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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 751 / 2021 R.G.;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. FILOGRASSO FABIO ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA OBERDAN, 22 71100 FOGGIA;
- appellante contro
(GIÀ ) (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. IODICE DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Contratti bancari.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… preliminarmente:
A) salva ogni valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e salva la facoltà di determinare, in tal caso, le somme dovute agli odierni appellanti, anche con giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265 c.p.c., ordinare ex art. 210 c.p.c. e 119 TUB alla banca Controparte_1
l'esibizione degli estratti conto e riassunti scalari, nonché di altre scritture contabili interne dal mese di agosto del 1971 al termine del rapporto, relativi al conto corrente di corrispondenza n. 27/5602 (da ultimo contraddistinto dal numero 1000/4335), necessari al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti;
in caso di non produzione degli stessi ed in caso in cui la documentazione disponibile evidenzi un saldo negativo per il cliente, ricalcolare il quantum dovuto, partendo dal saldo “zero” in ipotesi di mancato rendimento del conto e, in subordine, da quello più risalente emergente dagli atti di causa;
B) che il CTU sia chiamato a rendere opportuni chiarimenti in ordine alle questioni innanzi sollevate, in modo da poter addivenire ad un ricalcolo corretto e veritiero. nel merito:
1) ACCOGLIERE per le ragioni suesposte e, per l'effetto, porre nel nulla e riformare la sentenza n. 4310/2020, resa dal Tribunale di Torino, sezione civile prima, nella persona del
Giudice, dott. Alberto La Manna, e pubblicata in data 02.12.2020 (Repert. 10613/2020 del
03.12.2020), all'esito del giudizio iscritto al n. 27126/2019 R.G.;
2) per l'ulteriore effetto, accogliere le domande proposte dai sig.ri e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 24.10.2019 (che qui si abbiano per integralmente Parte_2
riproposte), con rigetto di ogni avversa richiesta, difesa e deduzione;
3) CONDANNARE (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis
- Respingere l'appello e le domande tutte formulate dai signori e Parte_1 [...]
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 4310/2020 Parte_2
del Tribunale di Torino, anche con diversa motivazione.
In ogni caso
In via preliminare
2 - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ordine al rapporto per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 24/10/2009, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale
Respingere le domande tutte formulate dagli attori signori e Parte_1 [...]
, per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
ha acceso presso il (poi acquisto da Parte_1 Controparte_2 [...]
) un conto corrente di corrispondenza in data 2.08.1971, distinto in origine con CP_1
il n. 27/05206 e che nel corso del tempo assumeva il numero 100/2343 e poi 4335, e che veniva infine estinto il 31.01.2019; il conto, all'inizio intestato al solo , era stato Pt_1
cointestato con la moglie a decorrere dal 18.05.1981. Parte_2
1.1 – I coniugi anno agito con citazione notificata il 24.10.2019 contro Parte_3
, succeduta al dinanzi al Tribunale di Torino, Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (a), l'invalidità delle clausole relative alla c.m.s. ed alle altre commissioni avanti funzione analoga successive al 2009 (b),
l'applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti, anche a seguito di esercizio illegittimo dello ius variandi non previsto in contratto (c), di tassi usurari calcolati anche tenendo conto della c.m.s. (d), l'illegittima determinazione delle valute (e) e la mancata previsione delle spese addebitate (f); avanzavano, pertanto:
- domanda di rendiconto, affinché la banca, in qualità di mandataria, rendesse il conto dettagliato dell'intero rapporto e depositasse tutta la documentazione contrattuale e contabile;
e
- domanda di rideterminazione del saldo, accertando il dovuto sulla base della riclassificazione delle voci di dare e avere in regime di saggio legale (e/o mediante
3 l'applicazione dei tassi BOT), con la eliminazione degli interessi perché usuari, della capitalizzazione e dell'anatocismo, con la eliminazione, altresì, della c.m.s. non convenuta, comunque denominata, e degli interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e di condanna della banca alla restituzione dell'indebito versato in corso di rapporto.
1.2 – si è tempestivamente costituita in previsione dell'udienza del Controparte_1
29.01.2020, eccependo in via preliminare la prescrizione dei crediti restitutori avversari per il periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 24.10.2009, data corrispondente al decennio calcolato a ritroso dalla notifica, il 24.10.2019, dell'atto di citazione, come primo atto interruttivo;
nel merito, contestava le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto delle domande proposte dagli attori.
1.3 – Con sent. n. 4310/2020 pubblicata il 2.12.2020, il Tribunale di Torino ha respinto le domande dei coniugi e li ha condannati alle spese: la domanda di Parte_3
rendiconto era infondata, dal momento che aveva ottemperato alla Controparte_1
richiesta dei correntisti ex art. 119, co. 4, TUB nei limiti del decennio e, quanto alle ulteriori domande, gli attori non avevano fornito le indicazioni minime necessarie per individuarne l'oggetto, avendo di conseguenza avanzato una richiesta di CTU di carattere esplorativo.
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_2
2.1 - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
a) contestavano che l'obbligo di rendiconto della banca fosse da ritenersi circoscritto al termine decennale dell'art. 119, co. 4, TUB e ai soli documenti indicati dalla norma, assumendo che esso doveva, invece, ritenersi esteso temporalmente oltre il decennio ed anche alle “scritture contabili interne” dell'istituto;
b) protestavano che fin dall'atto introduttivo, essi avevano rappresentato in modo concreto quali fossero le criticità da cui era affetto il rapporto, richiamando esplicitamente e testualmente le singole clausole contrattuali affette da nullità, e a tale proposito riproponevano le contestazioni relative: - all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ribadendo che la clausola contenuta nel contratto di conto corrente “è evidentemente nulla
e rende senz'altro nulla la capitalizzazione fatta di certo fino al 30 giugno 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR), mentre per il periodo successivo occorrerà verificare
4 il rispetto da parte della banca delle condizioni previste dalla legge (aspetto su cui si nutrono fortissimi dubbi)”; - all'invalidità della c.m.s. e delle altre commissioni per assenza di pattuizione e/o per indeterminabilità del loro contenuto;
- all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, quantificati dalla banca fin dal contratto del 2.08.1971 con riferimento agli usi su piazza, e all'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi per mancanza di una specifica pattuizione in tal senso, secondo quanto richiesto dall'art. 118 TUB;
- la usurarietà degli interessi, correttamente calcolati computandovi anche ogni costo ulteriore del credito;
- l'omessa pattuizione delle valute e delle spese.
In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto ordinarsi ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB a
[...]
l'esibizione degli ee/cc completi, nonché di altre scritture contabili interne dal CP_1
mese di agosto 1971 fino al termine del rapporto, relativi al conto corrente di corrispondenza per cui è causa, onde verificare il reale saldo dare/avere; hanno chiesto, ancora, rideterminarsi il saldo a mezzo di CTU, utilizzando, nel caso di mancata ottemperanza della banca all'ordine di esibizione e nel caso in cui la documentazione disponibile evidenziasse un saldo negativo per essi correntisti, il saldo “zero” in ipotesi di mancato rendimento del conto e, in subordine, da quello più risalente emergente dagli atti di causa.
2.2 – ha rinnovato ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di prescrizione Controparte_1
decennale a far data dalla notifica della citazione di primo grado e ha chiesto respingersi il gravame e le richieste istruttorie avversarie.
2.3 – Con ordinanza in data 27.01.2023, questa Corte, rimettendo il processo in istruttoria, ha disposto CTU contabile
“Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti ricalcoli il saldo del conto corrente oggetto di causa intrattenuto tra le parti, attenendosi ai seguenti criteri:
1. Esegua la ricostruzione tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 24 ottobre 2009, con le seguenti precisazioni:
1.1. il termine decennale di prescrizione decorre (dies a quo) dall'annotazione della rimessa solutoria a copertura delle competenze maturate nei trimestri precedenti ed è interrotto (dies ad quem) dalla notifica della citazione, salvi atti interruttivi anteriori, nella specie non oggetto di specifica allegazione;
1.2 la rimessa ha carattere solutorio se, alla data di disponibilità, il c/c ha saldo debitore e non è affidato e-o è utilizzato oltre i limiti del fido;
ha altresì carattere solutorio l'annotazione
5 a debito su c/c con saldo creditore;
non ha carattere solutorio la rimessa su c/c con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su c/c con saldo creditore (rimessa ripristinatoria); nel caso in cui una rimessa abbia carattere in parte solutorio e in parte ripristinatorio, la rimessa
è conteggiata ai fini della prescrizione per la sola parte solutoria;
nella specie non è allegata
l'esistenza di affidamenti;
ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizzi il c.d. saldo banca;
1.3. sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido;
la rimessa solutoria paga proporzionalmente (pro rata) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate;
1.4. la somma prescritta non è riconosciuta a credito del cliente;
se la somma è stata capitalizzata nel saldo banca, dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione la somma è conteggiata nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori;
2. Provveda al ricalcolo degli interessi passivi, per il periodo antecedente la data di entrata in vigore della l. n. 154/1992, in misura corrispondente all'interesse legale ex art. 1284 c.c., per il periodo successivo, nella misura del tasso previsto dall'art. 5 della legge richiamata e dall'art. 117, comma 7 t.u.b. di cui al d.lgs. n. 385/1993, nella misura minima;
3. elimini gli addebiti a titolo di CMS, esponendone separatamente l'importo, e – se rilevati per il periodo successivo al 28.6.2009 – a titolo di Commissione di messa a disposizione fondi, esponendone separatamente l'importo;
4. espunga l'importo addebitato a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, esponendone separatamente l'importo;
5. espunga quanto addebitato in dipendenza delle modifiche in peius che risultino operate con lo strumento dello ius variandi, esponendone separatamente l'importo;
6. verifichi, con riguardo ai rapporti bancari dedotti in giudizio, se vi siano stati superamenti rispetto al tasso soglia usurario di cui alla l. n. 108/1996, in caso positivo riconducendo
l'interesse del periodo al tasso soglia con espunzione del supero, applicando i seguenti criteri:
Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, provveda ad effettuare la separata comparazione del tasso
6 effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(C) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n.
108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
Per il periodo successivo proceda alla comparazione tra il TEG che, come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia modificate nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo
2-bis del decreto- legge 185/2008, deve includere gli oneri applicati per la messa a disposizione dei fondi e il corrispondente TEGM che, nei DD.MM. successivi al 31.12.2009
è comprensivo di tali oneri;
7. Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra”;
3. – La documentazione in atti. Le richieste istruttorie degli appellanti. I rilievi preliminari della banca.
I correntisti hanno prodotto gli ee/cc a partire dall'ultimo trimestre 1978 fino alla chiusura del conto nel 2019, ma risultano una serie di evidenti lacune, secondo il prospetto redatto dal
CTU come segue:
7 mancano, inoltre, completamente gli ee/cc dal 1971 al 1977 compreso.
3.1 – lamenta anzitutto che i due correntisti, che hanno agito per la Controparte_1
rettifica del saldo del conto corrente e per la condanna al pagamento di quanto ne sarebbe risultato all'attivo, non avrebbero assolto all'onere della prova producendo gli estratti conto integrali, non limitati ai soli estratti scalari, per l'intero periodo contestato;
le lacune in tale produzione per determinati periodi renderebbero del tutto impossibile procedere ad una puntuale e completa rielaborazione del rapporto di conto corrente.
A ben vedere, la giurisprudenza più recente esclude che per la ricostruzione delle movimentazioni sul conto sia indispensabile la produzione degli estratti conto integrali, ritenendo che ai fini della prova del saldo possano essere utilizzati anche i riassunti scalari o le risultanze di altri documenti, purchè attraverso di essi il consulente dell'Ufficio ritenga di poter determinare, con sufficiente certezza, i rapporti di dare/avere tra le parti (Cass.,
18.04.2023, n. 10.293; Id., 13.06.2024, n. 16.521); analogamente, in presenza di periodi in cui manchi del tutto la documentazione, si è affermato che il CTU può comunque operare
8 un raccordo con i periodi documentati, o attraverso il criterio del “saldo zero” se è la banca ad agire per la condanna al pagamento del saldo negativo del conto, o partendo dal primo saldo debitore documentato, se l'azione è proposta dal correntista (Cass., 25.07.2023, n.
22.290: “
3.5.2 Sul punto giova … ricordare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) ha affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio …
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può … attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato … 3.5.4 Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale
a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo …”).
Nella ricostruzione dei movimenti del c/c acceso nel lontano 1971, il CTU si è attenuto ai principi suesposti, sicchè le doglianze sul punto di vanno respinte. Controparte_1
3.2 – I due appellanti insistono, a loro volta, sulla richiesta per ordine di esibizione di “degli estratti conto e riassunti scalari, nonché di altre scritture contabili interne dal mese di agosto
1971 al termine del rapporto, relativi al conto corrente di corrispondenza n. 27/5602 … necessari al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti”; osservano, al riguardo, che proprio a fronte della domanda di rendiconto ex art. 263 ss. c.p.c. avanzata
9 contro la banca, dovrebbe rendere conto della gestione del conto Controparte_1 corrente per l'intera durata del rapporto, senza limitarsi a produrre i documenti degli ultimi dieci anni, non valendo in relazione al tipo di domanda proposta il limite temporale dell'art. 119 TUB;
sostengono, infine, che le somme dovute potranno, nel caso di inottemperanza dell'istituto, essere determinate “anche con giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265
c.p.c.”.
La richiesta istruttoria è infondata e deve essere respinta.
Il giudizio di resa di conto, come giudizio finalizzato a verificare la regolarità contabile di una gestione patrimoniale nell'interesse altrui e, se del caso, a pervenire ad una pronuncia di condanna dell'eventuale saldo attivo, non prevede delle regole probatorie a sé, distinte da quelle proprie di un normale processo civile;
in esso, quindi, possono essere validamente opposte dal soggetto obbligato sia il limite temporale decennale alla tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 2220 c.c., sia il divieto di esibizione integrale delle scritture contabili al di fuori dei casi previsti dall'art. 2711 c.c., sia infine la necessità che la richiesta per ordine di esibizione di documenti in possesso di controparte li specifichi nel dettaglio e sia accompagnata dalla prova che la parte stessa li possiede (art. 94 disp. att. c.p.c.).
Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi giustificato il diniego della banca di esibire gli ee/cc relativi ad oltre il decennio dall'introduzione della citazione (non poteva, del resto, neppure affermarsi un obbligo di conservazione di essi oltre il limite decennale in nome del principio di buona fede, dato che sarebbe venuta a conoscenza delle Controparte_1 contestazioni relative agli addebiti sul conto soltanto con la notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio, e non prima), così come non può essere ammesso, perché generico ed esplorativo, un ordine di esibizione delle “altre scritture contabili interne” della banca, da cui ricostruire altrimenti l'andamento del rapporto. E per le stesse ragioni va escluso che la
Corte possa deferire il giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265, 1° co., c.c. alla banca,
a motivo del fatto che tale strumento istruttorio è utilizzabile soltanto per superare l'inadempimento dell'obbligato alla resa del conto – inadempimento che nel caso di specie proprio non sussiste.
4. – L'esame dei profili di illegittimità/invalidità dedotti dai correntisti e l'eccezione di prescrizione.
Va anzitutto ribadita l'inammissibilità delle contestazioni relative alla data delle valute e alle spese non specificate, trattandosi di una doglianza che difetta dei requisiti di specificità ed analiticità richiesti dall'art. 342 c.p.c.; neppure, del resto, in primo grado erano state
10 formulate contestazioni specifiche ed analitiche quanto a detti profili, anche come contestazione di partite debitorie ex art. 264, 1° co., c.p.c. nell'ambito di un giudizio di rendiconto.
Passando all'esame delle questioni esaminate dal CTU e confrontandosi con i rilievi delle parti, ne viene:
- la soluzione da prendere in esame è quella corrispondente al “secondo scenario”, che esclude dal ricalcolo il periodo anteriore al decennio dalla data introduttiva del presente giudizio, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Non risultano, infatti, atti interruttivi anteriori alla citazione di primo grado, né viene fornita prova che il conto sia stato in qualche momento affidato e non ha, quindi, senso fare distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: i correntisti non hanno offerto elementi di sorta, anche non documentali in ragione del carattere di norma di protezione, e di conseguente nullità unilaterale, dell'art. 117, co. 3, TUB, nonchè della previsione di una nullità documentale solo dopo la l. 154/92, per ritenere che il conto sia stato in qualche tempo assistito da apertura di credito. E' infondato il rilievo della difesa appellante circa l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole difformi alle norme imperative, essendo invece soggetto a prescrizione decennale il credito restitutorio da indebito, conseguente all'accertamento della nullità delle clausole in forza delle quali è avvenuto l'addebito o della riscontrata assenza di pattuizioni che giustifichino la posta passiva;
- la sola spesa emergente dalla documentazione in atti è la c.m.s., quantificata in €
15.757,76 – salva la prescrizione, come al punto precedente;
- anche la ricostruzione degli interessi anatocistici deve sottostare alla prescrizione;
- la mancanza del testo originario del contratto (nel 1971 non era prevista la forma scritta),
e quindi anche delle condizioni economiche originariamente definite dalle parti (non si offrono prove in tal senso, neppure come richiesta di prova orale), non consente di stabilire se e in che misura vi sia stato esercizio dello ius variandi da parte della banca, in difetto (dopo l'entrata in vigore della l. 154/92 e poi del TUB) di una specifica previsione per iscritto. Non è perciò possibile individuare le modifiche peggiorative che sarebbero state introdotte unilateralmente da , e prima Controparte_1 Controparte_2
in corso di rapporto;
- non è stata riscontrata usura, pur computando tutti i costi connessi all'erogazione del credito.
3. – Conclusioni e spese.
11 Per € 52,58 va pertanto rideterminato il saldo attivo del conto corrente per cui è processo, con condanna di al pagamento della relativa somma, con interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla chiusura del conto fino al saldo effettivo.
L'accoglimento solo in minima parte delle pretese degli appellanti è motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, per soccombenza reciproca;
per le stesse ragioni, il costo della CTU, che ha portato all'accoglimento della domanda per soli
€ 52,58, va posto al 50 % a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sent. n. 4310/2020 emessa dal Tribunale di Torino in data 2.12.2020, con atto di citazione notificato in data 1.06.2021:
a) ridetermina il saldo del conto corrente per cui è processo in € 52,58 e condanna, per l'effetto, al pagamento di detta somma, con interessi legali con Controparte_3
interessi legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla chiusura del conto fino al saldo effettivo;
b) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, al 50 % a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/12/2024.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 751 / 2021 R.G.;
promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. FILOGRASSO FABIO ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA OBERDAN, 22 71100 FOGGIA;
- appellante contro
(GIÀ ) (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. IODICE DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Contratti bancari.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… preliminarmente:
A) salva ogni valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e salva la facoltà di determinare, in tal caso, le somme dovute agli odierni appellanti, anche con giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265 c.p.c., ordinare ex art. 210 c.p.c. e 119 TUB alla banca Controparte_1
l'esibizione degli estratti conto e riassunti scalari, nonché di altre scritture contabili interne dal mese di agosto del 1971 al termine del rapporto, relativi al conto corrente di corrispondenza n. 27/5602 (da ultimo contraddistinto dal numero 1000/4335), necessari al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti;
in caso di non produzione degli stessi ed in caso in cui la documentazione disponibile evidenzi un saldo negativo per il cliente, ricalcolare il quantum dovuto, partendo dal saldo “zero” in ipotesi di mancato rendimento del conto e, in subordine, da quello più risalente emergente dagli atti di causa;
B) che il CTU sia chiamato a rendere opportuni chiarimenti in ordine alle questioni innanzi sollevate, in modo da poter addivenire ad un ricalcolo corretto e veritiero. nel merito:
1) ACCOGLIERE per le ragioni suesposte e, per l'effetto, porre nel nulla e riformare la sentenza n. 4310/2020, resa dal Tribunale di Torino, sezione civile prima, nella persona del
Giudice, dott. Alberto La Manna, e pubblicata in data 02.12.2020 (Repert. 10613/2020 del
03.12.2020), all'esito del giudizio iscritto al n. 27126/2019 R.G.;
2) per l'ulteriore effetto, accogliere le domande proposte dai sig.ri e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 24.10.2019 (che qui si abbiano per integralmente Parte_2
riproposte), con rigetto di ogni avversa richiesta, difesa e deduzione;
3) CONDANNARE (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis
- Respingere l'appello e le domande tutte formulate dai signori e Parte_1 [...]
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 4310/2020 Parte_2
del Tribunale di Torino, anche con diversa motivazione.
In ogni caso
In via preliminare
2 - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ordine al rapporto per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 24/10/2009, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale
Respingere le domande tutte formulate dagli attori signori e Parte_1 [...]
, per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
ha acceso presso il (poi acquisto da Parte_1 Controparte_2 [...]
) un conto corrente di corrispondenza in data 2.08.1971, distinto in origine con CP_1
il n. 27/05206 e che nel corso del tempo assumeva il numero 100/2343 e poi 4335, e che veniva infine estinto il 31.01.2019; il conto, all'inizio intestato al solo , era stato Pt_1
cointestato con la moglie a decorrere dal 18.05.1981. Parte_2
1.1 – I coniugi anno agito con citazione notificata il 24.10.2019 contro Parte_3
, succeduta al dinanzi al Tribunale di Torino, Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (a), l'invalidità delle clausole relative alla c.m.s. ed alle altre commissioni avanti funzione analoga successive al 2009 (b),
l'applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti, anche a seguito di esercizio illegittimo dello ius variandi non previsto in contratto (c), di tassi usurari calcolati anche tenendo conto della c.m.s. (d), l'illegittima determinazione delle valute (e) e la mancata previsione delle spese addebitate (f); avanzavano, pertanto:
- domanda di rendiconto, affinché la banca, in qualità di mandataria, rendesse il conto dettagliato dell'intero rapporto e depositasse tutta la documentazione contrattuale e contabile;
e
- domanda di rideterminazione del saldo, accertando il dovuto sulla base della riclassificazione delle voci di dare e avere in regime di saggio legale (e/o mediante
3 l'applicazione dei tassi BOT), con la eliminazione degli interessi perché usuari, della capitalizzazione e dell'anatocismo, con la eliminazione, altresì, della c.m.s. non convenuta, comunque denominata, e degli interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e di condanna della banca alla restituzione dell'indebito versato in corso di rapporto.
1.2 – si è tempestivamente costituita in previsione dell'udienza del Controparte_1
29.01.2020, eccependo in via preliminare la prescrizione dei crediti restitutori avversari per il periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 24.10.2009, data corrispondente al decennio calcolato a ritroso dalla notifica, il 24.10.2019, dell'atto di citazione, come primo atto interruttivo;
nel merito, contestava le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto delle domande proposte dagli attori.
1.3 – Con sent. n. 4310/2020 pubblicata il 2.12.2020, il Tribunale di Torino ha respinto le domande dei coniugi e li ha condannati alle spese: la domanda di Parte_3
rendiconto era infondata, dal momento che aveva ottemperato alla Controparte_1
richiesta dei correntisti ex art. 119, co. 4, TUB nei limiti del decennio e, quanto alle ulteriori domande, gli attori non avevano fornito le indicazioni minime necessarie per individuarne l'oggetto, avendo di conseguenza avanzato una richiesta di CTU di carattere esplorativo.
2. – L'appello di e e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_2
2.1 - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
a) contestavano che l'obbligo di rendiconto della banca fosse da ritenersi circoscritto al termine decennale dell'art. 119, co. 4, TUB e ai soli documenti indicati dalla norma, assumendo che esso doveva, invece, ritenersi esteso temporalmente oltre il decennio ed anche alle “scritture contabili interne” dell'istituto;
b) protestavano che fin dall'atto introduttivo, essi avevano rappresentato in modo concreto quali fossero le criticità da cui era affetto il rapporto, richiamando esplicitamente e testualmente le singole clausole contrattuali affette da nullità, e a tale proposito riproponevano le contestazioni relative: - all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ribadendo che la clausola contenuta nel contratto di conto corrente “è evidentemente nulla
e rende senz'altro nulla la capitalizzazione fatta di certo fino al 30 giugno 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR), mentre per il periodo successivo occorrerà verificare
4 il rispetto da parte della banca delle condizioni previste dalla legge (aspetto su cui si nutrono fortissimi dubbi)”; - all'invalidità della c.m.s. e delle altre commissioni per assenza di pattuizione e/o per indeterminabilità del loro contenuto;
- all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, quantificati dalla banca fin dal contratto del 2.08.1971 con riferimento agli usi su piazza, e all'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi per mancanza di una specifica pattuizione in tal senso, secondo quanto richiesto dall'art. 118 TUB;
- la usurarietà degli interessi, correttamente calcolati computandovi anche ogni costo ulteriore del credito;
- l'omessa pattuizione delle valute e delle spese.
In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto ordinarsi ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB a
[...]
l'esibizione degli ee/cc completi, nonché di altre scritture contabili interne dal CP_1
mese di agosto 1971 fino al termine del rapporto, relativi al conto corrente di corrispondenza per cui è causa, onde verificare il reale saldo dare/avere; hanno chiesto, ancora, rideterminarsi il saldo a mezzo di CTU, utilizzando, nel caso di mancata ottemperanza della banca all'ordine di esibizione e nel caso in cui la documentazione disponibile evidenziasse un saldo negativo per essi correntisti, il saldo “zero” in ipotesi di mancato rendimento del conto e, in subordine, da quello più risalente emergente dagli atti di causa.
2.2 – ha rinnovato ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di prescrizione Controparte_1
decennale a far data dalla notifica della citazione di primo grado e ha chiesto respingersi il gravame e le richieste istruttorie avversarie.
2.3 – Con ordinanza in data 27.01.2023, questa Corte, rimettendo il processo in istruttoria, ha disposto CTU contabile
“Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti ricalcoli il saldo del conto corrente oggetto di causa intrattenuto tra le parti, attenendosi ai seguenti criteri:
1. Esegua la ricostruzione tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il 24 ottobre 2009, con le seguenti precisazioni:
1.1. il termine decennale di prescrizione decorre (dies a quo) dall'annotazione della rimessa solutoria a copertura delle competenze maturate nei trimestri precedenti ed è interrotto (dies ad quem) dalla notifica della citazione, salvi atti interruttivi anteriori, nella specie non oggetto di specifica allegazione;
1.2 la rimessa ha carattere solutorio se, alla data di disponibilità, il c/c ha saldo debitore e non è affidato e-o è utilizzato oltre i limiti del fido;
ha altresì carattere solutorio l'annotazione
5 a debito su c/c con saldo creditore;
non ha carattere solutorio la rimessa su c/c con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su c/c con saldo creditore (rimessa ripristinatoria); nel caso in cui una rimessa abbia carattere in parte solutorio e in parte ripristinatorio, la rimessa
è conteggiata ai fini della prescrizione per la sola parte solutoria;
nella specie non è allegata
l'esistenza di affidamenti;
ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizzi il c.d. saldo banca;
1.3. sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido;
la rimessa solutoria paga proporzionalmente (pro rata) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate;
1.4. la somma prescritta non è riconosciuta a credito del cliente;
se la somma è stata capitalizzata nel saldo banca, dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione la somma è conteggiata nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori;
2. Provveda al ricalcolo degli interessi passivi, per il periodo antecedente la data di entrata in vigore della l. n. 154/1992, in misura corrispondente all'interesse legale ex art. 1284 c.c., per il periodo successivo, nella misura del tasso previsto dall'art. 5 della legge richiamata e dall'art. 117, comma 7 t.u.b. di cui al d.lgs. n. 385/1993, nella misura minima;
3. elimini gli addebiti a titolo di CMS, esponendone separatamente l'importo, e – se rilevati per il periodo successivo al 28.6.2009 – a titolo di Commissione di messa a disposizione fondi, esponendone separatamente l'importo;
4. espunga l'importo addebitato a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, esponendone separatamente l'importo;
5. espunga quanto addebitato in dipendenza delle modifiche in peius che risultino operate con lo strumento dello ius variandi, esponendone separatamente l'importo;
6. verifichi, con riguardo ai rapporti bancari dedotti in giudizio, se vi siano stati superamenti rispetto al tasso soglia usurario di cui alla l. n. 108/1996, in caso positivo riconducendo
l'interesse del periodo al tasso soglia con espunzione del supero, applicando i seguenti criteri:
Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, provveda ad effettuare la separata comparazione del tasso
6 effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(C) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n.
108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
Per il periodo successivo proceda alla comparazione tra il TEG che, come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia modificate nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo
2-bis del decreto- legge 185/2008, deve includere gli oneri applicati per la messa a disposizione dei fondi e il corrispondente TEGM che, nei DD.MM. successivi al 31.12.2009
è comprensivo di tali oneri;
7. Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra”;
3. – La documentazione in atti. Le richieste istruttorie degli appellanti. I rilievi preliminari della banca.
I correntisti hanno prodotto gli ee/cc a partire dall'ultimo trimestre 1978 fino alla chiusura del conto nel 2019, ma risultano una serie di evidenti lacune, secondo il prospetto redatto dal
CTU come segue:
7 mancano, inoltre, completamente gli ee/cc dal 1971 al 1977 compreso.
3.1 – lamenta anzitutto che i due correntisti, che hanno agito per la Controparte_1
rettifica del saldo del conto corrente e per la condanna al pagamento di quanto ne sarebbe risultato all'attivo, non avrebbero assolto all'onere della prova producendo gli estratti conto integrali, non limitati ai soli estratti scalari, per l'intero periodo contestato;
le lacune in tale produzione per determinati periodi renderebbero del tutto impossibile procedere ad una puntuale e completa rielaborazione del rapporto di conto corrente.
A ben vedere, la giurisprudenza più recente esclude che per la ricostruzione delle movimentazioni sul conto sia indispensabile la produzione degli estratti conto integrali, ritenendo che ai fini della prova del saldo possano essere utilizzati anche i riassunti scalari o le risultanze di altri documenti, purchè attraverso di essi il consulente dell'Ufficio ritenga di poter determinare, con sufficiente certezza, i rapporti di dare/avere tra le parti (Cass.,
18.04.2023, n. 10.293; Id., 13.06.2024, n. 16.521); analogamente, in presenza di periodi in cui manchi del tutto la documentazione, si è affermato che il CTU può comunque operare
8 un raccordo con i periodi documentati, o attraverso il criterio del “saldo zero” se è la banca ad agire per la condanna al pagamento del saldo negativo del conto, o partendo dal primo saldo debitore documentato, se l'azione è proposta dal correntista (Cass., 25.07.2023, n.
22.290: “
3.5.2 Sul punto giova … ricordare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) ha affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio …
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può … attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato … 3.5.4 Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale
a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo …”).
Nella ricostruzione dei movimenti del c/c acceso nel lontano 1971, il CTU si è attenuto ai principi suesposti, sicchè le doglianze sul punto di vanno respinte. Controparte_1
3.2 – I due appellanti insistono, a loro volta, sulla richiesta per ordine di esibizione di “degli estratti conto e riassunti scalari, nonché di altre scritture contabili interne dal mese di agosto
1971 al termine del rapporto, relativi al conto corrente di corrispondenza n. 27/5602 … necessari al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti”; osservano, al riguardo, che proprio a fronte della domanda di rendiconto ex art. 263 ss. c.p.c. avanzata
9 contro la banca, dovrebbe rendere conto della gestione del conto Controparte_1 corrente per l'intera durata del rapporto, senza limitarsi a produrre i documenti degli ultimi dieci anni, non valendo in relazione al tipo di domanda proposta il limite temporale dell'art. 119 TUB;
sostengono, infine, che le somme dovute potranno, nel caso di inottemperanza dell'istituto, essere determinate “anche con giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265
c.p.c.”.
La richiesta istruttoria è infondata e deve essere respinta.
Il giudizio di resa di conto, come giudizio finalizzato a verificare la regolarità contabile di una gestione patrimoniale nell'interesse altrui e, se del caso, a pervenire ad una pronuncia di condanna dell'eventuale saldo attivo, non prevede delle regole probatorie a sé, distinte da quelle proprie di un normale processo civile;
in esso, quindi, possono essere validamente opposte dal soggetto obbligato sia il limite temporale decennale alla tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 2220 c.c., sia il divieto di esibizione integrale delle scritture contabili al di fuori dei casi previsti dall'art. 2711 c.c., sia infine la necessità che la richiesta per ordine di esibizione di documenti in possesso di controparte li specifichi nel dettaglio e sia accompagnata dalla prova che la parte stessa li possiede (art. 94 disp. att. c.p.c.).
Alla luce di tali rilievi, deve ritenersi giustificato il diniego della banca di esibire gli ee/cc relativi ad oltre il decennio dall'introduzione della citazione (non poteva, del resto, neppure affermarsi un obbligo di conservazione di essi oltre il limite decennale in nome del principio di buona fede, dato che sarebbe venuta a conoscenza delle Controparte_1 contestazioni relative agli addebiti sul conto soltanto con la notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio, e non prima), così come non può essere ammesso, perché generico ed esplorativo, un ordine di esibizione delle “altre scritture contabili interne” della banca, da cui ricostruire altrimenti l'andamento del rapporto. E per le stesse ragioni va escluso che la
Corte possa deferire il giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265, 1° co., c.c. alla banca,
a motivo del fatto che tale strumento istruttorio è utilizzabile soltanto per superare l'inadempimento dell'obbligato alla resa del conto – inadempimento che nel caso di specie proprio non sussiste.
4. – L'esame dei profili di illegittimità/invalidità dedotti dai correntisti e l'eccezione di prescrizione.
Va anzitutto ribadita l'inammissibilità delle contestazioni relative alla data delle valute e alle spese non specificate, trattandosi di una doglianza che difetta dei requisiti di specificità ed analiticità richiesti dall'art. 342 c.p.c.; neppure, del resto, in primo grado erano state
10 formulate contestazioni specifiche ed analitiche quanto a detti profili, anche come contestazione di partite debitorie ex art. 264, 1° co., c.p.c. nell'ambito di un giudizio di rendiconto.
Passando all'esame delle questioni esaminate dal CTU e confrontandosi con i rilievi delle parti, ne viene:
- la soluzione da prendere in esame è quella corrispondente al “secondo scenario”, che esclude dal ricalcolo il periodo anteriore al decennio dalla data introduttiva del presente giudizio, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Non risultano, infatti, atti interruttivi anteriori alla citazione di primo grado, né viene fornita prova che il conto sia stato in qualche momento affidato e non ha, quindi, senso fare distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: i correntisti non hanno offerto elementi di sorta, anche non documentali in ragione del carattere di norma di protezione, e di conseguente nullità unilaterale, dell'art. 117, co. 3, TUB, nonchè della previsione di una nullità documentale solo dopo la l. 154/92, per ritenere che il conto sia stato in qualche tempo assistito da apertura di credito. E' infondato il rilievo della difesa appellante circa l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole difformi alle norme imperative, essendo invece soggetto a prescrizione decennale il credito restitutorio da indebito, conseguente all'accertamento della nullità delle clausole in forza delle quali è avvenuto l'addebito o della riscontrata assenza di pattuizioni che giustifichino la posta passiva;
- la sola spesa emergente dalla documentazione in atti è la c.m.s., quantificata in €
15.757,76 – salva la prescrizione, come al punto precedente;
- anche la ricostruzione degli interessi anatocistici deve sottostare alla prescrizione;
- la mancanza del testo originario del contratto (nel 1971 non era prevista la forma scritta),
e quindi anche delle condizioni economiche originariamente definite dalle parti (non si offrono prove in tal senso, neppure come richiesta di prova orale), non consente di stabilire se e in che misura vi sia stato esercizio dello ius variandi da parte della banca, in difetto (dopo l'entrata in vigore della l. 154/92 e poi del TUB) di una specifica previsione per iscritto. Non è perciò possibile individuare le modifiche peggiorative che sarebbero state introdotte unilateralmente da , e prima Controparte_1 Controparte_2
in corso di rapporto;
- non è stata riscontrata usura, pur computando tutti i costi connessi all'erogazione del credito.
3. – Conclusioni e spese.
11 Per € 52,58 va pertanto rideterminato il saldo attivo del conto corrente per cui è processo, con condanna di al pagamento della relativa somma, con interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla chiusura del conto fino al saldo effettivo.
L'accoglimento solo in minima parte delle pretese degli appellanti è motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, per soccombenza reciproca;
per le stesse ragioni, il costo della CTU, che ha portato all'accoglimento della domanda per soli
€ 52,58, va posto al 50 % a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sent. n. 4310/2020 emessa dal Tribunale di Torino in data 2.12.2020, con atto di citazione notificato in data 1.06.2021:
a) ridetermina il saldo del conto corrente per cui è processo in € 52,58 e condanna, per l'effetto, al pagamento di detta somma, con interessi legali con Controparte_3
interessi legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla chiusura del conto fino al saldo effettivo;
b) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, al 50 % a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/12/2024.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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