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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545/24 RG iscritta in data 4.3.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Valerio Lafera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore alla via Barbarulo n. 71;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Gaia Onorato e Carmine Milo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Minori alla via S. Maria Vetrana n. 17;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 23.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate negli atti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.3.24, , premettendo che con decreto depositato in Parte_1 data 21.7.20 erano state omologate le condizioni relative alla separazione consensuale tra i coniugi, concordando le parti un assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della minore
[...]
), nonché di € 100,00 in favore della odierna resistente, chiedeva la revoca del mantenimento Per_1 in favore della resistente, nonché la modifica dell'accordo in ordine al pagamento del mutuo, deducendo un peggioramento delle sue condizioni economiche, nonché la nascita di altra figlia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente parte resistente, con memoria rubricata
“Comparsa di costituzione e risposta avverso il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione notificato in data 05.04.2024 e contestuale richiesta di annullamento della separazione consensuale per insanabile vizio nel consenso e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito della responsabilità nei confronti del ricorrente ex artt. 473 Bis e ss cpc”, instando per il rigetto della domanda, concludendo per l'accertamento della colpa nella cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione dell'ex casa coniugale e l'adeguamento di un mantenimento in favore della figlia.
All'esito dell'audizione delle parti, con ordinanza depositata in data 19.6.24 venivano emessi i provvedimenti provvisori con rigetto delle richieste istruttorie, rinviandosi la causa all'udienza del
23.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
A tale udienza, depositate le note e le relative memoria, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nelle note di precisazione delle conclusioni e nelle stesse memorie parte resistente (che si è costituita con altro difensore) non è stata più riproposta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se con addebito e parte ricorrente (che ne aveva eccepito l'inammissibilità) non ha chiesto in alcun modo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di talchè tale domanda deve ritenersi rinunciata.
Pertanto, il thema decindedum del presente giudizio ha ad oggetto la sola modifica delle condizioni di separazione richieste dal ricorrente con revoca dell'assegno di mantenimento per la resistente e la richiesta, tempestivamente formulata dalla resistente, di una maggiore contribuzione per il mantenimento della figlia Per_1
Ciò chiarito, la domanda va certamente dichiarata, in punto di diritto, ammissibile, essendo stati dedotti fatti sopravvenuti che, come tali, possono giustificare, da un punto di vista meramente astratto, una modifica come richiesta.
Sul punto, si ricorda che le sentenze di separazione (o i decreti di omologa) o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, parte ricorrente deduce un peggioramento delle sue condizioni economiche, in quanto attuale lavoratore autonomo a partita Iva, nonché la nascita di altra figlia, con ciò insistendo per la revoca del mantenimento della resistente.
Quest'ultima, a sua volta, pur opponendosi alla richiesta, ha riconosciuto di svolgere attività stagionale.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta l'apertura della partita Iva da parte del resistente, come personal trainer, ed una riduzione del proprio reddito. Ed invero, se per l'anno di imposta 2020 risultava un reddito imponibile di € 8803,00 e per l'anno 2021 un reddito di € 10453,00, per l'anno
2022 un reddito di € 9425,00. Inoltre, è documentalmente provato che il ricorrente è divenuto padre di altro figlio a settembre 2020 e, dunque successivamente alla pronuncia del decreto di omologa.
La resistente, invece, per sua ammissione, ha un reddito di € 800,00 mensili come stagionale ed è ospite presso un'abitazione di un familiare.
Ne segue ad oggi che deve ritenersi una situazione di equivalenza reddituale tra i coniugi.
Da ultimo si osserva che, come dichiarato dalle parti nelle comparse conclusionali, questi hanno raggiunto un accordo in ordine alla vendita di quella che fu la casa familiare, avendo acquistato il ricorrente la quota di ½ dalla resistente, così divenendone pieno proprietario.
Le stesse parti dichiarano altresì che lo stesso ricorrente ha acconsentito a che la resistente percepisca per intero l'assegno unico mensile, pari ad € 90,00.
Ne segue che va accolta la domanda di revoca del contributo del mantenimento per la resistente.
Può altresì essere accolta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la minore Per_1 evidenziandosi che sono trascorsi quasi 5 anni dal decreto di omologa, sicchè vanno considerate le maggiori esigenze della piccola, legate alla sua crescita. Ritiene pertanto il Tribunale di dover determinare l'assegno di mantenimento per la minore dalla presente pronuncia nella somma di €
250,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, considerando tra l'altro la percezione per intero da parte della resistente dell'assegno unico.
Vanno confermate per il resto le condizioni della separazione.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito della lite, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il mantenimento previsto in favore della resistente;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e, per l'effetto, dalla data della presente pronuncia, determina in € 250,00 mensili l'assegno di mantenimento da corrispondersi alla resistente per oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_1 confermando per il resto le condizioni della separazione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27.1.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi