Articolo 2 quater decies del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 16Articolo 2 quaterdecies 1
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19 settembre 2018
Art. 2-quater decies. (( (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). )) ((1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorita'.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018