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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/02/2025 N. 12074 /2023 R.G.
MODOU CP_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_2
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR;
2) accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento retributivo corrisposto al ricorrente per contrarietà all'art. 36 Cost.;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ricevere un trattamento retributivo corrispondente a quello previsto per il 2° livello CCNL Multiservizi per l'intera durata del rapporto di lavoro dedotto in causa;
4) per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro di cui euro 4.050,19 a titolo di differenze retributive oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
6) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 13/02/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/02/2025 N. 12074 /2023 R.G.
MODOU CP_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_2
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR;
2) accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento retributivo corrisposto al ricorrente per contrarietà all'art. 36 Cost.;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ricevere un trattamento retributivo corrispondente a quello previsto per il 2° livello CCNL Multiservizi per l'intera durata del rapporto di lavoro dedotto in causa;
4) per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro di cui euro 4.050,19 a titolo di differenze retributive oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
6) condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 13/02/2025
Il giudice
Francesca Saioni