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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 4363/2025
Verbale di udienza
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 11.00, a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito emessa in data 8 settembre 2025, compare per il ricorrente-intimante Parte_1
l'avv. Michela Sabatini.
[...]
Per il resistente-intimato nessuno compare. Controparte_1
L'avv. Sabatini, vista la regolarità della notifica dell'ordinanza datata 8 settembre 2025, chiede venga dichiarata la contumacia dell'intimato.
Il giudice, rilevato che l'ordinanza di mutamento del rito è stata tempestivamente notificata –in data 17 ottobre 2025- all'intimato ai sensi Controparte_1 dell'art. 143 c.p.c. e che lo stesso non si è costituito in giudizio, dichiara la sua contumacia.
Il giudice, letta la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c depositata il 15 ottobre 2025 da
, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di Parte_1
parte intimante a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Sabatini discute la causa riportandosi al contenuto della propria memoria difensiva datata 15 ottobre 2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Sabatini chiede, altresì, la condanna dell'intimato al pagamento delle spese di lite, precisando che le anticipazioni sono pari ad euro 203,65.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16.35, in assenza del procuratore di parte ricorrente-intimante nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO RE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4363/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michela Sabatini, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Viale
Fratelli Cairoli n. 127, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrente/intimante - contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente/intimato -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30/04/2025 , premesso di essere Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Mareno di Piave (TV) Via
Monticano n. 18 e di averla concessa in locazione a con Controparte_1
contratto sottoscritto in data 01/08/2018, ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità, lamentando il mancato pagamento della complessiva somma di euro 5.400,00
a titolo di canoni di locazione maturati a decorrere dal mese di maggio 2024.
Ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per il predetto importo di euro 5.400,00, oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
in caso di opposizione, ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
All'udienza del 04/09/2025, fissata per la convalida, rilevato che la notifica dell'atto di intimazione di sfratto era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è stato convalidato lo sfratto essendo tale forma di notifica incompatibile con la particolare
2 struttura del procedimento di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c., come evidenziato da costante giurisprudenza di merito (Tribunale di Padova 26/10/2010; Tribunale Milano
17/12/2010; Tribunale Roma sentenza n. 24294/2014; Tribunale Verona sentenza n.
3273 del 13/12/2016) e secondo quanto osservato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 15 del 17/01/2000.
Con ordinanza pronunciata in data 08/09/2025 è stata, quindi, disposta la prosecuzione del giudizio nella fase a cognizione piena con passaggio al rito locatizio ed è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, nella memoria integrativa depositata in data
15/10/2025, l'intimante ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, con condanna all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni di locazione non versati.
Il resistente non ha, invece, provveduto alla sua costituzione in Controparte_1
giudizio per cui è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Si deve, innanzitutto, osservare che la domanda di risoluzione del contratto di locazione, anche se formulata solo in sede di memoria integrativa, deve ritenersi ammissibile.
L'introduzione di domande nuove dopo il mutamento del rito è, infatti, ammessa dalla giurisprudenza dominante risultando il tema decidendum cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti introduttivi della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c..
In proposito è stato affermato che nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto l'opposizione determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di avanzare una domanda nuova (Cass. 28/02/2023 n. 5955;
Cass.19/02/2019 n. 4771; Cass. 23/03/2017 n. 7430; Cass. 16/12/2014 n. 26356; Cass.
20/05/2013 n. 12247).
La prosecuzione del giudizio, a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito, non deve essere, quindi, intesa nel senso letterale del termine, ma piuttosto come chiusura del
3 procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena.
In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito di detta ordinanza con il deposito, nel termine concesso da giudice, della memoria integrativa ex art. 426 c.p.c..
Lo sbarramento di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c. sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce dunque, non all'originaria domanda di cui all'atto di intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c..
Va, in ogni caso, rilevato che l'intimazione di sfratto rappresenta l'esercizio di una azione, al tempo stesso, costitutiva, per quanto attiene alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e un'azione di condanna al rilascio dell'immobile locato.
Ne deriva che la domanda di risoluzione contrattuale, sebbene non sia stata espressamente avanzata dal locatore, è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, successivo alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione del rapporto di locazione (Cass. 17/05/2010 n. 11960; Cass. 25/08/2003 n. 12435; Cass.
08/08/1995 n. 8692).
2) Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto di locazione è fondata.
Come è noto, in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione e, quindi, il fatto estintivo della stessa è a carico del debitore convenuto, in conformità al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite
30/10/2001 n. 13533; Cass. 15/07/2011 n. 15659; Cass. 20/01/2015 n. 826), gravando, invece, sull'attore solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e di allegare l'inadempimento della controparte.
Ne consegue che il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è tenuto soltanto, in quanto creditore, a provare la fonte del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui.
Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con la produzione del contratto di locazione in quanto titolo contrattuale nel quale trova fondamento la formulata pretesa
4 giudiziale.
Nello specifico, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato in data 01/08/2018, debitamente registrato in data 22/08/2018, da cui risulta, all'art. 2, la pattuizione dell'obbligo di corrispondere un canone annuo di euro 5.400,00 mediante 12 rate anticipate di euro 450,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (doc. n. 1 fascicolo intimante).
Il locatore ha, altresì, allegato l'inadempimento del conduttore al pagamento del canone di locazione così come contrattualmente stabilito.
L'intimato, essendo rimasto contumace, non ha invece offerto la prova dell'eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa avversaria.
Accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo di corrispondere il canone, occorre valutare se esso assuma, nel caso specifico, la caratteristica della gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto secondo i criteri previsti dall'art. 1453 e seguenti c.c..
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27/07/1978 n. 392
(Cass. ordinanza 21/06/2017 n. 15358; Cass. 30/12/2014 n. 27542; Cass.18/11/2010 n.
23257).
La norma di cui al citato art. 5, dettando una presunzione assoluta di gravità, ha inteso sottrarre alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorando tale valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una sola rata del canone oppure degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, ed uno di natura temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato che, con riferimento ai canoni, non può superare i venti giorni dalla scadenza prevista e, quanto agli oneri, non può superare il termine previsto per il pagamento.
Il giudice è tenuto, quindi, a verificare unicamente il presupposto dell'inadempimento.
Nel caso concreto, è di tutta evidenza che l'intimato ha omesso il pagamento di importi, dovuti per canoni, in misura superiore al parametro sopra indicato dal momento che il medesimo, alla data di notifica (maggio 2025) dell'atto di intimazione, risultava in mora
5 nel pagamento di dodici mensilità per complessivi euro 5.400,00.
Alla stregua della normativa sopra richiamata, il conduttore deve ritenersi gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali a suo tempo assunti.
Del resto, il pagamento del canone di locazione costituisce l'obbligazione primaria assunta dal conduttore ex art. 1587 n. 2 c.c..
Va, dunque, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 01/08/2018 e registrato in data 22/08/2018, con la contestuale condanna del conduttore alla riconsegna, in favore dell'intimante, dell'immobile locato.
3) Quanto alla fissazione della data per il rilascio, valutati gli elementi previsti dall'art. 56 della legge n. 392/1978 e tenuto conto dell'entità e della persistenza della morosità. appare congruo il termine di cui in dispositivo.
4) In sede di memoria integrativa del 15/10/2025 il locatore ha dato atto della persistenza della morosità, chiedendo la condanna del conduttore “al pagamento dei canoni ad oggi inevasi”.
Il resistente deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore di Parte_1
del complessivo importo di euro 8.100,00 a titolo di canoni di locazione
[...]
scaduti e non versati dal mese di maggio 2024 al mese di ottobre 2025 compreso.
Parte ricorrente non ha, invece, riproposto né la domanda di pagamento dei canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile né la richiesta di pagamento degli interessi.
A tal proposito, si deve osservare che la condanna al pagamento dei canoni a scadere richiede una esplicita domanda in tal senso;
parimenti, in mancanza di una espressa domanda, non possono essere riconosciuti gli interessi di mora.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligazioni pecuniarie gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui si riferiscono, basato su un fatto costitutivo proprio e diverso, sicchè la loro attribuzione non può prescindere da una specifica domanda dell'avente diritto, in applicazione dei principi di cui agli artt. 99
e 112 c.p.c. (Cass. 19/09/2016 n. 18292; Cass. 18/01/2007 n. 1087; Cass. 04/03/2004 n.
4423; Cass. 10/03/1995 n. 2814).
Tanto precisato, occorre valutare se le domande non riproposte debbano intendersi abbandonate e/o rinunciate.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui l'omessa riproposizione di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una
6 presunzione di abbandono dell'istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà della parte, come nel caso in cui la domanda non proposta sia strettamente connessa a quelle oggetto della controversia oppure che dalla valutazione complessiva della condotta processuale delle parti risulti che essa abbia voluto insistere sulla domanda pretermessa (Cass.14/07/2017 n. 17582; Cass.
10/09/2015 n. 17875; Cass. 19/05/2004 n. 9465).
Nella fattispecie va altresì considerato che la pronuncia dell'ordinanza di conversione del rito determina la chiusura del procedimento a carattere sommario e l'apertura di un nuovo giudizio a cognizione piena con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive definitive domande ed eccezioni.
Pertanto, l'omessa riproposizione, da parte del difensore di parte ricorrente, in sede di memoria integrativa, della domanda di pagamento anche dei canoni a scadere e quella di pagamento degli interessi legali, precedentemente formulate nell'atto di intimazione, implica una presunzione di abbandono e di rinuncia delle domande stesse.
Per completezza, si osserva che in ogni caso le domande in oggetto devono ritenersi rinunciate non potendosi ricavare dal contegno processuale del locatore Parte_1
elementi significativi da cui desumere che il medesimo abbia voluto insistere
[...]
nelle domande originariamente proposte.
Invero, la memoria integrativa, anche nella parte espositiva, non contiene alcun riferimento alla richiesta di pagamento dei canoni di locazione a scadere e degli interessi;
anche all'udienza odierna il ricorrente, sul punto, ha espressamente richiamato le conclusioni rassegnate in detta memoria.
A fronte di tali espliciti e formali comportamenti diretti ad evidenziare al giudice le conclusioni che la parte ha inteso sottoporre alla sua decisione, non si può desumere una volontà processuale della parte di tener ferme le domande non riproposte.
Pertanto, dovendo le suddette domande intendersi rinunciate, in ossequio al fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c., il giudice non deve né può pronunciarsi su di esse.
5) In ragione della soccombenza del resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva
7 prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione della fase sommaria;
quanto al presente giudizio di merito, si riconosce il compenso solo per la fase introduttiva tenuto conto della contumacia del convenuto e del fatto che non è stata svolta attività di trattazione né di istruzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) accertato il grave inadempimento del conduttore , dichiara la Controparte_1
risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 01/08/2018 e registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Conegliano il 22/08/2018 al n. 003296 serie 3T;
2) condanna il resistente-intimato al rilascio in favore di Controparte_1
dell'immobile ad uso abitativo, libero da persone e cose anche Parte_1
interposte, sito in Mareno di Piave (TV), Via Monticano n. 18;
3) fissa ex art. 56 della legge n. 392/1978 la data dell'esecuzione per il 02/01/2026;
4) condanna il resistente-intimato al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 8.100,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione scaduti dal mese di maggio 2024 al mese di ottobre 2025 compreso;
5) condanna il resistente-intimato alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali, comprensive della fase sommaria, che si Parte_1 liquidano nell'importo di euro 2.615,00 a titolo di compenso e di euro 203,65 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 2 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott.ssa SO RE
8
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 4363/2025
Verbale di udienza
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 11.00, a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito emessa in data 8 settembre 2025, compare per il ricorrente-intimante Parte_1
l'avv. Michela Sabatini.
[...]
Per il resistente-intimato nessuno compare. Controparte_1
L'avv. Sabatini, vista la regolarità della notifica dell'ordinanza datata 8 settembre 2025, chiede venga dichiarata la contumacia dell'intimato.
Il giudice, rilevato che l'ordinanza di mutamento del rito è stata tempestivamente notificata –in data 17 ottobre 2025- all'intimato ai sensi Controparte_1 dell'art. 143 c.p.c. e che lo stesso non si è costituito in giudizio, dichiara la sua contumacia.
Il giudice, letta la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c depositata il 15 ottobre 2025 da
, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di Parte_1
parte intimante a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Sabatini discute la causa riportandosi al contenuto della propria memoria difensiva datata 15 ottobre 2025, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Sabatini chiede, altresì, la condanna dell'intimato al pagamento delle spese di lite, precisando che le anticipazioni sono pari ad euro 203,65.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16.35, in assenza del procuratore di parte ricorrente-intimante nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO RE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4363/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michela Sabatini, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Viale
Fratelli Cairoli n. 127, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrente/intimante - contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
- resistente/intimato -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30/04/2025 , premesso di essere Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Mareno di Piave (TV) Via
Monticano n. 18 e di averla concessa in locazione a con Controparte_1
contratto sottoscritto in data 01/08/2018, ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità, lamentando il mancato pagamento della complessiva somma di euro 5.400,00
a titolo di canoni di locazione maturati a decorrere dal mese di maggio 2024.
Ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto e l'emissione dell'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per il predetto importo di euro 5.400,00, oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
in caso di opposizione, ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
All'udienza del 04/09/2025, fissata per la convalida, rilevato che la notifica dell'atto di intimazione di sfratto era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è stato convalidato lo sfratto essendo tale forma di notifica incompatibile con la particolare
2 struttura del procedimento di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c., come evidenziato da costante giurisprudenza di merito (Tribunale di Padova 26/10/2010; Tribunale Milano
17/12/2010; Tribunale Roma sentenza n. 24294/2014; Tribunale Verona sentenza n.
3273 del 13/12/2016) e secondo quanto osservato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 15 del 17/01/2000.
Con ordinanza pronunciata in data 08/09/2025 è stata, quindi, disposta la prosecuzione del giudizio nella fase a cognizione piena con passaggio al rito locatizio ed è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, nella memoria integrativa depositata in data
15/10/2025, l'intimante ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, con condanna all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni di locazione non versati.
Il resistente non ha, invece, provveduto alla sua costituzione in Controparte_1
giudizio per cui è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Si deve, innanzitutto, osservare che la domanda di risoluzione del contratto di locazione, anche se formulata solo in sede di memoria integrativa, deve ritenersi ammissibile.
L'introduzione di domande nuove dopo il mutamento del rito è, infatti, ammessa dalla giurisprudenza dominante risultando il tema decidendum cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti introduttivi della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c..
In proposito è stato affermato che nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto l'opposizione determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di avanzare una domanda nuova (Cass. 28/02/2023 n. 5955;
Cass.19/02/2019 n. 4771; Cass. 23/03/2017 n. 7430; Cass. 16/12/2014 n. 26356; Cass.
20/05/2013 n. 12247).
La prosecuzione del giudizio, a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito, non deve essere, quindi, intesa nel senso letterale del termine, ma piuttosto come chiusura del
3 procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena.
In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito di detta ordinanza con il deposito, nel termine concesso da giudice, della memoria integrativa ex art. 426 c.p.c..
Lo sbarramento di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c. sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce dunque, non all'originaria domanda di cui all'atto di intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c..
Va, in ogni caso, rilevato che l'intimazione di sfratto rappresenta l'esercizio di una azione, al tempo stesso, costitutiva, per quanto attiene alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e un'azione di condanna al rilascio dell'immobile locato.
Ne deriva che la domanda di risoluzione contrattuale, sebbene non sia stata espressamente avanzata dal locatore, è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, successivo alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione del rapporto di locazione (Cass. 17/05/2010 n. 11960; Cass. 25/08/2003 n. 12435; Cass.
08/08/1995 n. 8692).
2) Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto di locazione è fondata.
Come è noto, in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione e, quindi, il fatto estintivo della stessa è a carico del debitore convenuto, in conformità al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite
30/10/2001 n. 13533; Cass. 15/07/2011 n. 15659; Cass. 20/01/2015 n. 826), gravando, invece, sull'attore solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e di allegare l'inadempimento della controparte.
Ne consegue che il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è tenuto soltanto, in quanto creditore, a provare la fonte del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui.
Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con la produzione del contratto di locazione in quanto titolo contrattuale nel quale trova fondamento la formulata pretesa
4 giudiziale.
Nello specifico, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato in data 01/08/2018, debitamente registrato in data 22/08/2018, da cui risulta, all'art. 2, la pattuizione dell'obbligo di corrispondere un canone annuo di euro 5.400,00 mediante 12 rate anticipate di euro 450,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (doc. n. 1 fascicolo intimante).
Il locatore ha, altresì, allegato l'inadempimento del conduttore al pagamento del canone di locazione così come contrattualmente stabilito.
L'intimato, essendo rimasto contumace, non ha invece offerto la prova dell'eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa avversaria.
Accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo di corrispondere il canone, occorre valutare se esso assuma, nel caso specifico, la caratteristica della gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto secondo i criteri previsti dall'art. 1453 e seguenti c.c..
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27/07/1978 n. 392
(Cass. ordinanza 21/06/2017 n. 15358; Cass. 30/12/2014 n. 27542; Cass.18/11/2010 n.
23257).
La norma di cui al citato art. 5, dettando una presunzione assoluta di gravità, ha inteso sottrarre alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorando tale valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una sola rata del canone oppure degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, ed uno di natura temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato che, con riferimento ai canoni, non può superare i venti giorni dalla scadenza prevista e, quanto agli oneri, non può superare il termine previsto per il pagamento.
Il giudice è tenuto, quindi, a verificare unicamente il presupposto dell'inadempimento.
Nel caso concreto, è di tutta evidenza che l'intimato ha omesso il pagamento di importi, dovuti per canoni, in misura superiore al parametro sopra indicato dal momento che il medesimo, alla data di notifica (maggio 2025) dell'atto di intimazione, risultava in mora
5 nel pagamento di dodici mensilità per complessivi euro 5.400,00.
Alla stregua della normativa sopra richiamata, il conduttore deve ritenersi gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali a suo tempo assunti.
Del resto, il pagamento del canone di locazione costituisce l'obbligazione primaria assunta dal conduttore ex art. 1587 n. 2 c.c..
Va, dunque, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 01/08/2018 e registrato in data 22/08/2018, con la contestuale condanna del conduttore alla riconsegna, in favore dell'intimante, dell'immobile locato.
3) Quanto alla fissazione della data per il rilascio, valutati gli elementi previsti dall'art. 56 della legge n. 392/1978 e tenuto conto dell'entità e della persistenza della morosità. appare congruo il termine di cui in dispositivo.
4) In sede di memoria integrativa del 15/10/2025 il locatore ha dato atto della persistenza della morosità, chiedendo la condanna del conduttore “al pagamento dei canoni ad oggi inevasi”.
Il resistente deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore di Parte_1
del complessivo importo di euro 8.100,00 a titolo di canoni di locazione
[...]
scaduti e non versati dal mese di maggio 2024 al mese di ottobre 2025 compreso.
Parte ricorrente non ha, invece, riproposto né la domanda di pagamento dei canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile né la richiesta di pagamento degli interessi.
A tal proposito, si deve osservare che la condanna al pagamento dei canoni a scadere richiede una esplicita domanda in tal senso;
parimenti, in mancanza di una espressa domanda, non possono essere riconosciuti gli interessi di mora.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligazioni pecuniarie gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui si riferiscono, basato su un fatto costitutivo proprio e diverso, sicchè la loro attribuzione non può prescindere da una specifica domanda dell'avente diritto, in applicazione dei principi di cui agli artt. 99
e 112 c.p.c. (Cass. 19/09/2016 n. 18292; Cass. 18/01/2007 n. 1087; Cass. 04/03/2004 n.
4423; Cass. 10/03/1995 n. 2814).
Tanto precisato, occorre valutare se le domande non riproposte debbano intendersi abbandonate e/o rinunciate.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui l'omessa riproposizione di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una
6 presunzione di abbandono dell'istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà della parte, come nel caso in cui la domanda non proposta sia strettamente connessa a quelle oggetto della controversia oppure che dalla valutazione complessiva della condotta processuale delle parti risulti che essa abbia voluto insistere sulla domanda pretermessa (Cass.14/07/2017 n. 17582; Cass.
10/09/2015 n. 17875; Cass. 19/05/2004 n. 9465).
Nella fattispecie va altresì considerato che la pronuncia dell'ordinanza di conversione del rito determina la chiusura del procedimento a carattere sommario e l'apertura di un nuovo giudizio a cognizione piena con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive definitive domande ed eccezioni.
Pertanto, l'omessa riproposizione, da parte del difensore di parte ricorrente, in sede di memoria integrativa, della domanda di pagamento anche dei canoni a scadere e quella di pagamento degli interessi legali, precedentemente formulate nell'atto di intimazione, implica una presunzione di abbandono e di rinuncia delle domande stesse.
Per completezza, si osserva che in ogni caso le domande in oggetto devono ritenersi rinunciate non potendosi ricavare dal contegno processuale del locatore Parte_1
elementi significativi da cui desumere che il medesimo abbia voluto insistere
[...]
nelle domande originariamente proposte.
Invero, la memoria integrativa, anche nella parte espositiva, non contiene alcun riferimento alla richiesta di pagamento dei canoni di locazione a scadere e degli interessi;
anche all'udienza odierna il ricorrente, sul punto, ha espressamente richiamato le conclusioni rassegnate in detta memoria.
A fronte di tali espliciti e formali comportamenti diretti ad evidenziare al giudice le conclusioni che la parte ha inteso sottoporre alla sua decisione, non si può desumere una volontà processuale della parte di tener ferme le domande non riproposte.
Pertanto, dovendo le suddette domande intendersi rinunciate, in ossequio al fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c., il giudice non deve né può pronunciarsi su di esse.
5) In ragione della soccombenza del resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva
7 prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione della fase sommaria;
quanto al presente giudizio di merito, si riconosce il compenso solo per la fase introduttiva tenuto conto della contumacia del convenuto e del fatto che non è stata svolta attività di trattazione né di istruzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) accertato il grave inadempimento del conduttore , dichiara la Controparte_1
risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes in data 01/08/2018 e registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Conegliano il 22/08/2018 al n. 003296 serie 3T;
2) condanna il resistente-intimato al rilascio in favore di Controparte_1
dell'immobile ad uso abitativo, libero da persone e cose anche Parte_1
interposte, sito in Mareno di Piave (TV), Via Monticano n. 18;
3) fissa ex art. 56 della legge n. 392/1978 la data dell'esecuzione per il 02/01/2026;
4) condanna il resistente-intimato al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 8.100,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione scaduti dal mese di maggio 2024 al mese di ottobre 2025 compreso;
5) condanna il resistente-intimato alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali, comprensive della fase sommaria, che si Parte_1 liquidano nell'importo di euro 2.615,00 a titolo di compenso e di euro 203,65 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 2 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott.ssa SO RE
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