Sentenza 3 settembre 1973
Massime • 1
L'Azione tendente alla declaratoria di illegittimita di una pretesa tributaria non per la violazione di semplici modalita di Esercizio del potere impositivo, ma per assoluta inesistenza del potere medesimo, venuto meno nel corso del suo svolgimento e prima della sua attuazione (nella specie per intervenuta dichiarazione di incostituzionalita dell'art 25,secondo comma,della legge 5 marzo 1963,n 246,sull'imposta relativa alle aree fabbricabili), si risolve in una controversia avente per oggetto la contestazione in radice dello jus impositionis, che non e devoluta alle commissioni tributarie, bensi alla diretta cognizione del giudice ordinario, senza che la relativa Azione resti condizionata al previo esperimento dei ricorsi amministrativi, ne preclusa dal decorso del termine semestrale dalla pubblicazione dei ruoli, non essendo in tal caso applicabile l'art 285 del RD 14 settembre 1931, n 1175. ( V 646/72, mass n 356702; 3819/69, mass n 344138).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1973, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1973 |
Testo completo
L'Azione tendente alla declaratoria di illegittimita di una pretesa tributaria non per la violazione di semplici modalita di Esercizio del potere impositivo, ma per assoluta inesistenza del potere medesimo, venuto meno nel corso del suo svolgimento e prima della sua attuazione (nella specie per intervenuta dichiarazione di incostituzionalita dell'art 25,secondo comma,della legge 5 marzo 1963,n 246,sull'imposta relativa alle aree fabbricabili), si risolve in una controversia avente per oggetto la contestazione in radice dello jus impositionis, che non e devoluta alle commissioni tributarie, bensi alla diretta cognizione del giudice ordinario, senza che la relativa Azione resti condizionata al previo esperimento dei ricorsi amministrativi, ne preclusa dal decorso del termine semestrale dalla pubblicazione dei ruoli, non essendo in tal caso applicabile l'art 285 del RD 14 settembre 1931, n 1175. ( V 646/72, mass n 356702; 3819/69, mass n 344138).*