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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. ODDENINO OLAF che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AGRIGENTO il 06/08/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Per_2
08/05/2012.
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che il marito lascerà la casa coniugale entro 90 giorni dalla firma del presente accordo, prelevando i propri effetti personali, mentre la moglie con i figli continuano ad abitare la casa coniugale in Oulx, Via Pietro Vercellino n. 29/n.
2. DÀ ATTO che la casa coniugale risulta in comproprietà tra i coniugi con gli arredi ivi contenuti, i quali continueranno a pagare le spese di mutuo al 50% ciascuno, mentre la moglie si farà carico delle spese ordinarie, luce, acqua, gas, IMU — TARSU et similia, mentre quelle straordinarie rimangano in capo ai coniugi in pari quota.
3. DÀ ATTO che le rispettive auto rimangono di proprietà dei coniugi, che ne cureranno la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. DÀ ATTO che i coniugi sono entrambi autosufficienti, infatti la moglie presta attività come insegnate presso la scuola dell'infanzia di Oulx, mentre il marito lavora come operaio presso il Comune di Sauze d'Oulx.
5. DÀ ATTO che i coniugi sono intestatari ognuno di un proprio conto corrente, mentre hanno altro conto in comune ove continueranno a corrispondere le spese per il mutuo della casa coniugale.
6. DISPONE che figli minori ed vengano affidati congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2 residenza a casa della madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé a proprio piacimento, concordando settimanalmente tra padre, madre e figli i periodi di permanenza presso la casa paterna, compatibilmente con gli impegni dei figli.
7. DISPONE che in caso di disaccordo tra i genitori si conviene comunque che i figli possano trascorrere con il padre, presso la di lui abitazione, due giorni infrasettimanali compreso di pernottamento e un fine settimana da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alterne, in modo da consentire ad entrambi i genitori tenere con sé i minori due week end ogni mese, fatta salva la volontà dei figli ed il benestare della madre.
8. DISPONE che i figli minori possano trascorrere fatta salva la volontà dei medesimi, due settimane durante le vacanze estive presso l'abitazione del padre (ovvero in altra località di villeggiatura), così come per metà delle vacanze invernali, di Carnevale e quelle di Pasqua, il tutto ad anni alterni, intendendosi un anno il periodo di Natale (dal 24/12 al 30/12) e di Carnevale e quello successivo il periodo di Capodanno (dal 31/12 al 06/01) e quello Pasqua, previo accordo tra i genitori entro un mese prima dell'inizio delle rispettive vacanze, per quanto concerne le date della permanenza.
9. DISPONE che il Sig. provveda a versare alla signora la somma di € 225,00 Parte_2 Pt_3
a figlio, sul C/C intestato alla moglie, quale contributo al mantenimento dei medesimi, somma rivalutabile annualmente a far data dal 01.01.2026 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ricreative, necessarie e concordate, secondo il protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati di cui si allega copia che fa parte integrante del presente accordo.
10. DÀ ATTO che ogni altra questione di carattere patrimoniale è già stata regolata amichevolmente dalle parti in virtù di separata scrittura privata o verrà discussa e decisa in separata sede.
11. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi dei figli minori.
12. DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare il proprio cambio di residenza all'altro genitore entro 30 giorni.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. ODDENINO OLAF che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AGRIGENTO il 06/08/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Per_2
08/05/2012.
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che il marito lascerà la casa coniugale entro 90 giorni dalla firma del presente accordo, prelevando i propri effetti personali, mentre la moglie con i figli continuano ad abitare la casa coniugale in Oulx, Via Pietro Vercellino n. 29/n.
2. DÀ ATTO che la casa coniugale risulta in comproprietà tra i coniugi con gli arredi ivi contenuti, i quali continueranno a pagare le spese di mutuo al 50% ciascuno, mentre la moglie si farà carico delle spese ordinarie, luce, acqua, gas, IMU — TARSU et similia, mentre quelle straordinarie rimangano in capo ai coniugi in pari quota.
3. DÀ ATTO che le rispettive auto rimangono di proprietà dei coniugi, che ne cureranno la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. DÀ ATTO che i coniugi sono entrambi autosufficienti, infatti la moglie presta attività come insegnate presso la scuola dell'infanzia di Oulx, mentre il marito lavora come operaio presso il Comune di Sauze d'Oulx.
5. DÀ ATTO che i coniugi sono intestatari ognuno di un proprio conto corrente, mentre hanno altro conto in comune ove continueranno a corrispondere le spese per il mutuo della casa coniugale.
6. DISPONE che figli minori ed vengano affidati congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2 residenza a casa della madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé a proprio piacimento, concordando settimanalmente tra padre, madre e figli i periodi di permanenza presso la casa paterna, compatibilmente con gli impegni dei figli.
7. DISPONE che in caso di disaccordo tra i genitori si conviene comunque che i figli possano trascorrere con il padre, presso la di lui abitazione, due giorni infrasettimanali compreso di pernottamento e un fine settimana da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alterne, in modo da consentire ad entrambi i genitori tenere con sé i minori due week end ogni mese, fatta salva la volontà dei figli ed il benestare della madre.
8. DISPONE che i figli minori possano trascorrere fatta salva la volontà dei medesimi, due settimane durante le vacanze estive presso l'abitazione del padre (ovvero in altra località di villeggiatura), così come per metà delle vacanze invernali, di Carnevale e quelle di Pasqua, il tutto ad anni alterni, intendendosi un anno il periodo di Natale (dal 24/12 al 30/12) e di Carnevale e quello successivo il periodo di Capodanno (dal 31/12 al 06/01) e quello Pasqua, previo accordo tra i genitori entro un mese prima dell'inizio delle rispettive vacanze, per quanto concerne le date della permanenza.
9. DISPONE che il Sig. provveda a versare alla signora la somma di € 225,00 Parte_2 Pt_3
a figlio, sul C/C intestato alla moglie, quale contributo al mantenimento dei medesimi, somma rivalutabile annualmente a far data dal 01.01.2026 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ricreative, necessarie e concordate, secondo il protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati di cui si allega copia che fa parte integrante del presente accordo.
10. DÀ ATTO che ogni altra questione di carattere patrimoniale è già stata regolata amichevolmente dalle parti in virtù di separata scrittura privata o verrà discussa e decisa in separata sede.
11. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi dei figli minori.
12. DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare il proprio cambio di residenza all'altro genitore entro 30 giorni.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.