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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2237/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2237/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino M. alla via M. e L. Spagnolo 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Agostino
1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n. 46 giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Matteotti 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590,
a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino (Roma) Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.06.2022, deduceva: di aver ricevuto Parte_1 notifica, in data 11 giugno 2022, da parte dell' Controparte_1
dell'intimazione di pagamento n. 09420229000392048/000, riferita a diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito, tra cui l'avviso di addebito n. 39420140005546922000, CP_ presuntivamente notificato il 28.12.2018 e relativo al pagamento di: 1) “ – spese di notifica per un debito originario di € 4,11 e un totale debito scaduto di € 4,11” 2)
“contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 840,36 e un totale debito scaduto di € 1.186,42; 3) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 79,61 e un totale debito scaduto di € 85,98; 4) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di €
866,49 e un totale debito scaduto di € 1.225,21; 5) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di € 33,99 e un totale debito scaduto di € 36,71; 6) “contributi I.V.S.
2 fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di €
840,36 e un totale debito scaduto di € 1.188,26; 7) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 67,34 e un totale debito scaduto di € 72,73; 8) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di €
866,49 e un totale debito scaduto di € 1.225,21; 9) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di € 21,34 e un totale debito scaduto di € 23,05; 10) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di €
840,36 e un totale debito scaduto di € 1.188,26;11) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 55,84 e un totale debito scaduto di € 60,31; 12) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di €
840,36 e un totale debito scaduto di € 1.188,26; 13) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 44,21 e un totale debito scaduto di € 47,75; - che l'importo totale è di €
7.532,26 e l'ente che ha emesso il ruolo è l' sede di Reggio Calabria;
- che CP_3
l'avviso di addebito di cui sopra non è stato mai notificato e pertanto, per le somme riferite agli anni 2013 e 2014 doveva considerarsi maturata la prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.
09420229000392048/000 con riferimento alle somme di cui all'avviso di addebito n.
39420140005546922000 e riferite agli anni 2013 e 2014 Nel merito annullare e/o dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento con riferimento alle somme di cui all'avviso di addebito n. 39420140005546922000 e riferite agli anni 2013 e 2014, con ogni conseguenza di legge, per intervenuta prescrizione del credito o in subordine ridurre l'importo intimato a causa della quadruplicazione e duplicazione dei crediti riportati».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
eccependo: - la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 3942040005546922000 avvenuta in data 28/12/2018; - il mancato decorso del termine prescrizionale;
- la carenza di legittimazione passiva del Concessionario in relazione all'impugnazione degli avvisi di addebito riportati nell'Intimazione di pagamento opposta.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
3 Si costituiva altresì l' eccependo: - la regolarità della notifica dell'avviso di CP_3
addebito impugnato;
- l'esclusiva responsabilità dell'Agente in caso di intervenuta prescrizione successiva.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto ed in subordine, nella denegata ipotesi di accertata estinzione del credito contributivo, per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite anche in favore dell' . CP_5 CP_2
Con note del 06.02.2025 l resistente deduceva e documentava lo sgravio CP_2
disposto per l'avviso di addebito n. 39420140005546922000, oggetto della presente opposizione averso intimazione di pagamento.
Con provvedimento del 05.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere stante l'intervenuto sgravio ad opera dell' , dell'avviso di addebito n. CP_3
39420140005546922000, riscontrata dal report allegato dall' alle note di CP_2
trattazione depositate in data 06.02.2025; circostanza comunque non contestata dalle altre parti del giudizio
Venuta meno la materia del contendere, e non emergendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, considerato il concreto dispiegarsi del giudizio,
4 sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
, R.G. n. 2237/2022, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Locri, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2237/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2237/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino M. alla via M. e L. Spagnolo 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Agostino
1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n. 46 giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Matteotti 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590,
a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino (Roma) Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.06.2022, deduceva: di aver ricevuto Parte_1 notifica, in data 11 giugno 2022, da parte dell' Controparte_1
dell'intimazione di pagamento n. 09420229000392048/000, riferita a diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito, tra cui l'avviso di addebito n. 39420140005546922000, CP_ presuntivamente notificato il 28.12.2018 e relativo al pagamento di: 1) “ – spese di notifica per un debito originario di € 4,11 e un totale debito scaduto di € 4,11” 2)
“contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 840,36 e un totale debito scaduto di € 1.186,42; 3) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 79,61 e un totale debito scaduto di € 85,98; 4) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di €
866,49 e un totale debito scaduto di € 1.225,21; 5) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di € 33,99 e un totale debito scaduto di € 36,71; 6) “contributi I.V.S.
2 fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di €
840,36 e un totale debito scaduto di € 1.188,26; 7) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 67,34 e un totale debito scaduto di € 72,73; 8) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di €
866,49 e un totale debito scaduto di € 1.225,21; 9) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2014 per un debito originario di € 21,34 e un totale debito scaduto di € 23,05; 10) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di €
840,36 e un totale debito scaduto di € 1.188,26;11) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 55,84 e un totale debito scaduto di € 60,31; 12) “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di €
840,36 e un totale debito scaduto di € 1.188,26; 13) “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” relativi all'anno 2013 per un debito originario di € 44,21 e un totale debito scaduto di € 47,75; - che l'importo totale è di €
7.532,26 e l'ente che ha emesso il ruolo è l' sede di Reggio Calabria;
- che CP_3
l'avviso di addebito di cui sopra non è stato mai notificato e pertanto, per le somme riferite agli anni 2013 e 2014 doveva considerarsi maturata la prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.
09420229000392048/000 con riferimento alle somme di cui all'avviso di addebito n.
39420140005546922000 e riferite agli anni 2013 e 2014 Nel merito annullare e/o dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento con riferimento alle somme di cui all'avviso di addebito n. 39420140005546922000 e riferite agli anni 2013 e 2014, con ogni conseguenza di legge, per intervenuta prescrizione del credito o in subordine ridurre l'importo intimato a causa della quadruplicazione e duplicazione dei crediti riportati».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
eccependo: - la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 3942040005546922000 avvenuta in data 28/12/2018; - il mancato decorso del termine prescrizionale;
- la carenza di legittimazione passiva del Concessionario in relazione all'impugnazione degli avvisi di addebito riportati nell'Intimazione di pagamento opposta.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
3 Si costituiva altresì l' eccependo: - la regolarità della notifica dell'avviso di CP_3
addebito impugnato;
- l'esclusiva responsabilità dell'Agente in caso di intervenuta prescrizione successiva.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto ed in subordine, nella denegata ipotesi di accertata estinzione del credito contributivo, per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite anche in favore dell' . CP_5 CP_2
Con note del 06.02.2025 l resistente deduceva e documentava lo sgravio CP_2
disposto per l'avviso di addebito n. 39420140005546922000, oggetto della presente opposizione averso intimazione di pagamento.
Con provvedimento del 05.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
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Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere stante l'intervenuto sgravio ad opera dell' , dell'avviso di addebito n. CP_3
39420140005546922000, riscontrata dal report allegato dall' alle note di CP_2
trattazione depositate in data 06.02.2025; circostanza comunque non contestata dalle altre parti del giudizio
Venuta meno la materia del contendere, e non emergendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, considerato il concreto dispiegarsi del giudizio,
4 sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
, R.G. n. 2237/2022, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Locri, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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