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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 11/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:05
Compaiono:
Per , l'avv. BRUGIONI NICOLA , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
RT DO,
Per nessuno CP_1
E' altresì presente il dr. ai fini della pratica forense. Controparte_2
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Condorelli conclude in via istruttoria come da ricorso, e nel merito come da ricorso, insistendo nell'accoglimento dello stesso, ai fini della discussione riportandosi al contenuto degli atti e cita precedenti, tra cui sent. 774/2023 Tribunale di Pisa, e ordinanza 12082/2017 stesso Tribunale.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 815/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZ. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 815/2024 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “Altri contratti atipici”
Vertente tra
. (P.I. ), in persona Pt_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale Rappresentante Avv. rappresentata CP_4
e difesa dagli Avv.ti Maria Greca Orsini e Nicola Brugioni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Via F. Turati, n. 14; Pt_2
- ATTORE
Contro (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Monteroni D'Arbia (SI), Via Roma n. 468
- CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 18/03/2024, PISA. Controparte_3 ha convenuto in giudizio hiedendone la condanna di
[...] CP_1
€. 25.183,47, oltre interessi per omesso versamento delle tariffe per i passaggi degli autobus ad essa riconducibili nelle comprensivi di spese per istruttoria e spese Pt_3 legali.
A sostegno della propria domanda, ha allegato che la società CP_1 non ha effettuato pagamenti della tariffa imputata da .Mo. in relazione a 146 Pt_2 CP_1 accessi alla della città di nei mesi di ottobre e dicembre 2014, marzo, Pt_3 Pt_2 giugno, settembre e dicembre 2015, marzo, giugno, settembre e dicembre 2016, aprile 2017, come da report del rilevamento in atti e relativi allegati, compresa documentazione fotografica dei bus, risultati essere di proprietà/locati alla società resistente a seguito di interrogazione al PRA. Il debito maturato è stato calcolato pari ad € 23.587,20 oltre alle spese di istruttoria per il recupero e per spese legali. Ha sostenuto che il debito della resistente è derivato dal fatto di aver svolto servizio di linea autorizzato per il trasporto di persone, con fermata nella città di Pt_2 presso via Pietrasantina, o in alternativa presso via S. Jacopo, per le quali l'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Pisa n. 505 del 18.12.2012 ha previsto la richiesta di autorizzazione a . società in house del Comune di Pisa, previo pagamento Pt_2 CP_3 delle relative tariffe;
quelle applicate per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 sono risultanti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 14 novembre 2013 – Allegato B: Parcheggi e ZTL;
dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 9 novembre 20216 – Allegato B: Parcheggi e ZTL così come riportate sul sito internet di Pt_1 alla pagina “Z.T.L. bus turistici”.
[...]
All'udienza del 30.05.2024, constatata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente e, su istanza del ricorrente, ha ammesso la prova per interrogatorio formale. All'udienza del 25.09.2024 il Giudice ha dato atto della mancata presenza del legale rappresentante della società convenuta, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, e ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con ulteriori rinvii per il carico del ruolo fino all'udienza di oggi 11.12.2025.
***** La domanda attorea merita accoglimento, nei limiti di cui a seguire.
Si osserva che il giudizio non riguarda infrazioni al Codice della Strada bensì il mancato pagamento di una tariffa, ossia il corrispettivo privatistico per ogni accesso alla ZTL, in virtù della disciplina emessa dall'Ente comunale. La disciplina vigente negli anni di interesse è quella di cui all'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Pisa n. 505 del 18.12.2012 “Regolamentazione della circolazione degli autobus nella città di ”, Pt_2 nella quale (art. 3 Prescrizioni per gli autobus turistici e delle linee regionali, nazionali e internazionali) è stabilito che “per l'effettuazione della fermata per la salita/discesa dei passeggeri al parcheggio scambiatore di Via Pietrasantina dovrà essere richiesta l'autorizzazione a che la rilascerà dietro pagamento della relativa tariffa Pt_1 stabilita dalla vigente Delibera di Giunta Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria (per le tariffe in vigore nell'anno 2011 la Delibera di Giunta Comunale di riferimento è la n.218 del 19/11/2010). L'autorizzazione consente il transito di un bus al giorno”.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.158 del 14.11.2013 il Comune di Pisa ha adottato le nuove tariffe, diritti, sanzioni ed altre misure delle entrate con applicazione dal 01.01.2014, da adeguare annualmente, a decorrere dall'anno 2015; quelle applicate per gli anni 2016 e 2017 sono risultanti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. Part 163 del 24 novembre 2015 - Allegato B: Parcheggi e – Regolamento sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli – (doc. 7, 8, 9, 10 ). Pt_1 Vertendosi in materia contrattuale, parte ricorrente soddisfa in via documentale il regime dell'onere della prova (a partire da Cass., Sez. Un. 13533/2001), dimostrando il titolo della pretesa, conoscibile tramite le pubblicazioni istituzionali, e allegando ed asseverando la violazione dello stesso nelle molteplici occasioni oggetto di contestazione – id est l'accesso alle aree ZTL in difetto di preventivo ticket / abbonamento – tramite la produzione delle fotografie ritraenti i bus riconducibili, come da visure PRA, a CP_1
In questo contesto, assume peraltro rilievo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 17719/2014), la circostanza che il legale rappresentante della non si sia presentato a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli CP_1 ammessi, idonei, per oggetto e formulazione, a suscitare una presa di posizione su fatti rilevanti posti alla base della domanda, e in particolare a conferma degli accessi all'area soggetta a pagamento.
Sotto altro profilo, la tempistica con la quale la società . si è attivata per Pt_2 CP_3 richiedere il pagamento appare congrua, e insuscettibile di determinare una forma di inerzia/silenzio abusivi, visti i numerosi solleciti comunicati alla controparte a partire dal novembre 2014 (doc. 23 ricorso) e ricevuti dalla stessa.
Spetta, pertanto, l'importo in linea capitale derivante dal cumulo degli importi dovuti per gli accessi, maggiorato degli interessi al tasso ex D.Lgs 231/2002, dalle singole componenti periodiche al saldo.
Rispetto al residuo della pretesa, reputa il Tribunale che possano essere riconosciute solo in parte le spese relative alle visure (tenuto conto che i mezzi recavano le solite 10 targhe a rotazione, rispetto alle quali deve reputarsi sufficiente una doppia verifica ciascuna) e all'istruzione (anche postali) della pratica, queste ultime peraltro indimostrate, e relative ai compensi legali ante causam (supportati da mera notula), pervenendosi all'importo, rispettivamente di €. 200,00 per visure e di €. 500,00 per compensi legali.
In definitiva, deve essere condannato al pagamento di €. 22.127,20 per CP_1 importi tariffari non pagati, oltre ad €. 700,00 complessivi per spese a vario titolo funzionali al recupero del credito, oltre gli interessi al tasso ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo.
Spese di giudizio secondo soccombenza, liquidate in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di . CP_1 Pt_2 Controparte_3
di €. 22.127,20 per importi tariffari non pagati, oltre interessi come in
[...] parte motiva, oltre ad €. 700,00 per spese funzionali al recupero del credito, oltre gli interessi al tasso ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo;
- condanna al rimborso, in favore di . CP_1 Pt_2 Controparte_3
delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali
[...] 15%, CPA, ed IVA se dovuta, ed oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 11/12/2025 Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.