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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1362/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1362 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PUTZOLU Parte_1 C.F._1
DOMENICO
-parte ricorrente-
e
) Controparte_1 P.IVA_1
( ) Controparte_2 P.IVA_2
-parti resistenti-contumaci
OGGETTO: Ricorso ex artt. 99 DPR. 115/2005 e 14 D.L. 150/2011
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill. mo Tribunale, previa acquisizione, ove ritenuto opportuno del fascicolo penale iscritto al n. 2774/20 R.G.N.R. Tribunale di Tempio Pausania in accoglimento del ricorso revocare l'impugnato decreto, e per conseguenza
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato, disporne la revoca e per
l'effetto:
2) accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 19.12.2022, data di presentazione dell'istanza (art. 109 T.U.S.G.);
1 3) Con vittoria di spese e di onorari anche del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento penale n. 2774/20 RGNR pendente innanzi al Tribunale penale di Tempio
Pausania, l'Avv. Domenico Putzolu è stato nominato difensore di fiducia da Parte_1
In data 19/12/2022 il detto procuratore ha depositato a mezzo pec istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del Pt_1
In data 30/1/2023 al nominato procuratore è stata notificata a mezzo pec richiesta di integrazione documentale della formulata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, invitando lo stesso al deposito, entro 30 giorni dalla comunicazione, di copia delle fatture riferite alle utenze di energia elettrica, telefono e altri servizi (es. acqua, gas) relative ad almeno due mensilità dell'anno 2021, e a precisare, altresì, come il richiedente ricavasse i mezzi del proprio sostentamento, dando conto eventualmente anche dall'aiuto fornitogli da familiari o amici, l'entità e tipologia di tali elargizioni, nonché l'identità delle persone che prestino tale aiuto.
In data 17/2/2023 l'avv. Putzolu ha depositato a mezzo pec all'indirizzo l'integrazione documentale richiesta. Email_1
Con decreto datato 8/3/2023, comunicato in pari data a mezzo PEC, il Giudice procedente ha rigettato la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di così motivando: <dall'esame dei documenti trasmessi da parte della difesa, è Parte_1
risultata necessaria un'integrazione documentale, richiesta con provvedimento del giudice del
24.1.2023 che risulta essere stato notificato al difensore in data 30.1.2023; alla data odierna non risulta depositata presso questo ufficio alcuna integrazione;
ne consegue che la predetta domanda di ammissione al patrocinio per i non abbienti non può essere accolta dovendo essere dichiarata, allo stato, inammissibile.>>.
Dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente tuttavia, emerge che, a Pt_1
fronte dell'invito rivolto dal Giudice procedente in data 24/1/2023, e comunicato il 30/1/2023,
l'avv. Putzolu abbia, nel termine indicato dal detto Giudice e, dunque, tempestivamente, depositato la documentazione integrativa necessaria all'istruzione della istanza genetica.
Invero, la documentazione integrativa risulta depositata in data 17/2/2023 all'indirizzo pec come riportato nel provvedimento del Email_1
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati emesso il 9/11/2020 che indica gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137.
In conclusione, essendo la documentazione integrativa stata depositata tempestivamente, il
2 ricorso va accolto ed il decreto di rigetto del 8/3/2023 del giudice del tribunale penale di Tempio
Pausania.
Dall'esame della ulteriore documentazione versata dal ricorrente nel presente giudizio, si ritengono sussistenti le condizioni di cui al D.P.R. 115/2002 ai fini della ammissione del Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato. Di qui la relativa ammissione.
[...]
La verosimile sussistenza di malfunzionamenti nelle caselle postali del tribunale consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,
REVOCA il decreto di rigetto del 8/3/2023 del giudice del tribunale penale di Tempio Pausania;
al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 17/2/2023. Parte_2
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Tempio Pausania, il 16/02/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1362/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1362 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PUTZOLU Parte_1 C.F._1
DOMENICO
-parte ricorrente-
e
) Controparte_1 P.IVA_1
( ) Controparte_2 P.IVA_2
-parti resistenti-contumaci
OGGETTO: Ricorso ex artt. 99 DPR. 115/2005 e 14 D.L. 150/2011
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill. mo Tribunale, previa acquisizione, ove ritenuto opportuno del fascicolo penale iscritto al n. 2774/20 R.G.N.R. Tribunale di Tempio Pausania in accoglimento del ricorso revocare l'impugnato decreto, e per conseguenza
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato, disporne la revoca e per
l'effetto:
2) accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 19.12.2022, data di presentazione dell'istanza (art. 109 T.U.S.G.);
1 3) Con vittoria di spese e di onorari anche del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento penale n. 2774/20 RGNR pendente innanzi al Tribunale penale di Tempio
Pausania, l'Avv. Domenico Putzolu è stato nominato difensore di fiducia da Parte_1
In data 19/12/2022 il detto procuratore ha depositato a mezzo pec istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del Pt_1
In data 30/1/2023 al nominato procuratore è stata notificata a mezzo pec richiesta di integrazione documentale della formulata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, invitando lo stesso al deposito, entro 30 giorni dalla comunicazione, di copia delle fatture riferite alle utenze di energia elettrica, telefono e altri servizi (es. acqua, gas) relative ad almeno due mensilità dell'anno 2021, e a precisare, altresì, come il richiedente ricavasse i mezzi del proprio sostentamento, dando conto eventualmente anche dall'aiuto fornitogli da familiari o amici, l'entità e tipologia di tali elargizioni, nonché l'identità delle persone che prestino tale aiuto.
In data 17/2/2023 l'avv. Putzolu ha depositato a mezzo pec all'indirizzo l'integrazione documentale richiesta. Email_1
Con decreto datato 8/3/2023, comunicato in pari data a mezzo PEC, il Giudice procedente ha rigettato la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di così motivando: <dall'esame dei documenti trasmessi da parte della difesa, è Parte_1
risultata necessaria un'integrazione documentale, richiesta con provvedimento del giudice del
24.1.2023 che risulta essere stato notificato al difensore in data 30.1.2023; alla data odierna non risulta depositata presso questo ufficio alcuna integrazione;
ne consegue che la predetta domanda di ammissione al patrocinio per i non abbienti non può essere accolta dovendo essere dichiarata, allo stato, inammissibile.>>.
Dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente tuttavia, emerge che, a Pt_1
fronte dell'invito rivolto dal Giudice procedente in data 24/1/2023, e comunicato il 30/1/2023,
l'avv. Putzolu abbia, nel termine indicato dal detto Giudice e, dunque, tempestivamente, depositato la documentazione integrativa necessaria all'istruzione della istanza genetica.
Invero, la documentazione integrativa risulta depositata in data 17/2/2023 all'indirizzo pec come riportato nel provvedimento del Email_1
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati emesso il 9/11/2020 che indica gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137.
In conclusione, essendo la documentazione integrativa stata depositata tempestivamente, il
2 ricorso va accolto ed il decreto di rigetto del 8/3/2023 del giudice del tribunale penale di Tempio
Pausania.
Dall'esame della ulteriore documentazione versata dal ricorrente nel presente giudizio, si ritengono sussistenti le condizioni di cui al D.P.R. 115/2002 ai fini della ammissione del Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato. Di qui la relativa ammissione.
[...]
La verosimile sussistenza di malfunzionamenti nelle caselle postali del tribunale consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,
REVOCA il decreto di rigetto del 8/3/2023 del giudice del tribunale penale di Tempio Pausania;
al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 17/2/2023. Parte_2
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Tempio Pausania, il 16/02/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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