Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/01/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4153 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Istituto Tecnico Commerciale -OMISSIS- -OMISSIS- Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico -OMISSIS- -OMISSIS- C.M., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- 1) della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1)
- 2) provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente – v. all. 2);
- 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente,
- 5) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Istituto Tecnico Commerciale -OMISSIS- -OMISSIS- Ag;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. CI DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato in giudizio in data 23 dicembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo nelle more superato gli esami preliminari di ammissione all’esame di Stato e, successivamente, anche l’esame di Stato, come attestano i documenti allegati.
2. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
3. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI DA IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI DA IR | AL TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.