Articolo 11 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 dicembre 1995
Art. 11. 1. Il consiglio scientifico, composto da non piu' di venti membri scelti tra personalita' della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalita' dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificita' e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attivita' ed esprime il proprio parere sulle iniziative piu' rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'amministrazione.
2. I membri del consiglio scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci.
3. Il consiglio scientifico puo' organizzare la propria attivita' in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995