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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6203
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 7632/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...]; , nato in Parte_1 Persona_1
Argentina in data 26.5.1964 in proprio e unitamente a , nata in [...] in Controparte_1
data 26.7.1974 entrambi in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_2
nata in [...] in data [...] ed , nato in [...] il [...]
[...] Persona_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma,
Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
) come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. Parte_1
, , ed sono tutti cittadini italiani
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, - ordinare al , in persona Controparte_2 del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, nella specie il Comune di Villamiroglio (AL), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e pagina 1 di 6 annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_4
nasceva a Villamiroglio (AL) in data 7.3.1868 (cfr. doc. in atti n.1), il quale in data
[...]
21.10.1888 a Chivilcoy – prov. di Buenos Aires, Argentina, contraeva matrimonio con , Persona_5
cittadina italiana (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione
Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Viene informato il risultato della ricerca eseguita nell'Ufficio Elettorale Nazionale dove sono iscritti i cittadini argentini e quelli naturalizzati argentini dai 16 anni, con i loro nomi e cognomi e numero di carta d'identità (DNI, LC, LE): Non ci sono precedenti con i dati forniti di: o o Per_4 Per_6 Persona_4
o .” (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Per_7
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla in data 21.5.2024 opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.3.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede
pagina 2 di 6 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra i coniugi italiani nasceva a Chivilcoy Buenos Aires – Argentina, in data
18.11.1890 (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_8
- successivamente, in data 8.5.1901 a Pehuajò, provincia di Buenos Aires – Argentina, Persona_8
contraeva matrimonio con cittadino argentino di origine spagnola (cfr. doc. in
[...] Persona_9
atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva nella stessa città, in data 15.8.1925, (cfr. Persona_10
doc. in atti n. 6);
- dall'unione tra e dei quali non veniva rinvenuto l'atto di Persona_10 Persona_11
matrimonio (cfr. doc. in atti n. 7), nascevano a provincia di Buenos Aires, i ricorrenti: Per_12 [...]
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8) e nata il [...] (cfr. Persona_1 Parte_1
doc. in atti n. 9);
- dall'unione tra e nascevano a gli ulteriori Persona_1 Controparte_1 Per_12 ricorrenti: nata l'[...] (cfr. doc. in atti n. 10) ed nato il Persona_2 Persona_3
4.10.2009 (cfr. doc. in atti n. 11).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
pagina 3 di 6 A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato Persona_4 di nascita nel quale si legge che fosse nativo dell'Italia, dal certificato di matrimonio, nonché dal pagina 4 di 6 certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 2 – 3). In quanto italiano, dunque,
[...]
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_4
la quale, tuttavia, non la trasmetteva al proprio figlio, in quanto nato in [...] Persona_8
antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, Persona_4 preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n.
30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_8
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_8
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e anche Persona_4
ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Persona_1
, , il diritto alla determinando i rapporti di filiazione la
[...] Persona_2 Persona_3
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
pagina 5 di 6 d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura necessitata della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina in data 29.10.1965; , nato in [...] in data [...]; Persona_1 Per_2
nata in [...] in data [...] ed , nato in [...] il [...] il
[...] Persona_3
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21 marzo 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 7632/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...]; , nato in Parte_1 Persona_1
Argentina in data 26.5.1964 in proprio e unitamente a , nata in [...] in Controparte_1
data 26.7.1974 entrambi in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_2
nata in [...] in data [...] ed , nato in [...] il [...]
[...] Persona_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma,
Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
) come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. Parte_1
, , ed sono tutti cittadini italiani
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, - ordinare al , in persona Controparte_2 del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, nella specie il Comune di Villamiroglio (AL), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e pagina 1 di 6 annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_4
nasceva a Villamiroglio (AL) in data 7.3.1868 (cfr. doc. in atti n.1), il quale in data
[...]
21.10.1888 a Chivilcoy – prov. di Buenos Aires, Argentina, contraeva matrimonio con , Persona_5
cittadina italiana (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione
Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Viene informato il risultato della ricerca eseguita nell'Ufficio Elettorale Nazionale dove sono iscritti i cittadini argentini e quelli naturalizzati argentini dai 16 anni, con i loro nomi e cognomi e numero di carta d'identità (DNI, LC, LE): Non ci sono precedenti con i dati forniti di: o o Per_4 Per_6 Persona_4
o .” (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Per_7
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla in data 21.5.2024 opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.3.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede
pagina 2 di 6 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra i coniugi italiani nasceva a Chivilcoy Buenos Aires – Argentina, in data
18.11.1890 (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_8
- successivamente, in data 8.5.1901 a Pehuajò, provincia di Buenos Aires – Argentina, Persona_8
contraeva matrimonio con cittadino argentino di origine spagnola (cfr. doc. in
[...] Persona_9
atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva nella stessa città, in data 15.8.1925, (cfr. Persona_10
doc. in atti n. 6);
- dall'unione tra e dei quali non veniva rinvenuto l'atto di Persona_10 Persona_11
matrimonio (cfr. doc. in atti n. 7), nascevano a provincia di Buenos Aires, i ricorrenti: Per_12 [...]
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8) e nata il [...] (cfr. Persona_1 Parte_1
doc. in atti n. 9);
- dall'unione tra e nascevano a gli ulteriori Persona_1 Controparte_1 Per_12 ricorrenti: nata l'[...] (cfr. doc. in atti n. 10) ed nato il Persona_2 Persona_3
4.10.2009 (cfr. doc. in atti n. 11).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
pagina 3 di 6 A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato Persona_4 di nascita nel quale si legge che fosse nativo dell'Italia, dal certificato di matrimonio, nonché dal pagina 4 di 6 certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 2 – 3). In quanto italiano, dunque,
[...]
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_4
la quale, tuttavia, non la trasmetteva al proprio figlio, in quanto nato in [...] Persona_8
antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, Persona_4 preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n.
30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_8
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_8
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e anche Persona_4
ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Persona_1
, , il diritto alla determinando i rapporti di filiazione la
[...] Persona_2 Persona_3
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
pagina 5 di 6 d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura necessitata della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina in data 29.10.1965; , nato in [...] in data [...]; Persona_1 Per_2
nata in [...] in data [...] ed , nato in [...] il [...] il
[...] Persona_3
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21 marzo 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
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