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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 3782/2025, introdotto da
(ROMA, 21/04/1994) e da Parte_1 [...]
(ROMA, 13/08/1994), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
ALESSANDRO MULAZZI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a lui relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità nterrà l'attuale residenza anagrafica presso la casa della madre il padre si trasferirà presso altro immobile già di sua proprietà; Parte_2
o a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori, congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio a loro propria discrezione. I genitori hanno l'obbligo di comunicare 2 sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori dalla regione di residenza e/o all'estero quando hanno con sé il minore;
3) I genitori si impegnano a pubblicare Foto/Video del Minore sui social network, esclusivamente previo accordo di entrambi i genitori anche da parte di parenti e affini. In difetto, le foto non potranno essere pubblicate e se già in rete, andranno rimosse.
4) I Genitori si impegnano a mantenere e a far mantenere anche a terzi, davanti al Minore, il rispetto della dignità ed una condotta volta a non ostacolare il funzionamento dell'affido condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura dell'altro genitore, tali da poter indurre direttamente o indirettamente la disattesa del calendario successivamente stabilito;
5) Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio, nonché di trascorrere con lui periodi di vacanza. In particolare, i genitori concordano che:
- i genitori concordano che potranno essere presenti entrambi in occasione dei compleanni del figlio minore fino ai tre anni di età, oltre i tre anni di età stabiliranno anni alterni;
- i genitori concorderanno di volta in volta a quali eventi calcistici di serie A o altre Leghe, potrà assistere il Figlio Minore presso l'impianto sportivo (Stadio) accompagnato dal Padre;
- i genitori concordano (anche in ottemperanza a quanto sancito dalla Suprema Corte) che il figlio minore d'età potrà pernottare presso il Padre non prima del compimento dei 3 anni di età;
- i genitori concordano di anno in anno un calendario che definisca tempi e modalità con cui il figlio trascorrerà le festività scolastiche (Natale, Pasqua e vacanze estive); in particolare, i genitori concordano che il figlio, trascorrerà il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche estive, alternativamente, con ciascun genitore (compatibilmente con il divieto di pernotto dal Padre fino ai 3 anni di età); il figlio trascorrerà, altresì, il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; il figlio trascorrerà, altresì, il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche Natalizie, alternativamente, con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Vigilia, di Natale, Santo Stefano il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania. Prima del compimento dei 3 anni di età il minore trascorrerà le festività sopraindicate presso la Madre garantendo al Padre di partecipare alle suddette festività. Prima del compimento dei 3 anni di età del figlio minore, in ogni caso il Padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: Nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé il minore un mercoledì a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 e a venerdì alterni dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
Nei weekend alternativamente sabato (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 21: 30) o domenica (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 19:00) nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del figlio minore, in ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: Nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé il minore un mercoledì a settimana dall'uscita da scuola occupandosi di riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo e a venerdì alterni dall'uscita da scuola sino alle ore 23:00 (pernottando dal Padre nel caso spetti allo stesso anche il sabato), nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
Nei weekend alternativamente sabato (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 23:00) o domenica (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 21: 30) nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
I genitori concordano, compatibilmente con i propri impegni e previo accordo tra gli stessi, che il Padre potrà accompagnare il figlio minore presso l'istituto scolastico due volte a settimana tra lunedì, martedì e giovedì; I genitori si danno atto che, nella definizione del sopra eletto calendario, terranno conto dei desideri espressi in tal senso dal figlio e dalla necessità di procedere ad una distribuzione equa tra gli stessi, rambi i genitori di trascorrere parte del tempo con il figlio;
6) Il Sig. si obbliga a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno Parte_2
5 di cias mese, mediante bonifico bancario sul con [...] intestato alla Sig.ra l'importo pari ad € Parte_1 3
500,00 (cinquecento/00) a titolo di conguaglio per il mantenimento del figlio, oltre € 500,00 (cinquecento/00) da aggiungersi nel mese di luglio ed € 250,00 (duecentocin aggiungersi nel mese di agosto, cifra in considerazione del reddito mensile del Parte_2 del proprio immobile di proprietà; somme rivalutate di anno in anno in misura pari alla variazione accertata in base agli indici I.S.T.A.T.; 7) I Genitori contribuiranno alle spese ordinarie e straordinarie così come di seguito individuate descritte. In particolare, si precisa il seguente carico di spese:
• Abbigliamento e Pannolini (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Spese Scolastiche ed Universitarie Statali – Iscrizioni/Tasse/Mensa - (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Spese di trasporto urbano, tessera autobus e metro (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Ricarica cellulare (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Uscite didattiche scolastiche giornaliere (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Trattamenti estetici, parrucchiere, estetista, ecc. (i genitori contribuiranno in misura del 50%); SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE al CONSENSO dei GENITORI:
• Iscrizioni e rette di scuole ed università private (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Ripetizioni (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Viaggi di istruzione organizzati dalla scuola (il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per almeno un viaggio l'anno);
• Allestimento di una stanza per il minore presso l'abitazione CP_1
(il Padre contribuirà in misura del 50% concedendo sin d'ora azione per il mobilio/arredo da concordarsi);
• Prescuola, Doposcuola (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Baby-sitter (il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per le ore necessarie);
• Corsi di musica, disegno, pittura, informatica (il Padre contribuirà in misura del 100% concedendo sin da ora l'autorizzazione almeno per un corso l'anno secondo le inclinazioni o le richieste del Figlio);
• Centri estivi (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Viaggi di istruzione (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Vacanze trascorse autonomamente senza i genitori (il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per almeno un viaggio l'anno dai 18 anni);
• Spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, mini-car, macchina, motorino e moto;
(il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per almeno un autoveicolo a propria discrezione previo il raggiungimento del diciottesimo anno di età e l'ottenimento della patente);
• Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
(il Padre contribuirà in misura del 100% concedendo sin da ora l'autorizzazione almeno per uno Sport l'anno secondo le inclinazioni o le richieste del Figlio);
• Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (il Padre contribuirà in misura del 100% e previo accordo tra i genitori).
Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso dei genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 4
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore coinvolto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del delle parti in conformità
alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 01/04/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 3782/2025, introdotto da
(ROMA, 21/04/1994) e da Parte_1 [...]
(ROMA, 13/08/1994), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
ALESSANDRO MULAZZI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/03/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a lui relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità nterrà l'attuale residenza anagrafica presso la casa della madre il padre si trasferirà presso altro immobile già di sua proprietà; Parte_2
o a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori, congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio a loro propria discrezione. I genitori hanno l'obbligo di comunicare 2 sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori dalla regione di residenza e/o all'estero quando hanno con sé il minore;
3) I genitori si impegnano a pubblicare Foto/Video del Minore sui social network, esclusivamente previo accordo di entrambi i genitori anche da parte di parenti e affini. In difetto, le foto non potranno essere pubblicate e se già in rete, andranno rimosse.
4) I Genitori si impegnano a mantenere e a far mantenere anche a terzi, davanti al Minore, il rispetto della dignità ed una condotta volta a non ostacolare il funzionamento dell'affido condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura dell'altro genitore, tali da poter indurre direttamente o indirettamente la disattesa del calendario successivamente stabilito;
5) Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio, nonché di trascorrere con lui periodi di vacanza. In particolare, i genitori concordano che:
- i genitori concordano che potranno essere presenti entrambi in occasione dei compleanni del figlio minore fino ai tre anni di età, oltre i tre anni di età stabiliranno anni alterni;
- i genitori concorderanno di volta in volta a quali eventi calcistici di serie A o altre Leghe, potrà assistere il Figlio Minore presso l'impianto sportivo (Stadio) accompagnato dal Padre;
- i genitori concordano (anche in ottemperanza a quanto sancito dalla Suprema Corte) che il figlio minore d'età potrà pernottare presso il Padre non prima del compimento dei 3 anni di età;
- i genitori concordano di anno in anno un calendario che definisca tempi e modalità con cui il figlio trascorrerà le festività scolastiche (Natale, Pasqua e vacanze estive); in particolare, i genitori concordano che il figlio, trascorrerà il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche estive, alternativamente, con ciascun genitore (compatibilmente con il divieto di pernotto dal Padre fino ai 3 anni di età); il figlio trascorrerà, altresì, il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; il figlio trascorrerà, altresì, il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche Natalizie, alternativamente, con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Vigilia, di Natale, Santo Stefano il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania. Prima del compimento dei 3 anni di età il minore trascorrerà le festività sopraindicate presso la Madre garantendo al Padre di partecipare alle suddette festività. Prima del compimento dei 3 anni di età del figlio minore, in ogni caso il Padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: Nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé il minore un mercoledì a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 e a venerdì alterni dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
Nei weekend alternativamente sabato (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 21: 30) o domenica (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 19:00) nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del figlio minore, in ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: Nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé il minore un mercoledì a settimana dall'uscita da scuola occupandosi di riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo e a venerdì alterni dall'uscita da scuola sino alle ore 23:00 (pernottando dal Padre nel caso spetti allo stesso anche il sabato), nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
Nei weekend alternativamente sabato (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 23:00) o domenica (dalla mattina in accordo con la madre fino alle 21: 30) nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore;
I genitori concordano, compatibilmente con i propri impegni e previo accordo tra gli stessi, che il Padre potrà accompagnare il figlio minore presso l'istituto scolastico due volte a settimana tra lunedì, martedì e giovedì; I genitori si danno atto che, nella definizione del sopra eletto calendario, terranno conto dei desideri espressi in tal senso dal figlio e dalla necessità di procedere ad una distribuzione equa tra gli stessi, rambi i genitori di trascorrere parte del tempo con il figlio;
6) Il Sig. si obbliga a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno Parte_2
5 di cias mese, mediante bonifico bancario sul con [...] intestato alla Sig.ra l'importo pari ad € Parte_1 3
500,00 (cinquecento/00) a titolo di conguaglio per il mantenimento del figlio, oltre € 500,00 (cinquecento/00) da aggiungersi nel mese di luglio ed € 250,00 (duecentocin aggiungersi nel mese di agosto, cifra in considerazione del reddito mensile del Parte_2 del proprio immobile di proprietà; somme rivalutate di anno in anno in misura pari alla variazione accertata in base agli indici I.S.T.A.T.; 7) I Genitori contribuiranno alle spese ordinarie e straordinarie così come di seguito individuate descritte. In particolare, si precisa il seguente carico di spese:
• Abbigliamento e Pannolini (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Spese Scolastiche ed Universitarie Statali – Iscrizioni/Tasse/Mensa - (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Spese di trasporto urbano, tessera autobus e metro (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Ricarica cellulare (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Uscite didattiche scolastiche giornaliere (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Trattamenti estetici, parrucchiere, estetista, ecc. (i genitori contribuiranno in misura del 50%); SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE al CONSENSO dei GENITORI:
• Iscrizioni e rette di scuole ed università private (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede (i genitori contribuiranno in misura del 50%);
• Ripetizioni (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Viaggi di istruzione organizzati dalla scuola (il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per almeno un viaggio l'anno);
• Allestimento di una stanza per il minore presso l'abitazione CP_1
(il Padre contribuirà in misura del 50% concedendo sin d'ora azione per il mobilio/arredo da concordarsi);
• Prescuola, Doposcuola (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Baby-sitter (il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per le ore necessarie);
• Corsi di musica, disegno, pittura, informatica (il Padre contribuirà in misura del 100% concedendo sin da ora l'autorizzazione almeno per un corso l'anno secondo le inclinazioni o le richieste del Figlio);
• Centri estivi (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Viaggi di istruzione (il Padre contribuirà in misura del 100%);
• Vacanze trascorse autonomamente senza i genitori (il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per almeno un viaggio l'anno dai 18 anni);
• Spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, mini-car, macchina, motorino e moto;
(il Padre contribuirà in misura del 100% e concede sin da ora l'autorizzazione per almeno un autoveicolo a propria discrezione previo il raggiungimento del diciottesimo anno di età e l'ottenimento della patente);
• Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
(il Padre contribuirà in misura del 100% concedendo sin da ora l'autorizzazione almeno per uno Sport l'anno secondo le inclinazioni o le richieste del Figlio);
• Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia (il Padre contribuirà in misura del 100% e previo accordo tra i genitori).
Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso dei genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 4
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore coinvolto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del delle parti in conformità
alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 01/04/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi