Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 1217
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Sentenza 22 gennaio 2010

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Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 1217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1217
    Data del deposito : 22 gennaio 2010

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