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Articolo 6 della Legge 15 dicembre 1949, n. 966
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Articolo 5
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Legge 15 dicembre 1949, n. 966
Articolo 6 della Legge 15 dicembre 1949, n. 966
Versione
5 gennaio 1950
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1950
Vedi fonte istituzionale
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