Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 334/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da: DA . (C.F. ) e , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 CALTANISSETTA (CL), 20/02/1980 (C.F. in proprio e nella qualità dei C.F._1 legale rappresentante della società, con il patrocinio dell'Avv. LO GIUDICE GIUSEPPE ALESSANDRO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Via Toscana 22 93100 93100 Caltanissetta ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
e , con ricorso depositato in data Parte_2 Parte_1
12/03/2024, hanno agito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 23/108 prot. n. 1399
e 1401 del 01.02.2024 notificata in data 12.02.2024 con la quale è stato ingiunto il pagamento di € 21.600,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per avere impiegato, in difetto di sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro, i Sig.ri:
➢ nel periodo dal 16.11.2019 al 17.11.2019; Parte_3
➢ nel periodo dal 15.11.2019 al 17.11.2019; Controparte_2
➢ nel periodo dal 01.05.2019 al 17.11.2019 (Cfr. All. 1 – ordinanza Parte_4 ingiunzione del 01.02.2024. n. 23/0108).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, e disposta la rinnovazione della notifica con rinvio all'odierna udienza, l non si è Controparte_1 costituito nonostante la rituale notifica del ricorso.
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Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Tanto premesso deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, sicchè il giudice deve dare atto della carenza di interesse delle parti alla decisione sul merito della causa.
Poichè la revoca è intervenuta dopo l'apertura del presente giudizio, le spese di lite devono essere regolate facendo applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale con riferimento alle fasi dello studio della controversia e della proposizione del ricorso.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese che riguardano la fase della decisione.
Pertanto l DI CALTANISSETTA deve essere Controparte_1 condannato alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 3 scaglione, con riduzione oltre i minimi atteso che la revoca è avvenuta per ragioni formali e che per il medesimo accertamento pende analogo procedimento, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute da che vengono liquidate nella complessiva Parte_1 somma di € 1200, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 13 febbraio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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