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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2120/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Taranto
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 434/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/02/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620190016332967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 29.9.2022 Ricorrente_1, in proprio, impugnava la sentenza n. 434/05/2022 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento n. 10620190016332967000, riguardante il mancato versamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2014 relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, contestando la conformità all'originale della documentazione prodotta in giudizio dalla EG Puglia, la mancata notifica degli atti di accertamento e l'invalidità della notifica della cartella effettuata dall'Agente della riscossione.
La EG Puglia si costituiva in giudizio in data 4.3.2024 per contestare la fondatezza dell'appello e chiederne il rigetto;
analoga richiesta veniva avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi, a sua volta, con atto depositato in data 29.5.2024.
Con nota in data 28.10.2025, nelle more dell'udienza di trattazione, l'appellante depositava richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
al riguardo, dopo aver premesso che l'ADER aveva notificato a lui ed alla EG IG (presso la quale svolgeva mansioni di Project Manager) atto di pignoramento di crediti verso terzi, rappresentava che l'ente regionale aveva effettuato il pagamento dell'intera somma pignorata, pari ad Euro 31.211,61, comprensiva della cartella di pagamento oggetto del presente procedimento, allegando la documentazione richiamata nonchè estratto di ruolo attestante la registrazione del suddetto pagamento da parte dell'agente della riscossione.
Tale richiesta veniva reiterata nel corso dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il documentato pagamento dell'imposta oggetto della cartella di pagamento in esame determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, 10 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
IA LI RA SO
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2120/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Taranto
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 434/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/02/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620190016332967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 29.9.2022 Ricorrente_1, in proprio, impugnava la sentenza n. 434/05/2022 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento n. 10620190016332967000, riguardante il mancato versamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2014 relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, contestando la conformità all'originale della documentazione prodotta in giudizio dalla EG Puglia, la mancata notifica degli atti di accertamento e l'invalidità della notifica della cartella effettuata dall'Agente della riscossione.
La EG Puglia si costituiva in giudizio in data 4.3.2024 per contestare la fondatezza dell'appello e chiederne il rigetto;
analoga richiesta veniva avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi, a sua volta, con atto depositato in data 29.5.2024.
Con nota in data 28.10.2025, nelle more dell'udienza di trattazione, l'appellante depositava richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
al riguardo, dopo aver premesso che l'ADER aveva notificato a lui ed alla EG IG (presso la quale svolgeva mansioni di Project Manager) atto di pignoramento di crediti verso terzi, rappresentava che l'ente regionale aveva effettuato il pagamento dell'intera somma pignorata, pari ad Euro 31.211,61, comprensiva della cartella di pagamento oggetto del presente procedimento, allegando la documentazione richiamata nonchè estratto di ruolo attestante la registrazione del suddetto pagamento da parte dell'agente della riscossione.
Tale richiesta veniva reiterata nel corso dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il documentato pagamento dell'imposta oggetto della cartella di pagamento in esame determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 con conseguente compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, 10 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
IA LI RA SO