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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17369 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31331/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31331/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 14:11 innanzi al Giudice dott.ssa MA IA BE, sono comparsi:
Per , l'avv. STEFANIA PONZI Parte_1
Per , nessuno compare. CP_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni. In particolare, chiede di indicare analiticamente i dati catastali dell'immobile sul quale è stata trascrizione della domanda giudiziale. L'avv. Ponzi precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, con riferimento alla richiesta del Giudice, precisa che i dati catastali sono quelli riportati nella nota di trascrizione in atti e precisamente: immobile sito in Roma, Via della Vetrina 16, piano 2, identificato al NCEU di Roma, foglio 485, p.lla 83 sub 3, p.lla 84, sub 3 e p.lla 85, sub 8. Dopo breve discussione orale, l'avv. Ponzi chiede che la causa sia decisa. Il Giudice, differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale di causa.
Il Giudice
MA IA BE
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA BE, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 31331/2025, all'esito della discussione orale svoltasi, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
AN Ponzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi n. 278, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ). CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
* * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.pc. il ricorrente in epigrafe ha evocato in giudizio CP_1 chiedendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta presso
[...] la Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 11.3.2010, rep. 3041 del 1.3.2010 (Registro particolare n. 14623, Registro generale n. 27435. Ha premesso:
- che, con giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, R.G. 11470/2010, (nelle more divenuto per il cambio del cognome) agiva nei Per_1 CP_1 confronti dell'odierno ricorrente per veder annullare la donazione avvenuta in favore di quest'ultimo dell'immobile sito in Roma, alla Via della Vetrina 16, piano 2, identificato al NCEU di Roma, foglio 485, part. 83, sub3, zona cens. 2, cat. A/2, cl.4, con trascrizione della relativa domanda giudiziale, in data 11.3.2010, presso la Conservatoria dei RR.II di Roma;
- che, con sentenza n. 7979/2014, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di nulla statuendo in merito alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole CP_1 sul bene;
- che la predetta sentenza veniva impugnata da dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Roma (R.G. 6704/2014) che respingeva, con sentenza n. 1125/2019 passata in giudicato, ogni domanda avanzata dall'appellante, nulla ancora statuendo sulla cancellazione della domanda giudiziale;
- di avere interesse ad ottenere la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 11.3.2010 – registro part. 14623, reg. gen. 27435, rep. 3041 del 1.3.2010 ancora gravante sul bene ricevuto in donazione e ha concluso chiedendo di disporre la suddetta cancellazione. Il convenuto non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 19 novembre 2025, La causa, documentale, non ha richiesto attività istruttoria ed è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10 dicembre 2025 con concessione del termine per note anticipate. Discussa la causa in detta udienza, la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa.
****************** Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta. Parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della domanda giudiziale che risulta ancora gravare sull'immobile sito in Roma, alla Via della Vetrina 16, piano 2, ricevuto in donazione da CP_1
Parte ricorrente ha prodotto, altresì, la nota di trascrizione dalla quale si evince la pendenza del relativo peso gravante sull'immobile in questione (v. doc. 2).
pagina 3 di 4 Invero, l'art. 2668 c.c. al primo comma stabilisce che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”. Inoltre, a mente dell'art. 2668 comma 2 cc, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale deve essere ordinata qualora la domanda sia stata rigettata o il processo si sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti. La domanda, pertanto, ove il giudice che abbia emesso la sentenza non abbia ordinato la cancellazione, può essere anche avanzata successivamente introducendo autonomo giudizio. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente è senz'altro legittimato a proporre la relativa azione per avere partecipato, quale parte contrapposta, al giudizio promosso da CP_1 ed essendo proprietario del bene immobile gravato da tale peso e, dunque, titolare
[...] dell'interesse ad agire per ottenere il provvedimento richiesto. Nella specie di causa risulta essere stata rigettata la domanda avanzata da sia CP_1 in primo grado che in quello di appello e su tali decisioni si è formato il giudicato come da certificazione allegata dal ricorrente (v. doc. n. 1) per cui risultano integrati i presupposti di cui all'art. 2668 cc. La domanda va, pertanto, accolta con ordine al Conservatore di cancellare la formalità suindicata. Le spese di lite vanno interamente compensate, non constando in atti opposizione o mancata collaborazione da parte del resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento della domanda proposta, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale rep. 3041 del 11 marzo del 2010 (registro generale n. 27435, registro particolare n. 14623) gravante sull'immobile sito in Roma, Via della Vetrina 16, piano 2, identificato al NCEU di Roma, foglio 485, p.lla 83 sub 3, p.lla 84, sub 3 e p.lla 85, sub 8. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in Roma 10 dicembre 2026 ed allegata al verbale di causa.
Il Giudice
MA IA BE
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31331/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 14:11 innanzi al Giudice dott.ssa MA IA BE, sono comparsi:
Per , l'avv. STEFANIA PONZI Parte_1
Per , nessuno compare. CP_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni. In particolare, chiede di indicare analiticamente i dati catastali dell'immobile sul quale è stata trascrizione della domanda giudiziale. L'avv. Ponzi precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, con riferimento alla richiesta del Giudice, precisa che i dati catastali sono quelli riportati nella nota di trascrizione in atti e precisamente: immobile sito in Roma, Via della Vetrina 16, piano 2, identificato al NCEU di Roma, foglio 485, p.lla 83 sub 3, p.lla 84, sub 3 e p.lla 85, sub 8. Dopo breve discussione orale, l'avv. Ponzi chiede che la causa sia decisa. Il Giudice, differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale di causa.
Il Giudice
MA IA BE
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA BE, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 31331/2025, all'esito della discussione orale svoltasi, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
AN Ponzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi n. 278, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ). CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
* * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.pc. il ricorrente in epigrafe ha evocato in giudizio CP_1 chiedendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta presso
[...] la Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 11.3.2010, rep. 3041 del 1.3.2010 (Registro particolare n. 14623, Registro generale n. 27435. Ha premesso:
- che, con giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, R.G. 11470/2010, (nelle more divenuto per il cambio del cognome) agiva nei Per_1 CP_1 confronti dell'odierno ricorrente per veder annullare la donazione avvenuta in favore di quest'ultimo dell'immobile sito in Roma, alla Via della Vetrina 16, piano 2, identificato al NCEU di Roma, foglio 485, part. 83, sub3, zona cens. 2, cat. A/2, cl.4, con trascrizione della relativa domanda giudiziale, in data 11.3.2010, presso la Conservatoria dei RR.II di Roma;
- che, con sentenza n. 7979/2014, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di nulla statuendo in merito alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole CP_1 sul bene;
- che la predetta sentenza veniva impugnata da dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Roma (R.G. 6704/2014) che respingeva, con sentenza n. 1125/2019 passata in giudicato, ogni domanda avanzata dall'appellante, nulla ancora statuendo sulla cancellazione della domanda giudiziale;
- di avere interesse ad ottenere la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 11.3.2010 – registro part. 14623, reg. gen. 27435, rep. 3041 del 1.3.2010 ancora gravante sul bene ricevuto in donazione e ha concluso chiedendo di disporre la suddetta cancellazione. Il convenuto non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 19 novembre 2025, La causa, documentale, non ha richiesto attività istruttoria ed è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10 dicembre 2025 con concessione del termine per note anticipate. Discussa la causa in detta udienza, la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa.
****************** Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta. Parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della domanda giudiziale che risulta ancora gravare sull'immobile sito in Roma, alla Via della Vetrina 16, piano 2, ricevuto in donazione da CP_1
Parte ricorrente ha prodotto, altresì, la nota di trascrizione dalla quale si evince la pendenza del relativo peso gravante sull'immobile in questione (v. doc. 2).
pagina 3 di 4 Invero, l'art. 2668 c.c. al primo comma stabilisce che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”. Inoltre, a mente dell'art. 2668 comma 2 cc, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale deve essere ordinata qualora la domanda sia stata rigettata o il processo si sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti. La domanda, pertanto, ove il giudice che abbia emesso la sentenza non abbia ordinato la cancellazione, può essere anche avanzata successivamente introducendo autonomo giudizio. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente è senz'altro legittimato a proporre la relativa azione per avere partecipato, quale parte contrapposta, al giudizio promosso da CP_1 ed essendo proprietario del bene immobile gravato da tale peso e, dunque, titolare
[...] dell'interesse ad agire per ottenere il provvedimento richiesto. Nella specie di causa risulta essere stata rigettata la domanda avanzata da sia CP_1 in primo grado che in quello di appello e su tali decisioni si è formato il giudicato come da certificazione allegata dal ricorrente (v. doc. n. 1) per cui risultano integrati i presupposti di cui all'art. 2668 cc. La domanda va, pertanto, accolta con ordine al Conservatore di cancellare la formalità suindicata. Le spese di lite vanno interamente compensate, non constando in atti opposizione o mancata collaborazione da parte del resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento della domanda proposta, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale rep. 3041 del 11 marzo del 2010 (registro generale n. 27435, registro particolare n. 14623) gravante sull'immobile sito in Roma, Via della Vetrina 16, piano 2, identificato al NCEU di Roma, foglio 485, p.lla 83 sub 3, p.lla 84, sub 3 e p.lla 85, sub 8. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in Roma 10 dicembre 2026 ed allegata al verbale di causa.
Il Giudice
MA IA BE
pagina 4 di 4