TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5793 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con gli Avv.ti CAMMARINO MICHELA e SCARNECCHIA Parte_1
VELIA; parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro e Controparte_1 [...]
con l'avv. SERAFINO Controparte_2
FRANCESCO e l'avv. ROVELLI STEFANO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute nei contratti a termine
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2023/2024 durante i quali ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, dell'indennità sostitutiva per ferie CP_1 maturate e non godute ai sensi dell'art. 38 del CCNL SCUOLA nel complessivo importo di €. 3.232,84, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento -in favore del ricorrente- Controparte_1 dell'importo di €. 3.232,84, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute,in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2016-2017,
2017-2018 e 2023-2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla predetta indennità sostitutiva sino all'effettivo soddisfo. 3) condannare, in ogni caso, il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio,con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il ricorso redatto con i collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, da distrarre in proprio favore essendosi dichiarate antistatarie”.
2. Con il presente ricorso, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti di CP_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2016/2017,
2017/2018 e 2023/2024) e di non aver goduto, in tali periodi, di tutte le ferie maturate. Con particolare riferimento ai periodi di sospensione dell'attività didattica, parte ricorrente ha esposto di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro, di non aver presentato richiesta di ferie e di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
inoltre, lamenta di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione. Sostiene, dunque, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. Per tale ragione, chiede nella
2 presente sede che le venga riconosciuta l'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei giorni di ferie non fruiti.
3. Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza con motivazioni contestuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
I fatti pacifici e documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, ha Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi (cfr. contratti prodotti unitamente al ricorso):
• a.s. 2016/2017: due contratti da 9 ore dal 10.11.2016 al 30.06.2017, presso l'Istituto “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano;
• a.s. 2017/2018: contratto dal 29.09.2017 al 30.06.2018 presso l'Istituto “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano;
• a.s. 2034/2024: contratto dal 1.9.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano;
3. Nel corso di tali anni scolastici, parte ricorrente ha fruito a domanda esclusivamente di otto giorni di ferie (quattro giorni nell'a.s. 2016/2017, due giorni nell'a.s. 2017/2018 e due giorni nell'a.s. 2023/2024) e non è mai stata invitata formalmente a fruire dei restanti giorni di ferie maturati.
La normativa di riferimento
4. L'istituto delle ferie nel pubblico impiego è regolato dall'art. 5, co.8,
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che così dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
3 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(periodo inserito dall'art.1, comma 55, L. 24 dicembre 2012, n. 228).
5. Con riferimento al personale docente, la L. 24 dicembre 2012, n.
228, al comma 54, ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
6. In sintesi, pare potersi affermare che il legislatore, nel dettare la disciplina delle ferie in generale per tutti i dipendenti pubblici abbia previsto:
(i) da un lato, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, rimandando ai singoli ordinamenti in ordine alle concrete modalità e tempistiche;
(ii) dall'altro, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
4 6.1. Per il personale docente, il legislatore, al fine di preservare l'interesse pubblico alla continuità didattica, ha previsto un obbligo di fruizione nei giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
per la restante parte dell'anno, i docenti hanno la possibilità di usufruire, su richiesta, di un numero massimo di 6 giornate, la cui autorizzazione è subordinata alla possibilità della scuola di assicurare la sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Con riferimento ai docenti a termine, il legislatore, con l'art.1, comma 55, L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha scelto di limitare la portata generale dell'art. 5, co.8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”) sebbene “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Si tratta di una scelta legislativa dettata dalla necessità, in linea con quanto previsto dalla precedente disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra docenti a termine e docenti di ruolo, tenendo conto dei plurimi fattori che incidono concretamente sul diritto dei primi a godere delle ferie.
8. Del resto, già il CCNL relativo al personale del Comparto scuola quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevedeva:
- per i docenti a tempo indeterminato (art. 13), un obbligo di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con diritto a 15 giorni continuativi nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto
(limitando il diritto a fruire nella restante parte dell'anno per un massimo di 6 giorni, subordinatamente “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di
5 compensi per ore eccedenti”) e prevedendo, in caso di esigenze particolari che ne abbiamo impedito il godimento, la facoltà di fruirne entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- per i docenti a termine (art. 19): “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. 3.
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico”.
9. Il legislatore ha sostanzialmente recepito tale previgente trattamento, attenuando il generale divieto di monetizzazione, in considerazione del concreto atteggiarsi del rapporto a termine, che non sempre rende concretamente possibile una completa fruizione delle ferie
La relazione tecnica alla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha espressamente dato conto di tale esigenza, evidenziando come i supplenti sino al termine delle attività didattiche, avendo la scadenza del contratto al 30 giugno di ciascun anno scolastico, non avrebbero a disposizione i giorni estivi per usufruire delle ferie;
inoltre, i supplenti brevi e saltuari, avendo contratti di durata spesso molto limitata, potrebbero trovarsi nella concreta impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.
10. Deve, poi, certamente escludersi che i docenti siano automaticamente e obbligatoriamente posti in ferie in tutti i periodi di
6 sospensione delle attività didattiche. Dal punto di vista letterale, la disposizione si limita a imporre ai docenti di usufruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione, per il già citato fine di assicurare la continuità didattica. Tuttavia, avendo il docente a tempo indeterminato un numero di giorni di ferie (circa 30) notevolmente inferiore rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto, ultimi giorni di giugno, primi giorni di settembre, periodo natalizio e pasquale, giorni in concomitanza del carnevale) potrà certamente scegliere, nell'ambito di tali periodi di sospensione, quando usufruire dei giorni di ferie maturati. Del resto, se vi fosse un automatismo nella collocazione in ferie, i docenti esaurirebbero i giorni a disposizione prima dell'inizio del periodo estivo e risulterebbero costantemente in debito di ferie.
11. Dunque, se l'automatismo non può ammettersi per i docenti a tempo indeterminato, certamente va escluso anche per i docenti a tempo determinato, giungendosi diversamente ad una ingiustificata disparità di trattamento. Non può, pertanto, accogliersi la prospettazione del CP_1 secondo cui, per i docenti a termine, verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.
12. Poste tali premesse, deve concludersi che i docenti a termine siano tenuti a godere delle ferie nei periodi di sospensione, fatta salva la monetizzazione delle ferie non godute in tutti i casi in cui non siano stati posti nella condizione di fruirne (come chiarito dall'inciso “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), secondo le modalità e le condizioni individuate dalla Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza della Corte di giustizia
13. Con specifico riguardo al tema che ci occupa, la Corte di Giustizia
Europea ha affermato i seguenti principi: “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
7 nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16). […] 45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
– del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del
8 rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo
7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...] (Corte giustizia UE, grande sezione, 06/11/2018, C. 684-
16).
La giurisprudenza interna
14. A valle di tale pronuncia, è poi intervenuta, in plurime e recenti occasioni, la Suprema Corte che, da ultimo, ha affermato quanto segue:
“Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022
e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi
9 principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a CP_1 postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del
17/06/2024) – peraltro sulla scorta della ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".
Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico
10 costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cassazione civile sez. lav. -
06/11/2024, n. 28587).
Applicazione al caso di specie
15. Nel caso in esame, il , sul quale incombeva il relativo onere CP_1 probatorio, non ha dimostrato di aver invitato parte ricorrente a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Deve, pertanto, accertarsi il diritto della ricorrente alla liquidazione delle ferie non godute nella misura indicata in ricorso. I conteggi, sia dei giorni di ferie maturati e non goduti che del relativo quantum, paiono correttamente tener conto delle disposizioni di legge e di contratto. Del resto, all'odierna udienza il procuratore di parte resistente ha confermato la sussistenza di due contratti per l'anno 2016/2017 e la correttezza dei relativi conteggi.
16. Deve, pertanto, accertarsi il diritto della ricorrente alla liquidazione delle ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, e
2023/2024. Conseguentemente, deve essere accertato il diritto della ricorrente, quale docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
per l'effetto, l'Amministrazione resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.232,84, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
17. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione va condannata al relativo pagamento, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
18. Sentenza esecutiva.
11
P.Q.M.
la Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2023/2024;
2) condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 3.232,84 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute da parte ricorrente, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €1030,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore delle procuratrici antistatarie.
Sentenza esecutiva.
Milano, 18/09/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con gli Avv.ti CAMMARINO MICHELA e SCARNECCHIA Parte_1
VELIA; parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro e Controparte_1 [...]
con l'avv. SERAFINO Controparte_2
FRANCESCO e l'avv. ROVELLI STEFANO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute nei contratti a termine
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2023/2024 durante i quali ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, dell'indennità sostitutiva per ferie CP_1 maturate e non godute ai sensi dell'art. 38 del CCNL SCUOLA nel complessivo importo di €. 3.232,84, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento -in favore del ricorrente- Controparte_1 dell'importo di €. 3.232,84, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute,in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2016-2017,
2017-2018 e 2023-2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla predetta indennità sostitutiva sino all'effettivo soddisfo. 3) condannare, in ogni caso, il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio,con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il ricorso redatto con i collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno, da distrarre in proprio favore essendosi dichiarate antistatarie”.
2. Con il presente ricorso, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti di CP_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2016/2017,
2017/2018 e 2023/2024) e di non aver goduto, in tali periodi, di tutte le ferie maturate. Con particolare riferimento ai periodi di sospensione dell'attività didattica, parte ricorrente ha esposto di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro, di non aver presentato richiesta di ferie e di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
inoltre, lamenta di non essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione. Sostiene, dunque, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. Per tale ragione, chiede nella
2 presente sede che le venga riconosciuta l'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei giorni di ferie non fruiti.
3. Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza con motivazioni contestuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
I fatti pacifici e documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, ha Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi (cfr. contratti prodotti unitamente al ricorso):
• a.s. 2016/2017: due contratti da 9 ore dal 10.11.2016 al 30.06.2017, presso l'Istituto “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano;
• a.s. 2017/2018: contratto dal 29.09.2017 al 30.06.2018 presso l'Istituto “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano;
• a.s. 2034/2024: contratto dal 1.9.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto “G. Galilei – R. Luxemburg” di Milano;
3. Nel corso di tali anni scolastici, parte ricorrente ha fruito a domanda esclusivamente di otto giorni di ferie (quattro giorni nell'a.s. 2016/2017, due giorni nell'a.s. 2017/2018 e due giorni nell'a.s. 2023/2024) e non è mai stata invitata formalmente a fruire dei restanti giorni di ferie maturati.
La normativa di riferimento
4. L'istituto delle ferie nel pubblico impiego è regolato dall'art. 5, co.8,
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che così dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
3 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(periodo inserito dall'art.1, comma 55, L. 24 dicembre 2012, n. 228).
5. Con riferimento al personale docente, la L. 24 dicembre 2012, n.
228, al comma 54, ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
6. In sintesi, pare potersi affermare che il legislatore, nel dettare la disciplina delle ferie in generale per tutti i dipendenti pubblici abbia previsto:
(i) da un lato, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, rimandando ai singoli ordinamenti in ordine alle concrete modalità e tempistiche;
(ii) dall'altro, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
4 6.1. Per il personale docente, il legislatore, al fine di preservare l'interesse pubblico alla continuità didattica, ha previsto un obbligo di fruizione nei giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
per la restante parte dell'anno, i docenti hanno la possibilità di usufruire, su richiesta, di un numero massimo di 6 giornate, la cui autorizzazione è subordinata alla possibilità della scuola di assicurare la sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Con riferimento ai docenti a termine, il legislatore, con l'art.1, comma 55, L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha scelto di limitare la portata generale dell'art. 5, co.8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”) sebbene “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Si tratta di una scelta legislativa dettata dalla necessità, in linea con quanto previsto dalla precedente disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra docenti a termine e docenti di ruolo, tenendo conto dei plurimi fattori che incidono concretamente sul diritto dei primi a godere delle ferie.
8. Del resto, già il CCNL relativo al personale del Comparto scuola quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevedeva:
- per i docenti a tempo indeterminato (art. 13), un obbligo di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con diritto a 15 giorni continuativi nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto
(limitando il diritto a fruire nella restante parte dell'anno per un massimo di 6 giorni, subordinatamente “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di
5 compensi per ore eccedenti”) e prevedendo, in caso di esigenze particolari che ne abbiamo impedito il godimento, la facoltà di fruirne entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- per i docenti a termine (art. 19): “Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. 3.
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico”.
9. Il legislatore ha sostanzialmente recepito tale previgente trattamento, attenuando il generale divieto di monetizzazione, in considerazione del concreto atteggiarsi del rapporto a termine, che non sempre rende concretamente possibile una completa fruizione delle ferie
La relazione tecnica alla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha espressamente dato conto di tale esigenza, evidenziando come i supplenti sino al termine delle attività didattiche, avendo la scadenza del contratto al 30 giugno di ciascun anno scolastico, non avrebbero a disposizione i giorni estivi per usufruire delle ferie;
inoltre, i supplenti brevi e saltuari, avendo contratti di durata spesso molto limitata, potrebbero trovarsi nella concreta impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.
10. Deve, poi, certamente escludersi che i docenti siano automaticamente e obbligatoriamente posti in ferie in tutti i periodi di
6 sospensione delle attività didattiche. Dal punto di vista letterale, la disposizione si limita a imporre ai docenti di usufruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione, per il già citato fine di assicurare la continuità didattica. Tuttavia, avendo il docente a tempo indeterminato un numero di giorni di ferie (circa 30) notevolmente inferiore rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto, ultimi giorni di giugno, primi giorni di settembre, periodo natalizio e pasquale, giorni in concomitanza del carnevale) potrà certamente scegliere, nell'ambito di tali periodi di sospensione, quando usufruire dei giorni di ferie maturati. Del resto, se vi fosse un automatismo nella collocazione in ferie, i docenti esaurirebbero i giorni a disposizione prima dell'inizio del periodo estivo e risulterebbero costantemente in debito di ferie.
11. Dunque, se l'automatismo non può ammettersi per i docenti a tempo indeterminato, certamente va escluso anche per i docenti a tempo determinato, giungendosi diversamente ad una ingiustificata disparità di trattamento. Non può, pertanto, accogliersi la prospettazione del CP_1 secondo cui, per i docenti a termine, verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.
12. Poste tali premesse, deve concludersi che i docenti a termine siano tenuti a godere delle ferie nei periodi di sospensione, fatta salva la monetizzazione delle ferie non godute in tutti i casi in cui non siano stati posti nella condizione di fruirne (come chiarito dall'inciso “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), secondo le modalità e le condizioni individuate dalla Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza della Corte di giustizia
13. Con specifico riguardo al tema che ci occupa, la Corte di Giustizia
Europea ha affermato i seguenti principi: “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
7 nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16). […] 45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
– del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del
8 rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo
7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...] (Corte giustizia UE, grande sezione, 06/11/2018, C. 684-
16).
La giurisprudenza interna
14. A valle di tale pronuncia, è poi intervenuta, in plurime e recenti occasioni, la Suprema Corte che, da ultimo, ha affermato quanto segue:
“Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022
e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi
9 principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a CP_1 postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del
17/06/2024) – peraltro sulla scorta della ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il
30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".
Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico
10 costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cassazione civile sez. lav. -
06/11/2024, n. 28587).
Applicazione al caso di specie
15. Nel caso in esame, il , sul quale incombeva il relativo onere CP_1 probatorio, non ha dimostrato di aver invitato parte ricorrente a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Deve, pertanto, accertarsi il diritto della ricorrente alla liquidazione delle ferie non godute nella misura indicata in ricorso. I conteggi, sia dei giorni di ferie maturati e non goduti che del relativo quantum, paiono correttamente tener conto delle disposizioni di legge e di contratto. Del resto, all'odierna udienza il procuratore di parte resistente ha confermato la sussistenza di due contratti per l'anno 2016/2017 e la correttezza dei relativi conteggi.
16. Deve, pertanto, accertarsi il diritto della ricorrente alla liquidazione delle ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, e
2023/2024. Conseguentemente, deve essere accertato il diritto della ricorrente, quale docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
per l'effetto, l'Amministrazione resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.232,84, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
17. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione va condannata al relativo pagamento, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
18. Sentenza esecutiva.
11
P.Q.M.
la Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2023/2024;
2) condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 3.232,84 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute da parte ricorrente, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €1030,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore delle procuratrici antistatarie.
Sentenza esecutiva.
Milano, 18/09/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
12