Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile R.G. n. 4923/2021 promossa da:
con sede in Cremona, Via NTroparte_1
Sigismondo Trecchi n.25,(CF e P.IVA ), C.F._1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Francesco
Ferrari (CF ), presso il cui studio in Cremona Via Plasio C.F._2
n.6 elegge il proprio domicilio. Attrice
CONTRO
Il C.I.Q. (C.F. e P.I. C.C.I.A.A. NTroparte_2 P.IVA_2
N. 338491 CONSORZI 61) con sede legale in via CP_3 CP_4
Sturla 20/5 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro CP_3 tempore Ing. rappresentato e difeso congiuntamente e CP_5 disgiuntamente dagli Avv. Marinella Baldi, del Foro di Milano, con Studio in
Milano alla Via Larga 23, Avv. Luisa Amoretti, del Foro di (con Studio CP_3 in alla Via San Lorenzo 23/13, Avv. Andrea Romani Grussu, del Foro di CP_3 con Studio in alla Via San Lorenzo 23/13 ed elettivamente CP_3 CP_3
domiciliato presso e nello Studio del secondo difensore sito in alla Via CP_3
San Lorenzo 23/13, giusta mandato rilasciato su foglio separato e depositato nel fascicolo telematico della presente procedura Convenuto
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e opportuna declaratoria del caso di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti: condannare nella persona del suo NTroparte_6 rappresentante legale pro tempore, con sede in via Sturla n.20/5 CP_3
al pagamento in favore di di di una somma CP_1 Parte_1 di euro 37.962,20, o quella somma maggiore o minore che dovrebbe risultare in corso di causa, a titolo di risarcimento danni da responsabilità precontrattuale, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: nel merito: - rigettare le domande tutte proposte dall'attrice perché inammissibili, infondate e comunque non provate.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/05/2021
[...]
evocava in giudizio il NTroparte_1 NTroparte_2 affinché l'adito Tribunale di Genova volesse accogliere le
[...] conclusioni superiormente riportate, per le seguenti causali:
Nei primi mesi del 2019 veniva contattato NTroparte_1 dall'Ing. , nella sua qualità di direttore operativo del Persona_1
già collega del nella società NTroparte_2 CP_1
NT Tecnosystem di VI, poiché l'azienda stava cercando sul mercato una figura commerciale da inserire nell'organigramma societario. L'Ing.
aveva segnalato al titolare della CSQ Ing. il in Per_1 CP_5 CP_1 quanto già inserito nel settore delle multiutility. Veniva fissato un primo NT incontro al 30/05/2019 presso la sede milanese del , al quale partecipavano l'Ing. l'Ing. e CP_5 Per_1 NTroparte_1
Lo stesso giorno dell'incontro inviava a e email CP_1 CP_5 Per_1
(doc. 2) manifestando la volontà di collaborare specificando le proprie competenze e indicando la necessità di un contributo mensile fisso di €
1.500,00, un rimborso a piè di lista e provvigioni del 10% sul fatturato.
Fin dal giorno seguente l'incontro in sede a Milano, si attivava CP_1
NT nell'interesse di segnalando: una gara per la sostituzione di 6/7000 contatori a OR (doc. 3) ed altre opportunità. IL 16/06/2019 inviava all'Ing. bozza del contratto di mandato CP_1 CP_5
d'agenzia. Il rapporto proseguiva, nonostante non fosse ancora sottoscritto il contratto. contattava e visitava potenziali clienti e CP_1 dal mese di luglio 2019 emetteva fatture al , in ottemperanza a CP_2 quanto indicato nella bozza del contratto inviato all'Ing. in data CP_5
16/06/2019, con la causale “ricerche di mercato – rimborso viaggio”. Le fatture emesse da luglio a dicembre 2019 venivano tutte pagate. Dalla corrispondenza intercorsa fra le parti ed in particolare dalla email del
17/06/2019 inviata dall'Ing all'Ing. a (doc. CP_5 CP_7 CP_1
30) con la quale, il primo, avrebbe riconosciuto un euro a contatore a 4
per la sostituzione dei 7000 contatori a Mortare. Il contratto CP_1 con LD TI per Mortare è andato a buon fine (vedasi testimonianza NT dell'Ing. ). proseguì il suo rapporto con anche nel Per_1 CP_1
2020 come si evince dalla copiosa documentazione dimessa in atti ma sebbene siano state emesse tre fatture queste non siano state corrisposte.
Dette fatture contraddistinte dai numeri: 01/2020 – 04/2020 e 05/2020 prevedevano, come per i mesi del 2019, una parte fissa ed una variabile.
Si evince, infatti, esaminando i documenti 27/28/29 come in essi fossero indicate le seguenti voci: a) ricerche di mercato (quota fissa); b) rimborso viaggio. Le ricerche di mercato sono contraddistinte dalla presenza di lettere che corrispondono alla quota fissa mensile. Nella fattura n. 1/2020 del 08/02/2020 le ricerche di mercato sono seguite dalla lettera G corrispondente alla quota fissa del mese di gennaio di € 1.695,00 e rimborso viaggio € 136,00. Nella fattura n. 4/2020 le ricerche di mercato sono seguite dalla lettera F corrispondente alla quota fissa del mese di febbraio 2020 di € 1695,00, altre ricerche di mercato sono seguite dalle lettere LD corrispondente alle provvigioni maturate ( 1€ a contatore sostituito) per il contratto LD TI (come indicato dall'Ing. nella CP_5 sua email del 17/06/219 inviata a ed epc Martinelli (doc. 30) Per_1
(sostituiti 3972 contatori). La fattura 5/2020 del 20/07/2020 riporta unicamente la voce fissa delle ricerche di mercato effettuate nei mesi di marzo (M), aprile (A), maggio (M) e giugno (G) di € 6780,00 NT (1.695*4=6.780). Il rapporto per e è CP_1 CP_1
proseguito nel 2020 fino a mese di luglio, come emerge dalla copiosa corrispondenza allegata sia all'atto di citazione che alla memoria ex art. 183 VI c. n.
2. Ad ulteriore conforto vi sono i contratti conclusi nel 2020 con EB e SE entrambe società di ZA (doc. 43-44-45-46). Non sussiste nessuna comunicazione del CSQ per l'interruzione del rapporto con NTroparte_1
NT il comportamento tenuto da in tale fase precontrattuale deve ritenersi contrario alla buona fede delle parti da cui ne discende come conseguenza della responsabilità derivante da tale comportamento un danno ingiusto per per che deve essere risarcito;
DIRITTO CP_1
L'art 1337 c.c. rubricato “Trattative e Responsabilità precontrattuale” 5
dispone che: “Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,devono comportarsi secondo buona fede”. Le trattative riguardano la fase antecedente alla conclusione di qualsiasi contratto, hanno natura preparatoria e strumentale, giacché sono finalizzate alla stipulazione dell'accordo. L'illecito precontrattuale si verifica allorché il soggetto abbia indotto l' altra parte a fare affidamento sulla conclusione del contratto. In origine in dottrina e in giurisprudenza la responsabilità per culpa in contrahendo veniva qualificata come una forma di responsabilità aquiliana che si collega alla violazione della regola preposta al corretto svolgimento della formazione del contratto (Cass S.U.
9645/2001; Cass 9157/1995), in altre parole si tratta della violazione del generale principio del neminem laedere posto a fondamento dell'art 2043
c.c. Ora la giurisprudenza considera “la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede,protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso e non del generico dovere del nemonem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale” (Cass. 14188/2016).
In senso conforme anche Cass. 25644/2017, Cass.14188/2016,
Cass.27648/2011. La dottrina parla a tal proposito di responsabilità da contratto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni (art. 1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, protezione ed informazione, ai senso degli art 1175 e 1375
c.c. Nelle varie ipotesi di responsabilità precontrattuale la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto rientrare la violazione dei doveri di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, recesso ingiustificato dalle trattative. La buona fede è un canone di condotta che nel codice civile può essere inteso in senso soggettivo o oggettivo. In senso soggettivo è l'ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui, in senso oggettivo la buona fede coincide con la correttezza. La buona fede in senso oggettivo ricorre nella disciplina del contratto e delle obbligazioni (art.1175 c.c.), le parti devono rispettarla nella fase di formazione del contratto (art. 1337 c.c.), durante la pendenza della condizione (art.1358 c.c.), nell'interpretazione (art. 1366 c.c.) e 6
nell'esecuzione (art. 1376 c.c.). Il concetto di buona fede si articola nell'obbligo di lealtà. Quindi è contrario alla buona fede il comportamento di chi avvii una lunga trattativa senza la volontà di portarla a compimento. Situazione ravvisabile nella fattispecie in esame. NT La nel maggio del 2019 contattava il sig intavolava una CP_1 trattativa con il medesimo per tutto il 2019, utilizzava la sua professionalità per concludere alcuni contratti ma dopo circa un anno dall'inizio dei contatti non ha provveduto a ratificare il mandato di NT agenzia. Risulta evidente che la era intenzionata a collaborare con una figura professionale come quella del sig. ma sin dall'inizio CP_1 era chiara la sua intenzione a non legarsi ad esso con un rapporto definitivo. L'evolversi degli eventi fa ritenere che l'intenzione fosse sin dall'inizio quella di un rapporto occasionale assimilabile ad un contratto di procacciamento d'affari. Questa intenzione non è mai trapelata nel corso del copioso scambio di corrispondenza intercorso tra le parti. Così NT pure nel comportamento di è ravvisabile un'ulteriore ipotesi di responsabilità precontrattuale ovvero rottura ingiustificata della trattativa.
Nel nostro ordinamento non esiste un obbligo di contrarre, la disciplina generale in materia di proposta ed accettazione ammette la possibilità di revoca, fatte salve le ipotesi di irrevocabilità. La rottura delle trattative, di per sé, non costituisce un illecito, in quanto rappresenta espressione della libertà contrattuale. L'illecito precontrattuale si verifica allorché il soggetto abbia indotto l'altra parte a fare affidamento sulla conclusione del contratto. La valutazione dell'affidamento della controparte va fatto caso per caso analizzando le circostanze della singola fattispecie. Traslando tale principio nel caso in esame riteniamo l'esistenza di un affidamento ragionevole in quanto era stato raggiunto l'accordo su tutti punti essenziali e si dovevano definire solo le formalità. Prova lo scambio di NT corrispondenza tra e in cui si tratta di provvigioni e di CP_1
NT obiettivi. La condotta quindi di ha generato un ragionevole affidamento al sig. su una prossima stipula del contratto. In tal CP_1 senso la mail del 17/06/2019 dell'ing. al sig e per CP_5 Per_1 conoscenza la sig in cui esplicitava “1 euro a contatore in CP_1 entrambi i casi a sempre che concludiamo positivamente il CP_1 7
contratto che sto mettendo a posto. In questo caso c'è margine per la provvigione e direi che se prendiamo l'attività se lo è meritato. Di più di un euro è difficile, per questa tipologia di attività fortemente in concorrenza”.(All. 30) Segno dell'apprezzamento dell'attività svolta dal sig. Tale ragionevole affidamento su una conclusione positiva CP_1
NT delle trattative portava il sig a svolgere attività a favore di CP_1
NT con visite a potenziali clienti e la firma su contratti, approvati da con NT SE e . non ha mai fornito spiegazioni sul mancato Pt_2 perfezionamento dell'accordo con il sig La responsabilità CP_1 precontrattuale rientra nel più generale ambito della responsabilità contrattuale per cui il risarcimento deve comprendere il danno emergente ed il lucro cessante. In tale contesto nel danno emergente rientra l'interesse negativo ovvero il risarcimento delle spese affrontate dalla parte nel corso delle trattative che non sono sfociate nella stipula del contratto.
Il lucro cessante è il vantaggio economico che la parte avrebbe conseguito se il contratto fosse stato stipulato ed eseguito ovvero le provvigioni che avrebbe maturato sui contratti pluriennali CP_1 stipulati nell'ambito della trattativa precontrattuale. DANNO L'attività svolta da a favore di , pur in assenza di un regolare CP_1 CP_6 mandato di agenzia,ha portato alla stipula di 2 contratti di durata triennale e più precisamente: euro 80.000 annui totale globale euro Pt_3
200.000,00 euro 27.900 annui totale globale 83.700,00. A seguito Pt_2 dell'attività svolta a suo favore da ha conseguito un NTroparte_8
arricchimento, da definirsi ingiusto, pari ad euro 283.700,00 CP_1 dalla conclusione del contratto avrebbe maturato i seguenti importi di NT provvigioni, calcolati in base alla proposta fatta dalla medesima nel corso delle trattative e specificata nella mail di cui agli allegati 15 e 16 e più precisamente: ANNO 2020 SE euro 40.000 provvigione 9% euro
3.600,00 euro 27.900 provvigione 5% euro 1.395,00 ANNO 2021 Pt_2
SE euro 80.000 provvigione 9% euro 7.200,00 euro 27.900 Pt_2 provvigione 5% euro 1.395,00 ANNO 2022 SE euro 80.000 provvigione 9% euro 7.200,00 euro 27.900 provvigione 5% euro Pt_2
1.395,00 per un totale di euro 22.185,00. A questo si deve aggiungere l' importo di euro 15.777,20 relativo ai 3 progetti di fattura relativi 8
NT all'attività svolta da a favore di per l'anno 2020 non CP_1 pagate per un totale complessivo di euro 37.962,20 che rappresenta il lucro cessante del danno ingiusto subito da CP_1
NT Il rilevava l'infondatezza dell'avversaria domanda sulla base dei motivi svolti in sede di comparsa di risposta
Così riportate le opposte prospettazioni è a dirsi che nessun dubbio sussiste in ordine fondatezza della domanda attorea
Attraverso l'istruttoria orale e documentale non è stata fornita la prova della fondatezza della domanda attorea, in quanto i fatti così come descritti negli atti difensivi di parte attrice non sono stati confermati dalla documentazione probatoria e da tutti i testimoni escussi.
I) SULLA MANCATA PROVA DELLO SVOLGIMENTO DI
TRATTATIVE TRA LE PARTI VOLTE ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI AGENZIA PER LA PROMOZIONE DA
PARTE DELLA PER CONTO DEL CSQ DI CP_1
CONTRATTI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI
DEL GAS O DI VERIFICA METRICA DI CONTATORI GIA'
INSTALLATI
Tale prova non è stata fornita, in quanto se da una parte nella sua deposizione il teste attoreo sig , ex dipendente del CSQ Persona_1 da maggio 2019 ad agosto 2020, con le mansioni di direttore operativo ha affermato che il sig. si adoperava per acquisire clienti CP_1
nell'interesse del segnalando delle gare di NTroparte_2
LD TI per sostituzioni dei contatori a OR , VI e FR all'esito di un incontro di fine maggio 2019 con l'allora legale rappresentante del convenuto Ing. dall'altra lo stesso CP_2 CP_5 teste non ha chiarito quale fosse il preciso oggetto dell'incarico commerciale che l'Ing. avrebbe inteso conferire al e CP_5 CP_1 9
dalla deposizione dei testi di parte convenuta , Testimone_1
NT dipendente del dal 2015 al 2022 con le mansioni di impiegata specializzata nel servizio idrico e del gas , dipendente Testimone_2
NT del con la carica di suo vice-Presidente ed ex Testimone_3
NT dipendente del dal 2015 al 2022 sarebbe invece emerso che nell'anno 2019 il Sig. prendeva contatto con il , CP_1 CP_2 proponendo allo stesso le proprie competenze commerciali nell'ambito delle attività di verifica e certificazione dei contatori di energia termica, elettrica, acqua e gas, la a era stata incaricata a partire dal CP_1 maggio 2019 e sino al dicembre del 2019 a svolgere ricerche di mercato NT nell'ambito delle verifiche condominiali l'intento del era quello di entrare nel mercato della certificazione dei contatori condominiali del calore e l'incarico del sig. avesse ad oggetto esclusivamente di CP_1 presentare il servizio di verifica periodica dei contatori di calore negli ambiti condominiali e quindi direttamente agli amministratori di condominio che sono titolari degli strumenti oppure alle società che gestiscono gli impianti di riscaldamento del condominio, svolgendo a tale riguardo una mera attività di ricerca di mercato
II) In ordine all'attendibilità dei predetti testi
Il grado di attendibilità dei testi maggiormente informati sui rapporti tra il ed il CSQ, e è il CP_1 Persona_1 Testimone_2 medesimo, in quanto il primo ha dichiarato di avere richiesto al CSQ differenze di compensi che non gli sarebbero stati riconosciuti e che gli sarebbero spettati in base al suo contratto e la seconda in quanto ricopere la carica di vice-Presidente del CSQ
III) In ordine al contratto di verifica periodica dei cantatori di calore che sarebbe stato stipulato tra il CSQ e la SE e di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas tra il CSQ e la . 25 e 26 attoree, attraverso attività di Parte_4 promozione del sig. ed alla richiesta di risarcimento CP_1 10
danni per responsabilità precontrattuale sub specie di lucro cessante ( vantaggio economico che l'asserito agente attore avrebbe conseguito se il contratto di agenzia fosse stato stipulato , ovvero le provvigioni che avrebbe maturato
[...] sui contratti pluriennali de quibus ) CP_1
a) Mancata prova della quantificazione del danno relativo al contratto con SE
b) Non spettanza della provvigione per mancata esecuzione del contratto che sarebbe stato stipulato con SE dal CSQ attraverso l'affermata attività di agente del CP_1
c) Mancata prova della conclusione del contratto Pt_2
a) Anche qualora si volesse ritenere che il contratto con SE NT è stato concluso dal attraverso l'attività di promozione del sig. , la domanda risarcitoria non CP_1 potrebbe essere accolta perché non è stata provato in punto quantum debeatur il danno asseritamente subito dalla
[...]
non essendo stato prodotto il listino prezzi riservato a CP_1
SE a cui rimanda il contratto, dal quale si sarebbe potuto desumere il compenso annuale di CSQ
b) L'art. 1748, quarto comma, c.c. stabilisce che, in ogni caso, la provvigione spetta all'agente, al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione .
Orbene, nel caso di specie, attraverso le deposizioni dei NT testi e quest'ultimo incaricato da di Tes_2 Tes_3 occuparsi del contratto con SE, è irrefutabilmente emerso che quest'ultimo è rimasto ineseguito
In tal guisa alla non sarebbe NTroparte_1 potuta spettare alcuna provvigione in relazione alla stipula di tale contratto;
c) La copia del contratto non risulta sottoscritta nè dal Pt_2 terzo né dall'affermato preponente CSQ Pt_2 11
Pertanto, non essendo stata provata la sua stipula, anche in relazione a tale affermato contratto alla di CP_1 non sarebbe potuta spettare alcuna provvigione CP_1
I) In ordine al mancato valore probatorio della documentazione prodotta da parte attrice
L'abbondate produzione documentale offerta da parte attrice non è idonea a dimostrare gli elementi posti a sostegno della domanda proposta.
Entrando nel merito dei fatti allegati dall'attrice e dei relativi documenti non si può che rilevare che gli “scambi” di mail, dai quali la CP_1 vorrebbe far discendere l'esistenza di una trattativa di stipula di un contratto di agenzia e l'effettività dell'attività dalla stessa svolta, si sostanziano per la quasi totalità in mail unilateralmente scritte e inviate a suo tempo dall'attrice
Le mail con cui il Sig. avvisa altri operatori del mercato del CP_1
nuovo rapporto con il CIQ, le relazioni con cui lo stesso effettua un rendiconto dell'attività svolta e i numerosi “consigli” rivolti al personale del CIQ per migliorare la redazione delle offerte di gara risultano, oltre che di nessuna pertinenza, del tutto sprovviste di valenza non solo probatoria, ma anche indiziaria circa l'esistenza di trattative di stipula di un contratto di agenzia.
Lo stesso può dirsi della bozza di contratto di agenzia prodotto da parte attrice sub. Doc 4 attoreo anch'esso unilateralmente predisposta dalla NTr
e mai oggetto di discussione e/o trattative con il CIQ, il quale, non risulta avere mai manifestato neppure indirettamente la volontà o l'intenzione di sottoscriverlo.
In estrema sintesi, l'odierno attore non ha fornito alcuna prova sulla fondatezza della domanda proposta nel presente giudizio, né per quanto riguarda i contratti che asseritamente avrebbe procurato al CIQ (vale a dire i due contratti SE e ) né tanto meno del legittimo affidamento Pt_2 che quest'ultimo avrebbe ingenerato con il suo comportamento. 12
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,, con applicazione dei compensi medi parametrati al valore della causa di € 37.962,20 ,di cui al DM 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e del DM 147/2022 per la fase di trattazione /istruttoria
Nessun compenso spetta alla parte convenuta vittoriosa per la fase decisoria, non avendo essa depositato né una comparsa conclusionale né una memoria di replica 13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, :
I) Respinge la domanda dell'attrice NTroparte_1
di condanna del nella
[...] NTroparte_6 persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in proprio favore di una somma di euro 37.962,20, o quella somma maggiore o minore che dovrebbe risultare in corso di causa, a titolo di risarcimento danni da responsabilità precontrattuale;
II) Dichiara tenuta e condanna la NTroparte_1
, C.Fisc. e P.IVA in persona
[...] C.F._1 P.IVA_1 del suo titolare pro tempore a rifondere a NTroparte_9
C.I.Q. (C.F. e P.I. C.C.I.A.A. N.
[...] P.IVA_2 CP_3
338491 CONSORZI ARTIGIANI N. 61), in persona del suo leg.rappr. pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 4.573,00 per compenso professionale, di cui, € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva ed € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova, addì 11 Aprile 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri