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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 30/01 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 354/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via Francavilla, n. 2, cod. fisc. domiciliata presso lo CodiceFiscale_1
studio degli Avv.ti Giuseppe e Francesco Trischitta (C.F. - C.F._2
- pec ), sito in C.F._3 Email_1
Messina, Corso Cavour, n. 106, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, C C.F. PEC , in C.F._4 Email_2
virtù di mandato generale alle liti del 23.01.2023 rep. 37590/7131 a rogito del
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Per_1 dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria 1 CP_1
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2024 la ricorrente esponeva di aver presentato in data 26.07.2022, istanza all' al fine di ottenere l'indennità di CP_1
accompagnamento ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92; che in data 16.09.2022, la ricorrente è stata visitata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, la quale ha comunicato di averle riconosciuto una percentuale d'invalidità del 100% e lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1, L. n. 104/92, negandole, il diritto all'indennità di accompagnamento ed i benefici di cui al comma 3 del suddetto articolo;
- che, pertanto, incardinato il giudizio ex art. 445-bis, c.p.c., RG. n. 1361/2023, istruito dal Giudice Dott. Domenico Condello, chiedeva di nominare un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della sig.ra ad avere riconosciuto il diritto all'indennità Parte_1 di accompagnamento ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 con decorrenza dalla data del 27.07.2022 di presentazione della domanda amministrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento oltre C.P.A. ed
I.V.A., da distrarre in favore dei procuratori anticipatari e distrattari;
Disposta la CTU medico legale, veniva nominata CTU la Dott.ssa dopo Per_2
aver sottoposto la ricorrente ad a visita medico legale, con pec del 02.11.2023 ha comunicato alle parti la bozza della ctu, con la quale ha accertato che non sussistono i requisiti per riconoscere l'indennità di accompagnamento alla ricorrente, ed ha riconosciuto i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92; che in data 22.12.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Eccepiva la nullità o, comunque, l'illegittimità della ctu redatta nel procedimento per ATP, in quanto la consulente, Dott. ha espletato le operazioni Per_2
peritali, quali la redazione delle scale ADL e IADL, senza la partecipazione delle parti e non ha considerato le note alla bozza formulate dalla ricorrente, omettendo, di conseguenza, di rispondere ai quesiti della sig.ra inoltre, il ctu ha omesso Pt_1
2 di allegare alla sua relazione le scale ADL e IADL, rendendo impossibile per la ricorrente poter comprendere come sia stato effettuato il procedimento, siano state date le valutazioni e, soprattutto, quali siano state le tipologie di attività considerate.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, ritenere e dichiarare che la sig.ra , a causa delle gravissime infermità di cui è affetta, Parte_1
ha diritto, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, ad avere riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa, il diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_ Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20.03.2024 chiedendo di dichiarare in via preliminare inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata, in data 20.08.2024 la CTU, Questo Giudice, con ordinanza del
13/11/2024 disponeva, sulla base delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nelle note a trattazione scritta del 17/10/2024 , in merito alla decorrenza del beneficio riconosciuto, che il Ctu Dott. fornisse specifici Persona_3
chiarimenti sulle eccezioni sollevate.
Depositati, in data 04/12/2024, i chiarimenti redatti dal Ctu Dott.
[...]
in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito Per_3
telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata e i chiarimenti forniti dal Dott.
[...]
non lasciano dubbi, sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per Per_3
la concessione dell'indennità di accompagnamento, e dei benefici di cui alle legge
104/92 art.3 comma 1 e 3 sia pure a decorrere dal gennaio 2024 .
3 Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito ha accertato che la ricorrente è affetta da : “ esiti di impianto protesico ginocchio bilaterale in poliartrosi a severa grave incidenza funzionale, in soggetto con esito di K mammario dx operato in terapia ormonale, cardiopatia ipertensiva, e sdr ansioso-depressiva reattiva”
Affermando, altresì, nei chiarimenti forniti nella relazione depositata in data
04/12/2024 che: “ ritengo che alla luce della documentazione sanitaria prodotta non si evincono certificazioni che attestino la gravità del quadro clinico con altrettanta gravità nella ripercussione funzionale in epoca antecedente alla data del Gennaio 2024, per ciò che concerne la documentazione medica evidenziata dal procuratore legale parte ricorrente, è già stata esaminata e prodotta in CTU,
e ribadisco che evidenziano patologie croniche con ripercussioni funzionali tali da non evidenziare una gravità tale da poter giustificare un accompagnatore costante in quanto impossibilitata ad attendere ai più elementari atti della vita quotidiana sia in senso relazionale che personale, per la possibilità di una capacità motoria limitata , ma tutto sommato conservata( eventualmente aiutata da un appoggio) ed capacità cognitiva conservata, patologie internistiche in trattamento farmacologico con discreto stato di compenso attuale. Per quanto riguarda il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 si può affermare che le diverse patologie poste in diagnosi, determinano ripercussioni funzionali tali da ridurne l'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera sia in quella di relazione così come previsto dall'art. 3 comma 1e 3. Pertanto confermo le considerazione mediche, la diagnosi e il giudizio sopra definito, ossia, la capacità psicofisica della
IG.ra non sia sufficiente per garantire il compimento degli Parte_2
atti quotidiani della vita come garantire una sufficiente mobilità, compatibilmente con l'età e la necessità ad esse collegate, ne deriva che tale giudizio debba essere riconosciuto con decorrenza dalla data di Gennaio 2024”.
E' condivisibile ed esaustivo il parere formulato dal consulente nella Ctu e nei chiarimenti, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti,
4 ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la
IG.ra possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento ed dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 sia pur a decorrere dal mese di gennaio 2024 ;
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio relative alla fase sommaria, mentre le spese giudiziali relative al presente giudizio di merito, vista l'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, giustifica la compensazione tra le parti dei due/terzi delle spese ,ponendo la restante quota un terzo a carico
CP_ dell' e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.
Trischitta Giuseppe e Trischitta Francesco , sussistendo le dichiarazioni di rito. CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 20.01.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del
CP_ 10.03.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la IG.ra Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità
[...]
di accompagnamento ed ai benefici della legge 104/92 art.3 comma 1 e 3 a decorrere dal gennaio 2024;
5 CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali relative al presente giudizio di merito, che liquida, già ridotte, in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Giuseppe Trischitta
e Trischitta Francesco, compensando tra le parti due/terzi delle spese e liquidando un terzo delle spese di lite del presente giudizio;
- compensa integralmente le spese giudiziali relative alla fase di Atp;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 31 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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