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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2032/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
)con il patrocinio dell'Avv. RIGHI LUCA CodiceFiscale_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLI CESARE (C.F. Controparte_1 C.F._3
) C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
a seguito dell'ordinanza n. 18108/2023 pubblicata il 23.6.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1236/2020 pubblicata il 2.7.2020
CONCLUSIONI
In data 14-21.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: a) in tesi, respingere integralmente la domanda risarcitoria formulata in primo grado e in appello dall'attrice/appellante ed oggi resistente SI.ra conseguentemente confermando in proposito l'esito della Controparte_1 sentenza di prime cure resa inter partes dal Tribunale di Arezzo n. 1423/2015 e quindi pagina 1 di 18 condannare altresì la suddetta SI.ra alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme CP_1 da essi corrisposte in esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi maturati dalla data del versamento delle somme fino alla restituzione;
b) in denegata ipotesi, rideterminare l'importo liquidato a titolo di risarcimento nella minor somma ritenuta di giustizia in considerazione di quanto dedotto e documentato, con conseguente condanna della SI.ra CP_1 alla restituzione in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dagli stessi versate in
[...] esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi maturati dalla data del versamento delle somme fino alla restituzione;
c) In ogni caso, con riconoscimento della prevalente soccombenza della SI.ra ai fini della liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio, CP_1 compreso il giudizio di Cassazione ed ivi comprese spese di CTU e di CTP del giudizio di primo grado e conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore degli odierni ricorrenti delle maggiori somme da questi ultimi versate per le medesime causali in esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi maturati dalla data del versamento delle somme fino alla restituzione. E con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio. d) in via istruttoria, ribadita la già eccepita assenza di qualsiasi allegazione e prova del danno ad opera della controparte nei precedenti gradi di giudizio e la conseguente inammissibilità delle allegazioni e richieste istruttorie formulate in questa sede, in quanto tardive ed altresì contestato nuovamente il valore probatorio delle relazioni tecniche di parte in primo grado e della documentazione fotografica di parte, di cui è stata tempestivamente contestata l'attendibilità anche nei precedenti gradi di giudizio, si rinnova l'opposizione alle nuove produzioni effettuate ed alla ammissione della richiesta CTU in quanto tardiva e, come tale, inammissibile”.
Per parte convenuta in riassunzione: “affinché l'adita Corte ogni contraria domanda disattesa e respinta, accertata la ridotta fruibilità della proprietà, e l'indebita limitazione del pieno godimento del fondo da parte della sig.ra in termini di diminuzione di amenità, di visuale, CP_1 di esposizione al sole, di panoramicità, di comodità e tranquillità, Voglia condannare controparte in solido tra loro a risarcire il danno sofferto dall'attrice (convenuta in riassunzione) per il periodo intercorrente tra la data dell'abusiva realizzazione delle opere e quella del loro arretramento e demolizione nella misura di € 15.000,00 e/o comunque nella somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in alternativa. Voglia condannare in via generica controparte in solido tra loro a risarcire alla sig.ra il CP_1 pregiudizio subito a causa della realizzazione di tali opere e interventi edilizi illegittimi (da liquidarsi in separato giudizio). In ogni caso con condanna di controparte alle spese di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, riassumendo ex art. Controparte_1
392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 18108/2023 depositata il 23.6.2023, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1236/2020 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al secondo motivo del ricorso proposto dai rigettando il primo e dichiarando assorbito il terzo. Parte_3
1 – Il giudizio di primo grado. pagina 2 di 18 1.1. – aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo, e Controparte_1 Parte_1
, esponendo: Parte_2 di essere proprietaria del compendio immobiliare ubicato in Poppi, loc. La Croce, via dei ciliegi n.
47, iscritto al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 69, part. 273 sub 14 e 15, confinante con il terreno, di cui alla part. 274, di titolarità di e;
Parte_1 Parte_2 che, nei primi del 2002, i convenuti avevano iniziato la realizzazione di importati opere edilizie sul terreno di loro proprietà, consistenti: i) nel rialzamento (con terra di riporto) del piano di campagna originario in corrispondenza del confine con la part. 273 di proprietà dell'attrice, con conseguente innalzamento del livello del terreno, realizzazione artificiale di un terrapieno a confine tra le due proprietà ed innalzamento dell'edificio costruito dai medesimi convenuti;
ii) nella costruzione di muri in cemento armato di contenimento del suddetto terrapieno;
iii) nella edificazione di vani garage e di una strada di accesso agli stessi, con conseguente creazione di una illegittima servitù di veduta sul fondo dell'attrice; che tali lavori erano stati eseguiti senza rispettare la distanza dal confine e dagli edifici di proprietà di essa CP_1 che il danno arrecato alla proprietà della era palese e consisteva nella diminuita areazione, CP_1 insolazione e visuale del fondo dell'attrice; concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento del danno nella misura di € 15.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 contestando integralmente l'attorea domanda;
spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della a demolire le opere abusivamente realizzate in aderenza CP_1 al muro di confine con la loro proprietà e consistenti nella costruzione di una tettoia a sbalzo e di volumi in muratura sui quali erano state installate delle canne fumarie da cui provenivano immissioni di fumi e di odori, con conseguente condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1423/2015, depositata in data 16.12.2015, respingeva le domande proposte da mentre, in parziale accoglimento di quelle Controparte_1 proposte dai condannava la medesima a demolire “a) il manufatto Parte_3 CP_1 costruito sul muro a confine con la proprietà dei predetti convenuti e costituito da una struttura con murature perimetrali in calcestruzzo e copertura che funge da terrazza, alla quale si accede mediante scala esterna, con due piccoli locali ad uso forno barbecue e cucina/ripostiglio e con due camini rivestiti in mattoncini che contengono le canne fumarie di espulsione dei fumi;
b) la tettoia
pagina 3 di 18 a sbalzo presente in loco”; rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite (incluse quelle di c.t.u.).
Nella predetta sentenza, il tribunale rilevava:
(-) che, sulla scorta dell'espletata c.t.u., il terrapieno artificiale ed i manufatti realizzati dai risultavano posti in essere in conformità alla normativa comunale e non Parte_3 determinavano alcuna diminuzione di luce, aerazione e visuale del fondo di proprietà dell'attrice;
(-) che i muri di contenimento realizzati non potevano essere considerati come “muri di cinta” bensì come cordolature in calcestruzzo (prive di sottofondazioni), senza funzione di sostegno ma solo di chiusura e contenimento del terreno sovrastante;
(-) che tali muri, pertanto, non potevano ritenersi delle “costruzioni”, come tali assoggettate al rispetto delle distanze legali previste dal codice civile e dagli strumenti urbanistici;
(-) che l'altezza dell'edificio dei convenuti, la quota di ingombro massima e le sistemazioni esterne erano conformi alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Poppi;
(-) che tali opere non avevano creato alcuna servitù di veduta sul fondo di proprietà dell'attrice;
(-) che, invece, risultava fondata la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto la demolizione dei piccoli locali ad uso forno e barbecue, da un lato, e cucina/ripostiglio, dall'altro, con i due camini rivestiti in mattoncini e con le relative canne fumarie di espulsione dei fumi, in quanto la loro destinazione era difforme da quella autorizzata dall'amministrazione comunale
(“ripostiglio con forno e legna”); che andava, inoltre, ordinata anche la demolizione della tettoia a sbalzo, poiché abusiva;
che, infine, non poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti, in quanto indimostrata.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Controparte_1
1) con il primo, lamentava l'erronea e/o contraddittoria e/o insufficiente e/o mancata motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non annoverava nel concetto di “costruzione” le opere murarie realizzate dai convenuti ed ometteva ogni valutazione in ordine al terrapieno realizzato dagli appellati nonché al muro laterale a ridosso della proprietà Lamentava, inoltre, la CP_1 conseguente violazione della disciplina prevista dall'art. 873 c.c. e dal regolamento comunale che prevedeva per le costruzioni una distanza minima dal confine di mt 5.
A sostegno del motivo evidenziava che i convenuti non si erano limitati a realizzare semplici muri di contenimento di un dislivello naturale, ma avevano creato ex novo un ammassamento di terreno sul proprio fondo (particella 274 foglio 69 del Comune di Poppi) rialzandolo (con terra di pagina 4 di 18 riporto) in corrispondenza del confine con la particella 273 di proprietà di essa creando CP_1 artificialmente o comunque aumentando notevolmente il dislivello esistente tra le due proprietà
(e, quindi, modificando ed innalzando il piano di campagna originario); inoltre, successivamente a tale intervento, avevano costruito muri di contenimento di tali ammassi di terra creati artificialmente.
Rilevava, ancora, che il primo giudice non aveva motivato in relazione al muro laterale in cemento armato e rivestito in pietra realizzato dai convenuti, oggetto di risposta al quesito 12 della CTU.
Anche di quest' opera (annoverabile tra le costruzioni), che non era un muro di confine tra le due proprietà, andava disposto l'arretramento in conformità alle distanze legali.
2) Con il secondo, si doleva del fatto che il tribunale non aveva considerato che le opere realizzate dai convenuti creavano un'illegittima servitù di venduta sul fondo di proprietà di essa CP_1
3) Con il terzo, lamentava l'erronea e/o contraddittoria e/o insufficiente e/o omessa motivazione, da parte del tribunale, in relazione al mancato riconoscimento delle violazioni in tema di altezza e di ingombro dell'edificio costruito dai convenuti.
4) Con il quarto, censurava la sentenza impugnata per avere accolto la domanda riconvenzionale avanzata dai Parte_3
5) Con il quinto, si doleva della mancata ammissione, da parte del tribunale, delle prove orali articolate nonché della mancata rinnovazione della c.t.u. e, comunque, dell'omessa chiamata a chiarimenti dell'ausiliario.
2.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente Parte_1 Parte_2
l'appello di cui chiedevano il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 1236/2020, depositata il 2.7.2020, in parziale riforma della decisione impugnata, così decideva: “1) condanna e Parte_1 Parte_2 ad arretrare a metri cinque dal confine con la proprietà di le opere Controparte_1 contrassegnate dal CTU come “manufatto b” e “manufatto c” nella relazione datata “Arezzo,
08.10.2011” e nei relativi allegati, nonché il muro realizzato in aderenza alla strada di lottizzazione descritto in risposta al quesito n. 12 della citata prima relazione. 2) Condanna Pt_1
e a risarcire a il danno arrecato con l'esecuzione
[...] Parte_2 Controparte_1 delle opere suindicate che liquida nella misura di euro 15.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza. 3) Compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna gli appellati e a pagare all'appellante Parte_1 Parte_2 la residua metà, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € Controparte_1
10.254,00 per compensi, € 450,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge e rimborso spese della C.T.U., e, per il secondo grado, in
pagina 5 di 18 complessivi € 8.066,00 per compensi, € 777,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. Pone le spese di CTU interamente a carico degli appellati e Pt_1
. Parte_2
In particolare, per quel che in questa sede ancora interessa, la Corte d'Appello decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il tribunale non aveva considerato che le opere realizzate dai avevano Parte_3 comportato una modifica del profilo altimetrico del piano di campagna, in quanto il c.t.u. aveva ritenuto verosimile una variazione massima di quota pari a circa ml 1,9;
(-) del resto, tale rilevante mutazione del piano di campagna non era stata oggetto di contestazione da parte degli appellati, i quali avevano fondato la loro difesa solo sul rilievo che i muri sarebbero stati necessari per la messa in sicurezza del fondo;
(-) che, quindi, essendosi in presenza di muri di contenimento, gli stessi erano soggetti al rispetto delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative comunali che prescrivevano una distanza di cinque metri dal confine;
(-) che, infatti, anche se tra i fondi confinanti preesisteva con alta probabilità un dislivello naturale, era indubbio che fossero stati i a modificare sensibilmente (di quasi Parte_3 due metri) il piano di campagna, così da rendere necessaria la edificazione dei muri di contenimento;
(-) che il c.t.u aveva accertato che il c.d. “muro b” distava dal confine da un minimo di mt 0,06 (a monte) ad un massimo di mt 0,72 (a valle), mentre quello individuato come “muro c” aveva una distanza variabile da un massimo di mt. 2.87 (a monte) ad un minimo di mt. 2,72 (a valle);
(-) che, pertanto, tali manufatti andavano arretrati fino a cinque metri dal confine, a cura e spese degli appellati;
(-) che analogo discorso si imponeva per il muro in cemento armato e rivestito in pietra realizzato dai in aderenza alla strada di lottizzazione e perpendicolarmente alla linea di Parte_3 confine;
(-) che, invero, l'espletata c.t.u. aveva accertato che la distanza dal confine di questo muro variava da mt. 0,48 (spigolo a monte) a mt. 0,53 (spigolo a valle);
(-) che, inoltre, l'appellante aveva diritto anche al risarcimento del danno, da considerarsi in re ipsa in caso di violazione delle distanze legali;
(-) che, nelle specie, le opere da arretrare avevano sensibilmente modificato lo stato dei luoghi, come accertato anche dal c.t.u. (che aveva rilevato un innalzamento del piano di campagna nella misura di 1,90 mt ed evidenziato la particolare complessità dei lavori di ripristino), di talché si riteneva equo liquidare il danno nella misura di € 15.000,00, già rivalutata all'attualità,
pagina 6 di 18 Gli altri motivi venivano in parte rigettati ed in parte dichiarati inammissibili.
In riferimento alle spese del doppio grado di giudizio, il giudice d'appello riteneva di compensarle per ½ mentre il residuo ½ veniva posto a carico dei che venivano condannati Parte_3 anche al pagamento integrale delle spese di c.t.u.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Per la cassazione della suddetta sentenza, proponevano ricorso e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. del d.m.
2.4.1968 n. 1444 e del regolamento edilizio del comune di Poppi – violazione dei principi generali di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di prova – omessa valutazione di circostanze di fatto decisive”, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata per non avere fatto buongoverno delle risultanze della c.t.u. la quale aveva escluso la possibilità di determinare, in modo certo, l'andamento dell'originario piano di campagna e, conseguentemente, la misura dell'eventuale innalzamento operato dai convenuti.
Inoltre, aveva errato la Corte d'appello nel ritenere che i manufatti, di cui era stata disposta la demolizione, costituissero opere di contenimento di un terrapieno artificialmente realizzato.
In particolare, non si trattava di muri di contenimento, dal momento che il c.t.u. aveva escluso che essi avessero una funzione di sostegno, tenuto conto delle loro caratteristiche costruttive e dimensionali (di poche decine di centimetri).
Infine, anche lo spigolo del muro in pietra non svolgeva alcuna funzione strutturale di contenimento.
Pertanto, le opere in questione non erano sottoposte alla normativa in materia di distanze legali, di talché aveva errato il giudice d'appello nell'ordinarne la demolizione.
2) Con il secondo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e dei principi di diritto in materia di valutazione equitativa del danno – omessa considerazione di circostanze decisive anche ai fini della quantificazione del danno”, censuravano la decisione impugnata anche per avere accolto la domanda di risarcimento danni proposta dalla CP_1
Invero, la quantificazione del danno doveva considerarsi eccessiva, oltre che del tutto ingiustificata in assenza di qualsiasi allegazione e prova nonché basata su un'errata ricostruzione della situazione dei luoghi.
Peraltro, il giudice del merito, nel procedere alla liquidazione del danno, sembrava aver fatto riferimento all'opera nel suo complesso anziché ai singoli manufatti, di ridotte dimensioni, che erano le uniche opere di cui era stato disposto l'arretramento.
pagina 7 di 18 3) Con il terzo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cpc in ordine alla compensazione al 50% delle spese di lite”, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese processuali, non avendo tenuto conto della soccombenza prevalente della CP_1
3.2. – Resisteva con controricorso la CP_1
3.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18108/2023 depositata il 23.6.2023, rigettava il primo motivo, accoglieva il secondo e dichiarava assorbito il terzo, osservando:
(-) che la corte d'appello aveva accertato che i muri realizzati dai convenuti avevano modificato il profilo altimetrico del piano di campagna e, soprattutto, avevano modificato l'andamento della scarpata;
(-) che, sul punto, il c.t.u., convenendo con i c.t.p., aveva rilevato che vi era stata una variazione massima di quota pari a 1,9 ml;
(-) che, quindi, occorreva dare seguito al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative (Cassazione civile sez. II, 29/05/2019,
n.14710; Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, n.1217)”;
(-) che, dunque, il primo motivo di ricorso era infondato;
(-) che, invece, era fondato il secondo motivo, dal momento che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645/2022, avevano aderito all'orientamento secondo cui “la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”;
(-) che, quindi, nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza;
(-) che, nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno;
pagina 8 di 18 (-) che, nella specie, la liquidazione del danno da parte del giudice d'appello non indicava i criteri seguiti in termini di perdita o diminuzione del godimento del diritto, ma collegava il danno risarcibile alle opere necessarie per la riduzione in pristino cui è, peraltro, tenuto l'autore della violazione e non certo il danneggiato;
(-) che, tuttavia, la realizzazione di dette opere non costituisce un danno per il mancato godimento del bene ma le modalità per procedere alla riduzione in pristino laddove, ai fini della liquidazione anche presuntiva del danno, il giudice deve tener conto di altri elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell'attore.
Da ciò derivava la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione e con la formulazione del seguente principio di diritto “in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva.
Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione”.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – e riassumevano la causa dinanzi a questa Corte, formulando le Parte_1 Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe.
4.2. – Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte Controparte_1 conclusioni.
4.3. – La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 14-21.5.2025, previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. (essendo il giudizio di rinvio sottoposto al nuovo rito di cui al d.lgs n.
149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5– In via preliminare.
5.1. – Va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con atto di citazione notificato, a mezzo posta, in data 13.10.2023 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (23.6.2023), tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
5.2. – Occorre, altresì, evidenziare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio pagina 9 di 18 “restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Deve, poi, essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa degli attori, di inammissibilità della documentazione depositata dalla convenuta in allegato alle note di trattazione scritta del
14.5.2024, trattandosi della scansione, in migliore qualità grafica, dei doc. 13,14,15, e 17 già versati in atti.
5.4. – Quanto, infine, alla richiesta della volta all'ammissione di c.t.u., la stessa non può CP_1 essere accolta, appalesandosi tale mezzo istruttorio superfluo per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare le domande proposte dalle parti.
6 – L'esame delle domande delle parti.
6.1. – In primo luogo, è necessario rilevare che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'esame della pretesa risarcitoria della che lamenta l'illegittima limitazione del pieno godimento CP_1 della sua proprietà a seguito della realizzazione dei manufatti (muri di contenimento) da parte dei
Parte_3
Tale pretesa viene contrastata dagli attori in riassunzione i quali sostengono che, alla luce del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, la non avrebbe minimamente CP_1 assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante.
6.2. – Ora, la Suprema Corte, nella pronuncia che ha concluso la fase rescindente, ha coniato il seguente principio diritto: “in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il
pagina 10 di 18 danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione”.
In particolare, nella parte motiva della citata pronuncia si legge: “Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n.33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle
Sezioni Unite in senso positivo. E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria ( ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n.
17635 del 18/07/2013, Rv. 627242 – 01). Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicchè il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha liquidato il danno in €
15.000,00 sulla base della modifica dello stato dei luoghi e della particolare complessità dei lavori
pagina 11 di 18 di ripristino. Tale motivazione non indica i criteri di liquidazione del danno in termini di perdita o diminuzione del godimento del diritto ma collega il danno risarcibile alle opere necessarie per la riduzione in pristino cui è, peraltro, tenuto l'autore della violazione e non certo il danneggiato. La realizzazione di dette opere non costituiscono un danno per il mancato godimento del bene ma le modalità per procedere alla riduzione in pristino laddove, ai fini della liquidazione anche presuntiva del danno, il giudice doveva tener conto di altri elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell'attore. In tema di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 2327 del
31/01/2018, Rv. 647590 – 01)” (pag. 5-7).
6.3. – Si può, quindi, affermare che, nel caso di violazione delle distanze legali, la proprietà del confinante subisce un indubbio pregiudizio per avere dovuto sopportare l'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù.
Tuttavia, ciò non comporta alcun automatismo ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, in quanto sul proprietario dell'area che ha subito la violazione delle distanze legali grava un preciso onere di allegazione che, nel caso in cui sia ordinata la demolizione dell'opera abusiva, concerne “[del]la temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, [del]la diminuzione temporanea del valore della proprietà e [di] altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno”.
In proposito, è senz'altro significativo il riferimento a Cass. civ. n. 33645/2022, dove le Sezioni
Unite hanno stabilito, tra l'altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. In relazione a quest'ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più
pagina 12 di 18 conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici» (cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).
Ne è derivata l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
6.4. – Nella specie, la nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. CP_1
5), ha lamentato il danno arrecato alla sua proprietà a seguito della violazione delle distanze legali da parte dei danno che sarebbe consistito nella “diminuita areazione, Parte_3 insolazione, visuale dal fondo dell'attrice”.
Ora, l'espletata c.t.u., nel rispondere allo specifico quesito in merito, ha affermato che “la creazione del terrapieno artificiale e dei manufatti realizzati a confine con la proprietà attorea, essendo realizzati in modo conforme a quanto previsto dalla normativa comunale, non costituiscono diminuzione di luce, areazione e visuale del fondo attoreo” (cfr. c.t.u., pag. 7).
Trattasi, tuttavia, di valutazione che non convince, in quanto la stessa risulta fondata non sull'esame dello stato dei luoghi bensì sulla conformità urbanistica dell'opera realizzata dai
[...]
circostanza, tuttavia, che non rileva nei rapporti privatistici. Parte_4
Peraltro, lo stesso ausiliario d'ufficio, in sede di relazione integrativa ha dato atto che “come convenuto anche dai tre C.T.P. in sede di inizio delle operazioni peritali, si può ritenere che il piano di campagna originario del fondo di proprietà convenuta non corrisponda al piano di campagna attuale. In risposta a quanto espressamente richiesto, in relazione a quanto riportato nella sezione
D-D degli elaborati grafici connessi alla richiesta di Permesso a Costruire n.49/2006
(documentazione redatta dal progettista del fabbricato di parte convenuta ing. , Per_1 ricorrendo ad un'ipotesi di interpretazione grafica con una valutazione su carta, si potrebbe supporre una variazione massima di quota pari a circa ml 1.90, così come concordemente
pagina 13 di 18 convenuto con i tre C.T.P. in sede di inizio delle operazioni peritali” (cfr. relazione integrativa di c.t.u., pag. 3).
Ora, l'accertamento dell'innalzamento del piano di campagna della proprietà Parte_3 nella misura di 1,90 ml, risulta coperto da giudicato interno.
Difatti, la Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso proposto dagli odierni attori in riassunzione, il quale era volto a contestare la sentenza n. 1236/2020 di questa Corte per avere ritenuto, da un lato, che le opere dagli stessi realizzate avessero determinato l'innalzamento del piano di campagna e, dall'altro, che i muri di cui era stata ordinata la demolizione svolgessero la funzione di contenimento del terrapieno.
6.5. – Pertanto, è innegabile che tali opere – proprio perché consistite, tra l'altro, nell'innalzamento del piano di campagna nella misura di quasi di due metri – siano idonee a compromettere, sia pure temporaneamente (e cioè sino all'esecuzione dell'ordine di demolizione), quanto meno la visuale dal fondo della CP_1
In proposito, contrariamente a quanto affermato dagli attori in riassunzione, non rileva che i muri
“b” e c” distino dall'abitazione della rispettivamente 5,17 e 7,36 ml mentre il manufatto in CP_1 pietra si trovi posizionato a 16,75 ml (cfr. c.t.u., pag. 11), in quanto ciò che rileva è la violazione delle distanze legali (definitivamente accertata) rispetto al confine che, indubbiamente, sussiste e le modalità con cui la stessa è stata realizzata, attraverso l'innalzamento del piano di campagna nella misura (anch'essa definitivamente accertata) di 1,90 m.l.
Né può parte attrice invocare, a suo favore, le caratteristiche costruttive dei predetti manufatti (“il manufatto “b” ha una larghezza di ml 0,20 ca. per un'altezza variabile da ml 0,45 ca. a ml 0,75 ca.; il manufatto “c” ha una larghezza di ml 0,25 ca. per un'altezza variabile da ml 0,45 ca. a ml
0,60 ca.; ambedue sono parzialmente interrati e non hanno ciabatta di fondazione” (cfr. pag. 10 della relazione peritale).
In realtà, tali caratteristiche non possono essere considerate in modo avulso dalla funzione dei muri (anche questa definitivamente accertata) che è quella di contenimento del terrapieno artificialmente costruito, di talché la pretesa degli attori di valutare le opere, di cui è stata ordinata la demolizione, indipendentemente dal contesto edilizio in cui si inseriscono non può essere recepita.
In conclusione, si deve ritenere che avendo la provato l'innalzamento del muro di CP_1 campagna, l'allegazione del pregiudizio arrecato alla sua proprietà in termini di riduzione della visuale deve ritenersi sufficiente a fondare, secondo l'id quod plerumque accidit, la sua domanda di risarcimento danni.
pagina 14 di 18 Invero, proprio in base alla comune esperienza, è evidente che l'innalzamento del piano di campagna in prossimità del confine contribuisca a ridurre la visuale dal fondo che si trova al livello inferiore.
In proposito, non rileva che la proprietà sia posta ad una quota superiore Parte_3 rispetto a quella in quanto tale circostanza non legittimava certamente gli attori in CP_1 riassunzione a porre in essere interventi che rendessero più gravosa la situazione del fondo di proprietà della convenuta.
6.6. – Ciò posto, dovendosi assumere come data di produzione del danno quella del 19.2.2008 – in quanto coincidente con la prima contestazione, da parte della in ordine alla modifica CP_1 dello stato dei luoghi (cfr. doc. 20 del suo fascicolo di parte) – si tratta di stabilire i criteri in base ai quali procedere alla sua liquidazione.
Ebbene, ad avviso del Collegio l'entità del pregiudizio subito dalla proprietà della è senza CP_1 dubbio modesto, sia perché la stessa si trovava già ad una quota inferiore rispetto al fondo di titolarità sia per il fatto che le opere in contestazione interessano un solo lato Parte_3 delle due proprietà, in uno spazio completamento aperto, e non appaiono, in ogni caso, di entità tale da avere significativamente compromesso l'esercizio delle facoltà dominicali della odierna convenuta.
Si ritiene, quindi, di quantificare il pregiudizio in € 450 annui, corrispondente a circa 1/2 della rendita catastale della proprietà (pari ad € 891,72, cfr. doc. 3 del relativo fascicolo di CP_1 parte), di talché, tenuto conto del tempo trascorso, fino ad oggi, dalla realizzazione delle opere
(17 anni), la somma da liquidare risulta essere pari ad € (450x17=) 7.650,00.
Tuttavia, in considerazione del presumibile tempo necessario per l'esecuzione degli interventi di ripristino, si ritiene equo quantificare il danno nella misura complessiva di € 9.000,00, già rivalutata all'attualità, così riconoscendosi l'integrale risarcimento del pregiudizio subito dalla
CP_1
Su tale somma andranno riconosciuti anche gli interessi legali, con decorrenza sempre dal
19.2.2008.
7 – Per quanto concerne le spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Ora, la da un lato, è risultata parzialmente vittoriosa sulla domanda di arretramento delle CP_1 opere poste in essere in violazione delle distanze legali (sia pure limitatamente ai muri di pagina 15 di 18 contenimento) nonché su quella di risarcimento danni (sia pure in misura inferiore a quanto richiesto); dall'altro, è risultata soccombente sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ed ha visto il rigetto della sua domanda con cui chiedeva l'accertamento della costituzione di una illegittima servitù di veduta sul suo fondo nonché la condanna dei
[...] alla eliminazione della strada che conduce ai loro garages. Parte_4
Pertanto, ritiene il Collegio che, tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistano i presupposti per compensare per ¾ le spese processuali, mentre il residuo ¼ deve essere posto a carico dei in ragione della prevalente soccombenza. Parte_3
E' evidente, infatti, che il vero motivo del contendere, che ha portato le parti dinanzi al giudice, è rappresentato dalla realizzazione delle opere nella proprietà degli odierni attori in riassunzione e che sono risultate, sia pure in parte, eseguite in violazione delle distanze legali, con conseguente danno per la proprietà CP_1
Quindi, la condotta dei ha avuto importanza decisiva sotto il profilo della Parte_3 causalità della lite, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
7.1. – Tali spese devono essere liquidate sulla base del D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (atteso che: “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”, cfr. Cassazione civile, sentenza n. 30529 del 19/12/2017), sulla base del computo che segue (indeterminabile- complessità bassa), che tiene conto, di regola, dei valori medi per tutte le fasi, fatte salve le successive precisazioni:
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
pagina 16 di 18 Fase istruttoria/trattazione: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre € 450,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00 oltre € 777,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge.
C) Spese del giudizio di cassazione:
Fase di studio: € 2.336,00
Fase introduttiva: € 1.969,00
Fase decisionale: € 1.208,00
Compenso tabellare: € 5.513,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
D) spese del giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si applica, per i giudizi b) e d), il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
7.2. – Le spese di c.t.u. vengono poste per ¼ a carico della e per ¾ a carico dei CP_1 [...]
in considerazione degli esiti dell'accertamento peritale. Parte_5
8 – Infine, deve essere condannata alla restituzione delle maggiori somme Controparte_1 ricevute per effetto dell'efficacia esecutiva delle precedenti sentenze, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la pagina 17 di 18 sentenza n. 1236/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 2.7.2020, riassunto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) accoglie in parte la domanda risarcitoria proposta da e, per l'effetto, liquida Controparte_1 il danno dalla stessa subito nella somma di € 9.000,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) compensa per ¾ tra le parti le spese processuali, ponendo il rimanente ¼ a carico solidale di e che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € Parte_1 Parte_2
450,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di appello, in € 777,00 per esborsi, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iii) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 5.513,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iv) per il presente giudizio di rinvio, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
3) pone le spese di c.t.u. per ¾ a carico di e e per ¼ a carico di Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
4) condanna alla restituzione, a favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle maggiori somme ricevute, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2032/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
)con il patrocinio dell'Avv. RIGHI LUCA CodiceFiscale_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLI CESARE (C.F. Controparte_1 C.F._3
) C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
a seguito dell'ordinanza n. 18108/2023 pubblicata il 23.6.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1236/2020 pubblicata il 2.7.2020
CONCLUSIONI
In data 14-21.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: a) in tesi, respingere integralmente la domanda risarcitoria formulata in primo grado e in appello dall'attrice/appellante ed oggi resistente SI.ra conseguentemente confermando in proposito l'esito della Controparte_1 sentenza di prime cure resa inter partes dal Tribunale di Arezzo n. 1423/2015 e quindi pagina 1 di 18 condannare altresì la suddetta SI.ra alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme CP_1 da essi corrisposte in esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi maturati dalla data del versamento delle somme fino alla restituzione;
b) in denegata ipotesi, rideterminare l'importo liquidato a titolo di risarcimento nella minor somma ritenuta di giustizia in considerazione di quanto dedotto e documentato, con conseguente condanna della SI.ra CP_1 alla restituzione in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dagli stessi versate in
[...] esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi maturati dalla data del versamento delle somme fino alla restituzione;
c) In ogni caso, con riconoscimento della prevalente soccombenza della SI.ra ai fini della liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio, CP_1 compreso il giudizio di Cassazione ed ivi comprese spese di CTU e di CTP del giudizio di primo grado e conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore degli odierni ricorrenti delle maggiori somme da questi ultimi versate per le medesime causali in esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi maturati dalla data del versamento delle somme fino alla restituzione. E con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio. d) in via istruttoria, ribadita la già eccepita assenza di qualsiasi allegazione e prova del danno ad opera della controparte nei precedenti gradi di giudizio e la conseguente inammissibilità delle allegazioni e richieste istruttorie formulate in questa sede, in quanto tardive ed altresì contestato nuovamente il valore probatorio delle relazioni tecniche di parte in primo grado e della documentazione fotografica di parte, di cui è stata tempestivamente contestata l'attendibilità anche nei precedenti gradi di giudizio, si rinnova l'opposizione alle nuove produzioni effettuate ed alla ammissione della richiesta CTU in quanto tardiva e, come tale, inammissibile”.
Per parte convenuta in riassunzione: “affinché l'adita Corte ogni contraria domanda disattesa e respinta, accertata la ridotta fruibilità della proprietà, e l'indebita limitazione del pieno godimento del fondo da parte della sig.ra in termini di diminuzione di amenità, di visuale, CP_1 di esposizione al sole, di panoramicità, di comodità e tranquillità, Voglia condannare controparte in solido tra loro a risarcire il danno sofferto dall'attrice (convenuta in riassunzione) per il periodo intercorrente tra la data dell'abusiva realizzazione delle opere e quella del loro arretramento e demolizione nella misura di € 15.000,00 e/o comunque nella somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in alternativa. Voglia condannare in via generica controparte in solido tra loro a risarcire alla sig.ra il CP_1 pregiudizio subito a causa della realizzazione di tali opere e interventi edilizi illegittimi (da liquidarsi in separato giudizio). In ogni caso con condanna di controparte alle spese di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, riassumendo ex art. Controparte_1
392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 18108/2023 depositata il 23.6.2023, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1236/2020 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al secondo motivo del ricorso proposto dai rigettando il primo e dichiarando assorbito il terzo. Parte_3
1 – Il giudizio di primo grado. pagina 2 di 18 1.1. – aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo, e Controparte_1 Parte_1
, esponendo: Parte_2 di essere proprietaria del compendio immobiliare ubicato in Poppi, loc. La Croce, via dei ciliegi n.
47, iscritto al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 69, part. 273 sub 14 e 15, confinante con il terreno, di cui alla part. 274, di titolarità di e;
Parte_1 Parte_2 che, nei primi del 2002, i convenuti avevano iniziato la realizzazione di importati opere edilizie sul terreno di loro proprietà, consistenti: i) nel rialzamento (con terra di riporto) del piano di campagna originario in corrispondenza del confine con la part. 273 di proprietà dell'attrice, con conseguente innalzamento del livello del terreno, realizzazione artificiale di un terrapieno a confine tra le due proprietà ed innalzamento dell'edificio costruito dai medesimi convenuti;
ii) nella costruzione di muri in cemento armato di contenimento del suddetto terrapieno;
iii) nella edificazione di vani garage e di una strada di accesso agli stessi, con conseguente creazione di una illegittima servitù di veduta sul fondo dell'attrice; che tali lavori erano stati eseguiti senza rispettare la distanza dal confine e dagli edifici di proprietà di essa CP_1 che il danno arrecato alla proprietà della era palese e consisteva nella diminuita areazione, CP_1 insolazione e visuale del fondo dell'attrice; concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento del danno nella misura di € 15.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 contestando integralmente l'attorea domanda;
spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della a demolire le opere abusivamente realizzate in aderenza CP_1 al muro di confine con la loro proprietà e consistenti nella costruzione di una tettoia a sbalzo e di volumi in muratura sui quali erano state installate delle canne fumarie da cui provenivano immissioni di fumi e di odori, con conseguente condanna dell'attrice al risarcimento dei danni.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1423/2015, depositata in data 16.12.2015, respingeva le domande proposte da mentre, in parziale accoglimento di quelle Controparte_1 proposte dai condannava la medesima a demolire “a) il manufatto Parte_3 CP_1 costruito sul muro a confine con la proprietà dei predetti convenuti e costituito da una struttura con murature perimetrali in calcestruzzo e copertura che funge da terrazza, alla quale si accede mediante scala esterna, con due piccoli locali ad uso forno barbecue e cucina/ripostiglio e con due camini rivestiti in mattoncini che contengono le canne fumarie di espulsione dei fumi;
b) la tettoia
pagina 3 di 18 a sbalzo presente in loco”; rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite (incluse quelle di c.t.u.).
Nella predetta sentenza, il tribunale rilevava:
(-) che, sulla scorta dell'espletata c.t.u., il terrapieno artificiale ed i manufatti realizzati dai risultavano posti in essere in conformità alla normativa comunale e non Parte_3 determinavano alcuna diminuzione di luce, aerazione e visuale del fondo di proprietà dell'attrice;
(-) che i muri di contenimento realizzati non potevano essere considerati come “muri di cinta” bensì come cordolature in calcestruzzo (prive di sottofondazioni), senza funzione di sostegno ma solo di chiusura e contenimento del terreno sovrastante;
(-) che tali muri, pertanto, non potevano ritenersi delle “costruzioni”, come tali assoggettate al rispetto delle distanze legali previste dal codice civile e dagli strumenti urbanistici;
(-) che l'altezza dell'edificio dei convenuti, la quota di ingombro massima e le sistemazioni esterne erano conformi alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Poppi;
(-) che tali opere non avevano creato alcuna servitù di veduta sul fondo di proprietà dell'attrice;
(-) che, invece, risultava fondata la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto la demolizione dei piccoli locali ad uso forno e barbecue, da un lato, e cucina/ripostiglio, dall'altro, con i due camini rivestiti in mattoncini e con le relative canne fumarie di espulsione dei fumi, in quanto la loro destinazione era difforme da quella autorizzata dall'amministrazione comunale
(“ripostiglio con forno e legna”); che andava, inoltre, ordinata anche la demolizione della tettoia a sbalzo, poiché abusiva;
che, infine, non poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti, in quanto indimostrata.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Controparte_1
1) con il primo, lamentava l'erronea e/o contraddittoria e/o insufficiente e/o mancata motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non annoverava nel concetto di “costruzione” le opere murarie realizzate dai convenuti ed ometteva ogni valutazione in ordine al terrapieno realizzato dagli appellati nonché al muro laterale a ridosso della proprietà Lamentava, inoltre, la CP_1 conseguente violazione della disciplina prevista dall'art. 873 c.c. e dal regolamento comunale che prevedeva per le costruzioni una distanza minima dal confine di mt 5.
A sostegno del motivo evidenziava che i convenuti non si erano limitati a realizzare semplici muri di contenimento di un dislivello naturale, ma avevano creato ex novo un ammassamento di terreno sul proprio fondo (particella 274 foglio 69 del Comune di Poppi) rialzandolo (con terra di pagina 4 di 18 riporto) in corrispondenza del confine con la particella 273 di proprietà di essa creando CP_1 artificialmente o comunque aumentando notevolmente il dislivello esistente tra le due proprietà
(e, quindi, modificando ed innalzando il piano di campagna originario); inoltre, successivamente a tale intervento, avevano costruito muri di contenimento di tali ammassi di terra creati artificialmente.
Rilevava, ancora, che il primo giudice non aveva motivato in relazione al muro laterale in cemento armato e rivestito in pietra realizzato dai convenuti, oggetto di risposta al quesito 12 della CTU.
Anche di quest' opera (annoverabile tra le costruzioni), che non era un muro di confine tra le due proprietà, andava disposto l'arretramento in conformità alle distanze legali.
2) Con il secondo, si doleva del fatto che il tribunale non aveva considerato che le opere realizzate dai convenuti creavano un'illegittima servitù di venduta sul fondo di proprietà di essa CP_1
3) Con il terzo, lamentava l'erronea e/o contraddittoria e/o insufficiente e/o omessa motivazione, da parte del tribunale, in relazione al mancato riconoscimento delle violazioni in tema di altezza e di ingombro dell'edificio costruito dai convenuti.
4) Con il quarto, censurava la sentenza impugnata per avere accolto la domanda riconvenzionale avanzata dai Parte_3
5) Con il quinto, si doleva della mancata ammissione, da parte del tribunale, delle prove orali articolate nonché della mancata rinnovazione della c.t.u. e, comunque, dell'omessa chiamata a chiarimenti dell'ausiliario.
2.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente Parte_1 Parte_2
l'appello di cui chiedevano il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 1236/2020, depositata il 2.7.2020, in parziale riforma della decisione impugnata, così decideva: “1) condanna e Parte_1 Parte_2 ad arretrare a metri cinque dal confine con la proprietà di le opere Controparte_1 contrassegnate dal CTU come “manufatto b” e “manufatto c” nella relazione datata “Arezzo,
08.10.2011” e nei relativi allegati, nonché il muro realizzato in aderenza alla strada di lottizzazione descritto in risposta al quesito n. 12 della citata prima relazione. 2) Condanna Pt_1
e a risarcire a il danno arrecato con l'esecuzione
[...] Parte_2 Controparte_1 delle opere suindicate che liquida nella misura di euro 15.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza. 3) Compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna gli appellati e a pagare all'appellante Parte_1 Parte_2 la residua metà, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € Controparte_1
10.254,00 per compensi, € 450,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge e rimborso spese della C.T.U., e, per il secondo grado, in
pagina 5 di 18 complessivi € 8.066,00 per compensi, € 777,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. Pone le spese di CTU interamente a carico degli appellati e Pt_1
. Parte_2
In particolare, per quel che in questa sede ancora interessa, la Corte d'Appello decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il tribunale non aveva considerato che le opere realizzate dai avevano Parte_3 comportato una modifica del profilo altimetrico del piano di campagna, in quanto il c.t.u. aveva ritenuto verosimile una variazione massima di quota pari a circa ml 1,9;
(-) del resto, tale rilevante mutazione del piano di campagna non era stata oggetto di contestazione da parte degli appellati, i quali avevano fondato la loro difesa solo sul rilievo che i muri sarebbero stati necessari per la messa in sicurezza del fondo;
(-) che, quindi, essendosi in presenza di muri di contenimento, gli stessi erano soggetti al rispetto delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative comunali che prescrivevano una distanza di cinque metri dal confine;
(-) che, infatti, anche se tra i fondi confinanti preesisteva con alta probabilità un dislivello naturale, era indubbio che fossero stati i a modificare sensibilmente (di quasi Parte_3 due metri) il piano di campagna, così da rendere necessaria la edificazione dei muri di contenimento;
(-) che il c.t.u aveva accertato che il c.d. “muro b” distava dal confine da un minimo di mt 0,06 (a monte) ad un massimo di mt 0,72 (a valle), mentre quello individuato come “muro c” aveva una distanza variabile da un massimo di mt. 2.87 (a monte) ad un minimo di mt. 2,72 (a valle);
(-) che, pertanto, tali manufatti andavano arretrati fino a cinque metri dal confine, a cura e spese degli appellati;
(-) che analogo discorso si imponeva per il muro in cemento armato e rivestito in pietra realizzato dai in aderenza alla strada di lottizzazione e perpendicolarmente alla linea di Parte_3 confine;
(-) che, invero, l'espletata c.t.u. aveva accertato che la distanza dal confine di questo muro variava da mt. 0,48 (spigolo a monte) a mt. 0,53 (spigolo a valle);
(-) che, inoltre, l'appellante aveva diritto anche al risarcimento del danno, da considerarsi in re ipsa in caso di violazione delle distanze legali;
(-) che, nelle specie, le opere da arretrare avevano sensibilmente modificato lo stato dei luoghi, come accertato anche dal c.t.u. (che aveva rilevato un innalzamento del piano di campagna nella misura di 1,90 mt ed evidenziato la particolare complessità dei lavori di ripristino), di talché si riteneva equo liquidare il danno nella misura di € 15.000,00, già rivalutata all'attualità,
pagina 6 di 18 Gli altri motivi venivano in parte rigettati ed in parte dichiarati inammissibili.
In riferimento alle spese del doppio grado di giudizio, il giudice d'appello riteneva di compensarle per ½ mentre il residuo ½ veniva posto a carico dei che venivano condannati Parte_3 anche al pagamento integrale delle spese di c.t.u.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Per la cassazione della suddetta sentenza, proponevano ricorso e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. del d.m.
2.4.1968 n. 1444 e del regolamento edilizio del comune di Poppi – violazione dei principi generali di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di prova – omessa valutazione di circostanze di fatto decisive”, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata per non avere fatto buongoverno delle risultanze della c.t.u. la quale aveva escluso la possibilità di determinare, in modo certo, l'andamento dell'originario piano di campagna e, conseguentemente, la misura dell'eventuale innalzamento operato dai convenuti.
Inoltre, aveva errato la Corte d'appello nel ritenere che i manufatti, di cui era stata disposta la demolizione, costituissero opere di contenimento di un terrapieno artificialmente realizzato.
In particolare, non si trattava di muri di contenimento, dal momento che il c.t.u. aveva escluso che essi avessero una funzione di sostegno, tenuto conto delle loro caratteristiche costruttive e dimensionali (di poche decine di centimetri).
Infine, anche lo spigolo del muro in pietra non svolgeva alcuna funzione strutturale di contenimento.
Pertanto, le opere in questione non erano sottoposte alla normativa in materia di distanze legali, di talché aveva errato il giudice d'appello nell'ordinarne la demolizione.
2) Con il secondo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e dei principi di diritto in materia di valutazione equitativa del danno – omessa considerazione di circostanze decisive anche ai fini della quantificazione del danno”, censuravano la decisione impugnata anche per avere accolto la domanda di risarcimento danni proposta dalla CP_1
Invero, la quantificazione del danno doveva considerarsi eccessiva, oltre che del tutto ingiustificata in assenza di qualsiasi allegazione e prova nonché basata su un'errata ricostruzione della situazione dei luoghi.
Peraltro, il giudice del merito, nel procedere alla liquidazione del danno, sembrava aver fatto riferimento all'opera nel suo complesso anziché ai singoli manufatti, di ridotte dimensioni, che erano le uniche opere di cui era stato disposto l'arretramento.
pagina 7 di 18 3) Con il terzo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cpc in ordine alla compensazione al 50% delle spese di lite”, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese processuali, non avendo tenuto conto della soccombenza prevalente della CP_1
3.2. – Resisteva con controricorso la CP_1
3.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18108/2023 depositata il 23.6.2023, rigettava il primo motivo, accoglieva il secondo e dichiarava assorbito il terzo, osservando:
(-) che la corte d'appello aveva accertato che i muri realizzati dai convenuti avevano modificato il profilo altimetrico del piano di campagna e, soprattutto, avevano modificato l'andamento della scarpata;
(-) che, sul punto, il c.t.u., convenendo con i c.t.p., aveva rilevato che vi era stata una variazione massima di quota pari a 1,9 ml;
(-) che, quindi, occorreva dare seguito al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative (Cassazione civile sez. II, 29/05/2019,
n.14710; Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, n.1217)”;
(-) che, dunque, il primo motivo di ricorso era infondato;
(-) che, invece, era fondato il secondo motivo, dal momento che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645/2022, avevano aderito all'orientamento secondo cui “la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”;
(-) che, quindi, nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza;
(-) che, nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno;
pagina 8 di 18 (-) che, nella specie, la liquidazione del danno da parte del giudice d'appello non indicava i criteri seguiti in termini di perdita o diminuzione del godimento del diritto, ma collegava il danno risarcibile alle opere necessarie per la riduzione in pristino cui è, peraltro, tenuto l'autore della violazione e non certo il danneggiato;
(-) che, tuttavia, la realizzazione di dette opere non costituisce un danno per il mancato godimento del bene ma le modalità per procedere alla riduzione in pristino laddove, ai fini della liquidazione anche presuntiva del danno, il giudice deve tener conto di altri elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell'attore.
Da ciò derivava la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione e con la formulazione del seguente principio di diritto “in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva.
Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione”.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – e riassumevano la causa dinanzi a questa Corte, formulando le Parte_1 Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe.
4.2. – Si costituiva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte Controparte_1 conclusioni.
4.3. – La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 14-21.5.2025, previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. (essendo il giudizio di rinvio sottoposto al nuovo rito di cui al d.lgs n.
149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5– In via preliminare.
5.1. – Va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con atto di citazione notificato, a mezzo posta, in data 13.10.2023 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (23.6.2023), tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
5.2. – Occorre, altresì, evidenziare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio pagina 9 di 18 “restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Deve, poi, essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa degli attori, di inammissibilità della documentazione depositata dalla convenuta in allegato alle note di trattazione scritta del
14.5.2024, trattandosi della scansione, in migliore qualità grafica, dei doc. 13,14,15, e 17 già versati in atti.
5.4. – Quanto, infine, alla richiesta della volta all'ammissione di c.t.u., la stessa non può CP_1 essere accolta, appalesandosi tale mezzo istruttorio superfluo per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare le domande proposte dalle parti.
6 – L'esame delle domande delle parti.
6.1. – In primo luogo, è necessario rilevare che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'esame della pretesa risarcitoria della che lamenta l'illegittima limitazione del pieno godimento CP_1 della sua proprietà a seguito della realizzazione dei manufatti (muri di contenimento) da parte dei
Parte_3
Tale pretesa viene contrastata dagli attori in riassunzione i quali sostengono che, alla luce del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, la non avrebbe minimamente CP_1 assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante.
6.2. – Ora, la Suprema Corte, nella pronuncia che ha concluso la fase rescindente, ha coniato il seguente principio diritto: “in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il
pagina 10 di 18 danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione”.
In particolare, nella parte motiva della citata pronuncia si legge: “Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n.33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle
Sezioni Unite in senso positivo. E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria ( ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n.
17635 del 18/07/2013, Rv. 627242 – 01). Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicchè il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha liquidato il danno in €
15.000,00 sulla base della modifica dello stato dei luoghi e della particolare complessità dei lavori
pagina 11 di 18 di ripristino. Tale motivazione non indica i criteri di liquidazione del danno in termini di perdita o diminuzione del godimento del diritto ma collega il danno risarcibile alle opere necessarie per la riduzione in pristino cui è, peraltro, tenuto l'autore della violazione e non certo il danneggiato. La realizzazione di dette opere non costituiscono un danno per il mancato godimento del bene ma le modalità per procedere alla riduzione in pristino laddove, ai fini della liquidazione anche presuntiva del danno, il giudice doveva tener conto di altri elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell'attore. In tema di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 2327 del
31/01/2018, Rv. 647590 – 01)” (pag. 5-7).
6.3. – Si può, quindi, affermare che, nel caso di violazione delle distanze legali, la proprietà del confinante subisce un indubbio pregiudizio per avere dovuto sopportare l'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù.
Tuttavia, ciò non comporta alcun automatismo ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, in quanto sul proprietario dell'area che ha subito la violazione delle distanze legali grava un preciso onere di allegazione che, nel caso in cui sia ordinata la demolizione dell'opera abusiva, concerne “[del]la temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, [del]la diminuzione temporanea del valore della proprietà e [di] altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno”.
In proposito, è senz'altro significativo il riferimento a Cass. civ. n. 33645/2022, dove le Sezioni
Unite hanno stabilito, tra l'altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. In relazione a quest'ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più
pagina 12 di 18 conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici» (cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).
Ne è derivata l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
6.4. – Nella specie, la nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pag. CP_1
5), ha lamentato il danno arrecato alla sua proprietà a seguito della violazione delle distanze legali da parte dei danno che sarebbe consistito nella “diminuita areazione, Parte_3 insolazione, visuale dal fondo dell'attrice”.
Ora, l'espletata c.t.u., nel rispondere allo specifico quesito in merito, ha affermato che “la creazione del terrapieno artificiale e dei manufatti realizzati a confine con la proprietà attorea, essendo realizzati in modo conforme a quanto previsto dalla normativa comunale, non costituiscono diminuzione di luce, areazione e visuale del fondo attoreo” (cfr. c.t.u., pag. 7).
Trattasi, tuttavia, di valutazione che non convince, in quanto la stessa risulta fondata non sull'esame dello stato dei luoghi bensì sulla conformità urbanistica dell'opera realizzata dai
[...]
circostanza, tuttavia, che non rileva nei rapporti privatistici. Parte_4
Peraltro, lo stesso ausiliario d'ufficio, in sede di relazione integrativa ha dato atto che “come convenuto anche dai tre C.T.P. in sede di inizio delle operazioni peritali, si può ritenere che il piano di campagna originario del fondo di proprietà convenuta non corrisponda al piano di campagna attuale. In risposta a quanto espressamente richiesto, in relazione a quanto riportato nella sezione
D-D degli elaborati grafici connessi alla richiesta di Permesso a Costruire n.49/2006
(documentazione redatta dal progettista del fabbricato di parte convenuta ing. , Per_1 ricorrendo ad un'ipotesi di interpretazione grafica con una valutazione su carta, si potrebbe supporre una variazione massima di quota pari a circa ml 1.90, così come concordemente
pagina 13 di 18 convenuto con i tre C.T.P. in sede di inizio delle operazioni peritali” (cfr. relazione integrativa di c.t.u., pag. 3).
Ora, l'accertamento dell'innalzamento del piano di campagna della proprietà Parte_3 nella misura di 1,90 ml, risulta coperto da giudicato interno.
Difatti, la Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso proposto dagli odierni attori in riassunzione, il quale era volto a contestare la sentenza n. 1236/2020 di questa Corte per avere ritenuto, da un lato, che le opere dagli stessi realizzate avessero determinato l'innalzamento del piano di campagna e, dall'altro, che i muri di cui era stata ordinata la demolizione svolgessero la funzione di contenimento del terrapieno.
6.5. – Pertanto, è innegabile che tali opere – proprio perché consistite, tra l'altro, nell'innalzamento del piano di campagna nella misura di quasi di due metri – siano idonee a compromettere, sia pure temporaneamente (e cioè sino all'esecuzione dell'ordine di demolizione), quanto meno la visuale dal fondo della CP_1
In proposito, contrariamente a quanto affermato dagli attori in riassunzione, non rileva che i muri
“b” e c” distino dall'abitazione della rispettivamente 5,17 e 7,36 ml mentre il manufatto in CP_1 pietra si trovi posizionato a 16,75 ml (cfr. c.t.u., pag. 11), in quanto ciò che rileva è la violazione delle distanze legali (definitivamente accertata) rispetto al confine che, indubbiamente, sussiste e le modalità con cui la stessa è stata realizzata, attraverso l'innalzamento del piano di campagna nella misura (anch'essa definitivamente accertata) di 1,90 m.l.
Né può parte attrice invocare, a suo favore, le caratteristiche costruttive dei predetti manufatti (“il manufatto “b” ha una larghezza di ml 0,20 ca. per un'altezza variabile da ml 0,45 ca. a ml 0,75 ca.; il manufatto “c” ha una larghezza di ml 0,25 ca. per un'altezza variabile da ml 0,45 ca. a ml
0,60 ca.; ambedue sono parzialmente interrati e non hanno ciabatta di fondazione” (cfr. pag. 10 della relazione peritale).
In realtà, tali caratteristiche non possono essere considerate in modo avulso dalla funzione dei muri (anche questa definitivamente accertata) che è quella di contenimento del terrapieno artificialmente costruito, di talché la pretesa degli attori di valutare le opere, di cui è stata ordinata la demolizione, indipendentemente dal contesto edilizio in cui si inseriscono non può essere recepita.
In conclusione, si deve ritenere che avendo la provato l'innalzamento del muro di CP_1 campagna, l'allegazione del pregiudizio arrecato alla sua proprietà in termini di riduzione della visuale deve ritenersi sufficiente a fondare, secondo l'id quod plerumque accidit, la sua domanda di risarcimento danni.
pagina 14 di 18 Invero, proprio in base alla comune esperienza, è evidente che l'innalzamento del piano di campagna in prossimità del confine contribuisca a ridurre la visuale dal fondo che si trova al livello inferiore.
In proposito, non rileva che la proprietà sia posta ad una quota superiore Parte_3 rispetto a quella in quanto tale circostanza non legittimava certamente gli attori in CP_1 riassunzione a porre in essere interventi che rendessero più gravosa la situazione del fondo di proprietà della convenuta.
6.6. – Ciò posto, dovendosi assumere come data di produzione del danno quella del 19.2.2008 – in quanto coincidente con la prima contestazione, da parte della in ordine alla modifica CP_1 dello stato dei luoghi (cfr. doc. 20 del suo fascicolo di parte) – si tratta di stabilire i criteri in base ai quali procedere alla sua liquidazione.
Ebbene, ad avviso del Collegio l'entità del pregiudizio subito dalla proprietà della è senza CP_1 dubbio modesto, sia perché la stessa si trovava già ad una quota inferiore rispetto al fondo di titolarità sia per il fatto che le opere in contestazione interessano un solo lato Parte_3 delle due proprietà, in uno spazio completamento aperto, e non appaiono, in ogni caso, di entità tale da avere significativamente compromesso l'esercizio delle facoltà dominicali della odierna convenuta.
Si ritiene, quindi, di quantificare il pregiudizio in € 450 annui, corrispondente a circa 1/2 della rendita catastale della proprietà (pari ad € 891,72, cfr. doc. 3 del relativo fascicolo di CP_1 parte), di talché, tenuto conto del tempo trascorso, fino ad oggi, dalla realizzazione delle opere
(17 anni), la somma da liquidare risulta essere pari ad € (450x17=) 7.650,00.
Tuttavia, in considerazione del presumibile tempo necessario per l'esecuzione degli interventi di ripristino, si ritiene equo quantificare il danno nella misura complessiva di € 9.000,00, già rivalutata all'attualità, così riconoscendosi l'integrale risarcimento del pregiudizio subito dalla
CP_1
Su tale somma andranno riconosciuti anche gli interessi legali, con decorrenza sempre dal
19.2.2008.
7 – Per quanto concerne le spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Ora, la da un lato, è risultata parzialmente vittoriosa sulla domanda di arretramento delle CP_1 opere poste in essere in violazione delle distanze legali (sia pure limitatamente ai muri di pagina 15 di 18 contenimento) nonché su quella di risarcimento danni (sia pure in misura inferiore a quanto richiesto); dall'altro, è risultata soccombente sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ed ha visto il rigetto della sua domanda con cui chiedeva l'accertamento della costituzione di una illegittima servitù di veduta sul suo fondo nonché la condanna dei
[...] alla eliminazione della strada che conduce ai loro garages. Parte_4
Pertanto, ritiene il Collegio che, tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistano i presupposti per compensare per ¾ le spese processuali, mentre il residuo ¼ deve essere posto a carico dei in ragione della prevalente soccombenza. Parte_3
E' evidente, infatti, che il vero motivo del contendere, che ha portato le parti dinanzi al giudice, è rappresentato dalla realizzazione delle opere nella proprietà degli odierni attori in riassunzione e che sono risultate, sia pure in parte, eseguite in violazione delle distanze legali, con conseguente danno per la proprietà CP_1
Quindi, la condotta dei ha avuto importanza decisiva sotto il profilo della Parte_3 causalità della lite, dovendosi fare applicazione del seguente principio: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
7.1. – Tali spese devono essere liquidate sulla base del D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (atteso che: “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”, cfr. Cassazione civile, sentenza n. 30529 del 19/12/2017), sulla base del computo che segue (indeterminabile- complessità bassa), che tiene conto, di regola, dei valori medi per tutte le fasi, fatte salve le successive precisazioni:
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
pagina 16 di 18 Fase istruttoria/trattazione: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre € 450,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00 oltre € 777,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge.
C) Spese del giudizio di cassazione:
Fase di studio: € 2.336,00
Fase introduttiva: € 1.969,00
Fase decisionale: € 1.208,00
Compenso tabellare: € 5.513,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
D) spese del giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si applica, per i giudizi b) e d), il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
7.2. – Le spese di c.t.u. vengono poste per ¼ a carico della e per ¾ a carico dei CP_1 [...]
in considerazione degli esiti dell'accertamento peritale. Parte_5
8 – Infine, deve essere condannata alla restituzione delle maggiori somme Controparte_1 ricevute per effetto dell'efficacia esecutiva delle precedenti sentenze, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la pagina 17 di 18 sentenza n. 1236/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 2.7.2020, riassunto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) accoglie in parte la domanda risarcitoria proposta da e, per l'effetto, liquida Controparte_1 il danno dalla stessa subito nella somma di € 9.000,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) compensa per ¾ tra le parti le spese processuali, ponendo il rimanente ¼ a carico solidale di e che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € Parte_1 Parte_2
450,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di appello, in € 777,00 per esborsi, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iii) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 5.513,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iv) per il presente giudizio di rinvio, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
3) pone le spese di c.t.u. per ¾ a carico di e e per ¼ a carico di Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
4) condanna alla restituzione, a favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle maggiori somme ricevute, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Firenze, 11.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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