Decreto cautelare 14 maggio 2022
Decreto cautelare 24 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 24/05/2022, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00556/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2022, proposto da
Tenuta Monacelle Catering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Luigi Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Masseria Torre Coccaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Marcello Zizzi, Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EL CC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Licenza di subingresso di cui al n. 01 del registro delle concessioni, repertorio n. 14 del 25.03.2022, mai notificata e/o comunicata, nella parte in cui il Dirigente del Comune di Fasano, Arch. Antonio Carrieri, ha autorizzato il subingresso della Masseria Torre Coccaro s.r.l. nella titolarità della concessione demaniale marittima per licenza n. 2/2014, senza consentire la prosecuzione dell'attività secondaria di ristorazione affidata, ai sensi dell'art. 45-bis Cod. Nav., all'odierno ricorrente;
- della nota prot. n. 16035 del 25.03.2022, a firma del Dirigente del Comune di Fasano, Arch. Antonio Carrieri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ, IN VIA SUBORDINATA, PER L'ANNULLAMENTO
- dell'intera Licenza di subingresso di cui al n. 01 del registro delle concessioni, repertorio n. 14 del 25.03.2022, per mezzo della quale il Dirigente del Comune di Fasano, Arch. Antonio Carrieri, ha autorizzato il subingresso della Masseria Torre Coccaro s.r.l. nella titolarità della concessione demaniale marittima per licenza n. 2/2014, in assenza di preventiva procedura ad evidenza pubblica, in violazione del disposto di cui all'art. 11, L. R. Puglia n. 17/2015;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il Decreto cautelare n.230 del 14 maggio 2022, con cui è stata accolta l’istanza di cautela monocratica;
Vista l’istanza in data 1875/2022, con cui la contro-interessata Masseria Torre Coccaro s.r.l. ha chiesto la revoca del predetto decreto cautelare, sulla base della decisione del Tribunale di Brindisi Sez. Civile di cui al dispositivo del 17 maggio 2022, che ha dichiarato con decorrenza dal 29/4/2020 la cessazione del contratto di locazione del 29/4/2016 e del contratto di affitto di ramo d’azienda, contratti a suo tempo intercorsi tra la ricorrente e la sig.ra CC EL, con conseguente condanna della ricorrente all’immediato rilascio dell’immobile e del ramo d’azienda;
Considerato che in virtù del predetto titolo, immediatamente esecutivo, la predetta sig.ra CC potrà conseguire il rilascio del bene e del ramo d’azienda, avvalendosi dei mezzi di tutela all’uopo offerti dall’ordinamento, fatte salve le eventuali diverse statuizioni cautelari del giudice di secondo grado per il caso di appello avverso la predetta decisione;
Considerato che la ricorrente ha tuttavia proposto ulteriori e diverse censure in via subordinata, con le quali assume che il trasferimento della concessione demaniale sarebbe intervenuto in assenza di gara e di qualsivoglia confronto tra le diverse domande (compresa quella avanzata dalla stessa ricorrente volta a conseguire il rilascio della medesima c.d.m., che sarebbe stata del tutto ignorata);
Considerato che il trasferimento del complesso aziendale nulla ha a che vedere con il rilascio della c.d.m.;
Considerato che il rilascio dell’immobile e del ramo d’azienda in favore della sig.ra CC, nonché l’impedimento della ricorrente all’esercizio dell’attività di ristorazione per difetto dei presupposti per la SCIA, non comportano ex se la legittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto censurato in via subordinata sotto altro profilo;
Considerato che le predette questioni necessitano di adeguata considerazione in sede collegiale;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di revoca del predetto decreto.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 giugno 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 19 maggio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO