Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 12816 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Luca Fortunato – ricorrente Parte_1
E (c.f. – convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: retribuzione lavoro subordinato
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 8.125,11, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 29/3/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1 la Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa dal 12/9/2018 al
31/3/2019, assunto con contratto a tempo determinato e parziale come pizzaiolo secondo il CCNL Pubblici Esercizi;
che di fatto aveva in realtà aveva lavorato a tempo più che pieno, dal lunedi alla domenica, dalle 16,30 alle 23,30, per 49 ore settimanali;
di non aver ricevuto alcuna retribuzione per il 2019 e nemmeno le competenze di fine rapporto;
chiedeva (in sintesi) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 8.125,11, di cui €. 1.012,38 per TFR, come da conteggio svolto nel corpo del ricorso.
La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. La domanda attorea appare fondata e merita accoglimento.
2. E' documentato da attestazione del centro dell'impiego che l'attore ha lavorato alle dipendenze della società convenuta come pizzaiolo dal
12/9/2018 al 31/3/2019.
3. Alla luce della deposizione dei testi e ciò appare Tes_1 Tes_2 confermato, ed appare anche provato che l'attore lavorò sempre tutti i giorni della settimana dalle 16/16,30 alle 23/23,30, quindi a tempo pieno con nove ore di straordinario settimanale.
4. Malgrado non ci sia prova della diretta applicazione al rapporto del CCNL
Pubblici Esercizi, e di patto retributivo, esso va assunto a parametro per la determinazione della retribuzione dovuta ex art. 2099 c.c. nel rispetto del canone di adeguatezza di cui all'art. 36 della Costituzione. Il CCNL in questione inquadra effettivamente il pizzaiolo al 4° livello (art. 54). Il conteggio considera solo le voci ordinarie (retribuzione ordinaria con paga base e contingenza;
13^, di applicazione generalizzata nel mondo del lavoro, la 14^ che ad avviso del giudicante non è un beneficio speciale ma ormai una forma di articolazione di una retribuzione annua giudicata congrua dalle Parti
Sociali, e lo straordinario per le ore prestate oltre la 40^ ora settimanale che è tale per legge (art.3, co.1, d.lgs n.66/2003), come per legge spetta la maggiorazione (art.5, co.5), ed il TFR (art. 2120 c.c.).
5. Il conteggio appare corretto.
6. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma da questi richiesta, oltre gli accessori di cui agli artt.
429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)