Sentenza 18 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10369/2025REG.PROV.COLL.
N. 01048/2025 REG.RIC.
N. 01084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2025, proposto da
TI OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Frati, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
EF HI, CA AR, LU NI, rappresentati e difesi dagli avvocati David Benedetti, Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
AO GO, AT AN VE, IA LL, AO LE LI, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Lucca e Massa Carrara, non costituiti in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2025, proposto da
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
CA AR, LU NI, EF HI, rappresentati e difesi dagli avvocati David Benedetti, Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti
AO GO, RI AN VE, IA LL, AO LE LI, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Lucca e Massa Carrara, TI OU S.r.l., non costituiti in giudizio.
per la riforma
quanto al ricorso n. 1048 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione Prima) n. 1324 del 2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EF HI, di CA AR, di LU NI, del Comune di Pietrasanta e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. ZI TI e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori EF HI, CA AR e LU NI sono proprietari di abitazioni ubicate nel Comune di Pietrasanta, in località Focette, contigue ad un’area destinata, secondo lo strumento urbanistico, a verde per impianti sportivi destinata a ospitare una struttura adibita a spogliatoi, servizi e club house , per una SUL massima di 250 mq.
Tale area, di proprietà del Comune di Pietrasanta, con la delibera consiliare n. 37 del 12 agosto 2021, è stata oggetto di cessione a un privato concessionario incaricato di realizzare gli impianti sportivi previsti dalla disciplina urbanistica.
A tale delibera è seguita l’indizione di una procedura aperta per la scelta del concessionario ai sensi dell'art. 1, comma 304, l. n. 147 2013, e dell'art. 62, d.l. n. 50/2017, definita con le delibere di Giunta n. 39 del 10 febbraio 2023 e n. 51 del 22 febbraio 2023, recanti l’approvazione del progetto presentato dalla TI OU S.r.l., che prevede la realizzazione di una struttura stabile a protezione di quattro campi per il gioco del padel.
In particolare il progetto presentato dalla controinteressata e approvato dal Comune prevede, a esaurimento della SUL disponibile, la realizzazione di due edifici (Corpo A e Corpo B) a servizio di otto campi da padel, quattro dei quali sormontati da una tensostruttura in pvc sostenuta da un’intelaiatura metallica ad archi stabilmente ancorati al suolo, su cordoli di fondazione in cemento armato. La struttura ha dimensioni di 50 x 24,20 m in pianta e altezza al colmo di 10 m.
Nell’aprile del 2023 sull’area in questione è iniziata l’edificazione di un capannone come da progetto approvato.
2. I signori EF HI, CA AR e LU NI hanno, quindi, impugnato le delibere citate innanzi al T.a.r., che, con sentenza n. 1324 del 2024, ha accolto il ricorso, ma ha dichiarato inammissibili gli interventi ad adiuvandum dei Signori GO, AN VE, LL e LI, promissari acquirenti di immobili in corso di realizzazione che sorgono in adiacenza all’area interessata.
3. TI OU s.r.l., con ricorso n. 1048 del 2025, ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 41 c.p.a. – irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del primo grado – violazione del principio di non contestazione dei fatti - travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione – errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La società appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dalla stessa, in quanto la presenza del cartello dei lavori consentirebbe di affermare che gli odierni appellati, tutti proprietari di abitazioni ubicate in zona contigua all’area di intervento, avessero acquisito piena conoscenza del “titolo” in base al quale era stato dato inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo (ovvero la delibera di G.M. n. 51/2023) a partire dal 22 febbraio 2023, data dell’affissione e del contestuale avvio dei lavori.
Il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, invece, è stato notificato il 21 giugno 2023, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a.
II. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione all’art. 100 c.p.c. – inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere – travisamento dei fatti, contraddittorietà e insufficienza della motivazione – contraddittorietà della pronuncia .
La società appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, in quanto ha erroneamente ritenuto lesa la “veduta” dei ricorrenti in primo grado, quando la veduta degli stessi è del tutto priva dei “peculiari e qualificati profili di pregio”, richiesti dalla giurisprudenza, tali da renderla una “qualità”, una sorta di “dotazione” dell’immobile.
III. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 24 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico di Pietrasanta, nonché delle previsioni della scheda-norma dell’“Area Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici” n. 03 “Porta di Levante”, contenuta nell’”Atlante dei Progetti” Allegato A al predetto Regolamento urbanistico – violazione e/o falsa applicazione della normativa e dei principi di cui al D.M. n. 1444/1968 .
La società appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto la struttura di copertura dei quattro campi di padel in contrasto con gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Pietrasanta.
In particolare, l’assenza nella scheda-norma di “parametri prescrittivi” relativamente alla parte a extra standard del Comparto 3a (con la parziale esclusione dell’edificio di servizio, in ordine al quale viene indicata solo la SUL massima) trova una prima spiegazione nel carattere fondamentalmente solo localizzativo di opera pubblica (impianto sportivo pubblico) attribuito alle previsioni ivi contenute, tenuto conto che le stesse nulla dispongono circa l’identificazione della medesima opera pubblica: non avrebbe, pertanto, avuto alcun senso indicare parametri o indici senza avere individuato l’opera da realizzare. Inoltre, le aree extra standard sono prive di capacità edificatoria. Inoltre, la disciplina urbanistica (generale) attesta inequivocabilmente che l’impianto sportivo realizzato e gestito da “TI” in area extra standard ha natura di opera pubblica, segnatamente di “opera di urbanizzazione secondaria” (cfr. art. 16, comma, 8 T.U edilizia).
IV. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – errata valutazione degli atti di causa e dell’autorizzazione paesaggistca n. 763/2022 .
La società appellante ha evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica n. 763/2022 del 21.12.2022 è, contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice di primo grado, adeguatamente motivata e, comunque, la posizione e gli interessi dei privati rimarrebbero comunque al di fuori della sfera di valutazione delle amministrazioni che cogestiscono il vincolo paesaggistico.
V. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. c). del T.U. edilizia - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-octies della legge 241/1990 - errata valutazione degli atti di causa, segnatamente della delibera di G.M. n. 51/2023 .
La sentenza è illegittima perché dalla delibera n. 51/2023, emessa su parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente dell’Area Servizi del Territorio, comprensiva del Settore Lavori Pubblici, si evince che le operazioni di verifica e validazione progettuale sono state effettivamente espletate.
4. Il Comune di Pietrasanta, il Ministero della Cultura, EF HI, CA AR e LU NI si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
5. Anche il Comune di Pietrasanta, con ricorso n. 1084 del 2025, ha impugnato la sentenza del T.a.r. n. 1324 del 2024, deducendo sette motivi di appello sostanzialmente sovrapponibili a quelli articolati dai proprietari dei fondi limitrofi con ricorso n. 1048 del 2025.
6. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, gli appelli in epigrafe proposti vanno riuniti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., perché proposti avverso la stessa sentenza.
6. Con il primo motivo di appello, sia la TI OU S.r.l. che il Comune di Pietrasanta hanno contestato la tardività del ricorso di primo grado, in quanto i lavori di costruzione dell’impianto sportivo di Focette hanno avuto inizio il 22 febbraio 2023, presso l’area d’intervento era esposto il cartello di cantiere, nel quale, tra l’altro, era indicata la delibera di G.M. n. 51 del 22 febbraio 2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’impianto sportivo, provvedimento pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Pietrasanta, per quindici giorni, a decorrere dal 22 febbraio 2023.
6.1. Ritiene il Collegio che tali motivi di appello siano infondati.
Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3654, 21 marzo 2016, n. 2782; 21 marzo 2016 n. 1135; 15 novembre 2016, n. 4701), l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’ an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare (essendone onerato da ultimo Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721) anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 191; sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; 22 dicembre 2014 n. 6337; sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2959; sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; sez. V n. 3777 del 27 giugno 2012; sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209; sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2011, sviluppandone i logici corollari).
6.2. Quanto al concetto stesso di "piena conoscenza" (ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione dell’atto), occorre ricordare che la giurisprudenza della sezione ha già avuto modo di osservare (tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159) che la “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.
6.3. Applicando questi principi con riferimento al caso di specie, va evidenziato che i ricorrenti in primo grado non hanno contestato esclusivamente l’ an della edificazione, contrariamente a quanto sostiene il Comune, ma il quomodo , in particolare, la superficie coperta rappresentata dalla grande struttura che copre i quattro campi da padel. Come ha ben evidenziato il T.a.r., i ricorrenti non appena comprese le reali dimensioni dell’intervento in corso nella proprietà contigua, hanno esperito le verifiche necessarie e, nei sessanta giorni successivi, notificato l’impugnazione.
E’, peraltro, emerso che l’elevazione della struttura di sostegno della copertura dei campi da padel – attività che ha reso per la prima volta apprezzabili ai proprietari delle abitazioni vicine le dimensioni complessive della copertura stessa – risale infatti a non prima del 28 aprile 2023. Considerando che il ricorso è stato notificato il 21 giugno 2023, lo stesso deve considerarsi tempestivo.
6.4. Il Comune evidenzia che in realtà questo dato sarebbe contestato, perché i ricorrenti in primo grado avrebbero dedotto solo tardivamente e, peraltro, genericamente, che la copertura in questione era stata completata il 28 aprile 2023.
Sul punto va solo precisato che è onere di chi eccepisce la irricevibilità del ricorso di fornire la concreta prova che il ricorso sia tardivo, soprattutto quando, come nel caso di specie, i ricorrenti hanno fornito una prova che alla data del 28 aprile 2023 la copertura dei campi di padel era stata completata (cfr. documentazione fotografica depositata in primo grado), mentre il Comune appellante non è riuscito a provare il contrario.
6.5. Quanto alla tardività della prova, rileva il Collegio che la prova della tempestività del ricorso può essere fornita anche nel corso del giudizio, come nel caso di specie, soprattutto nei casi in cui è la conseguenza di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalle controparti.
7. Parimenti infondato è il secondo motivo dell’appello proposto dalla TI OU e dal Comune con cui è stato contestato l’interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado.
E’, infatti, emerso in maniera incontestata che questi ultimi sono proprietari di abitazioni poste immediatamente a ridosso del nuovo impianto sportivo realizzato dalla controinteressata e che a causa della copertura dei campi gli stessi hanno subito un pregiudizio come la perdita della visuale che in precedenza si godeva dalle loro abitazioni e dalle relative pertinenze. Secondo le parti appellanti, “affinché la visuale panoramica sia degna di protezione giuridica deve essere “connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio” e costituire una “qualità” dell’immobile, incidente sul suo valore commerciale: deve trattarsi, in altre parole, non di una visuale qualsiasi, ma di un panorama bello e di particolare pregio, il quale rappresenti una sorta di “dotazione” dell’immobile”.
7.1. Ritiene il Collegio che ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire bisogna provare che, comunque, la costruzione ha creato un pregiudizio, che, nel caso di specie, non può di certo essere escluso, perché va individuato nel sicuro “impatto peggiorativo, anche in termini di diminuito valore commerciale degli immobili, provocato dalla vicinanza di una nuova costruzione che occlude una vista o un affaccio prima liberi” (pag. 11 della sentenza).
Nel caso di specie, non è, quindi, solo in discussione la perdita di veduta, ma la netta diminuzione di luce e aria che il manufatto può avere realizzato con riguardo all’immobile in questione, come, peraltro, emerge anche dalla documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado.
Tanto basta per integrare il requisito della sussistenza dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti in primo grado, con conseguente reiezione del secondo motivo di appello.
7.2. Il Comune appellante contesta, ancora una volta, la prova “tardiva” della proprietà dei beni immobili limitrofi all’area interessata da parte dei ricorrenti in primo grado.
Nessuna violazione, a parer del Collegio, vi è stata dell’art. 40 comma 1 lettera d) del c.p.a., né tanto meno alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto l’interesse ad agire, così come la legittimazione ad agire, quali condizioni delle azioni, possono certamente essere comprovati in tutto il corso del giudizio, specie quando il requisito sia posto in dubbio dalla controparte (cfr., Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021).
8. Quanto sopra affermato consente di respingere anche il terzo motivo di appello del Comune che ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la produzione documentale depositata “tempestiva perché introdotta in giudizio con il primo atto difensivo successivo alle eccezioni avversarie”, mentre, secondo il Comune, la prima difesa sarebbe costituita dall’atto di costituzione del 22.08.2023.
Ritiene il Collegio che anche tale motivo di appello sia infondato perché il Comune, con la memoria di costituzione, si è limitato semplicemente a depositare una memoria di mero stile e non ha di certo contestato nello specifico la carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado come emerge dal testo della memoria di costituzione che si riporta: “ Il ricorso avverso il quale si resiste appare allo stato degli atti irricevibile ovvero inammissibile ovvero ancora improcedibile e comunque infondato nel merito, come ci si riserva di illustrare con successive difese scritte ed orali ”.
9. TI OU, con un terzo motivo di appello, e il Comune, con il quarto motivo di appello, contestano la sentenza del T.a.r. che ha ritenuto la struttura di copertura dei quattro campi di padel in contrasto con gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Pietrasanta.
Il T.a.r., in particolare, muove dalla considerazione che la scheda-norma dell’“Area Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici” n. 03 “Porta di Levante”, contenuta nell’”Atlante dei Progetti” Allegato A al Regolamento urbanistico di Pietrasanta, relativamente alla parte a extra standard, non prevede indici edificatori: di talché, una volta realizzata “per una SUL massima di 250 mq una struttura destinata a spogliatoio, servizi e club house , funzionale all’attività sportiva”, ivi contemplata, “l’ulteriore superficie coperta rappresentata dalla grande struttura che copre i quattro campi di padel non trova legittimazione”.
Secondo parte appellante, invece, la porzione di territorio in esame è stata acquisita gratuitamente dal Comune di Pietrasanta a titolo di extra standard, affinché, in attuazione delle previsioni del R.U., venissero incrementate (rispetto agli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968) le dotazioni pubbliche, attraverso la realizzazione di ulteriori servizi per la collettività, costituiti, segnatamente, da spazi pubblici attrezzati per l’attività sportiva. Le opere, i beni e i servizi che scaturiscono dall’attuazione delle relative previsioni di piano sarebbe, quindi, per definizione “pubblici” e “comuni”, in quanto fruibili da tutta la collettività e non avrebbe alcuna incidenza la circostanza che l’area sia temporaneamente di proprietà di soggetti privati.
10. Rileva il Collegio che anche tali motivi di appello sono infondati.
L’impianto sportivo realizzato e gestito in concessione dalla società controinteressata, su area di proprietà del Comune di Pietrasanta, trova la propria disciplina urbanistica nella scheda-norma n. 03 del regolamento urbanistico comunale, che identifica due comparti destinati a nuova edificazione. Il primo di tali comparti (3a) include aree destinate alla residenza, a standard e, appunto, a impianti sportivi, assegnando a questi ultimi una superficie di circa 8.000 mq e prescrivendo la possibilità di realizzare una struttura adibita a spogliatoi, servizi e club house, funzionale all’attività sportiva, per una superficie utile massima di 250 mq.
Il progetto presentato dalla controinteressata e approvato dal Comune prevede, a esaurimento della SUL disponibile, la realizzazione di due edifici (Corpo A e Corpo B) a servizio di otto campi da padel, quattro dei quali sormontati da una tensostruttura in pvc sostenuta da un’intelaiatura metallica ad archi stabilmente ancorati al suolo, su cordoli di fondazione in cemento armato. La struttura ha
dimensioni di 50 x 24,20 m in pianta e altezza al colmo di 10 m.
11. Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione delle norme applicabili al caso di specie.
In particolare, gli interventi edilizi sugli impianti sportivi, ove comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato, ai sensi dell’art. 134 co. 1 lett. m) della legge regionale toscana n. 65/2014, come nel caso di specie, sono sottoposti al regime del permesso di costruire, coerentemente con la nozione di nuova costruzione ricavabile dall’art. 3 co. 1 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, che li identifica negli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio come la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
Diversamente, se dette strutture non incidono in modo significativo o permanente sul territorio, la stessa legge regionale n. 65/2014 all’art. 137 co. 1 lett. b) n. 3) esclude la rilevanza edilizia delle coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi.
Non coglie, quindi, nel segno la ricostruzione del comune appellante secondo cui sarebbe solo la costruzione dei campi di padel a richiedere il permesso di costruire e non anche la tendostruttura che potrebbe essere assimilata ad una tettoia.
12. Questa Sezione ha già chiarito, proprio in relazione alle tendostrutture di copertura dei campi di padel, che “ la costruzione di un'opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il rilascio del titolo edilizio seppure la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili. Al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre, pertanto, avere riguardo al 'criterio funzionale' e non al 'criterio strutturale ” (cfr., Consiglio di Stato sez. VI, 17 ottobre 2023, n. 9030).
L’utilizzo del “criterio funzionale”, accolto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, depone decisamente per la non amovibilità della predetta struttura, essendo essa chiaramente volta a soddisfare esigenze perduranti e non certamente temporanee, rappresentate dal praticare lo sport del padel al coperto lungo tutto l’anno, eccezion fatta forse dei mesi più caldi dell’anno (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10466).
13. Nel caso di specie, le caratteristiche dell’opera, per come descritte in precedenza, non lasciano residuare dubbi sulla destinazione della struttura a esigenze non temporanee, ma stabili.
Peraltro, le stesse parti appellanti non hanno contestato tale aspetto ed è, quindi, da escludere che la struttura in questione possa rientrare tra le coperture pressostatiche stagionali prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 l.r. n. 65/2014.
Nel caso di specie, la disciplina urbanistica applicabile è quella contenuta nella scheda-norma n. 03 del regolamento urbanistico di Pietrasanta, la quale consente di realizzare nell’area a verde sportivo individuata all’interno del comparto 3a una SUL massima di 250 mq per una struttura destinata a spogliatoi, servizi e club house .
Condivide il Collegio la ricostruzione della normativa urbanistica fatta dal giudice di prime cure e, in particolare, che la facoltà di edificazione è stata integralmente sfruttata dalla TI OU per realizzare all’interno dell’impianto due corpi di fabbrica (A e B), di modo che, in mancanza di altri indici edificatori (previsti dalla scheda-norma per le sole destinazioni residenziali del comparto 3a), l’ulteriore superficie coperta rappresentata dalla grande struttura che copre i quattro campi da padel non può essere consentita.
14. Non hanno pregio le censure delle parti appellanti, secondo cui la porzione di territorio in esame è stata acquisita gratuitamente dal Comune di Pietrasanta a titolo di extra standard, affinché, in attuazione delle previsioni del R.U., venissero incrementate (rispetto agli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968) le dotazioni pubbliche, attraverso la realizzazione di ulteriori servizi per la collettività, costituiti, segnatamente, da spazi pubblici attrezzati per l’attività sportiva.
Ritiene, infatti, il Collegio che in realtà la struttura in questione non può essere definita come “pubblica”, perché è di proprietà di un soggetto privato, che offre servizi a pagamento e che quindi, per sua natura, può limitare o anche impedire l’accesso alla collettività.
Tanto basta per dimostrare l’infondatezza del relativo motivo di appello e la conseguente impossibilità di realizzare l’opera in questione.
Va, peraltro, evidenziato che non è neanche sostenibile che in ogni caso non si applicherebbero indici di edificabilità perché l’area è destinata ad extra standard in quanto ciò comporterebbe che il Comune potrebbe, senza alcun limite, procedere all’edificazione, esito di certo non percorribile, in quanto anche l’attività del Comune deve essere soggetta a regole e limitazioni.
Né è condivisibile quanto afferma il Comune, secondo cui il “TAR pur riconoscendo la legittimità dell'art. 24 che, nel disciplinare le aree sportive, consente sia la realizzazione di “strutture connesse” agli impianti sportivi e sia la realizzazione di “strutture pressostatiche” temporanee o permanenti, ritiene che tale norma non possa essere applicata alla fattispecie”. In realtà il T.a.r. ha comunque ritenuto che l’intervento non era assentibile “neppure ai sensi dell’art. 24 delle medesime norme di attuazione del R.U., recante la disciplina generale delle aree per impianti sportivi”, perché “l’art. 24 consente la copertura degli impianti sportivi unicamente con strutture pressostatiche, alle quali, come detto, non è assimilabile la tensostruttura realizzata da TI OU”.
Sotto questo specifico profilo, sono, dunque, infondati gli appelli nella parte in cui pretendono di legittimare la copertura dei campi di padel richiamando l’art 24 delle NTA nella parte in cui consente la realizzazione di coperture entro il limite del 50% dell’area totale ma solo con riguardo a “strutture pressostatiche”, tra le quali non rientra certamente la struttura oggetto del presente contenzioso, assimilabile, come detto, per grandezza e caratteristiche, ad una nuova costruzione.
Risolutiva, ad ogni modo, è a parer del Collegio, l’art. 137 L.R. Toscana n. 65/2014 che esclude dal calcolo della superficie (rispettivamente superficie utile, accessoria e coperta) soltanto i manufatti privi di rilevanza edilizia, tra i quali rientrano soltanto le strutture pressostatiche temporanee e stagionali e non le altre destinate a modificare in maniera permanente il suolo inedificato, anche per via delle relative caratteristiche strutturali.
Né può ritenersi che l’opera in questione sia a tutti gli effetti un’opera pubblica, in quanto, comunque, si tratta di un’opera realizzata e gestita da un soggetto privato che ha ricevuto in concessione l’area di proprietà comunale e quindi non può a questa area applicarsi l’art. 7 co. 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001.
15. Infondato è anche il quarto motivo di appello di TI OU e il quinto motivo del Comune, con cui si contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui è stata annullata per difetto di motivazione l’autorizzazione paesaggistica n. 763/2022 del 21.12.2022.
La predetta autorizzazione paesaggistica ha così motivato la compatibilità dell’intervento con i vincoli paesaggistici presenti nella zona: “l’intervento non risulta in contrasto al relativo vincolo del P.I.T. Si prescrive una schermatura verde dal lato di Via Aurelia”.
E’, dunque, evidente che la Soprintendenza non ha esplicitato le reali e concrete ragioni che consentono di ritenere non in contrasto l’intervento in questione con il vincolo del P.i.t., né è specificato in che modo si deve realizzare la “schermatura verde”.
L’autorizzazione paesaggistica è, dunque, genericamente motivata, né rileva la circostanza che all’istanza di rilascio presentata da “TI” era allegata una Relazione paesaggistica – un documento di oltre 50 pagine –, corredata da elaborati e documenti vari, sulla cui completezza ed esaustività non possono esservi dubbi, perché, in ogni caso, il provvedimento deve esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto ad una determinata soluzione.
16. Infondato è, infine, l’ultimo motivo di appello di TI OU e il sesto motivo di appello del Comune, perché la circostanza che l’organo procedente ha preso atto “ che gli interventi proposti, come sopra specificato, rispettano le prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti ” e ha proceduto “ all’approvazione del progetto elaborato conformemente al dettato normativo vigente” non equivale a ritenere esistente l’attestazione di conformità richiesta sia dall’art. 2 co. 60 l. n. 662/1996, sia dall’art. 7 co. 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, sia dall’art. 9 ult. co. delle norme di attuazione del R.U. comunale.
Né parte appellante ha adeguatamente contestato la conclusione cui è giunto il T.a.r., secondo cui l’attestazione mancante non “ può essere supplita da quella relativa al progetto di fattibilità, che era pressochè coincidente nei contenuti con la scheda-norma n. 03 e non prevedeva la copertura dei campi da gioco, vale a dire l’elemento che determina la contrarietà del progetto definitivo-esecutivo alla disciplina urbanistica di zona ”.
17. Infondato è, infine, il settimo motivo di appello del Comune, in quanto il capo della sentenza sulla regolamentazione delle spese ha seguito ragionevolmente il principio della soccombenza.
18. Gli appelli sono, pertanto, infondati.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG ON, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
CA Monteferrante, Consigliere
ZI TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI TI | IG ON |
IL SEGRETARIO