDAC depositata da ha fornito idonea prova dell'avvenuta consegna al destinatario della CP_7
notificazione della comunicazione preventiva di fermo in data 26.9.2023
(non risultando così necessaria la ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova solo dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata).
La parte ricorrente ha inoltre affermato l'esistenza di vizi procedurali che avrebbero inficiato la regolarità della notifica (carenza di prova che l'indirizzo pec del destinatario usato da fosse riconducibile al codice CP_7
fiscale del contribuente, utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificato dell' non presente negli elenchi ufficiali) senza tuttavia CP_4
contestare che la notificazione pec del 26.9.2023 sia stata in concreto ricevuta e il suo contenuto sia stato conosciuto o comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, o che si fosse effettivamente determinata un'incertezza sulla provenienza dall'ente, peraltro risultante palesemente dal contenuto dell'atto.
Occorre evidenziare che, come costantemente rilevato dalla Suprema Corte proprio in relazione a vizi formali delle notificazioni telematiche, “…la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela
l'interesse all'astratta regolarità del procedimento, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
Pag. 14 di 20 conseguenza della denunciata violazione…”, sicché “…è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio…” (v., tra le altre, Cass. n. 7665 del 18.4.2016;
i principi enunciati, relativi alla notificazione processuale, appaiono veppiù applicabili alla notificazione in sede amministrativa).
Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nella comunicazione di fermo notificata il 26.9.2023, risulta inammissibile ogni doglianza relativa alle cartelle sottese all'intimazione ora opposta, che la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere nei termini sopra indicati, decorrenti dalla
Pag. 15 di 20 notifica della comunicazione di fermo, così determinandosi la definitività e l'incontestabilità delle cartelle in esame.
Tale circostanza non si prospetta comunque ostativa alla valutazione di fatti estintivi successivi, realizzati nel tempo trascorso fino alla notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione.
Appare tuttavia evidente che, tra il momento di notificazione comunicazione di fermo in data 26.9.2023 e quello di notifica della dell'intimazione di pagamento opposta, in data 24.10.2023, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
6. L'asserito difetto di motivazione dell'intimazione in relazione all'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
Pag. 16 di 20 Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente
e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000
e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del
14/07/2022).
La stessa Corte ha precisato che “In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso
l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa
- che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (Cass.. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023).
Pag. 17 di 20 Proprio con riferimento all'intimazione di pagamento, i giudici di legittimità hanno recentemente affermato che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata
- con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000
e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento consegue alle cartelle di pagamento e alla comunicazione di fermo menzionati e, quindi, all'adozione di atti in cui erano già determinati il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi;
nell'intimazione opposta risultano richiamati gli atti presupposti nonché riportati natura e tipologia dei crediti contributivi ai quali afferivano gli interessi, oltre alle singole somme pretese a titolo di interessi in relazione ai periodi di riferimento specificamente indicati.
7. L'istanza ex legge 228/2012
La parte ricorrente ha dedotto di aver inviato all' , in data 27 Controparte_3
ottobre 2023, istanza ai sensi della Legge n. 228/2012 in relazione all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sostenendo di aver quindi diritto all'automatica sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, oltre che all'annullamento delle cartelle in ipotesi di mancata risposta.
Pag. 18 di 20 In merito va tuttavia osservato che, a seguito dell'istanza del ricorrente, la resistente ha dato risposta all'istanza con comunicazione pec del 15 CP_2
novembre 2023 - quindi, entro il termine di 220 giorni previsto dalla legge
- contestando l'asserita prescrizione dei crediti, confermando la correttezza del suo operato e invitando l “a riprendere l'attività di Controparte_3
recupero dei crediti iscritti nei suindicati ruoli” (doc. n. 22 e 23 fas. Cass.).
Pertanto, a fronte della tempestiva risposta dell'ente e della definizione del procedimento instaurato con la presentazione dell'istanza, non può ritenersi intervenuta alcuna ipotesi idonea a giustificare l'annullamento o la sospensione dell'atto.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il ricorso va quindi rigettato;
la reiezione del ricorso esime dalla valutazione della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. CP_2
8. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della media complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Pag. 19 di 20 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.286,05, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della
[...]
Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in
[...]
complessivi € 4.286,05, di cui € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
09/10/2025 Il Giudice
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