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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4340/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4340 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 1928/2019, I Sezione civile, pubblicata il 12.08.2019, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 10.07.2025 all'esito della trattazione scritta del 9.07.2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, dall' avv. Claudio Manfredonia (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: , in virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio C.F._3
rilasciata in Roma in data 25.7.2019 Rep. 44.953 Racc. 25.857 e Persona_1 registrata a Roma 3 il 6.8.2019 al n. 20400 serie IT, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Sanfelice 24, presso l'avv. Silvio Piantanida (c.f.: ) che C.F._4 2 2 la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato
c.f.: ), con sede in Roma, Viale Europa 190, Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Elena Caruso (c.f.: ) C.F._5
e dall'avv. Aldo Del Forno (c.f.: ), in virtù di procura generale C.F._6 alle liti rilasciata dinanzi al dott. – Notaio in Roma – Rep. 54368 – Controparte_4
Racc. 15494 registrata a Roma l'11 settembre 2020, ed elettivamente domiciliato presso
Affari , Piazza Matteotti, 2 – 80133 Controparte_5 Controparte_6
Napoli.
Appellato
, in persona del sindaco pro tempore. CP_7
Appellato contumace
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato all' delle Entrate Riscossione, a CP_1
e, in data 1.10.2019, al Comune di Roma, ha esposto: Controparte_3 Parte_1
--che in data 23.12.2014 Equitalia Sud s.p.a., oggi , Controparte_1 gli ha notificato la cartella di pagamento n. 07120140116677177 000 per l'importo di euro 1.443,09 relativa a infrazione al codice della strada, a sua volta oggetto di verbale di accertamento n. 14090054310/A elevato dal Controparte_8
--che dall'esame della documentazione allegata alla suindicata cartella di pagamento,
l'attore “si avvedeva della falsificazione della propria firma apposta in calce all'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 1409005431/A”, recapitato, su incarico
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
del da e sul quale si fonda la notificata cartella CP_8 Controparte_3 esattoriale (così pag. 2 dell'atto di citazione in appello);
--che si era, dunque, reso necessario proporre, avverso detto avviso di ricevimento, querela di falso. 3 3 Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 1409005431/A elevato dal;
CP_8
- La presente azione ha come finalità, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, di ritenere nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 1409005431/A elevato dal Comune CP_8
e spedito da Controparte_3
- E per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di euro 1.443,09 di cui alla cartella di pagamento n. 07120140116677177 000 fondata sul predetto verbale di accertamento;
- Con vittoria di spese, diritto ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario” (così atto di citazione in appello, pagg. 2-3).
1.1. Instaurato il contraddittorio si è costituito il eccependo, in via CP_8 preliminare, di essere carente di legittimazione passiva “atteso che il provvedimento impugnato è un atto proprio dell'esercente il servizio di notifica e Controparte_3 adottato da questi nell'esplicazione delle sue funzioni” (comparsa di costituzione e risposta del pag. 3). CP_8
Nelle rispettive comparse di costituzione, ed Equitalia s.p.a., Controparte_3 anch'esse convenute da hanno eccepito di essere parimenti carenti di Pt_1 legittimazione passiva.
1.2. Istruita la causa mediante CTU grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che
“la sottoscrizione a nome “ apposta in calce all'avviso di ricevimento n. Parte_1
775940126460 notificato in data 08.04.2010 non è autografa […], sicché il documento recante la firma apocrifa, in specie l'avviso di ricevimento del verbale di accertamento
n. 14090054310/A elevato dal non può produrre alcuno effetto CP_8 giuridico” (così in sentenza di primo grado, pag. 6); di conseguenza, ha condannato il sia alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, con CP_8
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario, che al pagamento delle spese di
CTU. Il tribunale ha poi ritenuto inammissibili le ulteriori domande con cui l'attore ha chiesto “dichiararsi la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento” del verbale di accertamento suddetto e, per l'effetto, 4 4
“dichiarare non dovuta la somma di € 1.443,09 di cui alla cartella di pagamento n.
07120140116677177000 fondata sul predetto verbale di accertamento” (così in sentenza, pag. 7). Infine, accertato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 ed Equitalia s.p.a., il tribunale oplontino ha condannato l'attore alla rifusione delle
[...] spese di lite in favore di entrambe per un ammontare di euro 3.627,00 (per ognuna).
2. Avverso detta decisione propone appello articolando i seguenti Parte_1 motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene il unico soggetto legittimato passivo ed esclude la Controparte_8 legitimatio ad causam sia dell' (già Equitalia Sud Controparte_1
s.p.a.), che di Controparte_3
Nell'ambito di questo motivo l'appellante fonda la legittimazione passiva dell'
[...]
sulla configurabilità, in capo alla stessa, di un “interesse Controparte_1 proprio” ad avvalersi del documento contestato in primo grado, in quanto “su tale titolo
l'ente riscossore fonda la propria azione di recupero del credito”, evidenziando - tra l'altro - come detta agenzia “non è semplicemente il soggetto che riscuote la somma iscritta nei ruoli esattoriali, ma il soggetto che da tale azione di recupero riscuote il proprio guadagno, l'aggio” (così in atto di citazione in appello, pag. 5); inoltre argomenta che la vocatio in ius dell'ente riscossore avrebbe avuto, come giustificazione, il fine di evitare future ed ulteriori azioni esecutive in danno dell' Pt_1 sostiene, con riferimento a che essendo il contenzioso Pt_1 Controparte_3 scaturito dalle “attività illegittime” di un suo dipendente, “stante la falsità della firma posta sull'avviso di ricevimento del verbale di contravvenzione […]”, anch'essa è munita di legittimazione passiva, avendo interesse all'accertamento della falsità del documento per i possibili effetti pregiudizievoli conseguenti alla sentenza di primo grado (così in atto di citazione in appello, pag. 5).
Più in generale, per entrambe convenute, l'appellante aggiunge che la legittimazione passiva spetta non solo “a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso ma anche
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a quei soggetti destinati a subire, ex art. 2909 c.c., gli effetti negativi dell'accertamento della falsità” (così in atto di citazione in appello, pag. 5).
2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui viene condannato alla refusione delle spese sia nei riguardi di Equitalia Sud s.p.a., 5 5 oggi , che di Controparte_9 Controparte_3
Invocando la sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, [comma 2], c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare – sulla base di una valutazione discrezionale - le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, l'appellante afferma che il tribunale, pur accertata la carenza di legittimazione passiva delle controparti, ben avrebbe potuto optare, per la compensazione delle spese di lite, anziché gravarla di un esborso oneroso nel quantum ed iniquo alla luce del decisum di primo grado.
Su questi motivi ha concluso chiedendo a “l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni altra contraria istanza e/o eccezione, che fin d'ora si impugna e contesta”, di provvedere come segue:
“1. Riformare la sentenza n. 1928/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il
12/8/2019 – notificata in data 2/9/2019 – così come puntualmente indicato con i due motivi di appello e per i motivi esposti nel presente atto di appello;
2. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
3. Instaurato il contraddittorio, comunicato l'atto di appello alla procura Generale a cura della Cancelleria, si è costituita con comparsa in data 3.12.2019 Controparte_10
, che ha replicato al primo dei motivi di appello sostenendo, sulla scorta di
[...] pronunce del giudice di legittimità, che “la querela di falso, […], può essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato e l'attore non poteva che individuare in tale soggetto che si era avvalsa del medesimo per la CP_8 formazione del ruolo esattoriale” (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
In data 13.01.2020 si è costituita altresì deducendo il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva con argomentazioni analoghe a quelle di Equitalia.
Entrambe le appellate hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata.
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Il ricevuta rituale notifica dell'atto di appello a mezzo pec in data CP_8
1.10.2019, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del
9.07.2025.
3.1. Con decreti emessi in data 21.05.2025 e 20.06.2025 è stata disposta la sostituzione 6 6 delle udienze collegiali fissate per i giorni 11.06.2025 – data in cui è stata disposta l'acquisizione della prova della notifica al - e 9.07.2025 con il CP_8 deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'esito di trattazione scritta del 9.7.2025, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa e ritualmente comunicata in data 10 luglio 2025, con cui sono stati concessi termini ridotti ex art. 190 co. 2 c.p.c. di giorni venti più venti per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti costituite scritti conclusionali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. È infondato il primo motivo con cui censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto il unico soggetto legittimato Controparte_8 passivo, escludendo la legitimatio ad causam sia di che Controparte_3 dell' . Controparte_1
In riferimento ad entrambe le appellate, le argomentazioni dell'appellante sono inidonee a smentire il decisum del giudice di primo grado, che, richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 1967, n. 223 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19281), ha ribadito che “legittimato passivo è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità di cui
l'identificazione è del tutto irrilevante in materia” (così in sentenza di primo grado, pagg. 5-6).
Di più, l'argomento secondo cui l' sarebbe “il Controparte_1 soggetto che da tale azione di recupero trae il proprio guadagno, l'aggio” (così in atto d'appello, pag. 5), rappresenta un oggetto estraneo al thema decidendum, che è, esclusivamente, la falsità della firma;
invero, ogni riferimento relativo ai compensi dovuti ad dall'ente impositore (in questo caso Controparte_1 [...]
Controparte_8
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Capitale) concerne esclusivamente l'ambito dei reciproci rapporti interni tra i due enti medesimi.
Infine, il richiamo – per entrambe – a non meglio precisati effetti negativi che, ex art. 2909 c.c., deriverebbero dall'accertamento della falsità risulta inammissibile, in quanto 7 7 generico, privo di qualunque riferimento ai concreti pregiudizi.
4.2. È infondato il secondo motivo con cui deduce la manifesta erroneità Parte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui lo condanna alla rifusione delle spese di lite sia nei riguardi di sia nei confronti di Equitalia s.p.a.. Controparte_3
La condanna alle spese risulta ovvia conseguenza del rigetto delle domande di Pt_1 verso e verso per carenza di CP_3 Controparte_1 legittimazione passiva dei convenuti, secondo la regola – generale e difficilmente superabile – della soccombenza, derogabile solo in presenza di “gravi ragioni”, che il giudice di prime cure non ha riconosciuto sussistenti.
Questa Corte condivide pienamente la liquidazione delle spese in favore dei due enti a carico di non rinvenendo – ora come allora - i requisiti di “gravità ed Pt_1 eccezionalità” (così in atto di appello, pag. 8) che, a parere dell'appellante, giustificherebbero - ex art. 92 [comma 2] c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale - la compensazione dei costi di giudizio.
5. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti dei costituiti appellati Controparte_1
e sono riconosciute nella misura liquidata in
[...] Controparte_3 dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di Per_2 bassa complessità, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello.
Nessuna statuizione va assunta per spese di lite verso il attesa la CP_8 contumacia.
Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 1928/2019, I Sezione civile, pubblicata il
12.08.2019, così provvede: 8 8 1) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di e Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in favore di Controparte_3 ognuno dei due appellati costituiti in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla per spese verso il
CP_8
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4340 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 1928/2019, I Sezione civile, pubblicata il 12.08.2019, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 10.07.2025 all'esito della trattazione scritta del 9.07.2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, dall' avv. Claudio Manfredonia (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: , in virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio C.F._3
rilasciata in Roma in data 25.7.2019 Rep. 44.953 Racc. 25.857 e Persona_1 registrata a Roma 3 il 6.8.2019 al n. 20400 serie IT, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Sanfelice 24, presso l'avv. Silvio Piantanida (c.f.: ) che C.F._4 2 2 la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato
c.f.: ), con sede in Roma, Viale Europa 190, Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Elena Caruso (c.f.: ) C.F._5
e dall'avv. Aldo Del Forno (c.f.: ), in virtù di procura generale C.F._6 alle liti rilasciata dinanzi al dott. – Notaio in Roma – Rep. 54368 – Controparte_4
Racc. 15494 registrata a Roma l'11 settembre 2020, ed elettivamente domiciliato presso
Affari , Piazza Matteotti, 2 – 80133 Controparte_5 Controparte_6
Napoli.
Appellato
, in persona del sindaco pro tempore. CP_7
Appellato contumace
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato all' delle Entrate Riscossione, a CP_1
e, in data 1.10.2019, al Comune di Roma, ha esposto: Controparte_3 Parte_1
--che in data 23.12.2014 Equitalia Sud s.p.a., oggi , Controparte_1 gli ha notificato la cartella di pagamento n. 07120140116677177 000 per l'importo di euro 1.443,09 relativa a infrazione al codice della strada, a sua volta oggetto di verbale di accertamento n. 14090054310/A elevato dal Controparte_8
--che dall'esame della documentazione allegata alla suindicata cartella di pagamento,
l'attore “si avvedeva della falsificazione della propria firma apposta in calce all'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 1409005431/A”, recapitato, su incarico
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
del da e sul quale si fonda la notificata cartella CP_8 Controparte_3 esattoriale (così pag. 2 dell'atto di citazione in appello);
--che si era, dunque, reso necessario proporre, avverso detto avviso di ricevimento, querela di falso. 3 3 Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 1409005431/A elevato dal;
CP_8
- La presente azione ha come finalità, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, di ritenere nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n. 1409005431/A elevato dal Comune CP_8
e spedito da Controparte_3
- E per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di euro 1.443,09 di cui alla cartella di pagamento n. 07120140116677177 000 fondata sul predetto verbale di accertamento;
- Con vittoria di spese, diritto ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario” (così atto di citazione in appello, pagg. 2-3).
1.1. Instaurato il contraddittorio si è costituito il eccependo, in via CP_8 preliminare, di essere carente di legittimazione passiva “atteso che il provvedimento impugnato è un atto proprio dell'esercente il servizio di notifica e Controparte_3 adottato da questi nell'esplicazione delle sue funzioni” (comparsa di costituzione e risposta del pag. 3). CP_8
Nelle rispettive comparse di costituzione, ed Equitalia s.p.a., Controparte_3 anch'esse convenute da hanno eccepito di essere parimenti carenti di Pt_1 legittimazione passiva.
1.2. Istruita la causa mediante CTU grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che
“la sottoscrizione a nome “ apposta in calce all'avviso di ricevimento n. Parte_1
775940126460 notificato in data 08.04.2010 non è autografa […], sicché il documento recante la firma apocrifa, in specie l'avviso di ricevimento del verbale di accertamento
n. 14090054310/A elevato dal non può produrre alcuno effetto CP_8 giuridico” (così in sentenza di primo grado, pag. 6); di conseguenza, ha condannato il sia alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, con CP_8
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario, che al pagamento delle spese di
CTU. Il tribunale ha poi ritenuto inammissibili le ulteriori domande con cui l'attore ha chiesto “dichiararsi la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento” del verbale di accertamento suddetto e, per l'effetto, 4 4
“dichiarare non dovuta la somma di € 1.443,09 di cui alla cartella di pagamento n.
07120140116677177000 fondata sul predetto verbale di accertamento” (così in sentenza, pag. 7). Infine, accertato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 ed Equitalia s.p.a., il tribunale oplontino ha condannato l'attore alla rifusione delle
[...] spese di lite in favore di entrambe per un ammontare di euro 3.627,00 (per ognuna).
2. Avverso detta decisione propone appello articolando i seguenti Parte_1 motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene il unico soggetto legittimato passivo ed esclude la Controparte_8 legitimatio ad causam sia dell' (già Equitalia Sud Controparte_1
s.p.a.), che di Controparte_3
Nell'ambito di questo motivo l'appellante fonda la legittimazione passiva dell'
[...]
sulla configurabilità, in capo alla stessa, di un “interesse Controparte_1 proprio” ad avvalersi del documento contestato in primo grado, in quanto “su tale titolo
l'ente riscossore fonda la propria azione di recupero del credito”, evidenziando - tra l'altro - come detta agenzia “non è semplicemente il soggetto che riscuote la somma iscritta nei ruoli esattoriali, ma il soggetto che da tale azione di recupero riscuote il proprio guadagno, l'aggio” (così in atto di citazione in appello, pag. 5); inoltre argomenta che la vocatio in ius dell'ente riscossore avrebbe avuto, come giustificazione, il fine di evitare future ed ulteriori azioni esecutive in danno dell' Pt_1 sostiene, con riferimento a che essendo il contenzioso Pt_1 Controparte_3 scaturito dalle “attività illegittime” di un suo dipendente, “stante la falsità della firma posta sull'avviso di ricevimento del verbale di contravvenzione […]”, anch'essa è munita di legittimazione passiva, avendo interesse all'accertamento della falsità del documento per i possibili effetti pregiudizievoli conseguenti alla sentenza di primo grado (così in atto di citazione in appello, pag. 5).
Più in generale, per entrambe convenute, l'appellante aggiunge che la legittimazione passiva spetta non solo “a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso ma anche
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a quei soggetti destinati a subire, ex art. 2909 c.c., gli effetti negativi dell'accertamento della falsità” (così in atto di citazione in appello, pag. 5).
2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui viene condannato alla refusione delle spese sia nei riguardi di Equitalia Sud s.p.a., 5 5 oggi , che di Controparte_9 Controparte_3
Invocando la sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, [comma 2], c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare – sulla base di una valutazione discrezionale - le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, l'appellante afferma che il tribunale, pur accertata la carenza di legittimazione passiva delle controparti, ben avrebbe potuto optare, per la compensazione delle spese di lite, anziché gravarla di un esborso oneroso nel quantum ed iniquo alla luce del decisum di primo grado.
Su questi motivi ha concluso chiedendo a “l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni altra contraria istanza e/o eccezione, che fin d'ora si impugna e contesta”, di provvedere come segue:
“1. Riformare la sentenza n. 1928/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il
12/8/2019 – notificata in data 2/9/2019 – così come puntualmente indicato con i due motivi di appello e per i motivi esposti nel presente atto di appello;
2. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
3. Instaurato il contraddittorio, comunicato l'atto di appello alla procura Generale a cura della Cancelleria, si è costituita con comparsa in data 3.12.2019 Controparte_10
, che ha replicato al primo dei motivi di appello sostenendo, sulla scorta di
[...] pronunce del giudice di legittimità, che “la querela di falso, […], può essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato e l'attore non poteva che individuare in tale soggetto che si era avvalsa del medesimo per la CP_8 formazione del ruolo esattoriale” (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
In data 13.01.2020 si è costituita altresì deducendo il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva con argomentazioni analoghe a quelle di Equitalia.
Entrambe le appellate hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata.
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Il ricevuta rituale notifica dell'atto di appello a mezzo pec in data CP_8
1.10.2019, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del
9.07.2025.
3.1. Con decreti emessi in data 21.05.2025 e 20.06.2025 è stata disposta la sostituzione 6 6 delle udienze collegiali fissate per i giorni 11.06.2025 – data in cui è stata disposta l'acquisizione della prova della notifica al - e 9.07.2025 con il CP_8 deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'esito di trattazione scritta del 9.7.2025, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa e ritualmente comunicata in data 10 luglio 2025, con cui sono stati concessi termini ridotti ex art. 190 co. 2 c.p.c. di giorni venti più venti per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti costituite scritti conclusionali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. È infondato il primo motivo con cui censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto il unico soggetto legittimato Controparte_8 passivo, escludendo la legitimatio ad causam sia di che Controparte_3 dell' . Controparte_1
In riferimento ad entrambe le appellate, le argomentazioni dell'appellante sono inidonee a smentire il decisum del giudice di primo grado, che, richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 1967, n. 223 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19281), ha ribadito che “legittimato passivo è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità di cui
l'identificazione è del tutto irrilevante in materia” (così in sentenza di primo grado, pagg. 5-6).
Di più, l'argomento secondo cui l' sarebbe “il Controparte_1 soggetto che da tale azione di recupero trae il proprio guadagno, l'aggio” (così in atto d'appello, pag. 5), rappresenta un oggetto estraneo al thema decidendum, che è, esclusivamente, la falsità della firma;
invero, ogni riferimento relativo ai compensi dovuti ad dall'ente impositore (in questo caso Controparte_1 [...]
Controparte_8
R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Capitale) concerne esclusivamente l'ambito dei reciproci rapporti interni tra i due enti medesimi.
Infine, il richiamo – per entrambe – a non meglio precisati effetti negativi che, ex art. 2909 c.c., deriverebbero dall'accertamento della falsità risulta inammissibile, in quanto 7 7 generico, privo di qualunque riferimento ai concreti pregiudizi.
4.2. È infondato il secondo motivo con cui deduce la manifesta erroneità Parte_1 della sentenza impugnata nella parte in cui lo condanna alla rifusione delle spese di lite sia nei riguardi di sia nei confronti di Equitalia s.p.a.. Controparte_3
La condanna alle spese risulta ovvia conseguenza del rigetto delle domande di Pt_1 verso e verso per carenza di CP_3 Controparte_1 legittimazione passiva dei convenuti, secondo la regola – generale e difficilmente superabile – della soccombenza, derogabile solo in presenza di “gravi ragioni”, che il giudice di prime cure non ha riconosciuto sussistenti.
Questa Corte condivide pienamente la liquidazione delle spese in favore dei due enti a carico di non rinvenendo – ora come allora - i requisiti di “gravità ed Pt_1 eccezionalità” (così in atto di appello, pag. 8) che, a parere dell'appellante, giustificherebbero - ex art. 92 [comma 2] c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale - la compensazione dei costi di giudizio.
5. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti dei costituiti appellati Controparte_1
e sono riconosciute nella misura liquidata in
[...] Controparte_3 dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di Per_2 bassa complessità, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello.
Nessuna statuizione va assunta per spese di lite verso il attesa la CP_8 contumacia.
Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 1928/2019, I Sezione civile, pubblicata il
12.08.2019, così provvede: 8 8 1) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore di e Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in favore di Controparte_3 ognuno dei due appellati costituiti in € 3.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla per spese verso il
CP_8
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 4340/2019 Sentenza