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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2896/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. iscritta al n. r.g. 2896/2021 promossa da:
(C.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Lorito, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del difensore:
Email_1
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_2
Commendatore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Carlentini (Sr), via E
Curiel n. 33;
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
CONCLUSIONI
con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha chiamato in causa Parte_1
avanti l'intestato Tribunale avanzando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale contrariis rejectis 1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n. 933/2011 notificata il 28.05.2021 (all. 3); 2) accertare e dichiarare declaratoria di nullità ovvero sentenziare per l'annullamento dell'atto di precetto, in uno alla declaratoria di inesistenza del credito ivi azionato, per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di mantenimento per effetto dell'ordinanza presidenziale resa dal Tribunale di Siracusa il 09.09.2020 nel contesto del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio distinto al n. R.G.
2052/2020; 3) sul fondamento dell'art. 2033 c.c. e per la ragioni chiarite in parte motiva condannare l'opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, dell'importo di €
2.000,00 (mantenimento ritratto per i mesi da giugno a settembre 2020) e dell'importo di € 440,05 per il bonus libri per l'anno 2021”. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle proprie ragioni ha asserito che l'atto di precetto notificatogli Parte_1 nell'interesse di in data 28.05.2021, in uno al titolo esecutivo (sentenza di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, odierne parti in lite, emessa dal Tribunale di Siracusa il 5 luglio
2011 e depositata il 18 agosto 2011 n. 933/2011, proc. R.G. n. 1394/2011) – risulta viziato da una serie di errori materiali ed, inoltre, riguarderebbe un credito inesistente.
Nello specifico, con un unico motivo di opposizione ha dedotto l'inesistenza dell'obbligazione di mantenimento vantata da , per il sopraggiungere, fra gli stessi, in data 9.09.2020, Controparte_1 in seno al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Rg. N. 2052/2020, ricorso in data 23.05.2020), del provvedimento presidenziale di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in precedenza con la sentenza di separazione a favore della moglie, , e dei Controparte_1 figli, e . Con richiesta di ripetizione delle somme nelle more indebitamente Per_1 Persona_2 percepite da . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha contestato la domanda di Controparte_1
per infondatezza, sia in fatto che in diritto. Parte_1
In via istruttoria, assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e disposti plurimi rinvii per la composizione bonaria della lite, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************
La domanda è infondata. Ed invero. L'ordinanza presidenziale in data 9.09.2020, emessa nel giudizio R.G. 2052/2020 promosso da contro per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 Controparte_1 matrimonio fra gli stessi celebrato (trascritto all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Lentini
(SR), anno 2003, Parte II°, serie A (all. 2) al n. 73 -), quale atto sopravvenuto rispetto alla precedente statuizione pronunciata fra le parti nel giudizio di separazione (Sentenza n.933/2011 emessa il 05-07-
2011 e depositata il 18-08-2011, come notificato in una all'atto di precetto qui opposto), risulta del tutto nulla, come nulli risultano tutti gli altri atti in precedenza adottati sempre in seno al citato procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò discende dal provvedimento del G.I. del 23.02.2022 che ha declarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in lite, e, conseguentemente, la nullità dei provvedimenti interinali adottati dal Presidente.
Nello specifico il Giudice istruttore del citato procedimento, Dott.ssa Vetta, in data 23.02.2022 ha emesso un'ordinanza avente il seguente tenore letterale:
“Rilevato che parte convenuta ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, nonché dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza ex art. 183 c.p.c. innanzi al G.I.; rilevato, in particolare, che ha dedotto che il ricorrente, al Controparte_1 momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, era a conoscenza dell'effettiva dimora della che, per motivi lavorativi, si era trasferita fuori dalla provincia di Siracusa (nello CP_1 specifico, a Lamezia Terme), nonché della circostanza per cui, la casa familiare in comproprietà dei coniugi, assegnata alla dalla sentenza di separazione, era stata venduta all'asta in data CP_1
22.1.2020 (con decreto di trasferimento emesso in data 28.6.2020); rilevato che Parte_1
ha dedotto che la notifica dell'ordinanza presidenziale deve ritenersi regolare in quanto
[...] effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la mancata conoscenza della residenza, dimora o domicilio della , nulla deducendo in ordine alla notifica del ricorso introduttivo;
rilevato CP_1 che è documentalmente provato che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 23.6.2020 all'indirizzo della casa coniugale, sita in Via Pietro Nenni, III trav. N. 2 – Carlentini, atto non ritirato al 10° giorno, con comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 25.6.2020; rilevato che sussiste una mera presunzione – salva prova contraria - di corrispondenza della residenza anagrafica con il luogo di dimora effettiva del destinatario, con la conseguenza che l'istante, a meno che non conosca o sia in grado di conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la diversa residenza effettiva del destinatario, è tenuto a provvedere alla notificazione nel luogo della residenza anagrafica di questo ultimo (Cassazione civile sez. I, 19/11/2007, n.23838). ritenuto che, nel caso di specie, il notificante era a conoscenza sia della circostanza che la dimora effettiva della non era più nella casa coniugale (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo ove lo CP_1 stesso ricorrente deduce che la svolge attività lavorativa fuori dalla provincia di Siracusa CP_1
e che anche i figli minori non vivono più nella coniugale, in quanto collocati di fatto presso i nonni materni), nonché della circostanza per cui la casa coniugale era stata venduta all'asta, essendone comproprietario;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie parte convenuta ha fornito prova idonea
a superare la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica con il luogo di sua effettiva dimora, con la conseguenza che non può ritenersi valida la notifica alla stessa effettuata ai ansi dell'art. 149 c.p.c. in data 23.6.2020 all'indirizzo della casa coniugale, sita in Via Pietro Nenni, III trav. N. 2 – Carlentini, venduta all'asta in data 22.1.2020;
ritenuto che
alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo consegue la nullità dei provvedimenti interinali adottati dal Presidente che devono essere "sostituiti" o integrati dal giudice istruttore, non essendo possibile neppure ipotizzare la regressione del procedimento alla fase iniziale (in tal senso Trib. Torino 8.7.2016);(…)”; inoltre, nel successivo verbale di udienza in data 31-03-2021, il G.i. Dott.ssa Vetta statuisce quanto segue: “
… ritenuto che alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo consegue la nullità dei provvedimenti interinali adottati dal Presidente che devono essere “sostituiti” o integrati dal giudice istruttore, non essendo possibile neppure ipotizzare la regressione del procedimento alla fase iniziale
(in tal senso Trib. Torino 8.7.2016), come del resto già evidenziato nell'ordinanza del 23.2.2022 (…)”
(cfr. doc. in atti).
Così stando le cose, risultando del tutto nulla l'ordinanza presidenziale del 09.09.2020 emessa nel giudizio R.G. n. 2052/2020 - sulla quale parte attrice ha fondato esclusivamente le ragioni della propria opposizione a precetto, questo ultimo come inoltratogli dalla convenuta-opposta, CP_1
- riprende vigore, fra le parti, la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 933/2011, come emessa
[...] in data 5.07.2011 nonché depositata il 18.08.2011, risultando del tutto legittimo il precetto notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda, e senza la fase istruttoria (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per la natura documentale della controversia e delle difese spiegate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona dott. Giuseppe Solarino, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2896/2021, così dispone: 1) Rigetta la domanda di parte attrice-opponente;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi € 3.397,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. iscritta al n. r.g. 2896/2021 promossa da:
(C.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Lorito, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del difensore:
Email_1
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_2
Commendatore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Carlentini (Sr), via E
Curiel n. 33;
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
CONCLUSIONI
con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha chiamato in causa Parte_1
avanti l'intestato Tribunale avanzando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale contrariis rejectis 1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n. 933/2011 notificata il 28.05.2021 (all. 3); 2) accertare e dichiarare declaratoria di nullità ovvero sentenziare per l'annullamento dell'atto di precetto, in uno alla declaratoria di inesistenza del credito ivi azionato, per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di mantenimento per effetto dell'ordinanza presidenziale resa dal Tribunale di Siracusa il 09.09.2020 nel contesto del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio distinto al n. R.G.
2052/2020; 3) sul fondamento dell'art. 2033 c.c. e per la ragioni chiarite in parte motiva condannare l'opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, dell'importo di €
2.000,00 (mantenimento ritratto per i mesi da giugno a settembre 2020) e dell'importo di € 440,05 per il bonus libri per l'anno 2021”. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle proprie ragioni ha asserito che l'atto di precetto notificatogli Parte_1 nell'interesse di in data 28.05.2021, in uno al titolo esecutivo (sentenza di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, odierne parti in lite, emessa dal Tribunale di Siracusa il 5 luglio
2011 e depositata il 18 agosto 2011 n. 933/2011, proc. R.G. n. 1394/2011) – risulta viziato da una serie di errori materiali ed, inoltre, riguarderebbe un credito inesistente.
Nello specifico, con un unico motivo di opposizione ha dedotto l'inesistenza dell'obbligazione di mantenimento vantata da , per il sopraggiungere, fra gli stessi, in data 9.09.2020, Controparte_1 in seno al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Rg. N. 2052/2020, ricorso in data 23.05.2020), del provvedimento presidenziale di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in precedenza con la sentenza di separazione a favore della moglie, , e dei Controparte_1 figli, e . Con richiesta di ripetizione delle somme nelle more indebitamente Per_1 Persona_2 percepite da . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha contestato la domanda di Controparte_1
per infondatezza, sia in fatto che in diritto. Parte_1
In via istruttoria, assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e disposti plurimi rinvii per la composizione bonaria della lite, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************
La domanda è infondata. Ed invero. L'ordinanza presidenziale in data 9.09.2020, emessa nel giudizio R.G. 2052/2020 promosso da contro per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 Controparte_1 matrimonio fra gli stessi celebrato (trascritto all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Lentini
(SR), anno 2003, Parte II°, serie A (all. 2) al n. 73 -), quale atto sopravvenuto rispetto alla precedente statuizione pronunciata fra le parti nel giudizio di separazione (Sentenza n.933/2011 emessa il 05-07-
2011 e depositata il 18-08-2011, come notificato in una all'atto di precetto qui opposto), risulta del tutto nulla, come nulli risultano tutti gli altri atti in precedenza adottati sempre in seno al citato procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò discende dal provvedimento del G.I. del 23.02.2022 che ha declarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in lite, e, conseguentemente, la nullità dei provvedimenti interinali adottati dal Presidente.
Nello specifico il Giudice istruttore del citato procedimento, Dott.ssa Vetta, in data 23.02.2022 ha emesso un'ordinanza avente il seguente tenore letterale:
“Rilevato che parte convenuta ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, nonché dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza ex art. 183 c.p.c. innanzi al G.I.; rilevato, in particolare, che ha dedotto che il ricorrente, al Controparte_1 momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, era a conoscenza dell'effettiva dimora della che, per motivi lavorativi, si era trasferita fuori dalla provincia di Siracusa (nello CP_1 specifico, a Lamezia Terme), nonché della circostanza per cui, la casa familiare in comproprietà dei coniugi, assegnata alla dalla sentenza di separazione, era stata venduta all'asta in data CP_1
22.1.2020 (con decreto di trasferimento emesso in data 28.6.2020); rilevato che Parte_1
ha dedotto che la notifica dell'ordinanza presidenziale deve ritenersi regolare in quanto
[...] effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la mancata conoscenza della residenza, dimora o domicilio della , nulla deducendo in ordine alla notifica del ricorso introduttivo;
rilevato CP_1 che è documentalmente provato che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. in data 23.6.2020 all'indirizzo della casa coniugale, sita in Via Pietro Nenni, III trav. N. 2 – Carlentini, atto non ritirato al 10° giorno, con comunicazione di avvenuto deposito spedita in data 25.6.2020; rilevato che sussiste una mera presunzione – salva prova contraria - di corrispondenza della residenza anagrafica con il luogo di dimora effettiva del destinatario, con la conseguenza che l'istante, a meno che non conosca o sia in grado di conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la diversa residenza effettiva del destinatario, è tenuto a provvedere alla notificazione nel luogo della residenza anagrafica di questo ultimo (Cassazione civile sez. I, 19/11/2007, n.23838). ritenuto che, nel caso di specie, il notificante era a conoscenza sia della circostanza che la dimora effettiva della non era più nella casa coniugale (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo ove lo CP_1 stesso ricorrente deduce che la svolge attività lavorativa fuori dalla provincia di Siracusa CP_1
e che anche i figli minori non vivono più nella coniugale, in quanto collocati di fatto presso i nonni materni), nonché della circostanza per cui la casa coniugale era stata venduta all'asta, essendone comproprietario;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie parte convenuta ha fornito prova idonea
a superare la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica con il luogo di sua effettiva dimora, con la conseguenza che non può ritenersi valida la notifica alla stessa effettuata ai ansi dell'art. 149 c.p.c. in data 23.6.2020 all'indirizzo della casa coniugale, sita in Via Pietro Nenni, III trav. N. 2 – Carlentini, venduta all'asta in data 22.1.2020;
ritenuto che
alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo consegue la nullità dei provvedimenti interinali adottati dal Presidente che devono essere "sostituiti" o integrati dal giudice istruttore, non essendo possibile neppure ipotizzare la regressione del procedimento alla fase iniziale (in tal senso Trib. Torino 8.7.2016);(…)”; inoltre, nel successivo verbale di udienza in data 31-03-2021, il G.i. Dott.ssa Vetta statuisce quanto segue: “
… ritenuto che alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo consegue la nullità dei provvedimenti interinali adottati dal Presidente che devono essere “sostituiti” o integrati dal giudice istruttore, non essendo possibile neppure ipotizzare la regressione del procedimento alla fase iniziale
(in tal senso Trib. Torino 8.7.2016), come del resto già evidenziato nell'ordinanza del 23.2.2022 (…)”
(cfr. doc. in atti).
Così stando le cose, risultando del tutto nulla l'ordinanza presidenziale del 09.09.2020 emessa nel giudizio R.G. n. 2052/2020 - sulla quale parte attrice ha fondato esclusivamente le ragioni della propria opposizione a precetto, questo ultimo come inoltratogli dalla convenuta-opposta, CP_1
- riprende vigore, fra le parti, la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 933/2011, come emessa
[...] in data 5.07.2011 nonché depositata il 18.08.2011, risultando del tutto legittimo il precetto notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda, e senza la fase istruttoria (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per la natura documentale della controversia e delle difese spiegate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona dott. Giuseppe Solarino, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2896/2021, così dispone: 1) Rigetta la domanda di parte attrice-opponente;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi € 3.397,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.