Art. 40. Normativa 1. Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel codice dei contratti.
2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformita' a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del codice dei contratti. Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) .
«2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.».
2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformita' a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del codice dei contratti. Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) .
«2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.».