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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. NI Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 834/2019 R.G., posta in decisione con ordinanza del 17
giugno 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13
giugno 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, cod.fisc. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore p. t., dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Messina, Via Lenzi 4, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo
Marchetti (.CF. per procura in calce all'atto di appello, C.F._1
appellante contro
, nato ad [...] il [...], c.f. TR C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Saitta, per procura a margine
[...]
della comparsa di costituzione in appello, appellato e nei confronti di
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Controparte_2
e , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_3
cod.fisc. , eredi di , nato a C.F._4 Persona_1
RI (ME) il 14.05.1921, deceduto il 28 marzo 2011,
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 30 novembre 2018,
n. 2320 – “usucapione”.
Motivi della decisione
1. L'annosa controversia in esame trae origine dall'azione giudiziale promossa con citazione del 19 luglio 2007 innanzi al Tribunale di Messina dalla
[...]
e da , quale socio della Parte_1 Persona_1
suddetta società, nei confronti di e del di lui figlio Controparte_4
. TR
Con tale azione gli attori, premesso di essere comproprietari di un'ampia area sita in Alì Terme, contrada Bagni,
costituita dal fondo su cui sorge lo Stabilimento termale Granata – Cassibile, con aree ed immobili circostanti,
che con atto in Notar del 25 settembre 2006 _2 Controparte_4
aveva donato al figlio NI, riservandosene l'usufrutto, un “fabbricato di
vecchia costruzione ad una elevazione fuori terra, ed annessa corte di circa metri
quadri settecento di pertinenza, in catasto al fg. 8, part. 73, sub 1 e 2”, pur non essendone proprietario,
hanno formulato le seguenti richieste: a) ritenere e dichiarare che i convenuti non vantano nessun diritto opponibile agli istanti sul fondo in questione “ed in ogni caso sui settecento metri quadri
indicati quale corte annessa nell'atto di donazione”;
b) ritenere e dichiarare radicalmente nullo e/o annullabile e/o privo di efficacia giuridica e, comunque, inopponibile agli odierni attori l'atto pubblico di donazione.
2. Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno svolto domande
riconvenzionali “finalizzate alla declaratoria dell'accertamento del diritto di
proprietà in capo a del fondo indicato in comparsa di Controparte_4
costituzione perché acquistato con rogiti in Notar di Alì del 23.02.1947 Per_3
e del 28.01.1951 e, in subordine, per maturata usucapione già alla data dei due
rogiti e, conseguentemente, della conferma della validità dell'atto di donazione”.
3. A sua volta, gli attori, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
hanno chiesto la declaratoria in loro favore dell'usucapione del terreno oggetto di causa per essere stato posseduto per oltre quarant'anni dai loro danti causa e, successivamente, da loro stessi.
4. In esito a complessa istruttoria, il Tribunale di Messina, sulla base dei documenti prodotti, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e della prova testimoniale espletata, con sentenza 30 novembre 2018, n. 2320:
a) ha rigettato tutte le domande formulate dalla Parte_1 [...]
e da nei confronti di Parte_1 Persona_1 CP_4
e
[...] TR
b) ha accolto le domande riconvenzionali di cui ai nn. 4) e 6) della comparsa di risposta avanzate da e nei Controparte_4 TR
confronti della e di Parte_1 Per_1
e, per l'effetto,
[...]
c) ha accertato e dichiarato che già prima della Controparte_4
donazione, ha acquisito per usucapione la proprietà degli immobili indicati in quell'atto, distinti nel N.C.U. del Comune di Alì Terme al fg. 8, part.lla 73, sub
1, Via Italo Balbo, piano T, cat. A/6, cl. 2, vani 3, rendita catastale € 77,47 e part.lla 73, sub 2, Via Italo Balbo, piano T, cat. A/6, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale € 64,56, ed annessa corte;
d) ha, conseguentemente, accertato e dichiarato l'efficacia e la validità del contratto di donazione in Notar del 25 settembre 2006 in favore di _2
; TR
e) ha condannato gli originari attori a pagare le spese di lite ai convenuti.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze della c.t.u., ha intanto affermato che
➢ il convenuto non poteva essere riconosciuto Controparte_4
proprietario a titolo derivativo delle consistenze immobiliari successivamente donate al figlio , in quanto queste TR
erano sicuramente di proprietà degli eredi del Cav. e Controparte_5
successivi aventi causa, tra i quali, appunto, gli odierni attori.
➢ non avendo i convenuti dimostrato per tabulas la proprietà del suddetto compendio immobiliare, “non si comprenda sulla base di quale titolo
(dante causa di possa aver Persona_4 Controparte_4
disposto per testamento di un terreno ulteriore adiacente alla sua casa, così
consentendo a di entrarne in possesso e di Controparte_4
affermarne la titolarità”, donandolo, alfine, al figlio NI. Ne deriverebbe, pertanto, conclude il Tribunale, “la mancanza di titolarità, in
capo al convenuto del diritto di proprietà di quanto Controparte_4
donato all'altro convenuto, in quanto mai pervenutogli dai suoi danti causa”.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto provata la domanda riconvenzionale dei convenuti di loro acquisto per usucapione del bene in contesa, sulla base della prova testimoniale espletata;
ha altresì disatteso l'eccezione degli attori di insussistenza del necessario requisito della interversio possessionis, poiché sul fondo oggetto di causa esisteva un diritto reale di enfiteusi (sicché sarebbe stato necessario il mutamento dell'animus in capo a colui che aveva la materiale disponibilità del bene da quello di possessore che esercita un possesso corrispondente al diritto dell'enfiteuta a quello di possessore che esercita un possesso corrispondente al diritto del proprietario): ciò in quanto il c.t.u. aveva escluso che il terreno di circa 700 metri quadrati antistante la casa, rivendicato dai convenuti, rientrasse nella concessione del 1840 in enfiteusi perpetua in favore di (dante causa di e, quindi, di Persona_5 Persona_4
), mentre faceva parte dei beni concessi in enfiteusi con Controparte_4
rogito in Notar del 1914 ai germani e _6 CP_3 Parte_3
(v. pag. 12 della consulenza tecnica) ed il cui diritto di enfiteusi si era estinto per atto di affrancazione in Notar del 1928 con tutte le conseguenze in tema _6
di prova del possesso ad usucapionem: derivandone che, nel momento in cui il convenuto ha iniziato a possedere l'immobile, non può averlo posseduto con l'animus dell'enfiteuta – circostanza questa che, se comprovata, avrebbe reso necessaria l'interversione del possesso ai fini della declaratoria di usucapione del diritto di proprietà – bensì con l'animus del pieno proprietario, giusta appunto la presunzione relativa di cui all'art. 1141 c.c.
5. La sola società soccombente ha proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza, con accoglimento delle domande a suo tempo da essa svolte ed il rigetto delle riconvenzionali di controparte.
In giudizio si è costituito , anche quale erede del padre TR
, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, chiedendo Controparte_4
il rigetto del gravame.
6. Con ordinanza del 21 novembre 2023 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
essendo nelle Persona_1
more quest'ultimo deceduto, l'appellante ha notificato l'atto di integrazione ai di lui eredi, e di , dei quali deve dichiararsi la Controparte_2 Controparte_3
contumacia.
7. Con il primo motivo di appello, la società originaria attrice deduce l'erroneità della sentenza del Tribunale, per avere travisato le risultanze della c.t.u. e della prova testimoniale, nonché le prove documentali: in tal modo,
a) ha erroneamente ritenuto che le vicende circolatorie della titolarità dei beni individuati catastalmente al foglio 8, part. 73, sub 1) e sub 2 fossero le medesime che avevano riguardato i danti causa degli attori (sig.ri
); Parte_3
b) ha omesso di considerare che l'affrancazione realizzatasi con l'atto in Notar
del 1928 non aveva per nulla ad oggetto i beni immobili oggetto di _6
causa, i quali, anzi, erano gravati da quell'enfiteusi perpetua del 1840, negata in sentenza. Con la conseguenza che “sui beni individuati con i sub. 1 e 2 della part. 73 il
diritto di enfiteusi non spettasse affatto (come invece ipotizza il Tribunale) ai sig.ri
bensì al sig. e successivamente ai suoi aventi Parte_3 Persona_5
causa. E pertanto l'affrancazione realizzatasi con l'atto in Notar del 1928 _6
(preso specificamente in esame dal Tribunale) non aveva per nulla ad oggetto i
beni immobili sopra indicati (e non poteva, essendo intervenuto tra i canonici
e ed i germani )”. Ne deriva, a detta della società CP_6 CP_7 Parte_3
appellante, che, sulla base della rilevata necessità dell'interversio possessionis,
che i convenuti non avevano dimostrato ma nemmeno allegato, la sentenza avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale da questi ultimi proposta,
almeno per quanto riguarda(va) la proprietà degli immobili distinti nel N.C.U. del
Comune di Alì Terme al fg. 8, part.lla 73, sub 1, Via Italo Balbo, piano T, cat. A/6,
cl. 2, vani 3, rendita catastale € 77,47 e part.lla 73, sub 2, Via Italo Balbo, piano
T, cat. A/6, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale € 64,56, potendosi in subordine riconoscere l'usucapione al limite solo per l'annessa corte.
7.1 - La doglianza della società appellante, in sostanza, si incentra sulla asserita erroneità della ricostruzione effettuata dal c.t.u. delle vicende traslative dei vari beni insistenti nell'area dello stabilimento termale prima indicato e degli immobili (casa di vecchia costruzione e connessa corte di circa 700 mq.) in contesa.
8. E' opportuno premettere, sulla base della c.t.u. elaborata dall'ing.
[...]
, la descrizione dei luoghi oggetto di causa ed in particolare dei beni Per_7
oggetto della contestata donazione, per meglio comprendere le contrapposte prospettazioni e difese. Tali immobili “sono ubicati nel Comune di Ali' Terme all'interno di un'ampia area, compresa tra la via Francesco Crispi e la spiaggia,
su cui insistono più fabbricati costituenti nell'insieme lo stabilimento delle “Terme
Granata Cassibile”. Oggetto del presente giudizio è un immobile costituito da un
vecchio fabbricato diruto ad una elevazione f.t. e da un terreno adiacente,
ricadenti all'interno del suddetto stabilimento. Al predetto immobile si accede
dalla via Francesco Crispi (ex SS 114 o via Nazionale) attraverso un cancello ed
una susseguente stradella privata carrabile ricadenti entrambi su proprietà dei
”. Aggiunge il c.t.u. che “In catasto l'immobile, fabbricato con Parte_4
aggraffato terreno, è individuato al foglio di mappa 8 del Comune di Ali' Terme
dalla particella 83 (v. All.
1 - Stralcio foglio di mappa). Da accertamenti effettuati
presso l'Agenzia delle Entrate il fabbricato risulta censito al foglio 8 come segue
( v. All. 2 visure catastali e All. 3 - 4 planimetrie catastali) :
- part. 73 sub.1 – cat. A/6 – Classe 2 – 3 vani – piano T
- part. 73 sub.2– cat. A/6 – Classe 2 – 2,5 vani – piano T
intestati entrambi a 1) (14/10/1958) ( nuda proprietà per TR
1/1) 2) (22/10/1925 ) (usufrutto per 1000/1000) Il sub. 1 Controparte_4
corrisponde alla porzione di fabbricato lato mare, mentre il sub. 2 alla restante
porzione lato monte (v. All. 5). Il fabbricato ha una superficie di sedime pari a
circa 110 metri quadrati ed terreno una superficie di circa 700 mq., nell'insieme
confinano con terreno dello stabilimento delle “Terme Granata Cassibile”, con
spiaggia, con immobili altre ditte”.
8.1 – Osserva la Corte che alle pagg. 10 – 17 della relazione il c.t.u. ha analiticamente fatto riferimento ai vari atti di disposizione che hanno interessato gli immobili siti nell'area su cui insistono i beni in contesa, dal 1840 sino all'atto di acquisto dell'odierna appellante del 1972 e cioè:, atto in notar del 17 dicembre 1840, con il quale il Cav. A_
ha concesso in enfiteusi perpetuo al sig. , Controparte_5 Persona_5
che accetta per se, suoi eredi ed aventi causa “ palmi quaranta quadrati di terreno
esistente nel suo fondo nella contrada Bagni territorio della marina di Ali' (…)”;
atto in notar del 26 marzo 1896, con cui la signora A_
, in proprio e quale procuratore dei figli minori, ed i coniugi Parte_5
e vendono alla cinque Persona_9 Persona_10 CP_8 Parte_6
appezzamenti di terreno con tutti gli accessori e dipendenze tutto incluso e nulla
Pt_ escluso siti nella Marina di contrada Bagni attorno allo stabilimento balneare di proprietà di essa compratrice di Cassibile, ivi descritti;
CP_8
atto in notar del 28 giugno 1896, con cui i signori A_
e , danti causa del Cav. Persona_11 CP_5 CP_5
, vendono e trasferiscono alla Signora di Cassibile “il domino
[...] CP_8
diretto che si hanno in forza dell'atto di concessione originario del di diciassette
dicembre milleottocentoquaranta in Notar del fu ,con A_ Per_12
tutti i diritti e azioni che competono o competer possono ad essi alienanti Signori
giusta la concessione enfiteutica nascente dal sopradetto atto fatta a CP_5
del fu oggi rappresentato dai signori fu Persona_5 Per_13 Controparte_9
e ”; CP_4 Persona_4
atto in notar del 18 febbraio 1914, con il quale i Persona_14
reverendissimi SI e TR0 Persona_15
(danti causa per successione della di Cassibile) hanno concesso in CP_8
enfiteusi perpetua ai germani signori e i bagni CP_3 Parte_3
e caseggiati siti in Ali'' Marina provincia di Messina, con tutti i terreni, compresi attinenze e dipendenze di loro proprietà, ivi descritti;
atto in notar dell'8 dicembre 1928, con il quale i signori Persona_14 CP_3
e affrancano dai reverendissimi SI Canonici Parte_3
i beni oggetto dell'enfiteusi di cui all'atto TR0 Persona_15
del 18 febbraio 1914, divenendone pieni proprietari;
atto in notar del 29 dicembre 1972, con cui l'odierna Persona_16
appellante a ha acquistato dai signori Parte_7 Persona_1
Pt_ e i seguenti immobili siti nel Comune di in TR1
contrada Vallone Bagni e strada Nazionale: “un fabbricato terraneo e primo piano
posto ad ovest della via Nazionale Messina Catania, ed altri fabbricati terranei a
primo piano posti a est della via Nazionale predetta,ed un appezzamento di
terreno………………………che nell'insieme confinato a nord con casello
ferroviario e con spiaggia del mare, a sud con proprietà di con Parte_8
casa , con proprietà degli aventi causa di e con casa popolare, Per_5 CP2
ad est con la spiaggia del mare, ad ovest con la via Nazionale e rilevato
ferroviario. Essi immobili sono riportati - al Nuovo Catasto Edilizio Urbani di Ali'
Terme al foglio 8 part. 70 sub.1, sub. 2, sub,3 e sub.4 (a ovest della via Nazionale)
e part. 71-77-195-196-197-198-199-222 (ad est della via Nazionale) - nel Catasto
Terreni al foglio 8 part. 72 ed al foglio 2 part. 379”.
Il c.t.u. ha anche esaminato i titoli di proprietà succedutesi nel tempo riguardo la casa terranea rivendicata dagli appellati/originari convenuti (testamento in
Notar del 31 dicembre 1922, con cui la signora Persona_17 Per_4
fu GA (dante causa dell'originario convenuto )
[...] Controparte_4
dispone in vita dei suoi beni, lasciandone alcuni al figlio;
atto in notar CP_4
del 06 febbraio 1944; atto in notar del 23 Persona_18 Persona_18
febbraio 1947; atto in notar del 15 giugno 1950; atto in notar Persona_18 del 28 gennaio 1951), fino a giungere alla contestata donazione Persona_18
in notar del 25 settembre 2006, con cui il signor Persona_19 [...]
dona in nuda proprietà al proprio figlio la seguente CP_4 TR
consistenza immobiliare : “fabbricato di vecchia costruzione ad una elevazione
fuori terra ,sito in Ali' Terme, contrada Bagni, formato da quattro vani, accessori
ed annessa corte di circa metri quadrati settecento di pertinenza esclusiva,
nell'insieme confinante con terreno dei Bagno Granata Cassibile da due lati,
spiaggia del mare, proprietà e proprietà aventi causa . Nel Pt_9 Parte_8
Catasto fabbricati del Comune di Ali' Terme al foglio 8 particelle - 73 sub. 1,via
Italo Balbo,piano T,cat. A/6,cl 2,vani 3, rendita catastale 77,47;- 73 sub. 2,via Italo
Balbo,piano T,cat. A/6,cl 2,vani 2,5, rendita catastale 64,53. Nell'atto viene riportato “….. all'immobile in oggetto si accede ab immemorabile dalla via
Nazionale (oggi via Crispi) attraverso il cancello che ricade su proprietà dei
[...]
e la susseguente stradella privata carrabile ricadente in gran TR3
parte sul detto terreno ed in parte sulla corte annessa al fabbricato in oggetto,
con ogni conseguente servitù attiva e passiva”. Ed ancora “la parte donante
………..dichiara che quanto donato è ad essa pervenuto in parte per atto di
Pt_ compravendita ricevuto dal notaio di del 23/02/1947 Persona_18
registrato …………, in parte per atto di compravendita ricevuto dal notaio
Pt_
di del 28/01/1951 e successivo atto di rettifica da me notaio Persona_18
ricevuto in data 8/08/2006 ……………..”.
Il c.t.u. ha anche esaminato la sentenza della Corte d'Appello di Catania
n.1810 del 14 dicembre 1931, con cui gli appellanti , Controparte_9 Per_4
, , vengono condannati “a far
[...] TR Controparte_4
demolire due piccole stalle ed a rimuovere due concimaie costruiti nel fondo spettante in proprietà ai suddetti fratelli in contrada Bagni di Ali' Parte_3
Marina e fuori dai quaranta palmi del terreno concesso in enfiteusi da CP_5
a con l'atto del 17 dicembre 1840………”.
[...] Persona_5
8.2 - Sulla base dell'esame dei superiori titoli, il c.t.u. ha concluso il terreno di circa 700 metri quadrati antistante la casa, rivendicato dai convenuti, non rientra nella concessione in enfiteusi perpetuo del 1840: ciò in quanto, premesso che la casa terranea oggetto di causa, costruita sul fondo concesso in enfiteusi perpetuo, cosi come previsto nel contratto del 1840, è passata per successione dall'enfiteuta a (coniugata e dante causa degli Persona_4 CP_4
originari convenuti), il terreno di mq 106 concesso in enfiteusi perpetuo con l'atto del 1840 viene a coincidere, sulla base delle planimetrie catastali, con l'area di sedime della casa terranea, oggi diruta, pari a circa 110 metri quadrati: ne consegue, per il c.t.u., che “non è comprensibile come la signora Per_4
possa avere disposto con il testamento del 1922 anche di ulteriore
[...]
terreno adiacente alla casa, salvo che per quest'ultimo terreno non le sia
pervenuto con altro titolo non prodotto agli atti di causa”.
8.2 – Le superiori conclusioni, a giudizio della Corte, sono del tutto condivisibili, in quanto traggono legittimo spunto dall'esame analitico dei vari atti dispositivi acquisiti alla causa, correttamente valutate nel loro contenuto, anche in via comparativa, senza che emergano vizi logici o aporie motivazionali.
Peraltro, lo stesso c.t.u. ha adeguatamente risposto alle osservazioni mosse non già dalla originaria attrice, oggi appellante (che nessuna contestazione risulta avere mosso alla relazione peritale) ma dal legale del , ribadendo Parte_10
comunque le conclusioni prima enunciate.
8.3 – In tale contesto, il motivo di appello si appalesa generico, omettendo una puntuale critica alla articolata relazione del c.t.u., recepita in sentenza, limitandosi ad affermare che “Appare dunque di tutta evidenza che sui beni individuati con i
sub. 1 e 2 della part. 73 il diritto di enfiteusi non spettasse affatto (come invece
ipotizza il Tribunale) ai sig.ri bensì al sig. e Parte_3 Persona_5
successivamente ai suoi aventi causa. E pertanto l'affrancazione realizzatasi con
l'atto in Notar del 1928 (preso specificamente in esame dal Tribunale) _6
non aveva per nulla ad oggetto i beni immobili sopra indicati (e non poteva,
essendo intervenuto tra i canonici e ed i germani )”. CP_6 CP_7 Parte_3
9. Con il secondo motivo di gravame, la società si duole che il Tribunale
abbia rigettato la sua domanda di nullità dell'atto di donazione in Notar del _2
25 settembre 2006, assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui,
avendo accertato il maturarsi dell'usucapione in capo al sig. Controparte_4
(esclusivamente) per una parte dei beni controversi (nella sostanza la corte annessa al fabbricato rispetto alla quale solamente un siffatto acquisto è
ammissibile), ha ritenuto che tale accertamento potesse salvaguardare la validità
(seppure solo parziale) dell'atto di donazione in Notar _2
Al riguardo, premesso che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui,
sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa” (così Cass.
Sez. Un. 15/3/2016 n. 5068), l'appellante assume che, avendo “il donante (...)
preso in considerazione il fabbricato insieme alla corte, quale unico bene, non è
ipotizzabile che la nullità colpisca solamente il trasferimento del fabbricato e non
anche il terreno annesso”, a mente dell'art. 1419 c.c.
In conclusione, “il Tribunale piuttosto che statuire “l'efficacia e la validità del
contratto di donazione in Notar del 25.09.2006 in favore di _2 CP ” avrebbe dovuto invece, premesso il rigetto della domanda
[...]
riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti almeno per quel che
concerneva il fabbricato sopra individuato, dichiarare l'atto di donazione in Notar
del 25/9/2006 integralmente nullo perché, avendo ad oggetto un bene _2
(almeno in parte) altrui ma, nonostante ciò, considerato dalle parti unitariamente,
era insuscettibile di essere reputato (anche solo) parzialmente valido ai sensi
dell'art. 1419 c.c.”.
A giudizio della Corte, è evidente che deve preliminarmente esaminarsi l'appello inerente l'asseritamente erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti
10. Infatti, con il terzo motivo di impugnazione, si censura la sentenza gravata per insussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità del possesso utile ad usucapire, “non essendo sufficiente la prova del mero utilizzo
e godimento del bene (riferibile ad esempio a qualsiasi titolare di un diritto
personale di godimento, quale è il conduttore, mero detentore) che, a ben vedere,
costituisce l'esito del tutto limitato dell'escussione dei testi. Laddove, viceversa,
il possesso uti dominus importa l'onere di provare l'esercizio di un potere tale da
dimostrare all'esterno una piena signoria sulla cosa, e quindi, ad esempio, l'aver
svolto lavori di ordinaria e soprattutto straordinaria manutenzione sul bene, di
aver apposto delle serrature, di aver pagato le tasse relative all'immobile, di aver
intestato a sè le utenze, di aver recintato e chiuso i beni reclamati, in modo tale
da rendere noto all'esterno, facendolo apparire in modo inequivoco, il dominio
diretto sulla cosa”. Prova che, a detta della società appellante, non è stata fornita dalle controparti. 10.1 – In punto di diritto, va precisato che, se è vero che (Cass. 22 agosto
2022, n. 25095) in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di
"animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza;
è altresì vero che (Cass. 5 marzo
2020, n. 6123) occorre che l'attività materiale di chi ha un rapporto di fatto con il bene, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus”.
E', quindi, necessario provare, sotto il profilo materiale, l'aver esercitato sul bene un'attività continuativa idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene stesso, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. 20
gennaio 2022, n. 1796, secondo cui non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" di un fondo agricolo la sua mera coltivazione, mentre la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più
rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios"
e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto).
Peraltro, sul presupposto che sul terreno oggetto di causa l'originaria enfiteusi sia venuta meno per affrancazione, può valere a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene la condotta del possessore ogni qualvolta il rapporto instauratosi da lì in avanti tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi", ossia dalla riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale, anziché ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio (Cass. 20 novembre 2020, n. 26521).
10.2 – Ciò posto in diritto, osserva la Corte che:
Il teste parente dei convenuti, ha dichiarato che lo zio Testimone_1 [...]
e prima di lui i genitori dello stesso abitavano il fabbricato almeno dal CP_4
1946 e che sul terreno in esame – la cui pulizia era effettuata dal convenuto -
venivano distese le reti da pesca e che il fondo non era “frequentato” da terzi:
pertanto, se può ritenersi provato un possesso pieno per la casa, quanto al terreno la semplice pulizia e l'uso descritto da teste esprimono elementi non univoci. Ha altresì dichiarato che anche quando il si trasferì con i CP_4
figli già grandi in un altro immobile, chiudendo quello oggetto di causa, aveva continuato ad utilizzarlo per ricoverarvi attrezzature per il mare. Qui, a giudizio della Corte, non é stato chiarito il dato temporale, ma è significativo che il teste si riferisca alla casa, utilizzata come deposito, ma anche se il riferimento fosse al terreno, il concreto uso dichiarato è troppo generico e non significante.
Il teste nipote di , ha riferito di Testimone_2 Controparte_4
aver abitato nell'immobile oggetto di causa dal 1958 al 1965/66 circa e che sua madre, , era nata in [...]immobile e lì aveva vissuto. Ha Persona_20
dichiarato che il terreno veniva utilizzato come passaggio per giungere al mare e di essere a conoscenza che lo zio aveva vissuto in quell'immobile con la sua famiglia sino a quando non si era trasferito in altro immobile. Ha riferito che al terreno in questione si accede da un cancello lato strada e, almeno fino ad una certa epoca, anche dal lato del mare e che la barca veniva tenuta sul piazzale antistante la casa in caso di mareggiate. Anche tali dichiarazioni non appaiono significative, risultando dalle stesse un uso del terreno (accessibile anche lato mare, senza specificazione dell'esistenza su tale parte di una chiusura) come mero passaggio o come ricovero episodico per la barca.
Il teste , conoscente di da circa Testimone_3 Controparte_4
sessant'anni, ha dichiarato che la famiglia di origine della parte aveva sempre vissuto nell'immobile davanti al quale c'è un terreno del quale non ha saputo indicare l'estensione e delle cui chiavi del cancello di accesso i CP_4
possedevano e sono tutt'ora in possesso. Ha riferito che il terreno antistante veniva, di tanto in tanto, ripulito dal che vi ricoverava i propri CP_4
attrezzi da pesca e la propria autovettura. Ha ricordato che al terreno in questione in passato si poteva accedere anche dal lato del mare fino a quando non è stata realizzata una recinzione che separava il terreno dalla spiaggia. Le superiori dichiarazioni sono rilevanti, perché intanto confermano un utilizzo del terreno con attività non univocamente esprimenti una volontà di usarne come proprietario ed escludendo altri e ribadiscono che l'accesso dal mare era libero, sino a quanto
(in un momento non determinato) era stata apposta una recinzione.
10.3 – Tenendo presenti i principi in diritto prima enunciato, ritiene la Corte che le prove raccolte siano del tutto inidonee a fondare la prova del possesso del terreno di 700 mq. utile ad usucapirlo (a differenza della casa terrana), sicché la motivazione resa sul punto dal Tribunale (“Alla luce delle deposizioni testimoniali
e delle argomentazioni in diritto sopra esposte della cui credibilità non vi è ragione
di dubitare emerge la prova di un rapporto materiale, continuato ed
ultraventennale, sia dei genitori di sia di quest'ultimo con Controparte_4
l'immobile ed il terreno in esame che, unitamente alla presunzione relativa di
animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c. non superata da prova contraria,
consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione”)
appare debole ed incongrua rispetto al compendio probatorio in atti. 10.4 – Si aggiunga che il c.t.u. ha accertato che il fabbricato era diruto e che il terreno in questione si presentava incolto, come emerge anche dalle foto allegate alla relazione.
10.5 - Sotto tale profilo l'appello va accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla
, deve rigettarsi la domanda Parte_11
riconvenzionale di usucapione proposta in primo grado dagli originari convenuti e , limitatamente al terreno di circa 700 Controparte_4 TR
mq. indicato quale corte annessa nell'atto di donazione del atto in Notar _2
del 25 settembre 2006, e deve conseguentemente dichiararsi che gli originari convenuti (ed oggi ) non vantano nessun diritto opponibile TR
all'appellante e a sul predetto fondo. Persona_1
11. La suddetta conclusione sterilizza ed assorbe la questione sollevata dall'appellante, secondo cui sussisterebbe un altro motivo di nullità della donazione: avendo il Tribunale rigettato la domanda di rivendica dei , Parte_10
per difetto di titoli di proprietà, se (come ha statuito il Tribunale) il sig.
[...]
è divenuto proprietario della consistenza immobiliare per cui è causa CP_4
solo in virtù della sentenza appellata, non poteva di sicuro validamente disporre mediante donazione del bene altrui, sicché anche in virtù di questo rilievo dovrebbe affermarsi la nullità del relativo atto (non potendosi, peraltro, applicare alla specie gli artt. 1478 e 1480 c.c., disposizioni queste riferibili unicamente alla ipotesi della compravendita).
In realtà, quanto meno per la casa, il Tribunale ha correttamente affermato che
“la lunga ed ininterrotta durata ultraventennale del possesso di CP_4 (…) a partire, quantomeno, dalla stipula dei due rogiti in Notar
[...] Per_3
di Alì del 23.02.1947 e del 28.01.1951, impone di affermare che, avendo la
sentenza di usucapione efficacia meramente dichiarativa di un effetto prodottosi
ex lege, alla data di stipula del contratto di donazione della nuda proprietà in
favore del figlio NI con riserva di usufrutto in suo favore il donante
aveva già acquisito la proprietà per maturata usucapione Controparte_4
dei cespiti in questione dei quale poteva, dunque, liberamente disporre e che,
appunto, sono divenuti oggetto del rogito in Notar del 25.09.2006”. _2
12. L'accoglimento, al contrario, del motivo di appello sub 10 comporta la fondatezza del gravame inerente la dedotta nullità dell'atto di donazione, ma limitatamente al terreno di mq. 700.
A tale conclusione limitativa rispetto alla domanda dell'appellante di nullità
totale non osta il disposto dell'art. 1419 c.c., secondo la prospettazione prima enunciata al punto 9 in ordine al secondo motivo di gravame: infatti (Cass. 4 luglio
2023, n. 18794), “il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.,
esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile,
degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il
carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne
colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse
alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare
l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre
è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo
della nullità parziale all'intero contratto”. Prova che non è stata fornita dall'appellante, non emergendo neppure dal tenore della donazione quella interdipendenza.
13. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, con un parziale accoglimento delle domande originariamente svolte dalla odierna appellante,
ricorrono i presuposti per compensare per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi, ponendo a carico dell'appellato il residuo, liquidato, tenuto conto del valore della causa, nella seguente misura:
a) per il primo grado 1/3 degli esborsi e dei compensi liquidati dal Tribunale;
b) per il grado di appello 1/3 delle spese vive ed € 3.400,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 700,00, fase introduttiva €
500,00, fase di trattazione € 1.000,00, fase decisoria € 1.200,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 834/2019 R.G., sull'appello proposto da contro Parte_1 CP
, anche quale erede di e nei confronti di
[...] Controparte_4
e , eredi di Controparte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza del tribunale di Messina 30 Persona_1
novembre 2018, n. 2320:
1. dichiara la contumacia e di , quali eredi Controparte_2 Controparte_3
di Persona_1
2. accoglie l'appello nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado 3. accoglie parzialmente le domande originariamente proposte dalla
[...]
, rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_11
usucapione proposta in primo grado dagli originari convenuti CP_4
e limitatamente al terreno di circa 700 mq.
[...] TR
indicato quale corte annessa nell'atto di donazione del atto in Notar _2
del 25 settembre 2006;
4. Conseguentemente dichiara che gli originari convenuti (ed oggi CP
) non vantano nessun diritto opponibile all'appellante e a
[...] Per_1
sul predetto fondo;
[...]
5. Dichiara altresì la nullità dell'atto di donazione sub 3), limitatamente a tale terreno;
6. Compensa per due terzi le spese di lite dei due gradi di giudizio,
condannando l'appellato a pagare alla società TR
appellante il residuo, liquidato per il primo grado in 1/3 degli esborsi e dei compensi liquidati dal Tribunale;
per il grado di appello 1/3 delle spese vive ed € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
7. Nulla sulle spese riguardo i contumaci.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. NI Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 834/2019 R.G., posta in decisione con ordinanza del 17
giugno 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13
giugno 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, cod.fisc. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore p. t., dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Messina, Via Lenzi 4, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo
Marchetti (.CF. per procura in calce all'atto di appello, C.F._1
appellante contro
, nato ad [...] il [...], c.f. TR C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Saitta, per procura a margine
[...]
della comparsa di costituzione in appello, appellato e nei confronti di
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Controparte_2
e , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_3
cod.fisc. , eredi di , nato a C.F._4 Persona_1
RI (ME) il 14.05.1921, deceduto il 28 marzo 2011,
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 30 novembre 2018,
n. 2320 – “usucapione”.
Motivi della decisione
1. L'annosa controversia in esame trae origine dall'azione giudiziale promossa con citazione del 19 luglio 2007 innanzi al Tribunale di Messina dalla
[...]
e da , quale socio della Parte_1 Persona_1
suddetta società, nei confronti di e del di lui figlio Controparte_4
. TR
Con tale azione gli attori, premesso di essere comproprietari di un'ampia area sita in Alì Terme, contrada Bagni,
costituita dal fondo su cui sorge lo Stabilimento termale Granata – Cassibile, con aree ed immobili circostanti,
che con atto in Notar del 25 settembre 2006 _2 Controparte_4
aveva donato al figlio NI, riservandosene l'usufrutto, un “fabbricato di
vecchia costruzione ad una elevazione fuori terra, ed annessa corte di circa metri
quadri settecento di pertinenza, in catasto al fg. 8, part. 73, sub 1 e 2”, pur non essendone proprietario,
hanno formulato le seguenti richieste: a) ritenere e dichiarare che i convenuti non vantano nessun diritto opponibile agli istanti sul fondo in questione “ed in ogni caso sui settecento metri quadri
indicati quale corte annessa nell'atto di donazione”;
b) ritenere e dichiarare radicalmente nullo e/o annullabile e/o privo di efficacia giuridica e, comunque, inopponibile agli odierni attori l'atto pubblico di donazione.
2. Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno svolto domande
riconvenzionali “finalizzate alla declaratoria dell'accertamento del diritto di
proprietà in capo a del fondo indicato in comparsa di Controparte_4
costituzione perché acquistato con rogiti in Notar di Alì del 23.02.1947 Per_3
e del 28.01.1951 e, in subordine, per maturata usucapione già alla data dei due
rogiti e, conseguentemente, della conferma della validità dell'atto di donazione”.
3. A sua volta, gli attori, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
hanno chiesto la declaratoria in loro favore dell'usucapione del terreno oggetto di causa per essere stato posseduto per oltre quarant'anni dai loro danti causa e, successivamente, da loro stessi.
4. In esito a complessa istruttoria, il Tribunale di Messina, sulla base dei documenti prodotti, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e della prova testimoniale espletata, con sentenza 30 novembre 2018, n. 2320:
a) ha rigettato tutte le domande formulate dalla Parte_1 [...]
e da nei confronti di Parte_1 Persona_1 CP_4
e
[...] TR
b) ha accolto le domande riconvenzionali di cui ai nn. 4) e 6) della comparsa di risposta avanzate da e nei Controparte_4 TR
confronti della e di Parte_1 Per_1
e, per l'effetto,
[...]
c) ha accertato e dichiarato che già prima della Controparte_4
donazione, ha acquisito per usucapione la proprietà degli immobili indicati in quell'atto, distinti nel N.C.U. del Comune di Alì Terme al fg. 8, part.lla 73, sub
1, Via Italo Balbo, piano T, cat. A/6, cl. 2, vani 3, rendita catastale € 77,47 e part.lla 73, sub 2, Via Italo Balbo, piano T, cat. A/6, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale € 64,56, ed annessa corte;
d) ha, conseguentemente, accertato e dichiarato l'efficacia e la validità del contratto di donazione in Notar del 25 settembre 2006 in favore di _2
; TR
e) ha condannato gli originari attori a pagare le spese di lite ai convenuti.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze della c.t.u., ha intanto affermato che
➢ il convenuto non poteva essere riconosciuto Controparte_4
proprietario a titolo derivativo delle consistenze immobiliari successivamente donate al figlio , in quanto queste TR
erano sicuramente di proprietà degli eredi del Cav. e Controparte_5
successivi aventi causa, tra i quali, appunto, gli odierni attori.
➢ non avendo i convenuti dimostrato per tabulas la proprietà del suddetto compendio immobiliare, “non si comprenda sulla base di quale titolo
(dante causa di possa aver Persona_4 Controparte_4
disposto per testamento di un terreno ulteriore adiacente alla sua casa, così
consentendo a di entrarne in possesso e di Controparte_4
affermarne la titolarità”, donandolo, alfine, al figlio NI. Ne deriverebbe, pertanto, conclude il Tribunale, “la mancanza di titolarità, in
capo al convenuto del diritto di proprietà di quanto Controparte_4
donato all'altro convenuto, in quanto mai pervenutogli dai suoi danti causa”.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto provata la domanda riconvenzionale dei convenuti di loro acquisto per usucapione del bene in contesa, sulla base della prova testimoniale espletata;
ha altresì disatteso l'eccezione degli attori di insussistenza del necessario requisito della interversio possessionis, poiché sul fondo oggetto di causa esisteva un diritto reale di enfiteusi (sicché sarebbe stato necessario il mutamento dell'animus in capo a colui che aveva la materiale disponibilità del bene da quello di possessore che esercita un possesso corrispondente al diritto dell'enfiteuta a quello di possessore che esercita un possesso corrispondente al diritto del proprietario): ciò in quanto il c.t.u. aveva escluso che il terreno di circa 700 metri quadrati antistante la casa, rivendicato dai convenuti, rientrasse nella concessione del 1840 in enfiteusi perpetua in favore di (dante causa di e, quindi, di Persona_5 Persona_4
), mentre faceva parte dei beni concessi in enfiteusi con Controparte_4
rogito in Notar del 1914 ai germani e _6 CP_3 Parte_3
(v. pag. 12 della consulenza tecnica) ed il cui diritto di enfiteusi si era estinto per atto di affrancazione in Notar del 1928 con tutte le conseguenze in tema _6
di prova del possesso ad usucapionem: derivandone che, nel momento in cui il convenuto ha iniziato a possedere l'immobile, non può averlo posseduto con l'animus dell'enfiteuta – circostanza questa che, se comprovata, avrebbe reso necessaria l'interversione del possesso ai fini della declaratoria di usucapione del diritto di proprietà – bensì con l'animus del pieno proprietario, giusta appunto la presunzione relativa di cui all'art. 1141 c.c.
5. La sola società soccombente ha proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza, con accoglimento delle domande a suo tempo da essa svolte ed il rigetto delle riconvenzionali di controparte.
In giudizio si è costituito , anche quale erede del padre TR
, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, chiedendo Controparte_4
il rigetto del gravame.
6. Con ordinanza del 21 novembre 2023 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
essendo nelle Persona_1
more quest'ultimo deceduto, l'appellante ha notificato l'atto di integrazione ai di lui eredi, e di , dei quali deve dichiararsi la Controparte_2 Controparte_3
contumacia.
7. Con il primo motivo di appello, la società originaria attrice deduce l'erroneità della sentenza del Tribunale, per avere travisato le risultanze della c.t.u. e della prova testimoniale, nonché le prove documentali: in tal modo,
a) ha erroneamente ritenuto che le vicende circolatorie della titolarità dei beni individuati catastalmente al foglio 8, part. 73, sub 1) e sub 2 fossero le medesime che avevano riguardato i danti causa degli attori (sig.ri
); Parte_3
b) ha omesso di considerare che l'affrancazione realizzatasi con l'atto in Notar
del 1928 non aveva per nulla ad oggetto i beni immobili oggetto di _6
causa, i quali, anzi, erano gravati da quell'enfiteusi perpetua del 1840, negata in sentenza. Con la conseguenza che “sui beni individuati con i sub. 1 e 2 della part. 73 il
diritto di enfiteusi non spettasse affatto (come invece ipotizza il Tribunale) ai sig.ri
bensì al sig. e successivamente ai suoi aventi Parte_3 Persona_5
causa. E pertanto l'affrancazione realizzatasi con l'atto in Notar del 1928 _6
(preso specificamente in esame dal Tribunale) non aveva per nulla ad oggetto i
beni immobili sopra indicati (e non poteva, essendo intervenuto tra i canonici
e ed i germani )”. Ne deriva, a detta della società CP_6 CP_7 Parte_3
appellante, che, sulla base della rilevata necessità dell'interversio possessionis,
che i convenuti non avevano dimostrato ma nemmeno allegato, la sentenza avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale da questi ultimi proposta,
almeno per quanto riguarda(va) la proprietà degli immobili distinti nel N.C.U. del
Comune di Alì Terme al fg. 8, part.lla 73, sub 1, Via Italo Balbo, piano T, cat. A/6,
cl. 2, vani 3, rendita catastale € 77,47 e part.lla 73, sub 2, Via Italo Balbo, piano
T, cat. A/6, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale € 64,56, potendosi in subordine riconoscere l'usucapione al limite solo per l'annessa corte.
7.1 - La doglianza della società appellante, in sostanza, si incentra sulla asserita erroneità della ricostruzione effettuata dal c.t.u. delle vicende traslative dei vari beni insistenti nell'area dello stabilimento termale prima indicato e degli immobili (casa di vecchia costruzione e connessa corte di circa 700 mq.) in contesa.
8. E' opportuno premettere, sulla base della c.t.u. elaborata dall'ing.
[...]
, la descrizione dei luoghi oggetto di causa ed in particolare dei beni Per_7
oggetto della contestata donazione, per meglio comprendere le contrapposte prospettazioni e difese. Tali immobili “sono ubicati nel Comune di Ali' Terme all'interno di un'ampia area, compresa tra la via Francesco Crispi e la spiaggia,
su cui insistono più fabbricati costituenti nell'insieme lo stabilimento delle “Terme
Granata Cassibile”. Oggetto del presente giudizio è un immobile costituito da un
vecchio fabbricato diruto ad una elevazione f.t. e da un terreno adiacente,
ricadenti all'interno del suddetto stabilimento. Al predetto immobile si accede
dalla via Francesco Crispi (ex SS 114 o via Nazionale) attraverso un cancello ed
una susseguente stradella privata carrabile ricadenti entrambi su proprietà dei
”. Aggiunge il c.t.u. che “In catasto l'immobile, fabbricato con Parte_4
aggraffato terreno, è individuato al foglio di mappa 8 del Comune di Ali' Terme
dalla particella 83 (v. All.
1 - Stralcio foglio di mappa). Da accertamenti effettuati
presso l'Agenzia delle Entrate il fabbricato risulta censito al foglio 8 come segue
( v. All. 2 visure catastali e All. 3 - 4 planimetrie catastali) :
- part. 73 sub.1 – cat. A/6 – Classe 2 – 3 vani – piano T
- part. 73 sub.2– cat. A/6 – Classe 2 – 2,5 vani – piano T
intestati entrambi a 1) (14/10/1958) ( nuda proprietà per TR
1/1) 2) (22/10/1925 ) (usufrutto per 1000/1000) Il sub. 1 Controparte_4
corrisponde alla porzione di fabbricato lato mare, mentre il sub. 2 alla restante
porzione lato monte (v. All. 5). Il fabbricato ha una superficie di sedime pari a
circa 110 metri quadrati ed terreno una superficie di circa 700 mq., nell'insieme
confinano con terreno dello stabilimento delle “Terme Granata Cassibile”, con
spiaggia, con immobili altre ditte”.
8.1 – Osserva la Corte che alle pagg. 10 – 17 della relazione il c.t.u. ha analiticamente fatto riferimento ai vari atti di disposizione che hanno interessato gli immobili siti nell'area su cui insistono i beni in contesa, dal 1840 sino all'atto di acquisto dell'odierna appellante del 1972 e cioè:, atto in notar del 17 dicembre 1840, con il quale il Cav. A_
ha concesso in enfiteusi perpetuo al sig. , Controparte_5 Persona_5
che accetta per se, suoi eredi ed aventi causa “ palmi quaranta quadrati di terreno
esistente nel suo fondo nella contrada Bagni territorio della marina di Ali' (…)”;
atto in notar del 26 marzo 1896, con cui la signora A_
, in proprio e quale procuratore dei figli minori, ed i coniugi Parte_5
e vendono alla cinque Persona_9 Persona_10 CP_8 Parte_6
appezzamenti di terreno con tutti gli accessori e dipendenze tutto incluso e nulla
Pt_ escluso siti nella Marina di contrada Bagni attorno allo stabilimento balneare di proprietà di essa compratrice di Cassibile, ivi descritti;
CP_8
atto in notar del 28 giugno 1896, con cui i signori A_
e , danti causa del Cav. Persona_11 CP_5 CP_5
, vendono e trasferiscono alla Signora di Cassibile “il domino
[...] CP_8
diretto che si hanno in forza dell'atto di concessione originario del di diciassette
dicembre milleottocentoquaranta in Notar del fu ,con A_ Per_12
tutti i diritti e azioni che competono o competer possono ad essi alienanti Signori
giusta la concessione enfiteutica nascente dal sopradetto atto fatta a CP_5
del fu oggi rappresentato dai signori fu Persona_5 Per_13 Controparte_9
e ”; CP_4 Persona_4
atto in notar del 18 febbraio 1914, con il quale i Persona_14
reverendissimi SI e TR0 Persona_15
(danti causa per successione della di Cassibile) hanno concesso in CP_8
enfiteusi perpetua ai germani signori e i bagni CP_3 Parte_3
e caseggiati siti in Ali'' Marina provincia di Messina, con tutti i terreni, compresi attinenze e dipendenze di loro proprietà, ivi descritti;
atto in notar dell'8 dicembre 1928, con il quale i signori Persona_14 CP_3
e affrancano dai reverendissimi SI Canonici Parte_3
i beni oggetto dell'enfiteusi di cui all'atto TR0 Persona_15
del 18 febbraio 1914, divenendone pieni proprietari;
atto in notar del 29 dicembre 1972, con cui l'odierna Persona_16
appellante a ha acquistato dai signori Parte_7 Persona_1
Pt_ e i seguenti immobili siti nel Comune di in TR1
contrada Vallone Bagni e strada Nazionale: “un fabbricato terraneo e primo piano
posto ad ovest della via Nazionale Messina Catania, ed altri fabbricati terranei a
primo piano posti a est della via Nazionale predetta,ed un appezzamento di
terreno………………………che nell'insieme confinato a nord con casello
ferroviario e con spiaggia del mare, a sud con proprietà di con Parte_8
casa , con proprietà degli aventi causa di e con casa popolare, Per_5 CP2
ad est con la spiaggia del mare, ad ovest con la via Nazionale e rilevato
ferroviario. Essi immobili sono riportati - al Nuovo Catasto Edilizio Urbani di Ali'
Terme al foglio 8 part. 70 sub.1, sub. 2, sub,3 e sub.4 (a ovest della via Nazionale)
e part. 71-77-195-196-197-198-199-222 (ad est della via Nazionale) - nel Catasto
Terreni al foglio 8 part. 72 ed al foglio 2 part. 379”.
Il c.t.u. ha anche esaminato i titoli di proprietà succedutesi nel tempo riguardo la casa terranea rivendicata dagli appellati/originari convenuti (testamento in
Notar del 31 dicembre 1922, con cui la signora Persona_17 Per_4
fu GA (dante causa dell'originario convenuto )
[...] Controparte_4
dispone in vita dei suoi beni, lasciandone alcuni al figlio;
atto in notar CP_4
del 06 febbraio 1944; atto in notar del 23 Persona_18 Persona_18
febbraio 1947; atto in notar del 15 giugno 1950; atto in notar Persona_18 del 28 gennaio 1951), fino a giungere alla contestata donazione Persona_18
in notar del 25 settembre 2006, con cui il signor Persona_19 [...]
dona in nuda proprietà al proprio figlio la seguente CP_4 TR
consistenza immobiliare : “fabbricato di vecchia costruzione ad una elevazione
fuori terra ,sito in Ali' Terme, contrada Bagni, formato da quattro vani, accessori
ed annessa corte di circa metri quadrati settecento di pertinenza esclusiva,
nell'insieme confinante con terreno dei Bagno Granata Cassibile da due lati,
spiaggia del mare, proprietà e proprietà aventi causa . Nel Pt_9 Parte_8
Catasto fabbricati del Comune di Ali' Terme al foglio 8 particelle - 73 sub. 1,via
Italo Balbo,piano T,cat. A/6,cl 2,vani 3, rendita catastale 77,47;- 73 sub. 2,via Italo
Balbo,piano T,cat. A/6,cl 2,vani 2,5, rendita catastale 64,53. Nell'atto viene riportato “….. all'immobile in oggetto si accede ab immemorabile dalla via
Nazionale (oggi via Crispi) attraverso il cancello che ricade su proprietà dei
[...]
e la susseguente stradella privata carrabile ricadente in gran TR3
parte sul detto terreno ed in parte sulla corte annessa al fabbricato in oggetto,
con ogni conseguente servitù attiva e passiva”. Ed ancora “la parte donante
………..dichiara che quanto donato è ad essa pervenuto in parte per atto di
Pt_ compravendita ricevuto dal notaio di del 23/02/1947 Persona_18
registrato …………, in parte per atto di compravendita ricevuto dal notaio
Pt_
di del 28/01/1951 e successivo atto di rettifica da me notaio Persona_18
ricevuto in data 8/08/2006 ……………..”.
Il c.t.u. ha anche esaminato la sentenza della Corte d'Appello di Catania
n.1810 del 14 dicembre 1931, con cui gli appellanti , Controparte_9 Per_4
, , vengono condannati “a far
[...] TR Controparte_4
demolire due piccole stalle ed a rimuovere due concimaie costruiti nel fondo spettante in proprietà ai suddetti fratelli in contrada Bagni di Ali' Parte_3
Marina e fuori dai quaranta palmi del terreno concesso in enfiteusi da CP_5
a con l'atto del 17 dicembre 1840………”.
[...] Persona_5
8.2 - Sulla base dell'esame dei superiori titoli, il c.t.u. ha concluso il terreno di circa 700 metri quadrati antistante la casa, rivendicato dai convenuti, non rientra nella concessione in enfiteusi perpetuo del 1840: ciò in quanto, premesso che la casa terranea oggetto di causa, costruita sul fondo concesso in enfiteusi perpetuo, cosi come previsto nel contratto del 1840, è passata per successione dall'enfiteuta a (coniugata e dante causa degli Persona_4 CP_4
originari convenuti), il terreno di mq 106 concesso in enfiteusi perpetuo con l'atto del 1840 viene a coincidere, sulla base delle planimetrie catastali, con l'area di sedime della casa terranea, oggi diruta, pari a circa 110 metri quadrati: ne consegue, per il c.t.u., che “non è comprensibile come la signora Per_4
possa avere disposto con il testamento del 1922 anche di ulteriore
[...]
terreno adiacente alla casa, salvo che per quest'ultimo terreno non le sia
pervenuto con altro titolo non prodotto agli atti di causa”.
8.2 – Le superiori conclusioni, a giudizio della Corte, sono del tutto condivisibili, in quanto traggono legittimo spunto dall'esame analitico dei vari atti dispositivi acquisiti alla causa, correttamente valutate nel loro contenuto, anche in via comparativa, senza che emergano vizi logici o aporie motivazionali.
Peraltro, lo stesso c.t.u. ha adeguatamente risposto alle osservazioni mosse non già dalla originaria attrice, oggi appellante (che nessuna contestazione risulta avere mosso alla relazione peritale) ma dal legale del , ribadendo Parte_10
comunque le conclusioni prima enunciate.
8.3 – In tale contesto, il motivo di appello si appalesa generico, omettendo una puntuale critica alla articolata relazione del c.t.u., recepita in sentenza, limitandosi ad affermare che “Appare dunque di tutta evidenza che sui beni individuati con i
sub. 1 e 2 della part. 73 il diritto di enfiteusi non spettasse affatto (come invece
ipotizza il Tribunale) ai sig.ri bensì al sig. e Parte_3 Persona_5
successivamente ai suoi aventi causa. E pertanto l'affrancazione realizzatasi con
l'atto in Notar del 1928 (preso specificamente in esame dal Tribunale) _6
non aveva per nulla ad oggetto i beni immobili sopra indicati (e non poteva,
essendo intervenuto tra i canonici e ed i germani )”. CP_6 CP_7 Parte_3
9. Con il secondo motivo di gravame, la società si duole che il Tribunale
abbia rigettato la sua domanda di nullità dell'atto di donazione in Notar del _2
25 settembre 2006, assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui,
avendo accertato il maturarsi dell'usucapione in capo al sig. Controparte_4
(esclusivamente) per una parte dei beni controversi (nella sostanza la corte annessa al fabbricato rispetto alla quale solamente un siffatto acquisto è
ammissibile), ha ritenuto che tale accertamento potesse salvaguardare la validità
(seppure solo parziale) dell'atto di donazione in Notar _2
Al riguardo, premesso che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui,
sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa” (così Cass.
Sez. Un. 15/3/2016 n. 5068), l'appellante assume che, avendo “il donante (...)
preso in considerazione il fabbricato insieme alla corte, quale unico bene, non è
ipotizzabile che la nullità colpisca solamente il trasferimento del fabbricato e non
anche il terreno annesso”, a mente dell'art. 1419 c.c.
In conclusione, “il Tribunale piuttosto che statuire “l'efficacia e la validità del
contratto di donazione in Notar del 25.09.2006 in favore di _2 CP ” avrebbe dovuto invece, premesso il rigetto della domanda
[...]
riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti almeno per quel che
concerneva il fabbricato sopra individuato, dichiarare l'atto di donazione in Notar
del 25/9/2006 integralmente nullo perché, avendo ad oggetto un bene _2
(almeno in parte) altrui ma, nonostante ciò, considerato dalle parti unitariamente,
era insuscettibile di essere reputato (anche solo) parzialmente valido ai sensi
dell'art. 1419 c.c.”.
A giudizio della Corte, è evidente che deve preliminarmente esaminarsi l'appello inerente l'asseritamente erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti
10. Infatti, con il terzo motivo di impugnazione, si censura la sentenza gravata per insussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità del possesso utile ad usucapire, “non essendo sufficiente la prova del mero utilizzo
e godimento del bene (riferibile ad esempio a qualsiasi titolare di un diritto
personale di godimento, quale è il conduttore, mero detentore) che, a ben vedere,
costituisce l'esito del tutto limitato dell'escussione dei testi. Laddove, viceversa,
il possesso uti dominus importa l'onere di provare l'esercizio di un potere tale da
dimostrare all'esterno una piena signoria sulla cosa, e quindi, ad esempio, l'aver
svolto lavori di ordinaria e soprattutto straordinaria manutenzione sul bene, di
aver apposto delle serrature, di aver pagato le tasse relative all'immobile, di aver
intestato a sè le utenze, di aver recintato e chiuso i beni reclamati, in modo tale
da rendere noto all'esterno, facendolo apparire in modo inequivoco, il dominio
diretto sulla cosa”. Prova che, a detta della società appellante, non è stata fornita dalle controparti. 10.1 – In punto di diritto, va precisato che, se è vero che (Cass. 22 agosto
2022, n. 25095) in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di
"animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza;
è altresì vero che (Cass. 5 marzo
2020, n. 6123) occorre che l'attività materiale di chi ha un rapporto di fatto con il bene, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus”.
E', quindi, necessario provare, sotto il profilo materiale, l'aver esercitato sul bene un'attività continuativa idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene stesso, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. 20
gennaio 2022, n. 1796, secondo cui non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" di un fondo agricolo la sua mera coltivazione, mentre la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più
rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios"
e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto).
Peraltro, sul presupposto che sul terreno oggetto di causa l'originaria enfiteusi sia venuta meno per affrancazione, può valere a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene la condotta del possessore ogni qualvolta il rapporto instauratosi da lì in avanti tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi", ossia dalla riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale, anziché ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio (Cass. 20 novembre 2020, n. 26521).
10.2 – Ciò posto in diritto, osserva la Corte che:
Il teste parente dei convenuti, ha dichiarato che lo zio Testimone_1 [...]
e prima di lui i genitori dello stesso abitavano il fabbricato almeno dal CP_4
1946 e che sul terreno in esame – la cui pulizia era effettuata dal convenuto -
venivano distese le reti da pesca e che il fondo non era “frequentato” da terzi:
pertanto, se può ritenersi provato un possesso pieno per la casa, quanto al terreno la semplice pulizia e l'uso descritto da teste esprimono elementi non univoci. Ha altresì dichiarato che anche quando il si trasferì con i CP_4
figli già grandi in un altro immobile, chiudendo quello oggetto di causa, aveva continuato ad utilizzarlo per ricoverarvi attrezzature per il mare. Qui, a giudizio della Corte, non é stato chiarito il dato temporale, ma è significativo che il teste si riferisca alla casa, utilizzata come deposito, ma anche se il riferimento fosse al terreno, il concreto uso dichiarato è troppo generico e non significante.
Il teste nipote di , ha riferito di Testimone_2 Controparte_4
aver abitato nell'immobile oggetto di causa dal 1958 al 1965/66 circa e che sua madre, , era nata in [...]immobile e lì aveva vissuto. Ha Persona_20
dichiarato che il terreno veniva utilizzato come passaggio per giungere al mare e di essere a conoscenza che lo zio aveva vissuto in quell'immobile con la sua famiglia sino a quando non si era trasferito in altro immobile. Ha riferito che al terreno in questione si accede da un cancello lato strada e, almeno fino ad una certa epoca, anche dal lato del mare e che la barca veniva tenuta sul piazzale antistante la casa in caso di mareggiate. Anche tali dichiarazioni non appaiono significative, risultando dalle stesse un uso del terreno (accessibile anche lato mare, senza specificazione dell'esistenza su tale parte di una chiusura) come mero passaggio o come ricovero episodico per la barca.
Il teste , conoscente di da circa Testimone_3 Controparte_4
sessant'anni, ha dichiarato che la famiglia di origine della parte aveva sempre vissuto nell'immobile davanti al quale c'è un terreno del quale non ha saputo indicare l'estensione e delle cui chiavi del cancello di accesso i CP_4
possedevano e sono tutt'ora in possesso. Ha riferito che il terreno antistante veniva, di tanto in tanto, ripulito dal che vi ricoverava i propri CP_4
attrezzi da pesca e la propria autovettura. Ha ricordato che al terreno in questione in passato si poteva accedere anche dal lato del mare fino a quando non è stata realizzata una recinzione che separava il terreno dalla spiaggia. Le superiori dichiarazioni sono rilevanti, perché intanto confermano un utilizzo del terreno con attività non univocamente esprimenti una volontà di usarne come proprietario ed escludendo altri e ribadiscono che l'accesso dal mare era libero, sino a quanto
(in un momento non determinato) era stata apposta una recinzione.
10.3 – Tenendo presenti i principi in diritto prima enunciato, ritiene la Corte che le prove raccolte siano del tutto inidonee a fondare la prova del possesso del terreno di 700 mq. utile ad usucapirlo (a differenza della casa terrana), sicché la motivazione resa sul punto dal Tribunale (“Alla luce delle deposizioni testimoniali
e delle argomentazioni in diritto sopra esposte della cui credibilità non vi è ragione
di dubitare emerge la prova di un rapporto materiale, continuato ed
ultraventennale, sia dei genitori di sia di quest'ultimo con Controparte_4
l'immobile ed il terreno in esame che, unitamente alla presunzione relativa di
animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c. non superata da prova contraria,
consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione”)
appare debole ed incongrua rispetto al compendio probatorio in atti. 10.4 – Si aggiunga che il c.t.u. ha accertato che il fabbricato era diruto e che il terreno in questione si presentava incolto, come emerge anche dalle foto allegate alla relazione.
10.5 - Sotto tale profilo l'appello va accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla
, deve rigettarsi la domanda Parte_11
riconvenzionale di usucapione proposta in primo grado dagli originari convenuti e , limitatamente al terreno di circa 700 Controparte_4 TR
mq. indicato quale corte annessa nell'atto di donazione del atto in Notar _2
del 25 settembre 2006, e deve conseguentemente dichiararsi che gli originari convenuti (ed oggi ) non vantano nessun diritto opponibile TR
all'appellante e a sul predetto fondo. Persona_1
11. La suddetta conclusione sterilizza ed assorbe la questione sollevata dall'appellante, secondo cui sussisterebbe un altro motivo di nullità della donazione: avendo il Tribunale rigettato la domanda di rivendica dei , Parte_10
per difetto di titoli di proprietà, se (come ha statuito il Tribunale) il sig.
[...]
è divenuto proprietario della consistenza immobiliare per cui è causa CP_4
solo in virtù della sentenza appellata, non poteva di sicuro validamente disporre mediante donazione del bene altrui, sicché anche in virtù di questo rilievo dovrebbe affermarsi la nullità del relativo atto (non potendosi, peraltro, applicare alla specie gli artt. 1478 e 1480 c.c., disposizioni queste riferibili unicamente alla ipotesi della compravendita).
In realtà, quanto meno per la casa, il Tribunale ha correttamente affermato che
“la lunga ed ininterrotta durata ultraventennale del possesso di CP_4 (…) a partire, quantomeno, dalla stipula dei due rogiti in Notar
[...] Per_3
di Alì del 23.02.1947 e del 28.01.1951, impone di affermare che, avendo la
sentenza di usucapione efficacia meramente dichiarativa di un effetto prodottosi
ex lege, alla data di stipula del contratto di donazione della nuda proprietà in
favore del figlio NI con riserva di usufrutto in suo favore il donante
aveva già acquisito la proprietà per maturata usucapione Controparte_4
dei cespiti in questione dei quale poteva, dunque, liberamente disporre e che,
appunto, sono divenuti oggetto del rogito in Notar del 25.09.2006”. _2
12. L'accoglimento, al contrario, del motivo di appello sub 10 comporta la fondatezza del gravame inerente la dedotta nullità dell'atto di donazione, ma limitatamente al terreno di mq. 700.
A tale conclusione limitativa rispetto alla domanda dell'appellante di nullità
totale non osta il disposto dell'art. 1419 c.c., secondo la prospettazione prima enunciata al punto 9 in ordine al secondo motivo di gravame: infatti (Cass. 4 luglio
2023, n. 18794), “il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.,
esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile,
degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il
carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne
colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse
alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare
l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre
è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo
della nullità parziale all'intero contratto”. Prova che non è stata fornita dall'appellante, non emergendo neppure dal tenore della donazione quella interdipendenza.
13. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, con un parziale accoglimento delle domande originariamente svolte dalla odierna appellante,
ricorrono i presuposti per compensare per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi, ponendo a carico dell'appellato il residuo, liquidato, tenuto conto del valore della causa, nella seguente misura:
a) per il primo grado 1/3 degli esborsi e dei compensi liquidati dal Tribunale;
b) per il grado di appello 1/3 delle spese vive ed € 3.400,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 700,00, fase introduttiva €
500,00, fase di trattazione € 1.000,00, fase decisoria € 1.200,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 834/2019 R.G., sull'appello proposto da contro Parte_1 CP
, anche quale erede di e nei confronti di
[...] Controparte_4
e , eredi di Controparte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza del tribunale di Messina 30 Persona_1
novembre 2018, n. 2320:
1. dichiara la contumacia e di , quali eredi Controparte_2 Controparte_3
di Persona_1
2. accoglie l'appello nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado 3. accoglie parzialmente le domande originariamente proposte dalla
[...]
, rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_11
usucapione proposta in primo grado dagli originari convenuti CP_4
e limitatamente al terreno di circa 700 mq.
[...] TR
indicato quale corte annessa nell'atto di donazione del atto in Notar _2
del 25 settembre 2006;
4. Conseguentemente dichiara che gli originari convenuti (ed oggi CP
) non vantano nessun diritto opponibile all'appellante e a
[...] Per_1
sul predetto fondo;
[...]
5. Dichiara altresì la nullità dell'atto di donazione sub 3), limitatamente a tale terreno;
6. Compensa per due terzi le spese di lite dei due gradi di giudizio,
condannando l'appellato a pagare alla società TR
appellante il residuo, liquidato per il primo grado in 1/3 degli esborsi e dei compensi liquidati dal Tribunale;
per il grado di appello 1/3 delle spese vive ed € 3.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
7. Nulla sulle spese riguardo i contumaci.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)