Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 56. (Controllo sugli atti dei Comuni)
Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione e' composta:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) del funzionario di grado piu' elevato dell'Amministrazione provinciale.
Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.
La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.
Lo Statuto regionale puo' disporre che una o piu' sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalita'.
Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione e' composta:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) del funzionario di grado piu' elevato dell'Amministrazione provinciale.
Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.
La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.
Lo Statuto regionale puo' disporre che una o piu' sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalita'.
Commentari • 3
- 1. Circolare del 13/12/1980 n. 37 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 13 dicembre 1980 · 3.1505945
[…] Tali organismi, ai sensi dell\'art. 15 della citata legge n. 833/1978 sono dotati di autonomia contabile e gestionale e sottoposti al controllo dei Comitati regionali di cui all\'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. In base alla struttura delineata dal legislatore non appare dubbio che le unita\' sanitarie locali siano organi dei Comuni dotati di particolare
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Giurisprudenza • 24
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/1988, n. 612Provvedimento: […] L'Avvocatura sostiene, innanzitutto, che non si può invocare l'art. 56 della legge n. 62 del 1953, in quanto, essendo quest'ultimo l'espressione di una potestà legislativa ordinaria, può ben essere abrogato da una legge successiva, […]Leggi di più...
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