Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3004 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Corradini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (PI), P.zza Curtatone n. 7, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.02.1976, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Corradini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI), P.zza Curtatone n. 7, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 06.03.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 23.10.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio con rito civile in Lamezia Terme (CZ) in data
06/10/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia
Terme (CZ) dell'anno 2004, atto 19, parte 1, vol. 0, Ufficio 1;
- Dalla loro unione sono nate in data 08.02.2006 la figlia e in data Persona_1
19.11.2008 la figlia;
Persona_2
- A seguito dei contrasti e delle incompatibilità insorte tra i coniugi, gli stessi decisero di separarsi, con procedimento consensuale iscritto al ruolo n. 2380/2023;
- Le condizioni della separazione sono descritte nell'allegata sentenza emessa dal
Tribunale di Pisa, sezione civile, in data 05.03.2024;
- I medesimi hanno vissuto da allora separatamente. Dalla data di separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiale e spirituale degli stessi è venuta definitivamente meno. Risultano pertanto sussistenti gli estremi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70 per la dichiarazione di scioglimento del loro matrimonio e i ricorrenti chiedono la pronuncia di provvedimento che dichiari lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito riportate.
I coniugi sopra indicati con atto depositato in data 04.03.2025 – in adempimento alla richiesta di integrazione del Giudice di cui al provvedimento del 25.02.2025 – hanno depositato un nuovo accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento per loro stessi, essendosi dichiarati entrambi economicamente indipendenti.
2) La casa coniugale, posta in Calcinaia (PI), Via Pieruccetti, n. 35, ancora nella disponibilità del sig. che continua ad abitarvi con il figlio maggiorenne Pt_1 Per_3 nato in data [...] da precedente relazione, è stata posta in vendita ed è
[...] reperito un interessato all'acquisto. I signori hanno sottoscritto in data CP_1 Pt_1
11.11.202 il preliminare di compravendita dell'immobile adibito a casa coniugale in
Calcinaia. La data fissata per il rogito del definitivo è il 30.05.2025 e il prezzo concordato è di euro 280.000,00. Il corrispettivo di vendita, detratte le spese tecniche necessarie per addivenire all'alienazione, nonché al netto del residuo del mutuo ipotecario contratto dai coniugi, verrà diviso al 50% ed in parte utilizzato per dare adempimento alla pattuizione di cui al successivo punto 7.
3) La sig.ra si è trasferita in Pontedera, Via Tosco Romagnola n. 65, immobile CP_1 condotto in locazione, come da contratto di locazione abitativa di immobile sottoscritto in data 15.02.2024;
4) Il sig fintanto che non si addiverrà alla vendita dell'immobile con contestuale Pt_1 estinzione del mutuo residuo, s'impegna ad accollarsi il pagamento integrale, o comunque a pagare in via esclusiva l'importo dovuto, delle rate residue del mutuo ipotecario n. 741595701,49, contratto con MPS, filiale di Calcinaia, per l'acquisto dell'abitazione di proprietà comune in via Pieruccetti n. 35, Calcinaia (PI). Il Pt_1
s'impegna conseguentemente a rilevare indenne la da eventuali richieste che CP_1 la banca dovesse azionare nei confronti della stessa. Il pagamento integrale della rata del mutuo ha valore compensativo del valore dell'occupazione, in via esclusiva da parte del sig. dell'immobile del quale la moglie è comproprietaria. A carico Pt_1 del sig. restano tasse relative all'immobile o imposte sulla proprietà, finché Pt_1 rimane ad abitarvi;
5) La sig. si è impegnata, e con la sottoscrizione del presente atto rinnova CP_1
l'impegno, al pagamento in via esclusiva del residuo debito nei confronti di OM PA (prestito personale n. 22516393) e nei confronti di ES AO PA (prestito personale n. 0W82066249855), procurando all'estinzione del debito la liberatoria del sig Pt_1
6) La sig.ra s'impegna altresì a tenere indenne il sig. da eventuali pretese CP_1 Pt_1 che dovessero giungere nei suoi confronti, in virtù di impegni fideiussori, da creditori dell P.Iv , società cancellata;
CP_2 P.IVA_1
7) La sig.r ha riconosciuto di dovere al coniuge in restituzione, per averli da lui CP_1 ricevuti in prestito, complessivi € 60.000,00 e il sig. accetta di ricevere detta Pt_1 somma, sulla quale non sono dovuti interessi, alla data del rogito di compravendita dell'immobile in comproprietà. Le parti concordano che la corresponsione di detta somma, da parte della a favore de potrà avvenire mediante delegazione CP_1 Pt_1 di pagamento del terzo acquirente dell'immobile in comproprietà o comunque l CP_1 delega, sin da ora, il a riscuotere a suo nome e in sua vece, limitatamente Pt_1 all'importo di € 60.000,00 quota parte del corrispettivo della vendita dell'immobile di via Pieruccetti n. 35, Calcinaia (PI) a lei spettante e autorizza il a trattenere Pt_1 detta somma in compensazione e dunque ad estinzione dell'importo dovuto in restituzione.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che la sig.r in adempimento agli accordi CP_1 raggiunti sul punto, ha restituito l'importo di € 5.500, 00 alla sorella del sig. Pt_1 sig.r mediante accredito sull'IBAN indicato dalla stesse. CP_3
9) Le figlie restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che esercitano insieme la potestà genitoriale e assumono di comune e accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le figlie frequentano liberamente entrambi i genitori con un calendario di frequentazione gestito in maniera elastica e paritetica.
10)La residenza anagrafica della figlia minore è stata fissata presso il Per_2 domicilio della madre. La residenza della figlia è stata fissata presso il Per_1 padre.
11)Le figlie trascorrono i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo Stefano e Pasquetta ad anni alterni. Entrambi possono tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, convenendoli di comune e accordo comunicandolo all'altro almeno un mese prima, per fini organizzativi.
12) L'assegno unico familiare relativo alla figlia viene percepito dalla sig.ra Per_2
CP_1
13)Entrambi i genitori provvedono al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva frequentazione.
14)Le spese straordinarie, incluse le spese scolastiche (quali ad esempio tasse per l'iscrizione a scuola, acquisto libri, gite), le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese ricreative (quali ad esempio acquisto di beni non aventi carattere di primaria necessità, vacanze effettuate senza i genitori, iscrizioni ad associazioni sportive e/o culturali) vengono sostenute nella misura del 50%, documentate dal genitore che le anticipa per ottenere il rimborso della quota parte da parte del coniuge, il quale le rimborsa all'altro entro il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie per un importo uguale o inferiore a € 50,00 possono essere decise in piena autonomia, mentre per gli importi superiori vengono previamente e senza ritardo concordate tra i coniugi, anche mediante mail.
15) Le spese legali relative al presente giudizio saranno a carico della sig.r CP_1
[...]
16)I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3004/2024, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Lamezia Terme (CZ) in data 06/10/2004, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (CZ) dell'anno 2004, atto 19, parte 1, vol. 0, Ufficio 1;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento per loro stessi, essendosi dichiarati entrambi economicamente indipendenti.
2. La casa coniugale, posta in Calcinaia (PI), Via Pieruccetti, n. 35, ancora nella disponibilità del sig. che continua ad abitarvi con il figlio maggiorenne Pt_1 Per_3 nato in data [...] da precedente relazione, è stata posta in vendita ed è
[...] reperito un interessato all'acquisto. I signori hanno sottoscritto in data CP_1 Pt_1
11.11.202 il preliminare di compravendita dell'immobile adibito a casa coniugale in
Calcinaia. La data fissata per il rogito del definitivo è il 30.05.2025 e il prezzo concordato è di euro 280.000,00. Il corrispettivo di vendita, detratte le spese tecniche necessarie per addivenire all'alienazione, nonché al netto del residuo del mutuo ipotecario contratto dai coniugi, verrà diviso al 50% ed in parte utilizzato per dare adempimento alla pattuizione di cui al successivo punto 7.
3. La sig.ra si è trasferita in Pontedera, Via Tosco Romagnola n. 65, immobile CP_1 condotto in locazione, come da contratto di locazione abitativa di immobile sottoscritto in data 15.02.2024;
4. Il sig fintanto che non si addiverrà alla vendita dell'immobile con contestuale Pt_1 estinzione del mutuo residuo, s'impegna ad accollarsi il pagamento integrale, o comunque a pagare in via esclusiva l'importo dovuto, delle rate residue del mutuo ipotecario n. 741595701,49, contratto con MPS, filiale di Calcinaia, per l'acquisto dell'abitazione di proprietà comune in via Pieruccetti n. 35, Calcinaia (PI). Il Pt_1
s'impegna conseguentemente a rilevare indenne la da eventuali richieste che CP_1 la banca dovesse azionare nei confronti della stessa. Il pagamento integrale della rata del mutuo ha valore compensativo del valore dell'occupazione, in via esclusiva da parte del sig. dell'immobile del quale la moglie è comproprietaria. A carico Pt_1 del sig. restano tasse relative all'immobile o imposte sulla proprietà, finché Pt_1 rimane ad abitarvi;
5. La sig. si è impegnata, e con la sottoscrizione del presente atto rinnova CP_1
l'impegno, al pagamento in via esclusiva del residuo debito nei confronti di OM PA (prestito personale n. 22516393) e nei confronti di ES AO PA (prestito personale n. 0W82066249855), procurando all'estinzione del debito la liberatoria del sig Pt_1 6. La sig.ra s'impegna altresì a tenere indenne il sig. da eventuali pretese CP_1 Pt_1 che dovessero giungere nei suoi confronti, in virtù di impegni fideiussori, da creditori dell P.Iv , società cancellata;
CP_2 P.IVA_1
7. La sig.r ha riconosciuto di dovere al coniuge in restituzione, per averli da lui CP_1 ricevuti in prestito, complessivi € 60.000,00 e il sig. accetta di ricevere detta Pt_1 somma, sulla quale non sono dovuti interessi, alla data del rogito di compravendita dell'immobile in comproprietà. Le parti concordano che la corresponsione di detta somma, da parte della a favore de potrà avvenire mediante delegazione CP_1 Pt_1 di pagamento del terzo acquirente dell'immobile in comproprietà o comunque l CP_1 delega, sin da ora, il a riscuotere a suo nome e in sua vece, limitatamente Pt_1 all'importo di € 60.000,00 quota parte del corrispettivo della vendita dell'immobile di via Pieruccetti n. 35, Calcinaia (PI) a lei spettante e autorizza il a trattenere Pt_1 detta somma in compensazione e dunque ad estinzione dell'importo dovuto in restituzione.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che la sig.r in adempimento agli accordi CP_1 raggiunti sul punto, ha restituito l'importo di € 5.500, 00 alla sorella del sig. Pt_1 sig.r mediante accredito sull'IBAN indicato dalla stesse. CP_3
9. Le figlie restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che esercitano insieme la potestà genitoriale e assumono di comune e accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le figlie frequentano liberamente entrambi i genitori con un calendario di frequentazione gestito in maniera elastica e paritetica.
10.La residenza anagrafica della figlia minore è stata fissata presso il Per_2 domicilio della madre. La residenza della figlia è stata fissata presso il Per_1 padre.
11.Le figlie trascorrono i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo Stefano e Pasquetta ad anni alterni. Entrambi possono tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, convenendoli di comune e accordo comunicandolo all'altro almeno un mese prima, per fini organizzativi.
12. L'assegno unico familiare relativo alla figlia viene percepito dalla sig.ra Per_2
CP_1 13.Entrambi i genitori provvedono al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva frequentazione.
14.Le spese straordinarie, incluse le spese scolastiche (quali ad esempio tasse per l'iscrizione a scuola, acquisto libri, gite), le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese ricreative (quali ad esempio acquisto di beni non aventi carattere di primaria necessità, vacanze effettuate senza i genitori, iscrizioni ad associazioni sportive e/o culturali) vengono sostenute nella misura del 50%, documentate dal genitore che le anticipa per ottenere il rimborso della quota parte da parte del coniuge, il quale le rimborsa all'altro entro il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie per un importo uguale o inferiore a € 50,00 possono essere decise in piena autonomia, mentre per gli importi superiori vengono previamente e senza ritardo concordate tra i coniugi, anche mediante mail.
15. Le spese legali relative al presente giudizio saranno a carico della sig.r CP_1
[...]
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 17.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi