Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 08/01/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 377/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Carmela Parte_1
Panebianco;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.04.2024, il ricorrente esponeva di aver svolto, dal 1982 al
2008, l'attività di impiegato tecnico alle dipendenze della e Controparte_2
successivamente, dal 2011 al maggio 2021, le mansioni di operaio metalmeccanico addetto alla
“piegatura dei tubi”, presso la società “La Tecnomeccanica Sud” S.p.a, e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, tendinopatia della CDR bilaterale e ipoacusia percettiva bilaterale.
In particolare, il ricorrente deduceva di essersi occupato, in una prima fase, della lavorazione della macchina laser, prendendo i fogli di lamiera da una pila e appoggiandoli sul piano di lavoro e, in
1
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del nesso causale tra le malattie denunciate (tecnopatia della
CDR bilaterale e ipoacusia percettiva bilaterale) e il tipo di lavoro svolto, con il riconoscimento di un grado di inabilità complessiva del 15% - ai sensi dell'art. 80 D.p.R. n. 1124/65 – o nella diversa misura che verrà ritenuta di Giustizia, e comunque non inferiore al 6%, dalla data della domanda o da altra data.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando CP_1
l'insussistenza del nesso eziologico tra le malattie denunciate e l'attività svolta, rilevando la natura comune delle patologie denunciate.
1.2. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale delle patologie denunciate (tendinopatia della
CDR bilaterale e ipoacusia percettiva bilaterale), sicché occorre verificare se sia stata raggiunta la prova non solo dell'esistenza della patologia lamentata, ma anche del nesso causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica
2 dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, il ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa. I testi escussi, attendibili in mancanza di elementi di convincimento in senso diverso e a diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto colleghi del ricorrente, hanno riferito che il sig. ha svolto la mansione prima di Pt_1
impiegato tecnico, poi di operaio metalmeccanico, addetto alla piegatura tubi, confermando integralmente le circostanze descritte nel ricorso.
La raggiunta prova circa il contenuto delle mansioni consente di ritenere sussistente anche il nesso eziologico tra le stesse e la patologia riscontrata dal C.T.U.
2.4. Secondo le risultanze della ctu, il Sig. risulta affetto da: tendinopatia inserzionale Pt_1
bilaterale di spalle a moderato impegno funzionale in rilievo di postumi da pregresso infortunio extralavorativo;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale di origine professionale. Il ctu ha, quindi, così concluso: “Valutata la natura di tali anzidette lesioni, consideratane anche la naturale evoluzione, tenuto conto dell'odierno stato funzionale in comparativa allo stato anteriore documentato, è possibile ritenere che l'incidenza menomativa del riscontrato quadro clinico a carico delle spalle ovvero l'inabilità di origine lavorativa derivata dalla patomorfosi anzievidenziata (e pertanto rilevato che la limitazione nei movimenti a carico del cingolo di dx deve attribuirsi all'esito del riferito, infortunio extralavorativo), sia ragionevolmente quantificabile, in misura pari al 2% (due per cento) - in rapporto alla attitudine al lavoro nei sensi di cui al t.u. n° 1124/65 ed al d.lgs. n° 38/2000). Quanto all'ipoacusia, tenuto conto dell'esame audiometrico effettuato in data 26.07.2022, nel merito dei possibili esiti che rilevavano ed ancora rilevano, a titolo riduzione dell'attitudine lavorativa generica del periziando, deve ritenersi corretto il riscontro di una condizione che, può essere ragionevolmente valutata ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile al caso in esame, in misura del 1%
3 (uno per cento) - in rapporto alla attitudine al lavoro nei sensi di cui al t.u. n° 1124/65 ed al
d.lgs. n° 38/2000).
2.5. A seguito di quanto esposto, si ritiene di dover fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio in atti, che con un ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche e strumentali, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da tendinopatia delle spalle con danno biologico del 2% e da ipoacusia con danno biologico del 1%. Nel merito poi della determinazione del grado complessivo di riduzione della capacità lavorativa, tenuto conto che il ricorrente è già titolare di riconoscimento di danno biologico nella misura del 6% (STC bilaterale di moderata entità a dx e severa a sx), con riferimento ad un apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato, tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche riduzionistiche secondo la corrente metodologia medico legale (come disposto dall'attuale normativa), il caso è valutabile complessivamente nella misura del 8% (otto per cento).
Le considerazioni del CTU, in quanto adeguatamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale delle patologie riscontrate (tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale e ipoacusia percettiva bilaterale), con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_1 prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento CP_1
della relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente, come valutato rispetto alle patologie riscontrate giudizialmente 2% per la tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale e l'1% per ipoacusia percettiva bilaterale, che, valutato unitamente ai postumi permanenti già riconosciuti dall' per altra patologia, dà luogo ad un CP_1
danno biologico complessivo del 8%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata CP_1
in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 8% (di cui 6% per STC bilaterale, 2% per tendinopatia della CDR bilaterale e 1% per ipoacusia percettiva bilaterale); condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1
predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CARMELA PANEBIANCO, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 08/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
5