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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1026/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1026/2019
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. – Avv. Rosario Condipodaro Marchetta Pt_2 C.F._2
opponenti
E
C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
opposta contumace
E
(C.F. ), a mezzo mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
– Avv. ER OM e RC Pesenti Controparte_3
intervenuta
Conclusioni di parte opponente (si riportano quelle di cui all'atto introduttivo):
“Ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto privandolo di ogni efficacia con qualsiasi statuizione.
- Condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c, in favore del sottoscritto procuratore.
Conclusioni di parte intervenuta:
1 “respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- condannare la sig.ra e il sig. , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 96 I e III comma, c.p.c., al risarcimento del danno in favore di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, da quantificarsi in via
[...] equitativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli opponenti hanno proposto opposizione al precetto del 23/5/2019 notificato in data 13/06/2019, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 127.719,70 in virtù del mutuo stipulato in data 13/03/2009, eccependo: l'insussistenza del titolo esecutivo, trattandosi di mutuo ipotecario e non di mutuo fondiario;
la mancata erogazione della somma depositata su conto infruttifero, trattandosi di mutuo condizionato alla presentazione, entro trenta giorni, di specifica documentazione;
e il mancato rispetto della soglia dell'80% dell'importo finanziabile, prevista per i contratti di mutuo fondiario, essendo stata mutuata la somma di € 100.000,00 a fronte di un valore dell'immobile di € 90.000,00, come da perizia di parte.
L'opposta, regolarmente citata, restava contumace.
Interveniva volontariamente la cessionaria del credito , contestando le CP_2 doglianze avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'intervenuta evidenziava che il contratto in questione richiamava la disciplina del mutuo fondiario, ne presentava tutti gli elementi sostanziali, la somma mutuata doveva intendersi effettivamente erogata sin dal suo deposito su conto infruttifero e l'irrisorio valore dell'immobile, per come eccepito dagli opponenti, oltre che irrilevante doveva ritenersi indimostrato.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Il contratto di mutuo in questione, pur qualificato quale “mutuo ipotecario”, richiama però al suo interno gli artt. 38 e seg. D.Lgs. 385/1993, dovendo perciò essere ritenuto un mutuo fondiario per espressa volontà delle parti, stante la prevalenza della sostanza sulla forma.
2 In merito al contestato superamento del limite di finanziabilità, stabilito dall'art. 38
T.U.B. e dalla delibera CICR 22/04/1995 nella misura dell'80% del valore dell'immobile, va richiamato il principio espresso da Cass. S.U. 33719/2022, che ha ritenuto come “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Anche con riferimento all'eccepita, mancata prova della consegna della somma, che integrerebbe la violazione dell'art. 474 c.c. per essere la stessa stata depositata presso lo stesso istituto mutuante, con ciò integrando la fattispecie del c.d. mutuo condizionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n.
5968/2025, hanno chiarito che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
In ragione del contrasto di giurisprudenza sussistente all'epoca della proposizione del giudizio su due dei motivi di opposizione, contrasti risolti solo successivamente dalle
Sezioni Unite, nonché della stessa rubrica del contratto di mutuo, che avrebbe potuto dare adito a perplessità, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1026/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
3 1) rigetta l'opposizione;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 29/10/2025
Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1026/2019
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. – Avv. Rosario Condipodaro Marchetta Pt_2 C.F._2
opponenti
E
C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
opposta contumace
E
(C.F. ), a mezzo mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
– Avv. ER OM e RC Pesenti Controparte_3
intervenuta
Conclusioni di parte opponente (si riportano quelle di cui all'atto introduttivo):
“Ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto privandolo di ogni efficacia con qualsiasi statuizione.
- Condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c, in favore del sottoscritto procuratore.
Conclusioni di parte intervenuta:
1 “respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- condannare la sig.ra e il sig. , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 96 I e III comma, c.p.c., al risarcimento del danno in favore di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, da quantificarsi in via
[...] equitativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli opponenti hanno proposto opposizione al precetto del 23/5/2019 notificato in data 13/06/2019, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 127.719,70 in virtù del mutuo stipulato in data 13/03/2009, eccependo: l'insussistenza del titolo esecutivo, trattandosi di mutuo ipotecario e non di mutuo fondiario;
la mancata erogazione della somma depositata su conto infruttifero, trattandosi di mutuo condizionato alla presentazione, entro trenta giorni, di specifica documentazione;
e il mancato rispetto della soglia dell'80% dell'importo finanziabile, prevista per i contratti di mutuo fondiario, essendo stata mutuata la somma di € 100.000,00 a fronte di un valore dell'immobile di € 90.000,00, come da perizia di parte.
L'opposta, regolarmente citata, restava contumace.
Interveniva volontariamente la cessionaria del credito , contestando le CP_2 doglianze avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'intervenuta evidenziava che il contratto in questione richiamava la disciplina del mutuo fondiario, ne presentava tutti gli elementi sostanziali, la somma mutuata doveva intendersi effettivamente erogata sin dal suo deposito su conto infruttifero e l'irrisorio valore dell'immobile, per come eccepito dagli opponenti, oltre che irrilevante doveva ritenersi indimostrato.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Il contratto di mutuo in questione, pur qualificato quale “mutuo ipotecario”, richiama però al suo interno gli artt. 38 e seg. D.Lgs. 385/1993, dovendo perciò essere ritenuto un mutuo fondiario per espressa volontà delle parti, stante la prevalenza della sostanza sulla forma.
2 In merito al contestato superamento del limite di finanziabilità, stabilito dall'art. 38
T.U.B. e dalla delibera CICR 22/04/1995 nella misura dell'80% del valore dell'immobile, va richiamato il principio espresso da Cass. S.U. 33719/2022, che ha ritenuto come “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Anche con riferimento all'eccepita, mancata prova della consegna della somma, che integrerebbe la violazione dell'art. 474 c.c. per essere la stessa stata depositata presso lo stesso istituto mutuante, con ciò integrando la fattispecie del c.d. mutuo condizionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza n.
5968/2025, hanno chiarito che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
In ragione del contrasto di giurisprudenza sussistente all'epoca della proposizione del giudizio su due dei motivi di opposizione, contrasti risolti solo successivamente dalle
Sezioni Unite, nonché della stessa rubrica del contratto di mutuo, che avrebbe potuto dare adito a perplessità, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1026/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
3 1) rigetta l'opposizione;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 29/10/2025
Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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