Articolo 16 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 aprile 1963
Art. 16.
I direttori di ufficio locale dei gruppi A, B e C appartengono al personale della carriera di concetto.
I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi gli uffici ali appartengono al personale della carriera esecutiva.
Gli agenti appartengono al personale della carriera le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti determinate dalla presente legge dal relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963