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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil. in Pescara, Via Galileo Galilei, n. 25 rappr. e dif. dall'Avv.to Umberto Pompei giusta procura in atti APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
; Controparte_1 elett.te domicil. in Via Buccio di Ranallo s.n.c. CP_1 rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del 18.01.2024 del Tribunale di Pescara.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.02.2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 18.01.2024, depositata in pari data e
1 notificata in data 24.01.2024, con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 164/2021, emessa dall' Controparte_2 Cont
(d'ora in avanti, per brevità indicato anche come o come
[...]
[...]
) in data 07.09.2021, aveva annullato l'ordinanza limitatamente alla Controparte_4 violazione di cui al n. 2), rigettando, nel resto, il ricorso e disponendo la parziale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
L'appellante contestava la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale, sostenendo che una corretta valutazione della documentazione prodotta e delle deposizioni rese dai testimoni escussi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere infondati tutti gli addebiti mossi all'opponente. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che veniva rigettata da questa Corte con ordinanza del 15.05.2024.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_2 il quale sosteneva l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto, e proponeva appello incidentale, censurando, a sua volta, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto infondato l'addebito indicato al punto 2) dell'ordinanza impugnata, erroneamente ritenendo non univoco il relativo quadro probatorio.
Concesso all'appellante principale termine per note di replica all'appello incidentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello principale proposto dal è parzialmente fondato e dev'essere Pt_1 accolto, per quanto di ragione;
è, invece, infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato, l'appello incidentale proposto dall' . CP_2
Con ordinanza-ingiunzione n. 164/2021 del 07.09.2021, emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione del 20.03.2018, l'
[...] ha intimato a , n.q. di Controparte_5 Parte_1 amministratore unico della società , il pagamento della Controparte_6 complessiva somma di € 15.240,00, di cui € 3375,00 per avere “occupato in nero il lavoratore dal 20.05.2016 al 07.06.2016 con mansioni di cuoco, Persona_1
5° liv., con prestazioni lavorative di 8 h giornaliere” (violazione n. 1); € 3375,00 per avere “occupato in nero la lavoratrice (…) dal 22.05.2016 al Parte_2
07.06.2016 con la qualifica di operaia generica, 7° liv., con prestazioni lavorative di
8 h giornaliere” (violazione n. 2); € 3375,00 per avere “occupato il lavoratore
[...] oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro, avvenuta il 30.09.2016, Per_1 fino al 10.11.2016”, con conseguente svolgimento di “n. 9 giorni di lavoro in nero nel periodo che va dal 31° giorno, ossia dal 31.10.2016 fino al 10.11.2016” (violazione n. 3); € 3375,00 per avere “occupato la lavoratrice (…) oltre il Parte_2
2 termine di scadenza del contratto di lavoro, avvenuta il 30.09.2016, fino al 11.11.2016”, con conseguente svolgimento di “n. 10 giorni di lavoro in nero nel periodo che va dal 31° giorno, ossia dal 31.10.2016 fino al 11.11.2016” (violazione n. 4); € 1125,00 per avere “apportato infedeli registrazioni sul L.U.L.” relativamente all'orario di lavoro osservato dai dipendenti , Persona_1 Parte_2
e (violazione n. 5); € 57,25 per non avere Persona_2 Persona_3
“assoggettato alla maggiorazione prevista dal CCNL di riferimento le ore di lavoro straordinario svolte dai lavoratori e ” (violazione Persona_1 Parte_2
n. 6); € 487,50 per avere “omesso di registrare sul L.U.L. di ottobre 2016 i dati retributivi e contributivi dei lavoratori e , i quali, Persona_1 Parte_2 alla scadenza del contratto di lavoro a termine, hanno di fatto proseguito a lavorare dal 01.10.2016 al 30.10.2016” (violazione n. 7) (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado).
ha impugnato l'ordinanza con ricorso al Tribunale di Parte_1
Pescara depositato in data 19.10.2021, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per gli addebiti relativi al periodo 24.07.2017/26.10.2017, nel quale l'opponente non era legale rappresentante della società; nel merito, ha sostenuto che i lavoratori (assunto con contratti di lavoro a termine, Persona_1 rispettivamente, dall'08.06.2016 al 30.09.2016 e dall'11.11.2016 al 15.01.2017, scadenza poi prorogata al 04.05.2017) e (assunta con contratti di Parte_2 lavoro a termine, rispettivamente, dall'08.06.2016 al 30.09.2016 e dal 12.11.2016 al 15.01.2017, scadenza poi prorogata al 31.03.2017), non avevano “mai prestato alcun lavoro in nero nei periodi contestati”, così come risultava, in particolare, dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalla in data 01.08.2017; che Parte_2 nel periodo 31.10.2016/11.11.2016 il locale (Birreria del Corso) gestito dalla società era rimasto chiuso per ferie;
che i lavoratori e non Persona_3 Persona_2 avevano prestato ore di lavoro settimanali in misura superiore a quanto indicato nel L.U.L.; che, d'altronde, nessuno dei quattro lavoratori era stato rinvenuto in loco dagli ispettori all'atto del loro accesso nel locale;
tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato Controparte_7
l'eccezione di parziale carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, sostenendo che nessuna delle violazioni contestate riguardava il periodo successivo al 24.07.2017; nel merito, ha ribadito la fondatezza degli addebiti, sostenendo che le violazioni contestate erano emerse dalla richiesta di intervento presentata dal Per_1 in data 12.07.2017 e dalle dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dai quattro lavoratori interessati dall'accertamento.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di sette testimoni;
ritenute provate, alla stregua delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal , le violazioni Per_1 relative alla sua posizione;
ritenuto, invece, quanto alla posizione della Parte_2 che non poteva “reputarsi raggiunta la prova certa in ordine alla data di inizio
3 Contr dell'attività lavorativa della [stessa] alle dipendenze della , in quanto mentre il aveva dichiarato “che la giungeva un paio di giorni dopo di lui Per_1 Parte_2 Con (ragion per cui l' fissava l'inizio del rapporto di lavoro al 22/05/2016), la stessa
invece, [aveva riferito] che, all'epoca in cui iniziava a prestare attività Parte_2 lavorativa, il era già presente in azienda e le aveva detto di aver iniziato a Per_1 lavorare circa un mese prima del suo arrivo”; ritenuto che, pertanto, l'incertezza sulla
“esatta data di inizio del rapporto di lavoro della porta[va] a ritenere Parte_3 non esistente la violazione di cui al n. 2) dell'ordinanza ingiunzione”; ritenuto, invece, non provato il periodo di chiusura per ferie della birreria, considerata “la genericità delle dichiarazioni rese” al riguardo “dai testi escussi nel corso del giudizio”; ritenute, infine, provate, con riferimento a tutte e quattro le posizioni lavorative oggetto di accertamento, le violazioni relative al superamento dell'orario di lavoro indicato nelle rispettive lettere di assunzione;
tanto premesso, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione limitatamente alla violazione di cui al n. 2) ed ha confermato, nel resto, il provvedimento.
contesta la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta Parte_1 dal Tribunale, sostenendo che una corretta valutazione della documentazione prodotta e delle deposizioni rese dai testimoni escussi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a Cont ritenere infondati tutti gli addebiti mossi all'opponente; , al contrario, censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto infondato l'addebito indicato al punto 2) dell'ordinanza, erroneamente ritenendo non univoco il relativo quadro probatorio.
Le censure dell'appellante principale sono parzialmente fondate;
infondate, Cont invece, sono le censure di .
Quanto alla data di inizio del rapporto di lavoro di e di Persona_1
occorre, in primo luogo, considerare che discordanti sono, sul Parte_2 punto, le stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva dal . Infatti, nella richiesta Per_1 di intervento sottoscritta in data 12.07.2017 il ha dichiarato di essere stato Per_1
“dipendente della ditta in questione dal 8.6.2016 con occupazione fino al 4.5.2017” Cont (cfr. doc. 6) fascicolo di primo grado) senza fare alcun riferimento ad eventuali periodi di lavoro in nero, mentre nelle dichiarazioni successivamente rese in data 20.02.2018, “ad integrazione e parziale rettifica della richiesta di intervento”, ha dichiarato di aver “lavorato alle dipendenze della nel ristorante/pizzeria in CP_6
Pescara, via Regina Elena, 16, ad insegna 'Birreria del Corso', dal 20/05/2016” e di avere “lavorato continuativamente senza neanche un giorno di interruzione, fino al 02/02/2017”, per poi rimanere assente per malattia fino al 04.05.2017 (cfr. doc. n. 7) stesso fascicolo). A sua volta, in sede ispettiva ha dichiarato di Parte_2 avere “iniziato a lavorare (…) all'incirca dalla primavera del 2016” ed ha aggiunto:
“forse era maggio, ma non posso esserne certa (…) Con me in cucina lavorava il cuoco
, che ho già trovato al mio arrivo in primavera 2016, lui stesso mi aveva Persona_1 detto di essere arrivato un mese prima del mio arrivo” (cfr. doc. n. 9) stesso fascicolo), mentre il , nelle dichiarazioni rilasciate in data 20.02.2018, ha dichiarato che la Per_1
4 aveva iniziato a lavorare “un paio di giorni dopo” di lui (cfr. doc. n. 7) Parte_2 stesso fascicolo). Quanto alle deposizioni rese nel corso del giudizio di primo grado,
, escusso in qualità di teste all'udienza del 04.05.2022, dopo avere Persona_2 dichiarato di avere “lavorato nel primo periodo da giugno ad agosto del 2016 e da fine dicembre per una decina di giorni”, ha aggiunto: “ e non ricordo Per_1 Parte_2 quando hanno iniziato a lavorare, sono arrivati dopo di me nel 2016 perché ricordo che mi chiedevano dove si trovavano le dispense, è stato poco tempo dopo la data in cui ho iniziato a lavorare io”. A sua volta, la teste all'epoca Testimone_1 dipendente della società con mansioni di cassiera, ha ribadito che “i signori e Per_1 hanno lavorato, come aiuto cuoco e come lavapiatti, Parte_2 Per_1 Parte_2 dall'8 giugno 2016 fino all'ottobre 2016”.
Pertanto, alla stregua delle risultanze istruttorie, non solo non c'è alcuna certezza in ordine alla data di inizio effettivo del rapporto di lavoro della ma alla Parte_2 stessa conclusione si deve pervenire anche con riferimento alla posizione del : Per_1 di conseguenza, le violazioni contestate ai punti 1) e 2) dell'ordinanza-ingiunzione devono ritenersi insussistenti.
Quanto alla durata del rapporto di lavoro, mentre può ritenersi provato che sia il
, sia la hanno continuato a lavorare anche dopo la scadenza, in data Per_1 Parte_2
30.09.2016, del loro contratto di lavoro (sul punto, manca nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado una specifica contestazione;
inoltre, la teste ha Tes_1 confermato che entrambi hanno lavorato “fino all'ottobre 2016”), non può ritenersi provato che gli stessi abbiano lavorato anche dal 31.10.2016 all'11.11.2016. Infatti, i testi e sono stati concordi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nell'affermare che nel predetto periodo il locale era chiuso per ferie: la prima, sul punto, ha dichiarato che “da fine ottobre fino alla metà di novembre 2016 la pizzeria
[era] rimasta chiusa per ferie” ed ha aggiunto che in quel periodo ella aveva lavorato saltuariamente per “fare alcune chiusure contabili”; il secondo ha dichiarato di essersi recato più volte “nel mese di novembre del 2016 (…) presso il locale Birreria del Corso per chiedere se avevano bisogno di un cuoco”, ma di avere “trovato chiuso per ferie”, tanto è vero che “c'era il cartello chiuso per ferie”; il terzo, avventore abituale della birreria, ha dichiarato di avere trovato il locale chiuso ai “primi di novembre (…) per Cont più di una volta”. La tesi sostenuta da trova, invece, il suo fondamento esclusivamente nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal e dalla Per_1
i quali hanno entrambi dichiarato di avere lavorato “con continuità e Parte_2 senza interruzioni fino all'incirca al gennaio 2017” (la e “fino al Parte_2
02/02/2017” (il ), ma le contraddizioni emerse dal confronto tra le dichiarazioni Per_1 dei due lavoratori (nonché, nel caso del , anche tra le diverse dichiarazioni dal Per_1 medesimo rese nel corso dell'accertamento ispettivo) relativamente alla data di inizio dei rispettivi rapporti di lavoro e l'assenza di elementi che possano indurre a ritenere non genuini i testimoni escussi inducono a ritenere maggiormente attendibili, nel caso di specie, le deposizioni rese nel corso del presente giudizio.
5 Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, anche le violazioni contestate ai punti 3) e 4) dell'ordinanza-ingiunzione devono ritenersi insussistenti.
Fondati devono, invece, ritenersi gli addebiti relativi all'orario di lavoro in concreto osservato.
Infatti, in primo luogo, mancano, sul punto, specifiche contestazioni nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: infatti, il ricorrente si limita ad affermare che
“i lavoratori (…) (…) e (…) non risultano aver prestato ore lavorative Per_3 Per_2 settimanali superiori a quelle indicate nel LUL, come si verificherà in corso di causa” (cfr. pag. 2) del ricorso), senza indicare quale fosse il loro orario di lavoro e senza neppure prendere in considerazione la posizione di e Per_1 Parte_2
In secondo luogo, le dichiarazioni rese sul punto nel corso dell'accertamento ispettivo relativamente alla posizione dei lavoratori , e (dalle Per_1 Parte_2 Per_3 quali è emerso che il e la benché assunti con contratto part-time Per_1 Parte_2 di 24 ore settimanali, in realtà lavoravano per almeno otto ore al giorno per sei giorni a settimana, mentre , benché assunto con contratto part-time di 6 ore Persona_3 settimanali, in realtà lavorava per almeno tre ore al giorno per cinque giorni a settimana) non sono state in alcun modo smentite dalle deposizioni rese nel corso del presente giudizio;
quanto a , assunto con contratto part-time di 12 Persona_2 ore settimanali, è vero che il quadro probatorio relativo alla sua posizione non è univoco (avendo lo stesso dichiarato agli ispettori in data 26.10.2017 di Per_2 avere “sempre lavorato per 2 ore al giorno” ed avendo il medesimo, escusso in qualità di teste all'udienza del 04.05.2022, dichiarato di avere lavorato “in genere (…) 2-3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana”), ma è anche vero che la violazione contestata al punto 5) dell'ordinanza (avere “apportato infedeli registrazioni sul L.U.L.” in ordine all'orario di lavoro) prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.
Pertanto, gli addebiti contestati ai punti 5), 6) e 7) dell'ordinanza devono ritenersi fondati, mentre gli addebiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) devono ritenersi infondati;
la somma dovuta dal per i titoli indicati nell'ordinanza impugnata Pt_1 deve, perciò, essere riquantificata nel minore importo di € 1669,75, oltre accessori.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, l'importo dovuto da per i titoli indicati nell'ordinanza- Parte_1 ingiunzione oggetto di opposizione deve, perciò, essere riquantificato in complessivi
€ 1669,75, di cui € 1125,00 per la violazione di cui al n. 5), € 57,25 per la violazione di cui al n. 6) ed € 487,50 per la violazione di cui al n. 7), oltre accessori.
Considerato l'esito del giudizio, appare equo compensare per 1/3 le spese di lite del doppio grado, che per i restanti 2/3 devono essere poste a carico di e si CP_3
6 liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da separato dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, riquantifica in complessivi € 1669,75, di cui € 1125,00 per la violazione di cui al n. 5), € 57,25 per la violazione di cui al n. 6) ed € 487,50 per la violazione di cui al n. 7), l'importo dovuto da Parte_1 per i titoli indicati nell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione;
compensa per 1/3 le spese di lite del doppio grado, che pone per i restanti 2/3 a carico di liquida le spese, per la parte non compensata, in complessivi € 1795,00 CP_3 per il primo grado ed € 1325,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
L'Aquila, 19 giugno 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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