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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
1910 /2024 R.G.
All'udienza del 09/12/2025 alle ore 10.09, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. DI GIROLAMO ANGELO CORRADO per parte attrice opponente Parte_1
l'Avv. SPANO' ANTONIO per parte convenuta opposta IN PERSONA Controparte_1
DEL'AMMINISTRATORE PROF. FRANCESCO RICCI
entrambe le parti chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Di Girolamo conclude e discute la causa riportandosi ai motivi di opposizione e chiedendo l'accoglimento degli stessi con revoca del d.i., per come ribadito in note conclusive.
L'Avv. Spanò si riporta ai propri scritti difensivi, insiste per il rigetto della promossa opposizione, destituita di alcun fondamento per come evidenziato in note conclusive.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 18.23, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1910/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. in materia di condominio vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo C.F._1
del giudizio, dall'Avv. DI GIROLAMO ANGELO CORRADO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
c.f. , in persona dell'amministratore Prof. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Ricci, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Sparta e dall'Avv. Antonio
Spanò, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che tutte le somme dovute per contributi condominiali scaduti fino al 2019 sono prescritti ai sensi dell'art. 2948 c. c. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. in relazione all'art. 1129 c. c. e 63 disp. att. c.c., non avendo provato il l'esistenza CP_1
del credito per non aver prodotto tutta la richiesta documentazione per ogni singolo esercizio in cui sarebbe maturato il credito. In subordine revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che il non ha provato l'esistenza del credito per gli esercizi anteriori al 2023, CP_1
fatta salva l'eccezione di prescrizione per gli esercizi anteriori al 2019. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che il non ha provato l'esistenza del credito per CP_1
gli esercizi anteriori al 2023, fatta salva l'eccezione di prescrizione per gli esercizi anteriori al 2019; vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo n.454/24 emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, confermare il suddetto provvedimento monitorio nella sua interezza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, nella quale vibratamente si insiste: ritenere e dichiarare, per motivi esposti in narrativa, infondata in fatto e diritto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.454/24 emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, confermare il suddetto provvedimento monitorio nella sua interezza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio parte opponente lamenta l'avvenuta prescrizione del credito ingiunto, rappresentando innanzitutto le lacune contenute nel ricorso monitorio, laddove, a fronte del complessivo importo quantificato in € 18.457,13, parte ingiungente non distingue tra spese ordinarie e spese straordinarie.
Eccepisce pertanto l'avvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., di tutte le somme dovute sino all'anno 2019.
Contesta poi la sussistenza ed ammontare del credito ingiunto rilevando la carenza probatoria e l'inidoneità dei documenti allegati dalla controparte a fornire il necessario riscontro al quantum azionato,
rilevando che la copia prodotta della delibera assembleare non consentirebbe di verificare l'effettiva ricorrenza del numero legale per la sua valida costituzione, il rispetto dei requisiti di validità della convocazione, sia con riguardo ai destinatari sia con riguardo ai contenuti e requisiti di chiarezza dell'ordine del giorno delle materie da trattare. Per tali motivi, previa revoca della immediata esecutività concessa in sede di emissione del d.i., chiede annullarsi il titolo giudiziale.
L'opposto condominio ha contestato gli assunti avversari rilevandone l'infondatezza, con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, tenuto conto che gli oneri condominiali rimasti impagati sarebbero stati riportati nei bilanci anno per anno, via via approvati dall'assemblea condominiale, valendo ciò come atto interruttivo del termine di prescrizione e, evidenziando l'inammissibilità degli eccepiti vizi delle delibere condominiali, questioni improponibili in sede di opposizione a d.i.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione, dopo alcuni rinvii concessi al fine di dirimere bonariamente la controversia.
********
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ. 17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05;
15186/03; 6663/02).
Instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica dunque alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Ciò premesso, le doglienze di parte opponente si fondano su una non debenza delle somme, relative a quote condominiali, perché prescritti e, comunque, poiché in parte inerenti a morosità pregresse imputabili al dante causa.
Invero, ogni credito è soggetto a un termine di prescrizione, ossia un periodo di tempo decorso il quale, ove il suo titolare non lo abbia esercitato, esso si estingue comportando la piena liberazione del debitore, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di adempimento;
ai sensi dell'art. 2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quanto il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Il termine di prescrizione è determinato dalla legge e può essere ordinario, cioè decennale ex art. 2946
c.c., ovvero breve, vale a dire di cinque anni, a seconda della tipologia di credito considerata.
Accanto a detti termini di prescrizione sussistono poi talune eccezioni previste dal legislatore per specifiche tipologie di obbligazioni. In ogni caso, la prescrizione mira a stabilire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che le situazioni obbligatorie si protraggano all'infinito, in assenza di un contegno del suo titolare tale da mostrare interesse alla loro definizione.
Per quanto attiene al momento iniziale da cui conteggiare il termine della prescrizione, l'articolo 2935 c.c. dispone che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Anche gli oneri condominiali, in quanto crediti, sono soggetti a un preciso termine di prescrizione, previsto direttamente in via legislativa e ciò vuol dire che il pagamento degli oneri condominiali (ovverosia le spese ordinarie e le spese straordinarie che gravano sul proprietario o sul conduttore di un fondo immobiliare posto all'interno di un condominio), qualora non sia richiesto entro un certo termine, non è più dovuto.
Allorquando si parla di prescrizione delle spese condominiali occorre fare riferimento a tre circostanze differenti, ossia oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese ordinarie;
oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese straordinarie e oneri condominiali dovuti dal conduttore.
Per ciò che attiene agli oneri condominiali ordinari, dovuti dal proprietario dell'unità immobiliare (sia che vi abiti, sia che lo abbia ceduto in locazione a terzi) ci si riferisce a tutte quelle spese periodiche destinate alla gestione della cosa comune, ai servizi essenziali e alla regolare amministrazione del bene come, per esempio, pulizia delle scale, luce condominiale, manutenzione dell'ascensore, ecc. per essi, la prescrizione segue il regime di cui all'art. 2948 c.c., talché essa si compie in cinque anni: il n. 4 del citato articolo prevede che “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi” e la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali ex art. 2948 c.c. è da identificarsi con la data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, utile a determinare la quota di partecipazione di ciascun condomino al costo (Cass. civ.; sent. n. 4489/2014).
È dunque la delibera di approvazione della spesa a costituire il titolo del credito nei confronti del condomino e non più, come si riteneva in passato, il momento nel quale si è generata la spesa dalla quale
è scaturito il credito.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10621/2017, ha statuito che anche la sola approvazione del bilancio consuntivo consente l'ottenimento di un credito ingiuntivo, ancorché privo di formula esecutiva.
Passando alla disamina della res controversa, dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge la parziale infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Infatti, non è certamente mai maturato il termine prescrizionale quinquennale per le spese (ordinarie e/o straordinarie) indicate nel rendiconto consuntivo dal 01.09.2016 al 31.08.2017, nonché in quello dal
01.09.2017 al 31.08.2018, entrambi approvati con delibera condominiale del 20 novembre 2018.
Dunque, per gli importi indicati in tali rendiconti il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione è quello della delibera condominiale di approvazione.
Tale termine risulta interrotto dalla lettera di diffida e messa in mora inoltrata all'odierna opponente in data 18 febbraio 2022, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 7 marzo 2022.
Per tutte le somme poi indicate nel rendiconto consuntivo sino al 31 agosto 2021 non è mai maturato il termine di prescrizione, poiché oggetto di approvazione durante l'assemblea condominiale del 19 dicembre 2022. Tutte le delibere su indicate risultano debitamente notificate all'opponente la quale, conseguentemente, è decaduta da ogni potere di contestazione in ordine alla legittimità delle stesse.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, emerge la piena legittimità del credito vantato dal
, per i motivi che di seguito verranno esposti): in particolare emergono dettagliatamente le CP_1
somme non versate per ogni anno, i relativi titoli di spesa, ed i saldi risultanti alla fine di ogni esercizio.
Inoltre dai rendiconti emerge la suddivisione del totale delle spese condominiali per ogni condomino, in base alle carature millesimali, così determinando il totale annuo delle spese a carico di ogni condomino, cui è aggiunto il saldo dell'anno precedente e sottratto il relativo versamento, in modo da legare ogni esercizio con il successivo e garantire una continuità contabile.
Infine i bilanci consuntivi in questione sono stati regolarmente approvati in sede assembleare e mai contestati e/o impugnati.
Pertanto, è allo stato preclusa – secondo il principio ribadito più volte dalla Corte di Cassazione - il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali in questione, soggette esclusivamente alla valutazione nel merito ed al controllo che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condòmini (Cassazione 5254/2011).
Basti qui richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni “ nell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (cfr. Cass. S.U., n.
26629/2009). Nel caso in esame le delibere fondanti il credito risultano ormai definitive e pienamente efficaci perché non impugnate secondo i rimedi previsti”
In sintesi, l'eccepita prescrizione è del tutto infondata tenuto conto che il relativo termine è stato ulteriormente interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Va infine attenzionata la questione relativa all'importo di € 11.069,06 indicato nella ripartizione consuntivo gestionale dal 01.09.2016 al 31.08.2017: in un caso analogo la Corte di Cassazione, con ordinanza 20006 del 2021 ha stabilito che “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, dopo che è stato approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c.; ma che invece, in mancanza di impugnazione, esso stesso costituisce un idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo “un nuovo fatto costitutivo del credito” stesso (Cass.
4489/2014).
Concludendo viene confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 454/2024 reso dal Tribunale di
Marsala.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1910 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'opposizione, con conferma integrale del d.i. 454/2024; condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate in € 3.000,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
1910 /2024 R.G.
All'udienza del 09/12/2025 alle ore 10.09, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. DI GIROLAMO ANGELO CORRADO per parte attrice opponente Parte_1
l'Avv. SPANO' ANTONIO per parte convenuta opposta IN PERSONA Controparte_1
DEL'AMMINISTRATORE PROF. FRANCESCO RICCI
entrambe le parti chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Di Girolamo conclude e discute la causa riportandosi ai motivi di opposizione e chiedendo l'accoglimento degli stessi con revoca del d.i., per come ribadito in note conclusive.
L'Avv. Spanò si riporta ai propri scritti difensivi, insiste per il rigetto della promossa opposizione, destituita di alcun fondamento per come evidenziato in note conclusive.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 18.23, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1910/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. in materia di condominio vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo C.F._1
del giudizio, dall'Avv. DI GIROLAMO ANGELO CORRADO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
c.f. , in persona dell'amministratore Prof. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Ricci, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Sparta e dall'Avv. Antonio
Spanò, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che tutte le somme dovute per contributi condominiali scaduti fino al 2019 sono prescritti ai sensi dell'art. 2948 c. c. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. in relazione all'art. 1129 c. c. e 63 disp. att. c.c., non avendo provato il l'esistenza CP_1
del credito per non aver prodotto tutta la richiesta documentazione per ogni singolo esercizio in cui sarebbe maturato il credito. In subordine revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che il non ha provato l'esistenza del credito per gli esercizi anteriori al 2023, CP_1
fatta salva l'eccezione di prescrizione per gli esercizi anteriori al 2019. revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che il non ha provato l'esistenza del credito per CP_1
gli esercizi anteriori al 2023, fatta salva l'eccezione di prescrizione per gli esercizi anteriori al 2019; vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo n.454/24 emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, confermare il suddetto provvedimento monitorio nella sua interezza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, nella quale vibratamente si insiste: ritenere e dichiarare, per motivi esposti in narrativa, infondata in fatto e diritto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.454/24 emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, confermare il suddetto provvedimento monitorio nella sua interezza, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio parte opponente lamenta l'avvenuta prescrizione del credito ingiunto, rappresentando innanzitutto le lacune contenute nel ricorso monitorio, laddove, a fronte del complessivo importo quantificato in € 18.457,13, parte ingiungente non distingue tra spese ordinarie e spese straordinarie.
Eccepisce pertanto l'avvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., di tutte le somme dovute sino all'anno 2019.
Contesta poi la sussistenza ed ammontare del credito ingiunto rilevando la carenza probatoria e l'inidoneità dei documenti allegati dalla controparte a fornire il necessario riscontro al quantum azionato,
rilevando che la copia prodotta della delibera assembleare non consentirebbe di verificare l'effettiva ricorrenza del numero legale per la sua valida costituzione, il rispetto dei requisiti di validità della convocazione, sia con riguardo ai destinatari sia con riguardo ai contenuti e requisiti di chiarezza dell'ordine del giorno delle materie da trattare. Per tali motivi, previa revoca della immediata esecutività concessa in sede di emissione del d.i., chiede annullarsi il titolo giudiziale.
L'opposto condominio ha contestato gli assunti avversari rilevandone l'infondatezza, con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, tenuto conto che gli oneri condominiali rimasti impagati sarebbero stati riportati nei bilanci anno per anno, via via approvati dall'assemblea condominiale, valendo ciò come atto interruttivo del termine di prescrizione e, evidenziando l'inammissibilità degli eccepiti vizi delle delibere condominiali, questioni improponibili in sede di opposizione a d.i.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione, dopo alcuni rinvii concessi al fine di dirimere bonariamente la controversia.
********
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ. 17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05;
15186/03; 6663/02).
Instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica dunque alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Ciò premesso, le doglienze di parte opponente si fondano su una non debenza delle somme, relative a quote condominiali, perché prescritti e, comunque, poiché in parte inerenti a morosità pregresse imputabili al dante causa.
Invero, ogni credito è soggetto a un termine di prescrizione, ossia un periodo di tempo decorso il quale, ove il suo titolare non lo abbia esercitato, esso si estingue comportando la piena liberazione del debitore, al pari di quanto avviene nell'ipotesi di adempimento;
ai sensi dell'art. 2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quanto il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Il termine di prescrizione è determinato dalla legge e può essere ordinario, cioè decennale ex art. 2946
c.c., ovvero breve, vale a dire di cinque anni, a seconda della tipologia di credito considerata.
Accanto a detti termini di prescrizione sussistono poi talune eccezioni previste dal legislatore per specifiche tipologie di obbligazioni. In ogni caso, la prescrizione mira a stabilire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che le situazioni obbligatorie si protraggano all'infinito, in assenza di un contegno del suo titolare tale da mostrare interesse alla loro definizione.
Per quanto attiene al momento iniziale da cui conteggiare il termine della prescrizione, l'articolo 2935 c.c. dispone che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Anche gli oneri condominiali, in quanto crediti, sono soggetti a un preciso termine di prescrizione, previsto direttamente in via legislativa e ciò vuol dire che il pagamento degli oneri condominiali (ovverosia le spese ordinarie e le spese straordinarie che gravano sul proprietario o sul conduttore di un fondo immobiliare posto all'interno di un condominio), qualora non sia richiesto entro un certo termine, non è più dovuto.
Allorquando si parla di prescrizione delle spese condominiali occorre fare riferimento a tre circostanze differenti, ossia oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese ordinarie;
oneri condominiali dovuti dal proprietario per le spese straordinarie e oneri condominiali dovuti dal conduttore.
Per ciò che attiene agli oneri condominiali ordinari, dovuti dal proprietario dell'unità immobiliare (sia che vi abiti, sia che lo abbia ceduto in locazione a terzi) ci si riferisce a tutte quelle spese periodiche destinate alla gestione della cosa comune, ai servizi essenziali e alla regolare amministrazione del bene come, per esempio, pulizia delle scale, luce condominiale, manutenzione dell'ascensore, ecc. per essi, la prescrizione segue il regime di cui all'art. 2948 c.c., talché essa si compie in cinque anni: il n. 4 del citato articolo prevede che “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi” e la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali ex art. 2948 c.c. è da identificarsi con la data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, utile a determinare la quota di partecipazione di ciascun condomino al costo (Cass. civ.; sent. n. 4489/2014).
È dunque la delibera di approvazione della spesa a costituire il titolo del credito nei confronti del condomino e non più, come si riteneva in passato, il momento nel quale si è generata la spesa dalla quale
è scaturito il credito.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10621/2017, ha statuito che anche la sola approvazione del bilancio consuntivo consente l'ottenimento di un credito ingiuntivo, ancorché privo di formula esecutiva.
Passando alla disamina della res controversa, dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge la parziale infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Infatti, non è certamente mai maturato il termine prescrizionale quinquennale per le spese (ordinarie e/o straordinarie) indicate nel rendiconto consuntivo dal 01.09.2016 al 31.08.2017, nonché in quello dal
01.09.2017 al 31.08.2018, entrambi approvati con delibera condominiale del 20 novembre 2018.
Dunque, per gli importi indicati in tali rendiconti il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione è quello della delibera condominiale di approvazione.
Tale termine risulta interrotto dalla lettera di diffida e messa in mora inoltrata all'odierna opponente in data 18 febbraio 2022, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 7 marzo 2022.
Per tutte le somme poi indicate nel rendiconto consuntivo sino al 31 agosto 2021 non è mai maturato il termine di prescrizione, poiché oggetto di approvazione durante l'assemblea condominiale del 19 dicembre 2022. Tutte le delibere su indicate risultano debitamente notificate all'opponente la quale, conseguentemente, è decaduta da ogni potere di contestazione in ordine alla legittimità delle stesse.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, emerge la piena legittimità del credito vantato dal
, per i motivi che di seguito verranno esposti): in particolare emergono dettagliatamente le CP_1
somme non versate per ogni anno, i relativi titoli di spesa, ed i saldi risultanti alla fine di ogni esercizio.
Inoltre dai rendiconti emerge la suddivisione del totale delle spese condominiali per ogni condomino, in base alle carature millesimali, così determinando il totale annuo delle spese a carico di ogni condomino, cui è aggiunto il saldo dell'anno precedente e sottratto il relativo versamento, in modo da legare ogni esercizio con il successivo e garantire una continuità contabile.
Infine i bilanci consuntivi in questione sono stati regolarmente approvati in sede assembleare e mai contestati e/o impugnati.
Pertanto, è allo stato preclusa – secondo il principio ribadito più volte dalla Corte di Cassazione - il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali in questione, soggette esclusivamente alla valutazione nel merito ed al controllo che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condòmini (Cassazione 5254/2011).
Basti qui richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni “ nell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (cfr. Cass. S.U., n.
26629/2009). Nel caso in esame le delibere fondanti il credito risultano ormai definitive e pienamente efficaci perché non impugnate secondo i rimedi previsti”
In sintesi, l'eccepita prescrizione è del tutto infondata tenuto conto che il relativo termine è stato ulteriormente interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Va infine attenzionata la questione relativa all'importo di € 11.069,06 indicato nella ripartizione consuntivo gestionale dal 01.09.2016 al 31.08.2017: in un caso analogo la Corte di Cassazione, con ordinanza 20006 del 2021 ha stabilito che “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, dopo che è stato approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c.; ma che invece, in mancanza di impugnazione, esso stesso costituisce un idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo “un nuovo fatto costitutivo del credito” stesso (Cass.
4489/2014).
Concludendo viene confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 454/2024 reso dal Tribunale di
Marsala.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1910 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'opposizione, con conferma integrale del d.i. 454/2024; condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate in € 3.000,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.