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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10024/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 04/07/1983 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Nicola Fumo e ID LA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP.
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile anche se solo con decorrenza dal 17.4.2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, ci si riporta alle seguenti voci tabellari, di cui al DM del 5/2/1992: - Cod.9310 - Parte_2
DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO OL E IPERLIPIDEMIA O CON
CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) 51-60%:
Tale codice va applicato per il diabete mellito di tipo 2 in scarso compenso glico metabolico (i valori presenti agli atti di causa dell'emoglobina glicata sono 11,6 e 15,00) e con complicanze angiopatiche (retinopatia diabetica) e neuropetiche (neuropatia periferica); per tale patologia appare giustificato il riconoscimento di una percentuale del
60%. - Cod.7105 - OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E
2 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31-40%: tale codice va applicato per l'obesità
(BMI 34.7) in cui si possono inglobare gli esiti della frattura del terzo distale dell'omero dx.
Per tale patologia appare giustificato il riconoscimento di una percentuale del 30%. - Cod.
2207 NEVROSI ANSIOSA 15%: tale codice va applicato per lo stato ansioso. Per tale patologia va riconosciuta una percentuale del 15%. Partendo da tali valori ed applicando il calcolo riduzionistico che trova applicazione nei casi di menomazioni coesistenti, le infermità invalidanti di cui sopra comportano allo stato una compromissione della capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 76%. Tale beneficio può retrodatarsi all'aprile 2024, ossia dalla data della precedente visita per ATP, dalla quale si evince già un BMI di 34.7, ma non risulta considerata dal collega l'obesità ai fini del calcolo. Pertanto, in definitiva, sussistono elementi medico-legali sufficienti per ritenere il paziente beneficiario dell'assegno di invalidità civile a far data dal 17/04/2024. Inoltre in virtù della possibile evoluzione in senso migliorativo dell'attuale quadro clinico si ritiene opportuno prevedere una revisione a 24 mesi dalla data della CTU.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 76 % a decorrere dal 17.4.2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
3 CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Pt_1
invalido al 76% partire dal 17.4.2024;
[...]
b) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 01/10/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10024/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 04/07/1983 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI PUORTO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Nicola Fumo e ID LA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP.
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di invalidità civile anche se solo con decorrenza dal 17.4.2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, ci si riporta alle seguenti voci tabellari, di cui al DM del 5/2/1992: - Cod.9310 - Parte_2
DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO OL E IPERLIPIDEMIA O CON
CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) 51-60%:
Tale codice va applicato per il diabete mellito di tipo 2 in scarso compenso glico metabolico (i valori presenti agli atti di causa dell'emoglobina glicata sono 11,6 e 15,00) e con complicanze angiopatiche (retinopatia diabetica) e neuropetiche (neuropatia periferica); per tale patologia appare giustificato il riconoscimento di una percentuale del
60%. - Cod.7105 - OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E
2 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31-40%: tale codice va applicato per l'obesità
(BMI 34.7) in cui si possono inglobare gli esiti della frattura del terzo distale dell'omero dx.
Per tale patologia appare giustificato il riconoscimento di una percentuale del 30%. - Cod.
2207 NEVROSI ANSIOSA 15%: tale codice va applicato per lo stato ansioso. Per tale patologia va riconosciuta una percentuale del 15%. Partendo da tali valori ed applicando il calcolo riduzionistico che trova applicazione nei casi di menomazioni coesistenti, le infermità invalidanti di cui sopra comportano allo stato una compromissione della capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 76%. Tale beneficio può retrodatarsi all'aprile 2024, ossia dalla data della precedente visita per ATP, dalla quale si evince già un BMI di 34.7, ma non risulta considerata dal collega l'obesità ai fini del calcolo. Pertanto, in definitiva, sussistono elementi medico-legali sufficienti per ritenere il paziente beneficiario dell'assegno di invalidità civile a far data dal 17/04/2024. Inoltre in virtù della possibile evoluzione in senso migliorativo dell'attuale quadro clinico si ritiene opportuno prevedere una revisione a 24 mesi dalla data della CTU.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 76 % a decorrere dal 17.4.2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
3 CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Pt_1
invalido al 76% partire dal 17.4.2024;
[...]
b) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 01/10/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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