Articolo 1 della Legge 27 novembre 1951, n. 1403
Articolo 2
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15 gennaio 1952
Art. 1.
In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , lo Stato e' autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1952