Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Criscì e Andrea Fiore, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di AN, in AN, Via Istituto Sacro Cuore 22 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia (Commissione Centrale Esami Avvocato-Sessione -OMISSIS-, Commissione Esami Avvocato-Sessione -OMISSIS- istituita presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, Commissione Esami Avvocato-Sessione -OMISSIS- istituita presso la Corte di Appello di -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, presso i cui uffici domicilia in AN, via Vecchia Ognina, 149;
avverso e per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare:
- del provvedimento dell’-OMISSIS- di non ammissione del ricorrente alle seconde prove orali, con il quale la Commissione costituita presso la Corte di Appello di -OMISSIS- ha dichiarato quest’ultimo non idoneo al passaggio e sostenimento della seconda prova orale degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato sessione -OMISSIS-;
- del verbale dell’-OMISSIS- con il quale la II Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sessione -OMISSIS-, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ha valutato con esito negativo la prova di esame sostenuta dall’odierno ricorrente;
- della comunicazione di non ammissione alla seconda prova orale, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. e pubblicata sul portale online del sito del Ministero della Giustizia, sez. Esami Avvocato -OMISSIS-, in data -OMISSIS-;
- dell’elenco e calendario dei candidati ammessi alle prove orali, da cui parte ricorrente è stata esclusa, pubblicato sul sito istituzionale della Corte d’Appello di -OMISSIS-;
- del decreto del -OMISSIS-con il quale il Ministero della Giustizia ha nominato le Commissione di esame;
- del decreto del -OMISSIS- con il quale il Ministero della giustizia approvava le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame;
- del decreto del -OMISSIS-con il quale il Ministero della Giustizia approvava le modifiche delle linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame;
- del verbale n. -OMISSIS-in cui si riuniva la Sottocommissione la Corte d'Appello di -OMISSIS- al fine di acquisire i requisiti al fine di fornire indicazioni operative in merito alle linee guida da seguire per la elaborazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati, nonché di recepire le segnalazioni provenienti dalle Sottocommissioni esaminatrici;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso in prosieguo di giudizio ex art. 43 Cod. proc. amm. e di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS- il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente ha partecipato alle prove di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno -OMISSIS- esame che, sulla scorta della normativa vigente, è strutturato in due prove orali: la prima, avente ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso pratico, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta previamente dal candidato tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; la seconda avente la medesima struttura della modalità classica di espletamento dell’esame di Stato.
Il ricorrente ha scelto di sostenere la prima prova in diritto penale, trasmettendo secondo le modalità stabilite apposita comunicazione on-line .
La Sottocommissione Esami Avvocato -OMISSIS- della Corte d’Appello di -OMISSIS- è stata abbinata, ai fini della valutazione dei candidati per la prima prova orale, alla Sottocommissione Esami Avvocato della Corte d’Appello di -OMISSIS-.
Indi, a seguito del sorteggio della lettera che ha determinato l’ordine di chiamata dei candidati alla prova, il ricorrente - assegnato per la valutazione alla II Sottocommissione formata dalla Corte di -OMISSIS- - è stato convocato per l’espletamento della prima prova per la data dell’-OMISSIS-.
Alla predetta data il deducente ha sostenuto la prima prova orale in diritto penale all’esito della quale è stato giudicato “non idoneo”, avendo ottenuto un punteggio pari a -OMISSIS- (così ripartiti, per ciascuno dei tre membri componenti: -OMISSIS- + -OMISSIS- + -OMISSIS-).
Al ricorrente è stato dunque notificato, al momento della conclusione della prova, il verbale attestante il giudizio di non idoneità; tale circostanza è stata altresì resa nota con comunicazione trasmessa dal Ministero della Giustizia a mezzo PEC in data -OMISSIS-.
Nelle more, al fine di ottenere visione degli atti della prova di esame de qua, il ricorrente ha proposto istanza di accesso, accolta dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- che ha provveduto, pertanto, alla trasmissione degli atti e verbali d’esame in data -OMISSIS-.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.2. Con ordinanza 15 luglio 2022, n. 396 è stata respinta la domanda cautelare.
1.3. Con ordinanza 6 giugno 2024, n. 332 sono stati disposti a carico della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente gli incombenti istruttori ivi precisati (in particolare, la parte ricorrente è stata onerata di confermare la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso ovvero di comunicare eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla sua proposizione; la parte resistente è stata onerata di fornire documentati chiarimenti sui fatti per cui è causa, depositando, ove non abbia già provveduto, gli atti impugnati e la pertinente documentazione, riferendo su eventuali fatti o atti sopravvenuti, segnalando, altresì, circostanze dalle quali possa trarsi la cessazione della materia del contendere o l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso).
Solo il Ministero resistente, con deposito documentale in data -OMISSIS-, ha dato esecuzione alla misura istruttoria.
1.4. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione il Ministero resistente ha depositato nel fascicolo del giudizio ulteriori documenti.
1.5. All’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025, presente l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione di legge per difetto di motivazione del provvedimento impugnato ex art. 3 L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 2 del D.L. n. 31/2021 .
La parte ricorrente, dopo aver richiamato la disciplina dettata dai commi 1, 2 e 6 dell’art. 2 del d.l. n. 31/2021, così come richiamata dal D.M. -OMISSIS-e ss.mm.ii., ha osservato che la prova d’esame in questione è stata ritenuta insufficiente, avendo riportato una votazione numerica di -OMISSIS-, e che dai verbali della prova risulta che la valutazione è priva di motivazione volta ad esplicitare i profili per cui non è stata raggiunta la sufficienza e, quindi, l’idoneità per l’accesso alla successiva seconda prova orale.
Inoltre, per l’esponente, dagli atti non si può ricavare alcun elemento, anche solo indiziario, utile per comprendere o almeno intuire le radici della non ammissione alla seconda prova.
Immediata conseguenza di tutto ciò, per il deducente, è l’impossibilità di eseguire l’operazione di ricognizione delle ragioni della bocciatura: sul punto è granitico l’orientamento del Tribunale adito nel ritenere necessaria, a supporto del voto numerico attribuito al candidato all’esito della prova, la redazione di una griglia di valutazione volta ad esplicitare i criteri di valutazione predeterminati, nonché ad evidenziare i profili più significativi della valutazione negativa, donde l’illegittimità del provvedimento di inidoneità in gravato.
Per la parte ricorrente, il voto numerico non vale al fine di superare l’obbligo di motivazione espressa del giudizio reso da parte della commissione, non essendo stati elaborati i criteri di valutazione delle prove da parte dell’organo preposto all’esame dei singoli candidati.
Secondo il deducente, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato risulta ancor più grave se si tiene conto della natura dell’attività di valutazione, riconducibile alla c.d. “discrezionalità tecnica”: infatti, secondo la giurisprudenza, proprio in questi casi il dovere di motivazione assume un’importanza fondamentale ai fini della dimostrazione della logicità-congruità del provvedimento adottato e delle valutazioni ad esso sottese (e la circostanza che il giudizio di non idoneità si fondi su valutazioni preminentemente tecniche non esclude il sindacato del giudice amministrativo);
- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 1578/1933. Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 48/2012. Carenza assoluta di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere e pubblico interesse.
Per l’esponente, la necessità, anche minima, di una esplicita motivazione, soprattutto per il caso di valutazione negativa, è in linea con l’intento riformatore della legislazione in materia di procedure concorsuali (si pensi per tutte a quella per l’accesso alla professione notarile: art. 11, comma 5. del d.lgs. 24/4/2006, n. 166), ed in ogni caso è in linea con la nuova legge professionale, il cui art. 46 della legge 247/2012, espressamente, richiede la motivazione per le valutazioni negative (“… Quando l’elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio ”).
Aggiunge la parte ricorrente che per quanto il richiamo dei criteri di valutazione sia un’importante garanzia di trasparenza per comprendere dall’esterno quali parametri la commissione deve rispettare nel corso della valutazione, esso non è sufficiente a garantire il diritto dei candidati giudicati inidonei di comprendere le ragioni in base alle quali l’espletamento delle prove sono state ritenute insufficienti; il modus operandi seguito, volto ad attribuire una valutazione, esclusivamente, numerica anche in caso di voto negativo, impedisce al candidato un’idonea difesa delle proprie ragioni, in violazione dell’art. 47 della Carta dei fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di Nizza – Strasburgo, rubricato “ Diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un giudice imparziale ”, che trova applicazione in quanto la scelta della Sottocommissione impedisce un’effettiva tutela giurisdizionale del candidato, determinando una illegittima restrizione all’esercizio della professione forense in Italia e, conseguentemente, alla libertà di stabilimento in un altro Stato membro.
Per l’esponente, inoltre, la valutazione con mero voto numerico, già solo “ ex se ”, costituisce anche una violazione dell’art. 41 della Carta di Nizza-Strasburgo “ Diritto ad una buona amministrazione ” per carenza di motivazione: l’entrata in vigore della Carta ha segnato un fondamentale passaggio dal riconoscimento del “principio” di buona amministrazione, imposto alla P.A. nell’esercizio delle sue funzioni, al “diritto” (fondamentale) alla buona amministrazione, riconosciuto ad ogni cittadino europeo di fronte alla P.A., diritto, estremamente, ampio ed onnicomprensivo, che trova applicazione anche nei confronti delle amministrazioni nazionali e che non distingue tra azione amministrativa in senso stretto e discrezionalità tecnica, sì da garantire una tutela piena ed effettiva tutte le volte in cui si crea una frattura nel rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire poco chiaro e trasparente di quest’ultima, volto a privilegiare esigenze di economicità e di semplificazione rispetto al prevalente interesse a conoscere la motivazione della mancata ammissione.
La carenza di motivazione appare, altresì, in contrasto con la Costituzione (artt. 113 e 97), che prescrive come l’attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all’imparzialità, alla trasparenza ed al buon andamento (la motivazione si pone come una estrinsecazione propria del principio di buon andamento e dei suoi corollari: i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e imparzialità dell’azione amministrativa, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale).
Quanto, poi, alla parità di trattamento, secondo la parte ricorrente non vi è dubbio che il difetto di trasparenza si pone in contrasto con il principio di imparzialità che richiede la conoscibilità e la pubblicità delle scelte amministrative, determinando un danno della posizione di uguaglianza e pari dignità dei cittadini di fronte all’esercizio del potere amministrativo, in violazione dell’art. 3 Cost..
Inoltre, osserva l’esponente, la norma transitoria di cui all’art. 49 della nuova legge professionale n. 247/2012, che richiama la previgente disciplina, seppur potrebbe essere intesa nel ritenersi non applicabile al caso di specie l’art. 46, comma 5, della stessa legge professionale e l’art. 5, comma 7, del Regolamento (D.M. n. 48/2016), non significa legittimare un arbitrio, non fosse altro per la legge n. 241/1990 sull’obbligo della motivazione, e non può escludere affatto, quindi, l’obbligo (implicito) di indicare una forma di esternazione della motivazione che vada oltre la semplice valutazione numerica, dalla quale si possa anche ricavare, quanto meno per le valutazioni negative, il rispetto effettivo dei singoli criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale.
Infine, per il deducente non appare possibile neppure obiettare che la questione, essendo puramente interna, “ non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario ” (con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 117, comma I, Cost.), atteso che, viceversa, la materia dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense rientra pienamente nell’ambito della competenza comunitaria, riguardando la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel territorio comunitario; non a caso, a partire dalla direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, il Legislatore dell’Unione ha inteso facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui ha conseguito il titolo, mediante l’introduzione del principio del mutuo riconoscimento del titolo di abilitazione alla professione.
Della rilevanza comunitaria della materia è consapevole il legislatore che, all’art. 1, comma 1 della professionale n. 247/2012, così esordisce: “ la presente legge nel rispetto dei principi costituzionali della normativa comunitaria e dei trattati internazionali disciplina la professione di avvocati ”;
- infine, con il terzo Nel merito. La valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente. Violazione del principio di trasparenza amministrativa.
Per la parte ricorrente, infine, dalla disamina del verbale della prova di esame è possibile appurare che il ricorrente ha ottenuto una votazione complessiva pari a -OMISSIS- così suddivisa: commissario 1: voto -OMISSIS-; commissario 2: voto -OMISSIS-; commissario 3: voto -OMISSIS-.
Secondo la parte ricorrente, la teoria che il voto numerico reca in sé la motivazione è un fuor di luogo, perché l’obbligo della motivazione (dovendo spiegare perché i commissari hanno valutato negativamente la prova) non può ritenersi soddisfatto esternandolo in numero.
Alla luce di quanto sopra più che in ogni altra fattispecie, il giudizio della commissione non poteva rendere luce sulla bocciatura del candidato attesa il margine minimo che ha contrassegnato il passaggio dalla soglia di idoneità a quella della non ammissione.
Peraltro, lamenta il ricorrente, dagli atti ostesi non si ricava il ragionamento sulla scorta della quale è stata compiuta la valutazione operato dai commissari al fine di poter individuare quale aspetto della prova d’esame del candidato abbia determinato, a valle di una votazione totalmente già acquisita, il ribaltamento delle sorti della prova; la circostanza sopra delineata, anch’essa omessa alla verbalizzazione dell’esame, avrebbe consentito di risalire a quale delle domande poste dai commissari fosse attribuibile l’insufficienza.
A ciò si aggiunga - conclude il deducente - che dalla lettura del verbale di esame non è possibile risalire: al numero di domande sottoposte al candidato; a quali quesiti il deducente ha risposto ottenendo un giudizio sufficiente e quali meno; gli aspetti secondo i quali poter ritenere la pertinenza tra domande sottoposte al ricorrente e risoluzione della traccia sottoposta.
2. Il Ministero resistente ha contrastato le domande avanzate dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso potrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse non avendo la parte ricorrente - nonostante le chiare precisazioni racchiuse nell’ordinanza 6 giugno 2024, n. 332 - successivamente prodotto scritti difensivi né affermato la permanenza del suo interesse concreto alla decisione nel merito del ricorso, essendo ben noto che nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi dell'essere venuto meno l'interesse a ricorrere dal comportamento processuale della parte che manifesta, in tal modo, implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 21 aprile 2023, n. 6909).
Il Collegio ritiene comunque di esaminare nel merito il proposto ricorso che, si anticipa sin d’ora, si rivela infondato.
4. Quanto alla contestazione – che costituisce l’elemento strutturale dell’intero impianto censorio – concernente il difetto di motivazione, il Collegio osserva quanto segue:
a) l’orientamento interpretativo del Tribunale adito – richiamato dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio – si è formato in sede cautelare (nell’anno 2021); al momento della proposizione del ricorso in epigrafe, tuttavia, la Sezione, sempre in sede cautelare, aveva abbracciato l’indirizzo ermeneutico circa la sufficienza del voto numerico - quanto alle modalità di espressione del voto in relazione alla medesima procedura di esami - che “[…] quale espressione di gradazione del punteggio disponibile […] esterna e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, “contenendo ex se la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni” […]” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, AN, sez. I, Id., ord. 30 maggio 2022, n. 287; Id., ord. 17 maggio 2022, nn. 264 e 265);
b) il Collegio ritiene che il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali dell’esame di abilitazione in questione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; tale punteggio risponde a un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione e assicura, al contempo, la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione, esternando la valutazione tecnica eseguita da quest’ultima. Nel caso di specie, pertanto, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è stato sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del predetto punteggio numerico (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 dicembre 2023, n. 18116).
Inoltre, va evidenziato che i criteri di valutazione della prima prova orale sono stati fissati nel verbale n. -OMISSIS-(versato in atti) ed essendo stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione è permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 5 agosto 2024, n. 15674).
Peraltro, è la stessa disciplina di settore (cfr. art. 2, comma 6, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50) a stabilire che per “ la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito […]” (con esplicito riferimento al voto numerico e senza ulteriori specificazioni).
Per di più, i tre commissari hanno espresso un giudizio negativo (tutti -OMISSIS-), circostanza che depriva la fattispecie di elementi da cui poter desumere una manifesta illogicità o irragionevolezza del giudizio insufficiente conseguito dal ricorrente;
c) va peraltro evidenziato che nessuna fonte o disposizione prevede specifici oneri per la sottocommissione, quale ad esempio la predisposizione di una griglia di parametrazione ulteriore;
d) l’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è stato interpretato nel senso che il differimento della entrata in vigore della nuova normativa ivi contemplato trova applicazione per tutte le prescrizioni del precedente art. 46, compreso il comma 5 (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 20 giugno 2024, n. 3859);
e) il considerando n. 3.2. della sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 2011, n. 175 ha chiarito che “ la disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario ”, per cui l'entrata in vigore, dall'1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, ratificato con legge n. 130 del 2008, recante l'espressa equiparazione della Carta di Nizza al « valore giuridico dei Trattati » (art. 6 c. 1 Trattato UE), che ha elevato l'obbligo di motivazione a principio comunitario, quale parte integrante del « diritto ad una buona amministrazione » garantito dall'art. 41, comma 2, della suddetta Carta non spiega refluenza nella presente controversia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 settembre 2017, n. 7);
f) infine, la mancata verbalizzazione delle domande rivolte nel corso del colloquio orale ai candidati non comporta l’illegittimità della prova, in quanto non esiste alcuna norma, che imponga il predetto obbligo di verbalizzare i quesiti formulati e le relative risposte (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 dicembre 2023, n. 18116).
5. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere respinto.
6. Le oscillazioni giurisprudenziali su alcune delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.