Art. 11. 1. Il consiglio scientifico, composto da non piu' di venti membri scelti tra personalita' della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalita' dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificita' e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attivita' ed esprime il proprio parere sulle iniziative piu' rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'amministrazione.
2. I membri del consiglio scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci.
3. Il consiglio scientifico puo' organizzare la propria attivita' in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.
2. I membri del consiglio scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci.
3. Il consiglio scientifico puo' organizzare la propria attivita' in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.