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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6775/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 VALDOBBIADENE (TV), il 13/08/1978
e
(c.f. , nato/a a VALDOBBIADENE Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. CHIARA GALLINA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 20/11/2024, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in
2 tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 13/08/1978 Parte_1 e
, nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 20/06/1982, Parte_2 uniti in matrimonio il 04/09/2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (TV) dell'anno 2010 n. 5, Parte I, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato Per_1 prevalentemente presso la mamma, con la quale manterrà la residenza.
5. Il figlio maggiorenne è economicamente autosufficiente. Per_2
6. La casa familiare, situata in Crocetta del Montello (TV), di comune proprietà delle parti, è assegnata alla signora Signori.
7. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio.
I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informa-zioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra e l'altro genitore, ad Per_1 informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico del figlio. Il padre potrà trascorrere con del tempo, nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici ed extracurricolari del ragazzo.
In particolare, il signor terrà con sé a fine settimana alternati: Pt_1 Per_1
- finchè frequenterà la scuola secondaria di primo grado il padre terrà Per_1 con sé il figlio dal venerdì sera alla domenica sera;
- quando frequenterà la scuola secondaria di secondo grado il padre Per_1 terrà con sé il figlio dal sabato all'uscita da scuola e fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alla casa familiare.
inoltre, trascorrerà con il padre la sera del mercoledì dalle ore 18.30 e Per_1 la notte tra mercoledì e giovedì; il giovedì mattina il padre ne curerà
l'accompagnamento a scuola.
3 Entrambi i coniugi, nei giorni di loro spettanza, consentiranno all'altro genitore almeno due video-chiamate e/o chiamate per interagire con il figlio.
Durante il periodo estivo, trascorrerà almeno due settimane anche non Per_1 consecutive di vacanza con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre;
i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio i periodi di competenza. trascorrerà i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal Per_1
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, nel rispetto dei suoi impegni. trascorrerà con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il Per_1 giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
I genitori alterneranno negli anni i ponti da calendario da trascorrere con il figlio
(1° novembre;
25 aprile;
1° maggio etc.).
I genitori concordano che i compleanni di verranno trascorsi con Per_1 entrambi i genitori salvo imprevisti.
Mentre per il compleanno del genitore si conviene che ciascun genitore trascorrerà il suo compleanno con il figlio anche se non dovesse risultare dalla settimana di spettanza dalle ore 19.30 alle ore 22.00.
8. I coniugi provvederanno in misura diretta al mantenimento di Per_1
9. Mensilmente ciascuno dei coniugi verserà su conto corrente cointestato l'importo di Euro 500,00 per provvedere al pagamento del mutuo cointestato, alle spese di mantenimento dell'abitazione e quale anticipo delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di Per_1
Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo schema indicato dal Protocollo per il Processo in materia di famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia.
10. I coniugi convengono inoltre che, qualora il figlio maggiore Per_2 desiderasse riprendere il percorso di studi, entrambi concorreranno in eguale misura ai relativi costi.
11. L'importo dell'assegno unico ed universale per figli sarà richiesto dal signor e corrisposto al 100% alla signora Signori;
attualmente l'importo Pt_1 dell'assegno unico ed universale ammonta ad Euro 233,50.
12. Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
13. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economico e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi -dichiarando di essere indipendenti ed economicamente autonomi- hanno stabilito che provvederanno, ciascuno per la propria quota (50%), al pagamento del mutuo cointestato, sino all'estinzione dello stesso.
14. I signori e Signori valuteranno poi l'opportunità di procedere alla Pt_1 vendita dell'immobile di comune proprietà a terzi o la cessione della quota di proprietà al comproprietario”;
4 10. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
11. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
12. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
13. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 20/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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